TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10415 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21052/2024 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comma terzo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Mariano ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 45;
- ATTORI
E
p.i. ) quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino n. 15;
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli.
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 30/09/2024 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio nella qualità di impresa gestionaria del Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro di seguito descritto.
Allo scopo gli attori rappresentavano che in data 24/08/2008 alle ore 23,00 circa Parte_1
stava procedendo a bordo del motoveicolo Yamaha a XTX - di proprietà del padre,
[...]
- in Piazza Sannazzaro a Napoli, quando un'autovettura proveniente Parte_2 dalla galleria di Fuorigrotta urtò violentemente il lato destro della moto, facendo sbalzare l'attore in terra;
l'autovettura continuò la sua corsa a seguito dell'impatto; , Parte_1 avendo riportato gravi lesioni, fu trasportato d'urgenza tramite ambulanza al P.S. dell'Ospedale San Paolo, presso il quale fu operato il giorno seguente.
Domandavano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni personali patite da , nonché dei Parte_1 pregiudizi patrimoniali subiti da per effetto del danneggiamento del Parte_2 motoveicolo ad opera dell'automobile non identificata.
Con comparsa depositata il 27/11/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo in primo luogo la dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, stante la proposizione da parte degli attori, dinnanzi al Tribunale di Napoli, di altro precedente giudizio in relazione al medesimo sinistro, con identità di parti, petitum e causa petendi, conclusosi con sentenza passata in giudicato di rigetto nel merito della relativa pretesa. La convenuta domandava, inoltre, la condanna degli attori al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via gradata rispetto eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni occorsi alle cose. In via ulteriormente gradata la convenuta invocava la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c., domandando in ogni caso la riduzione delle pretese risarcitorie vantate dalle controparti.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che in via del tutto preliminare ed assorbente vada dichiarata l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dagli attori, in quanto aventi ad oggetto rapporti giuridici già coperti da giudicato sostanziale. Agli atti è stata prodotta la sentenza n. 4315/2024 - emessa da codesto Tribunale in data 23/04/2024 – con la quale è stata rigettata la pretesa avanzata nei confronti di relativa al Controparte_1 risarcimento dei danni lamentati dagli odierni attori in ordine al medesimo sinistro per cui è causa, occorso in data 24/08/2008 in Piazza Sannazzaro, a Napoli. L'identità di parti, dell' oggetto della domanda e del relativo titolo è agevolmente desumibile dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio, anch'esso presente in atti.
La pronuncia in discorso ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni a cose lamentati da , nonché l'infondatezza per carenza di Parte_3 prova della domanda risarcitoria avanzata da in ordine alle conseguenze Controparte_2 pregiudizievoli derivanti dalle lesioni personali. L'accertamento ivi contenuto, stante la – pacifica – assenza di impugnazione della decisione divenuta quindi definitiva, deve considerarsi integralmente coperto da giudicato.
È appena il caso di ricordare che le uniche pronunce che impediscono la formazione del giudicato, consentendo la riproposizione in giudizio della medesima domanda, sono quelle che si esprimono su questioni di mero rito, in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione di carattere processuale o della dichiarazione di estinzione del giudizio (art. 310 c.p.c.); le stesse, non contenendo un accertamento relativo al merito della controversia, non incorrono nel limite desumibile dall'art. 2909 c.c., dando luogo ad un giudicato meramente formale (ex multis, Cass. n. 20636/2024; conformi, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,
16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603;
Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110).
Al contrario, la sentenza n. 4315/2024, diversamente da quanto sostenuto anche nelle note conclusive dalla difesa attorea, ha indubbiamente statuito sulla fondatezza della controversia instaurata dagli attori, avendo accolto l'eccezione preliminare di merito rappresentata dalla prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lesione a cose, e rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti da lesione dell'integrità fisica per mancato assolvimento dell'onere della prova. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, “il rigetto d'una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale” (Cass. ord. Sez. L. n.
22128/2025).
Né l'operatività di detto principio può mutare qualora la mancanza di prova sia conseguita alla dichiarata inammissibilità delle relative istanze istruttorie: l'onere probatorio gravante in capo all'attore non può che ricomprendere l'onere di articolare istanze ammissibili secondo le regole sancite dal codice di rito. Ne deriva l'avvenuta formazione di un giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) oltre che formale (art. 324 c.p.c.) sui rapporti giuridici dedotti nel presente giudizio, tale da determinare il conseguente effetto preclusivo.
