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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1020/2024 RG promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente Località Palazzina n. 46, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Livia BONOLLO e Isida KOCI
contro nata a [...] il [...], residente a Controparte_1
Chioggia, strada statale Romea 264, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
CORNOLO'
e con l'intervento del
1 Avv. Elena BARAWITZKA, curatore speciale dei minori (nato a Persona_1
Thiene il 4.5.2009) e (nata a [...] il [...]), nominata con Persona_2
decreto del 12.3.2024
e del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni del ricorrente:
In via principale:
1.Rigettarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, la domanda di affidamento esclusivo dei minori alla IG.ra , con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con CP_1
la madre.
2. Rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di assegno di mantenimento per i figli a carico del IG. nella misura di € 700,00 mensili e per l'effetto Pt_1
confermarsi l'assegno di mantenimento nella misura stabilita nelle condizioni di separazione omologati con decreto del 18/01/2022 n. 513/2022 Cron. Tribunale di
Vicenza.
3.Tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni della separazione tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
disponendo l'affidamento esclusivo dei figli al padre con collocamento presso lo stesso, con conseguente modifica del provvedimento di assegnazione della casa coniugale tenuto conto dell'interesse dei minori.
2 In via subordinata: Tenuto conto delle condizioni peculiari dei minori, disporre l'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocamento presso il padre ovvero extrafamiliare, con conseguente modifica del provvedimento di assegnazione della casa coniugale nell'interesse dei minori.
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo.
Vinte le spese di giudizio.
Conclusioni della resistente: Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza,
Nel merito, in via principale,
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla IG.ra , con Per_1 Per_2 CP_1
collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre;
- incaricare i Servizi Sociali competenti per territorio a monitorare il nucleo familiare e a porre un valido sostegno alla genitorialità finalizzato a favorire un riavvicinamento dei figli al padre;
- disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito da entrambi i genitori per metà
ciascuno;
- disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento per i figli minori pari Pt_1
a € 700,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Nel merito, in via subordinata,
- confermare l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti dei minori e , con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con la madre a Per_1 Per_2
3 Rosolina;
- disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti organizzino e regolino i regimi di visita tra padre e figli, tenendo anche conto della volontà di quest'ultimi;
- disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito da entrambi i genitori per metà
ciascuno;
- disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento per i minori pari a € Pt_1
700,00 mensili rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli oneri accessori.
Conclusioni del curatore speciale dei figli minori delle parti:
1. disporre l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali Persona_1 Persona_2
territorialmente competenti;
2. disporre che i minori rimangano, allo stato, collocati presso la madre, con permanenza dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di:
- mantenere la presa in carico ed il monitoraggio del nucleo familiare, prevedendo un supporto psicologico per i minori e disponendo una valutazione psichiatrica della
OR , nonché valutando l'opportunità di disporre una valutazione neuro- CP_1
psichiatrica dei minori;
- mantenere un percorso di sostegno per i minori allo scopo di recuperare il rapporto con la figura paterna, per poter ristabilire degli incontri con il padre, inizialmente da svolgersi in modalità protetta stanti le rilevate criticità;
- monitorare con costanza la frequenza scolastica da parte dei minori ed il relativo andamento;
4 - monitorare l'adeguatezza della sistemazione abitativa della IG.ra e dei figli;
CP_1
- verificare la presa in carico del minore da parte del Serd Persona_1
territorialmente competente, affinché venga monitorato il consumo di droghe/sostanze da parte del minore e venga intrapreso un idoneo percorso di sostegno;
- segnalare con urgenza e senza indugio al Tribunale ordinario o al Tribunale per i
Minorenni eventuali motivi di pregiudizio per i minori, affinché vengano assunte le opportune iniziative anche in ordine alla immediata modifica della collocazione dei minori presso la madre;
3. valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., alla luce delle gravi inadempienze della OR . CP_1
Quanto alle richieste formulate dalla OR in ordine alla modifica della CP_1
contribuzione al mantenimento dei figli minori, il Curatore si rimette all'equa valutazione del Tribunale.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale dei minori.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 15104/2023 del 15.12.2023 il Tribunale di Vicenza, definendo il procedimento rubricato al n. 3108/2022 VG, modificava le condizioni di separazione di e i cui al verbale del 14.12.2021, omologato Parte_1 Controparte_1
in data 18.1.2022, recependo le conclusioni conformi delle parti rassegnate all'udienza
14.11.2023, all'esito della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed alla nomina, quale curatore speciale dei minori e dell'avvocato Elena BARAWITZKA. Persona_1 Persona_2
5 I figli minori delle parti venivano affidati ai Servizi Sociali e collocati presso la madre nella ex casa coniugale di Thiene via G. Pascoli n. 20; ai Servizi Sociali affidatari veniva demandato:
- di adottare, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute,
alle attività ludico – sportive ed alle vacanze;
- di monitorare la situazione dei minori, sostenere tutte le azioni utili a recuperare il benessere psico - fisico degli stessi, offrire alle parti un sostegno alla genitorialità ed a anche un sostegno psicologico, con possibilità di incaricare un Controparte_1
servizio specialistico per una valutazione della stessa;
- di organizzare incontri protetti tra i minori il padre e tentare di riallacciare i rapporti tra gli stessi.
