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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9900 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9828 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
in persona della titolare Parte_1
dott.ssa , corrente in Lecce, via N. Sauro n. 34, codice fiscale: Parte_1
, partita I.V.A.: , con l'avv. prof. Salvatore C.F._1 P.IVA_1
De TI e l'avv. Valentina Renna
-OPPONENTE-
E
Contr con sede a Segrate (MI), via Lambretta n. 2, CP_2 CP_3
codice fiscale: , con gli avv.ti Luigi Rossini e FA RR P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni opportuna pronuncia, istanza e
1 declaratoria del caso, nonché disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 886/2024, emesso in data 11.01.2024 e depositato in data 19.01.2024 dal
Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa;
2. in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di lite, oltre IVA e CPA.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 886/2024 pubblicato in data 19/01/2024, con il quale è stato a lei intimato di pagare la somma di Euro 34.998,64 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio.
L'opponente non ha specificamente contestato di avere ordinato e ricevuto i prodotti indicati nelle fatture e così anche i prezzi applicati, limitandosi sul punto ad alcune generiche censure di stile.
Ha invece dedotto che la maggior parte dei crediti ingiunti era stata già saldata
Con prima del deposito del ricorso, assumendo che non CP_2 CP_3
avrebbe tenuto conto di una serie di pagamenti eseguiti tra il 16/08/2022 e il 24/11/2023 per complessivi Euro 21.321,30.
Ha pure ulteriormente lamentato che l'opposta avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, omettendo di aderire alle proposte transattive avanzate anche in sede di composizione negoziata della crisi d'impresa.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3 Ribadito invero che non vi sono doglianze in ordine all'avvenuta ordinazione e alla consegna dei prodotti, oltre che sull'ammontare delle fatture azionate, va preso atto che la convenuta, costituendosi, ha puntualmente ricostruito tutti i pagamenti ricevuti e la rispettiva imputazione, inclusi quelli dei quali l'opponente ha fornito prova dei relativi bonifici.
A fronte di tali difese, l'istante non è stata in grado di dimostrare un'imputazione dei pagamenti diversa da quella prospettata dalla convenuta, motivo per cui deve concludersi che non ha dato prova di avere pagato i prodotti acquistati e ricevuti dall'opposta.
Quanto poi alla pretesa mala fede della creditrice, trattasi di questione che l'opponente avrebbe potuto far valere - in astratto - nell'ambito di una domanda di tipo risarcitorio ma che non può in alcun modo incidere sull'obbligo di pagare il prezzo della merce, che ha fonte in una pluralità di contratti di vendita conclusi con l'altra parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione al mimino dei compensi per la fase di decisione in quanto avvenuta previa breve discussione orale e con distrazione in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2024 pubblicato in data 19/01/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.164,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali e cassa avvocati, con distrazione in favore degli avvocati Luigi Rossini
4 e FA RR.
Milano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9828 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
in persona della titolare Parte_1
dott.ssa , corrente in Lecce, via N. Sauro n. 34, codice fiscale: Parte_1
, partita I.V.A.: , con l'avv. prof. Salvatore C.F._1 P.IVA_1
De TI e l'avv. Valentina Renna
-OPPONENTE-
E
Contr con sede a Segrate (MI), via Lambretta n. 2, CP_2 CP_3
codice fiscale: , con gli avv.ti Luigi Rossini e FA RR P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni opportuna pronuncia, istanza e
1 declaratoria del caso, nonché disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 886/2024, emesso in data 11.01.2024 e depositato in data 19.01.2024 dal
Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa;
2. in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e diritti di lite, oltre IVA e CPA.
Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 886/2024 pubblicato in data 19/01/2024, con il quale è stato a lei intimato di pagare la somma di Euro 34.998,64 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio.
L'opponente non ha specificamente contestato di avere ordinato e ricevuto i prodotti indicati nelle fatture e così anche i prezzi applicati, limitandosi sul punto ad alcune generiche censure di stile.
Ha invece dedotto che la maggior parte dei crediti ingiunti era stata già saldata
Con prima del deposito del ricorso, assumendo che non CP_2 CP_3
avrebbe tenuto conto di una serie di pagamenti eseguiti tra il 16/08/2022 e il 24/11/2023 per complessivi Euro 21.321,30.
Ha pure ulteriormente lamentato che l'opposta avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, omettendo di aderire alle proposte transattive avanzate anche in sede di composizione negoziata della crisi d'impresa.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
3 Ribadito invero che non vi sono doglianze in ordine all'avvenuta ordinazione e alla consegna dei prodotti, oltre che sull'ammontare delle fatture azionate, va preso atto che la convenuta, costituendosi, ha puntualmente ricostruito tutti i pagamenti ricevuti e la rispettiva imputazione, inclusi quelli dei quali l'opponente ha fornito prova dei relativi bonifici.
A fronte di tali difese, l'istante non è stata in grado di dimostrare un'imputazione dei pagamenti diversa da quella prospettata dalla convenuta, motivo per cui deve concludersi che non ha dato prova di avere pagato i prodotti acquistati e ricevuti dall'opposta.
Quanto poi alla pretesa mala fede della creditrice, trattasi di questione che l'opponente avrebbe potuto far valere - in astratto - nell'ambito di una domanda di tipo risarcitorio ma che non può in alcun modo incidere sull'obbligo di pagare il prezzo della merce, che ha fonte in una pluralità di contratti di vendita conclusi con l'altra parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione al mimino dei compensi per la fase di decisione in quanto avvenuta previa breve discussione orale e con distrazione in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2024 pubblicato in data 19/01/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.164,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali e cassa avvocati, con distrazione in favore degli avvocati Luigi Rossini
4 e FA RR.
Milano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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