3. In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata proposta dalla convenuta compagnia ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., si ritiene che la stessa vada accolta in quanto fondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente
l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (ex multis,
Cass. civ. n. 15175/2023).
Ebbene, dalle risultanze processuali e dalle allegazioni di parte convenuta è emerso che gli attori, anziché proporre impugnazione avverso la sentenza n. 4315/2024 ad essi sfavorevole, hanno instaurato un nuovo giudizio ripresentando le medesime domande in precedenza disattese, insistendo in modo pervicace per il loro accoglimento e negando l'operatività del giudicato sostanziale in relazione alle pronunce di rigetto motivate da carenza probatoria, in totale spregio delle principali regole che governano il processo civile. Ciò dimostra, se non la mala fede, quanto meno la colpa grave nella proposizione in giudizio dell'azione, intesa quale mancanza del minimo di diligenza necessaria all'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa. Il verificarsi di un danno in capo alla convenuta in conseguenza della descritta condotta di controparte può ragionevolmente desumersi dall'intervenuta necessità di costituirsi in giudizio e difendersi, anche nel merito, dalle opposte pretese. L'ammontare della condanna può pertanto essere determinato equitativamente in euro 2.500,00, tenendo presente i parametri per la liquidazione dei compensi ai difensori, di cui al D.M. 55/2014
Le considerazioni che precedono giustificano anche la condanna degli attori al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma pari ad euro 500 ciascuno , ai sensi dell'art. 96 comma IV c.p.c. per l'inutile impiego di risorse occorse per la gestione del procedimento.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione del danno ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c. nei confronti della Compagnia convenuta, che liquida equitativamente in complessivi euro 2.500,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
3) condanna gli attori, in solido tra di loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che vengono così liquidate: euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
4) condanna gli attori al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 500,00 ciascuno.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21052/2024 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comma terzo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Mariano ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 45;
- ATTORI
E
p.i. ) quale Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 P.IVA_1 alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via San Tommaso D'Aquino n. 15;
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli.
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 30/09/2024 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio nella qualità di impresa gestionaria del Controparte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro di seguito descritto.
Allo scopo gli attori rappresentavano che in data 24/08/2008 alle ore 23,00 circa Parte_1
stava procedendo a bordo del motoveicolo Yamaha a XTX - di proprietà del padre,
[...]
- in Piazza Sannazzaro a Napoli, quando un'autovettura proveniente Parte_2 dalla galleria di Fuorigrotta urtò violentemente il lato destro della moto, facendo sbalzare l'attore in terra;
l'autovettura continuò la sua corsa a seguito dell'impatto; , Parte_1 avendo riportato gravi lesioni, fu trasportato d'urgenza tramite ambulanza al P.S. dell'Ospedale San Paolo, presso il quale fu operato il giorno seguente.
Domandavano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni personali patite da , nonché dei Parte_1 pregiudizi patrimoniali subiti da per effetto del danneggiamento del Parte_2 motoveicolo ad opera dell'automobile non identificata.
Con comparsa depositata il 27/11/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo in primo luogo la dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del ne bis in idem, stante la proposizione da parte degli attori, dinnanzi al Tribunale di Napoli, di altro precedente giudizio in relazione al medesimo sinistro, con identità di parti, petitum e causa petendi, conclusosi con sentenza passata in giudicato di rigetto nel merito della relativa pretesa. La convenuta domandava, inoltre, la condanna degli attori al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via gradata rispetto eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni occorsi alle cose. In via ulteriormente gradata la convenuta invocava la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c., domandando in ogni caso la riduzione delle pretese risarcitorie vantate dalle controparti.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che in via del tutto preliminare ed assorbente vada dichiarata l'inammissibilità delle domande risarcitorie formulate dagli attori, in quanto aventi ad oggetto rapporti giuridici già coperti da giudicato sostanziale. Agli atti è stata prodotta la sentenza n. 4315/2024 - emessa da codesto Tribunale in data 23/04/2024 – con la quale è stata rigettata la pretesa avanzata nei confronti di relativa al Controparte_1 risarcimento dei danni lamentati dagli odierni attori in ordine al medesimo sinistro per cui è causa, occorso in data 24/08/2008 in Piazza Sannazzaro, a Napoli. L'identità di parti, dell' oggetto della domanda e del relativo titolo è agevolmente desumibile dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del precedente giudizio, anch'esso presente in atti.