Restavano, per contro, invariate le condizioni economiche della separazione che prevedevano un contributo mensile a carico di per il Parte_1
mantenimento dei figli di euro 450, oltre a 50 euro mensili per spese di carburante e la ripartizione al 50% tra i due genitori delle spese straordinarie relative alla prole .
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. in data 6.3.2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di modificare le condizioni di affidamento e collocamento dei figli, nonché di adottare ex art. 473 bis 15 c.p.c. provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela degli stessi.
Lamentava che nel Gennaio del 2024 contravvenendo al Controparte_1
provvedimento del Tribunale reso nel settembre del 2023 nell'ambito del procedimento n. 3108/2022 VG ed in assenza di autorizzazione da parte, sia di esso ricorrente, che del Servizio Tutela Minori dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, affidatario dei minori
6 e avesse lasciato insieme ai figli la ex casa Persona_1 Persona_2
coniugale di Thiene e si fosse trasferita a Rosolina;
che i minori avessero, per un periodo dopo tale trasferimento, interrotto la frequenza scolastica, salvo poi riprenderla tramite DAD grazie all'intervento del Servizio affidatario;
che si Controparte_1
fosse rifiutata di rivolgersi al Centro di Salute Mentale per sottoporsi a valutazione specialistica;
che la stessa perseverasse nelle condotte accertate nel corso del precedente giudizio, ostacolando i rapporti padre / figli, manipolando i minori e creando con gli stessi un'alleanza patologica ed invischiante.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli o, in subordine, la conferma del vigente regime di affidamento, ma con collocamento extrafamiliare o presso di sé
dei due minori .
Con decreto reso in data 12.3.2024 il Giudice Relatore instaurava il contraddittorio con anche rispetto alla richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti Controparte_1
ex art. 473 bis 15 c.p.c.; nominava quale curatore speciale dei minori Per_1
e l'avvocato Elena BARAWITZKA;
invitava i Servizi
[...] Persona_2
affidatari a relazionare sulla condizione dei minori, a prendere posizione in merito al dedotto allontanamento non autorizzato degli stessi dalla residenza di Thiene, ad indicare gli eventuali interventi urgenti necessari a loro tutela.
Con comparsa in data 8.4.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
evidenziando l'incapacità del padre a creare un legame ed un rapporto affettivo con i figli, spiegando che il trasferimento a Rosolina era stato determinato dai problemi di asma che affliggevano essa resistente e la figlia , negando di voler ostacolare il Per_2
rapporto padre / figli e sostenendo che fossero questi ultimi a non voler più incontrare il genitore.
7 Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli o, in subordine, la conferma del vigente regime di affidamento / collocamento degli stessi;
instava altresì per l'aumento dell'assegno mensile dovuto da per il mantenimento Parte_1
della prole.
Con comparsa in data 16.4.2025 si costituiva il curatore speciale avv. Elena
BARAWITZKA rappresentando di aver sentito i due minori, i quali avevano mostrato,
per un verso, di aderire completamente alle tesi materne, compresa la decisione di trasferirsi da Thiene a Rosolina, per l'altro, la perdurante rigida chiusura nei confronti del padre.
All'udienza del 18.4.2024 il Giudice Relatore ascoltava le parti alla presenza dei difensori e del curatore speciale ed acquisiva la relazione del Servizio Tutela Minori
dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.
