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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 649 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo 437 presso lo studio dell'avv.
GG AN RA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 24.06.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
21.07.1970, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Piazza Bonaventura Zumbini n. 25 presso lo studio dell'avv. Commis Ilaria, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.09.2025; parte convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 24/06/2025, ha proposto Pt_1 Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge , stante il matrimonio con lui CP_1 contratto in Scalea in data 11.03.2001 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2001), in costanza del quale sono nati due figli, Per_1
1 il 19.06.2006, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e il 6.10.2015, Per_2 minorenne. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
-stabilire che i figli e vengano Persona_3 Persona_4 affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee parentali;
- stabilire che i figli e Per_1 Per_2 restino collocati prevalentemente presso la madre, con la quale vivranno presso la casa coniugale, di proprietà e assegnata alla ricorrente, sita in Scalea (CS) c.da Sant'Angelo n. 8; - regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli nei seguenti CP_1 modi e termini: - due fine settimana alternati al mese, nei quali il padre la andrà a prendere il venerdì sera entro le ore 19.00 a casa della madre, per poi accompagnarla la domenica sera entro le ore 19.00, orari e giorni modificabili secondo le esigenze della figlia e di quelle lavorative del padre;
- durante la settimana, il padre, previo accordo telefonico con la madre, potrà tenere con sé i figli, sempre tenuto conto delle loro esigenze scolastiche ed extra scolastiche;
- vacanze estive e festività: i figli trascorreranno con il padre un periodo delle vacanze della durata di almeno 10 giorni, nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 15giugno di ogni anno, tenuto conto degli impegni, anche lavorativi, e del periodo di ferie di entrambi;
- Natale, Pasqua e ponti infra-annuali: i figli trascorreranno, ad anni alternati, assieme con ciascun genitore o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e così, sempre ad anni alterni, i sei giorni successivi al Natale ed i sei giorni successivi, Capodanno compreso, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori. Quanto alle vacanze pasquali (Pasqua e Pasquetta),verranno trascorse ad anni alternati. -Disporre a carico del padre il versamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, in CP_1 favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento Pt_1 dell'importo di euro 350,00 a figlio ( euro tcentocinquanta/00), per un totale di Euro 700,00
(euro settecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo come per legge;
la suddetta somma, sarà versata, come per legge sul conto intestato alla sig.ra , inoltre, sarà erogato in favore della Sig. ra Pt_1 Parte_1
2 quale genitore collocatario, l'assegno unico e/o equiparati;
- stabilire che il Sig. Pt_1 CP_1 versi alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie per AB e Francesca, da intendersi Pt_1 quelle espressamente menzionate nel protocollo dell'intestato Tribunale, che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente concordate e documentate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 27.06.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
15.09.2025. Lo stesso, impugnando in parte quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con autorizzazione a vivere separati, con ogni CP_1 Parte_1 conseguenza di legge;
• disporre che i figli e siano affidati in Persona_3 Persona_4 modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica, assecondando le rispettive inclinazioni e garantendo e favorendo i rapporti con i parenti di entrambi i coniugi;
• stabilire che la minore venga collocata prevalentemente Persona_4 presso la madre, con la quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Scalea, contrada Sant'Angelo n. 8, mentre il figlio , divenuto maggiorenne e trasferitosi Persona_3
a Roma per motivi di studio universitario, non necessita di formale collocamento presso alcun genitore;
• ratificare la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre relativamente alla minore per come già richiesto dalla ricorrente Persona_4 [...]
, nel pieno rispetto di eventuali differenti richieste e/o esigenze della figlia;
• Parte_1 stabilire che il sig. , provveda integralmente al mantenimento del figlio CP_1 Per_1 presso l'Università di Roma, facendosi carico in via esclusiva delle spese di affitto per l'alloggio (ad oggi mensilmente pari ed Euro 450,00 + utenze), vitto, spese di studio, trasporto e tutte le altre necessarie al sostentamento del ragazzo nella città universitaria;
• disporre che la Sig.ra quale genitore collocatario, mantenga l'importo erogato a titolo di assegno Pt_1 unico in relazione alla minore , mentre il padre, , si faccia Persona_4 CP_1 carico per intero (e non anche al 50% come di prassi) di tutte le spese straordinarie relative alla figlia minore , da intendersi quelle individuate dai protocolli del Persona_4
Tribunale di Paola (spese mediche, scolastiche, sportive, viaggi studio, ecc.), purché opportunamente documentate e preventivamente concordate;
• stabilire che nessuna somma a titolo di mantenimento è dovuta da un coniuge nei confronti dell'altro, essendo, gli stessi, autosufficienti;
• disporre la totale compensazione delle spese di giudizio, stante la reciproca domanda di separazione e la comune volontà di addivenire alla cessazione della convivenza”.
Fissata l'udienza del 20.10.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno
3 chiesto la pronuncia della loro separazione personale con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 29.10.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile (alla luce di quanto dedotto dalle parti), così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi appare irrimediabilmente venuta meno.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e . Parte_1 CP_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 20.10.2025) che di seguito si riportano testualmente: “affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- diritto di di vedere e CP_1 tenere con sé la figlia minore (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore) secondo le modalità indicate in ricorso, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte (sopra indicate); - assegnazione della casa coniugale in favore di , Parte_1 affinché vi possa abitare con la figlia minore;
- obbligo di di contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli, , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e Per_1
, minorenne, secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta, Per_2 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte (sopra indicate), con la precisazione che le spese straordinarie occorrenti per i due figli sono da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 (contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola), mentre, per quanto riguarda la figlia minore , il padre si farà Per_2 carico in via esclusiva dei costi di una sola attività extrascolastica, ludica e/o sportiva, a scelta della medesima minore”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli delle clausole relative agli stessi.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 649/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Scalea in data 11.03.2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2001);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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