CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2024, n. 15371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15371 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS OH nato il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendogannulamento senza rinvio della sentenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 15371 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 16 marzo 2018, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati contestati a MO AS, fatta eccezione di quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, per avere concorso a procurare l'illegale ingresso di cittadini bengalesi e, esclusa l'aggravante di cui al comma 3 let. d) dell'art. 12 citato, ha rideterminato la pena inflitta in quella di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. MO AS, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in punto di omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Come già segnalato con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, in occasione del giudizio di appello celebrato con le forme della trattazione orale, la difesa, oltre a eccepire l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati al ricorrente, ivi compreso quello di cui al capo RR). La Corte di appello, pur avendo escluso, in ossequio all'intervenuta declaratoria d'incostituzionalità, l'aggravante di cui all'articolo 12, comma 3 let. d.lgs. n. 286 del 1998 e in assenza di altre aggravanti, contestate formalmente ovvero in fatto, erroneamente non ha considerato che il reato contestato al capo RR), da qualificarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo, era già prescritto alla data della sentenza di appello. Su tale doglianza la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La difesa lamenta di avere avuto conoscenza dell'udienza unicamente a seguito d'inoltro delle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello e che, a seguito di tale eccezione, la Corte aveva ordinato la rinnovazione della notifica che, tuttavia, era stata eseguita correttamente solo nei riguardi del difensore "in proprio", persistendo invece l'omessa notifica all'imputato appellante. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Laganà, rispetto alle risultanze delle riprese video eseguite, non essendo stato tempestivamente depositato il relativo supporto. Si 2 tratterebbe di un'inutilizzabilità patologica, non presa in considerazione dal giudice di appello. 2.4. Con l'ultimo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento contestato. Nella provvista probatoria vi sarebbero le dichiarazioni del coimputato, con riferimento alle quali non si rinviene nella motivazione del giudice di secondo grado alcuna valutazione in punto di credibilità soggettiva e dell'attendibilità, laddove, al contrario, sarebbero state immotivatamente svilite le contrarie dichiarazioni dell'imputato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta in data 4 ottobre 2023, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione. 4. In data 13 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbiti quelli ulteriori. La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale è stata contestata con riferimento a una doppia data di consumazione, ovverosia quella dell'istanza di assunzione dei soggetti di nazionalità bengalese il cui ingresso è stato favorito (25/01/2011) e quella del loro ingresso illegale (epoca antecedente e prossima al 30 gennaio 2012). Rileva sul punto il Collegio che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto. Ove, tuttavia, ciò accada, la permanenza cessa comunque nel luogo e nel momento in cui si realizza l'introduzione illegale nel territorio nazionale e non rileva, quindi, la destinazione finale dello straniero (Sez. 1, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv.281666; Sez 3, n. 35629 del 19/05/2005, Nikolli, Rv. 232390). Sicché, prendendo come dies a quo il 30 gennaio 2012, ossia quello della cessazione della permanenza, anche considerando il periodo di sospensione per una durata di cento novantatré giorni indicati nella sentenza di appello, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è spirato il giorno 8 febbraio 2020, dunque prima della sentenza di appello. 3 lucia Giova sottolineare che l'estinzione per prescrizione era stata eccepita dinnanzi al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivente secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266819). E, d'altro canto, nel giudizio di appello, salvo il caso d'inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976); l'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716). La prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, prevale sulla causa di nullità, ove esistente, eventualmente determinata dall'eccepita omessa notifica, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 20 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendogannulamento senza rinvio della sentenza Penale Sent. Sez. 1 Num. 15371 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 16 marzo 2018, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati contestati a MO AS, fatta eccezione di quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, per avere concorso a procurare l'illegale ingresso di cittadini bengalesi e, esclusa l'aggravante di cui al comma 3 let. d) dell'art. 12 citato, ha rideterminato la pena inflitta in quella di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. MO AS, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in punto di omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Come già segnalato con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, in occasione del giudizio di appello celebrato con le forme della trattazione orale, la difesa, oltre a eccepire l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati al ricorrente, ivi compreso quello di cui al capo RR). La Corte di appello, pur avendo escluso, in ossequio all'intervenuta declaratoria d'incostituzionalità, l'aggravante di cui all'articolo 12, comma 3 let. d.lgs. n. 286 del 1998 e in assenza di altre aggravanti, contestate formalmente ovvero in fatto, erroneamente non ha considerato che il reato contestato al capo RR), da qualificarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo, era già prescritto alla data della sentenza di appello. Su tale doglianza la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. La difesa lamenta di avere avuto conoscenza dell'udienza unicamente a seguito d'inoltro delle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello e che, a seguito di tale eccezione, la Corte aveva ordinato la rinnovazione della notifica che, tuttavia, era stata eseguita correttamente solo nei riguardi del difensore "in proprio", persistendo invece l'omessa notifica all'imputato appellante. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Laganà, rispetto alle risultanze delle riprese video eseguite, non essendo stato tempestivamente depositato il relativo supporto. Si 2 tratterebbe di un'inutilizzabilità patologica, non presa in considerazione dal giudice di appello. 2.4. Con l'ultimo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento contestato. Nella provvista probatoria vi sarebbero le dichiarazioni del coimputato, con riferimento alle quali non si rinviene nella motivazione del giudice di secondo grado alcuna valutazione in punto di credibilità soggettiva e dell'attendibilità, laddove, al contrario, sarebbero state immotivatamente svilite le contrarie dichiarazioni dell'imputato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta in data 4 ottobre 2023, ha prospettato l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione. 4. In data 13 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbiti quelli ulteriori. La condotta oggetto di accertamento giurisdizionale è stata contestata con riferimento a una doppia data di consumazione, ovverosia quella dell'istanza di assunzione dei soggetti di nazionalità bengalese il cui ingresso è stato favorito (25/01/2011) e quella del loro ingresso illegale (epoca antecedente e prossima al 30 gennaio 2012). Rileva sul punto il Collegio che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha natura eventualmente permanente e non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto. Ove, tuttavia, ciò accada, la permanenza cessa comunque nel luogo e nel momento in cui si realizza l'introduzione illegale nel territorio nazionale e non rileva, quindi, la destinazione finale dello straniero (Sez. 1, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv.281666; Sez 3, n. 35629 del 19/05/2005, Nikolli, Rv. 232390). Sicché, prendendo come dies a quo il 30 gennaio 2012, ossia quello della cessazione della permanenza, anche considerando il periodo di sospensione per una durata di cento novantatré giorni indicati nella sentenza di appello, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è spirato il giorno 8 febbraio 2020, dunque prima della sentenza di appello. 3 lucia Giova sottolineare che l'estinzione per prescrizione era stata eccepita dinnanzi al Giudice di secondo grado, sicché sul punto soccorre il diritto vivente secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. Pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266819). E, d'altro canto, nel giudizio di appello, salvo il caso d'inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976); l'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato (Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716). La prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, prevale sulla causa di nullità, ove esistente, eventualmente determinata dall'eccepita omessa notifica, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 20 ottobre 2023