Con ordinanza in data 22.4.2024 il Giudice Relatore in via provvisoria ed urgente,
adottava i seguenti provvedimenti:
“a)Fermo restando l'affidamento di e al Persona_1 Persona_2
Servizio Tutela Minori dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana che, in caso di insanabile
contrasto tra i genitori, adotterà le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative
alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed
alle vacanze, autorizza provvisoriamente la permanenza dei minori presso la madre a
Rosolina;
b)dispone che i minori terminino l'anno scolastico presso gli istituti cui sono
attualmente iscritti tramite DAD e riprendano a settembre 2024 la frequenza scolastica
in presenza presso gli istituti che saranno individuati dal Servizio Sociale affidatario,
sentiti i genitori;
8 c)dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Rosolina
demandando agli stessi:
- di attuare uno stretto monitoraggio della condizione personale ed abitativa dei minori,
oltre che del loro percorso scolastico;
-di organizzare tempestivamente e con cadenza almeno settimanale gli incontri protetti
tra ed i figli;
Parte_1
-di sostenere, in collaborazione con il Servizio affidatario, ogni intervento educativo
utile a recuperare il benessere psico - fisico dei minori e ad allentare il loro rapporto
disfunzionale con la madre;
-di offrire a un sostegno psicologico ed alla genitorialità, con Controparte_1
possibilità di incaricare un servizio specialistico per la sua valutazione;
-di depositare entro il 15.11.2024 una relazione sugli interventi svolti, sull'esito degli
stessi e sulla collaborazione riscontrata da parte dei vari componenti il nucleo familiare,
nella quale, sentito il Servizio affidatario, indicheranno il regime di affidamento /
collocamento / visite maggiormente rispondente all'interesse dei due minori;
d)visto l'art. 473 bis 39 c.p.c., ammonisce Controparte_1
- a favorire l'accesso di e al padre;
Per_1 Per_2
- a collaborare con i Servizi Sociali di Rosolina nell'attuazione del progetto educativo
che sarà predisposto nei confronti dei due minori;
- a risolvere le criticità della sua attuale sistemazione abitativa rilevate dai Servizi
Sociali;
e)invita il Pubblico Ministero a trasmettere in tempo utile per la prossima udienza, copia
degli atti del procedimento a carico di iscritto al n. 1277/2024 RG Controparte_1
RN, se non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.”.
9 Alla successiva udienza del 28.11.2024, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473
bis. 21 c.p.c., il Giudice Relatore, acquisita la relazione dei Servizi Sociali dell'ULSS 5
Polesana datata 15.11.2024, procedeva all'ascolto dei minori e Persona_1
alla presenza del curatore speciale e, all'esito, con ordinanza resa Persona_2
in data 3.12.2024, non ammetteva le prove testimoniali richieste dal ricorrente,
ordinava a di produrre in giudizio le buste paga relative alla sua Controparte_1
ultima attività lavorativa e fissava l'udienza del 13.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio.
A tale udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero in epigrafe riportate.
Preliminarmente deve ribadirsi il giudizio di inammissibilità espresso dal Giudice
Relatore con ordinanza in data 3.12.2024 riguardo alle prove testimoniali richieste in ricorso da (che ha reiterato la relativa istanza in sede di Parte_1
conclusioni), in quanto superflue alla luce delle risultanze delle relazioni dei Servizi
Sociali acquisite agli atti del giudizio.
Venendo all'esame del merito, rileva il Collegio che le circostanze che hanno indotto a chiedere la modifica delle condizioni di separazione dalla Parte_1
moglie hanno trovato piena conferma all'esito del giudizio. Controparte_1
È infatti incontroverso (si veda il contenuto della relazione del Servizio Tutela Minori
dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana datata 15.4.2024 e le ammissioni rese dalla resistente in comparsa di costituzione e risposta ed all'udienza del 18.4.2024) che, nel
Gennaio del 2024, disattendendo il divieto del Tribunale espresso Controparte_1
con decreto collegiale del 19.9.2023 nell'ambito del procedimento n. 3108/2022 VG ed
10 in assenza di autorizzazione da parte dei Servizi affidatari, abbia lasciato con i figli la ex casa coniugale di Thiene e si sia trasferita a Rosolina;
a tale trasferimento ne è poi seguito un secondo a Chioggia presso l'immobile sito in Strada Statale Romea n. 264
dove attualmente entrambi i minori risultano residenti (si veda la comunicazione del curatore speciale datata 25.3.2025).