La pronuncia in discorso ha accertato e dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni a cose lamentati da , nonché l'infondatezza per carenza di Parte_3 prova della domanda risarcitoria avanzata da in ordine alle conseguenze Controparte_2 pregiudizievoli derivanti dalle lesioni personali. L'accertamento ivi contenuto, stante la – pacifica – assenza di impugnazione della decisione divenuta quindi definitiva, deve considerarsi integralmente coperto da giudicato.
È appena il caso di ricordare che le uniche pronunce che impediscono la formazione del giudicato, consentendo la riproposizione in giudizio della medesima domanda, sono quelle che si esprimono su questioni di mero rito, in conseguenza dell'accoglimento di un'eccezione di carattere processuale o della dichiarazione di estinzione del giudizio (art. 310 c.p.c.); le stesse, non contenendo un accertamento relativo al merito della controversia, non incorrono nel limite desumibile dall'art. 2909 c.c., dando luogo ad un giudicato meramente formale (ex multis, Cass. n. 20636/2024; conformi, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav.,
16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603;
Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110).
Al contrario, la sentenza n. 4315/2024, diversamente da quanto sostenuto anche nelle note conclusive dalla difesa attorea, ha indubbiamente statuito sulla fondatezza della controversia instaurata dagli attori, avendo accolto l'eccezione preliminare di merito rappresentata dalla prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lesione a cose, e rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti da lesione dell'integrità fisica per mancato assolvimento dell'onere della prova. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, “il rigetto d'una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale” (Cass. ord. Sez. L. n.
22128/2025).
Né l'operatività di detto principio può mutare qualora la mancanza di prova sia conseguita alla dichiarata inammissibilità delle relative istanze istruttorie: l'onere probatorio gravante in capo all'attore non può che ricomprendere l'onere di articolare istanze ammissibili secondo le regole sancite dal codice di rito. Ne deriva l'avvenuta formazione di un giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) oltre che formale (art. 324 c.p.c.) sui rapporti giuridici dedotti nel presente giudizio, tale da determinare il conseguente effetto preclusivo.
3. In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata proposta dalla convenuta compagnia ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., si ritiene che la stessa vada accolta in quanto fondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente
l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (ex multis,
Cass. civ. n. 15175/2023).
Ebbene, dalle risultanze processuali e dalle allegazioni di parte convenuta è emerso che gli attori, anziché proporre impugnazione avverso la sentenza n. 4315/2024 ad essi sfavorevole, hanno instaurato un nuovo giudizio ripresentando le medesime domande in precedenza disattese, insistendo in modo pervicace per il loro accoglimento e negando l'operatività del giudicato sostanziale in relazione alle pronunce di rigetto motivate da carenza probatoria, in totale spregio delle principali regole che governano il processo civile. Ciò dimostra, se non la mala fede, quanto meno la colpa grave nella proposizione in giudizio dell'azione, intesa quale mancanza del minimo di diligenza necessaria all'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa. Il verificarsi di un danno in capo alla convenuta in conseguenza della descritta condotta di controparte può ragionevolmente desumersi dall'intervenuta necessità di costituirsi in giudizio e difendersi, anche nel merito, dalle opposte pretese. L'ammontare della condanna può pertanto essere determinato equitativamente in euro 2.500,00, tenendo presente i parametri per la liquidazione dei compensi ai difensori, di cui al D.M. 55/2014
Le considerazioni che precedono giustificano anche la condanna degli attori al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma pari ad euro 500 ciascuno , ai sensi dell'art. 96 comma IV c.p.c. per l'inutile impiego di risorse occorse per la gestione del procedimento.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi, stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori;
2) condanna gli attori, in solido tra di loro, alla rifusione del danno ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c. nei confronti della Compagnia convenuta, che liquida equitativamente in complessivi euro 2.500,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
3) condanna gli attori, in solido tra di loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che vengono così liquidate: euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
4) condanna gli attori al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 500,00 ciascuno.
Napoli, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.