Tale condotta è sintomatica del mancato rispetto, da parte di sia Controparte_1
delle decisioni del Tribunale che la stessa ha deliberatamente violato, sia del ruolo dei
Servizi Sociali affidatari che sono venuti a conoscenza dell'iniziativa materna solo grazie alla segnalazione del dirigente scolastico dell'Istituto Garbin di Thiene
frequentato dal figlio . Per_1
Sia la relazione del Servizio Tutela Minori dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana datata
15.4.2024, che quella dei Servizi Sociali dell' datata 15.11.2024, Parte_2
hanno inoltre dato conto del fatto che permangono inalterate le criticità accertate nel corso del precedente giudizio a carico delle competenze genitoriali di CP_1
ovvero la tendenza della stessa ad agire con autoreferenzialità, a manipolare
[...]
ed influenzare i figli, a creare con gli stessi un legame simbiotico ed invischiante connotato da ostilità aspra ed irrisolvibile verso il padre, ad essere centrata esclusivamente sui propri bisogni e sulle presunte inadempienze del marito, a perdere di vista le eIGenze e le difficoltà dei minori, specie quelle di , il quale ha Per_1
manifestato problemi scolastici (culminati in un episodio di fuga dal contesto scolastico avvenuto il 9.10.2024) e di utilizzo di sostanze stupefacenti.
Oltre a ciò ha rifiutato di intraprendere qualsivoglia percorso di Controparte_1
sostegno psicologico ed alla genitorialità e di rivolgersi al Centro di Salute Mentale per una valutazione psichiatrica, come era stato suggerito dai Servizi Sociali nel precedente giudizio, dimostrando in tal modo di non saper riconoscere le proprie
11 difficoltà personali;
ha continuato a negare, contro ogni evidenza, di voler ostacolare il rapporto padre / figli;
non ha mai realmente collaborato con i Servizi Sociali,
mantenendo sempre un atteggiamento oppositivo, di sfiducia e di sospetto nei confronti degli stessi;
ha posto sia che in una situazione di instabilità, Per_2 Per_1
interrompendo la loro continuità scolastica e relazionale ed allontanandoli dal contesto familiare, sociale e ludico in cui erano nati e cresciuti, sconvolgendo le loro abitudini e condizioni di vita.
D'altro canto, nessuna evoluzione positiva si è potuta registrare rispetto alla dinamica relazionale padre / figli.
del quale nel precedente giudizio era stata accertata la Parte_1
tendenza, durante la vita matrimoniale, ad assumere atteggiamenti passivi e rinunciatari rispetto alla prole ed a lasciare che fosse la moglie ad assumere tutte le decisioni relative ai figli ed a esercitare una sorta di potere assoluto nella gestione della vita familiare, ha progressivamente perduto autorevolezza e credito agli occhi di Per_1
e , non è stato capace di arginare le condotte manipolatorie della moglie, né di Per_2
creare un rapporto costruttivo e profondo con i minori ed è stato prima marginalizzato e poi del tutto escluso dalla vita dei figli.
Questi ultimi, in totale collusione con pensiero materno, rifiutano ogni rapporto con il padre, lo accusano di aver tradito la madre, di essere un alcoolista ed un violento e di non nutrire un interesse sincero nei loro confronti (si vedano le dichiarazioni rese da e da in sede di ascolto). Per_1 Per_2
In questa situazione di grave disfunzione delle relazioni familiari, caratterizzata dalla svalutazione patologica della figura paterna e dall'atteggiamento materno captativo ed adesivo verso i figli, coinvolti in maniera abnorme nel conflitto genitoriale, ritiene il
12 Tribunale, che l'unica forma di affidamento conveniente per l'interesse di e Per_1
ed idonea ad aiutarli a ritrovare spazi relazionali e familiari sani, sia ancora Per_2
quella al Servizio Sociale.
Va infatti esclusa infatti la strada dell'affido condiviso che non ha sin qui condotto a risultati positivi, data l'incapacità dei genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l'equilibrio psichico dei figli e che non consente il superamento delle descritte criticità, tenuto pure conto del rapporto di forza tra le parti,
assolutamente sbilanciato a favore della madre.
D'altra parte, in una situazione critica come quella emersa dall'istruttoria, non è
neppure ipotizzabile un affido esclusivo dei due minori all'uno o all'altro genitore.
Infatti, non si trova nelle condizioni per assumersi le Parte_1
responsabilità correlate a tale regime di affidamento, in ragione della oggettiva problematicità della attuale dinamica relazionale con i figli e della sua incapacità a gestire la rabbia e l'ostilità manifestata dai minori nei suoi confronti ed a riconquistare la fiducia e l'autorevolezza perdute.
non è sicuramente idonea a rivestire il ruolo di genitore affidatario, Controparte_1
essendosi rivelata incapace di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore ed avendo arrecato con la propria condotta grave pregiudizio al diritto dei figli alla bigenitorialità.
Ai Servizi Sociali affidatari (da individuarsi sulla base della nuova residenza dei minori,
in Chioggia, Strada Statale Romea n. 264) resta demandato il potere, in caso di contrasto tra i genitori, di adottare le decisioni di maggior interesse per i due minori relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico –
sportive ed alle vacanze, nonché quello di sostenere tutte le azioni utili a recuperare il
13 benessere fisico – psichico degli stessi.
La decisione relativa al collocamento di e deve essere ispirata al principio Per_1 Per_2
del superiore interesse del minore a vedere assicurato il suo diritto alla bigenitorialità
e, nel contempo, ad ottenere salvaguardia e tutela della sua stabilità affettiva ed educativa e del suo equilibrio psicofisico.
Nella fattispecie è innegabile che il diritto di e alla bigenitorialità, intesa Per_1 Per_2
quale presenza comune dei genitori nella loro vita, sia stato gravemente compromesso dalla condotta materna, apertamente ostativa, ostruzionistica e manipolativa, diretta a limitare consistentemente l'esercizio della genitorialità di Parte_1
Tale diritto, ad avviso del Collegio, non può tuttavia essere ristabilito collocando i due ragazzi presso il padre a Thiene, come richiesto dall'odierno ricorrente.
Invero i minori, come si evince dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto, non hanno alcun rapporto affettivo con il padre, nutrono un forte risentimento nei suoi confronti e rifiutano di incontrarlo, descrivono negativamente l'ambiente thienese da cui si sono allontanati da oltre un anno e dichiarano con forza di non volervi ritornare.
In tale situazione, un provvedimento volto a far rientrare coattivamente i due ragazzi a
Thiene collocandoli presso il padre, produrrebbe sicuramente effetti dirompenti sull'equilibrio psicofisico di e di e, non sarebbe né compreso, né accettato Per_1 Per_2
dagli stessi, considerata anche la loro età.
Gli stessi Servizi Sociali affidatari hanno prospettato tale rischio evidenziando, nella relazione datata 15.4.2024, che un ritorno a Thiene porterebbe a rischi evolutivi di alto
pregiudizio per i minori che non riconoscono altra lettura se non quella della madre e che non sia praticabile un affido al padre, che i ragazzi non vedono da oltre due anni e con cui non vogliono avere alcun contatto, né l'attivazione di risorse parentali nel
14 ramo materno o paterno, in quanto ogni possibile relazione è interrotta o inesistente.
Dei suindicati rischi si è detto consapevole anche il quale, sentito Parte_1
all'udienza del 18.4.2024, ha dichiarato che , se costretto a fare qualcosa contro Per_1
la sua volontà, potrebbe lasciare esplodere la rabbia che cova nei confronti della figura paterna, mentre potrebbe chiudersi ancor di più in se stessa. Per_2
Neppure appare praticabile la soluzione del collocamento etero familiare presso una famiglia affidataria o una comunità, che sortirebbe un effetto punitivo non solo nei confronti di ma soprattutto di e , i quali vedrebbero Controparte_1 Per_1 Per_2
repentinamente interrotto il rapporto (sia pure disfunzionale ed invischiante) con l'unico genitore di riferimento e vivrebbero una nuova condizione di instabilità, con conseguente negativa sollecitazione al loro sistema di attaccamento, già
marcatamente segnato dal trauma della separazione dei genitori.
Pertanto, conformemente alle richieste del curatore speciale e del Pubblico Ministero,
nonché alle indicazioni dei Servizi affidatari, deve disporsi che e Per_1 Per_2
rimangano presso la madre nel luogo di attuale residenza (Chioggia) dove frequentano anche la scuola e dove dopo la temporanea permanenza a Controparte_1
Rosolina, ha dichiarato di volersi stabilire in maniera definitiva.
Si dispone d'ufficio, a tutela dei minori, che e , pur mantenendo il Per_1 Per_2
collocamento notturno presso frequentino durante il giorno una Controparte_1
comunità diurna individuata dai Servizi Sociali affidatari, di modo che venga allentata la loro alleanza disfunzionale con la madre e siano aiutati ad accogliere un pensiero della realtà non necessariamente coincidente con quello materno .
Ai Servizi Sociali affidatari va demandato:
-di monitorare la frequenza scolastica da parte dei due minori ed il relativo andamento;
15 -di monitorare l'adeguatezza della sistemazione abitativa della madre;
-di formulare un progetto di sostegno psicologico per i due minori e, quanto a , Per_1
anche di presa in carico da parte del territorialmente competente;
CP_2
-di tentare di riallacciare i rapporti tra i minori ed il padre, non essendo possibile allo stato, prevedere turni di responsabilità genitoriale paterna, dato il rifiuto totale ed assoluto di e di frequentare il genitore;
Per_1 Per_2
-di segnalare eventuali criticità o situazioni di pregiudizio relative ai minori al Giudice
Tutelare territorialmente competente.
va ammonita affinché si astenga dal tenere condotte denigratorie Controparte_1
nei confronti di ostative al recupero di sane relazioni padre-figli, Parte_1
di sabotaggio del progetto che vede il collocamento di e in una comunità Per_1 Per_2
diurna e l'intervento psicologico e di sostegno degli stessi, di ostruzionismo nei confronti dei Servizi Sociali affidatari, i quali segnaleranno alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia eventuali gravi inadempienze della stessa al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.
Quanto agli aspetti economici, va disattesa la richiesta di aumento del contributo mensile a carico di in favore dei figli minori avanzata da Parte_1
in quanto fondata sulla circostanza, genericamente allegata, Controparte_1
dell'aumento delle spese di mantenimento dei minori dovute alla loro crescita, senza che siano dedotti e tanto meno provati, IGnificativi cambiamenti della condizione economica delle parti.
Va invece revocato il provvedimento di assegnazione a della casa Controparte_1
coniugale di Thiene via Pascoli 20 definitivamente rilasciata da quest'ultima
16 unitamente ai figli nel Gennaio del 2024.
Le spese, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese del curatore speciale vanno invece poste a carico di che Controparte_1
con la sua condotta pregiudizievole nei confronti dei figli ed in violazione dei provvedimenti del Tribunale, ha dato causa al presente giudizio.
Tali spese vengono liquidate in euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria ed euro 1.453 per la fase decisionale (non essendo stati redatti scritti conclusivi).
Il pagamento relativo è disposto in favore dell'Erario, in quanto e Persona_1
sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni di separazione di e che per il resto conferma, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
a)affida i figli delle parti e ai Servizi Sociali Persona_1 Persona_2
territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza dei minori (Chioggia,
strada statale Romea n. 264), i quali sosterranno tutte le azioni utili a recuperare il benessere fisico – psichico degli stessi e, in caso di contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggior interesse per i due minori relative alla residenza, all'istruzione,
all'educazione, alla salute, alle attività ludico – sportive ed alle vacanze;
b)dispone che i minori restino collocati presso la madre e che frequentino, durante il giorno, al di fuori dell'orario scolastico, una comunità diurna individuata dai Servizi
Sociali affidatari;
17 c)demanda ai Servizi Sociali affidatari:
-di monitorare l'adeguatezza della sistemazione abitativa della madre;
-di formulare un progetto di sostegno psicologico per i due minori e, quanto a , Per_1
anche di presa in carico da parte del Serd territorialmente competente;
-di tentare di riallacciare i rapporti tra i minori ed il padre;
-di segnalare eventuali criticità o situazioni di pregiudizio relative ai minori al Giudice
Tutelare territorialmente competente;
d)ammonisce affinché si astenga dal tenere condotte denigratorie Controparte_1
nei confronti di ostative al recupero di sane relazioni padre-figli, Parte_1
di sabotaggio del progetto che vede il collocamento di e in una comunità Per_1 Per_2
diurna e l'intervento psicologico e di sostegno degli stessi, di ostruzionismo nei confronti dei Servizi Sociali affidatari, i quali segnaleranno alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia eventuali gravi inadempienze della madre al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale;
e)revoca il provvedimento di assegnazione a della casa coniugale Controparte_1
sita in Thiene via G. Pascoli 20;
f)compensa tra le parti le spese di lite;
g)condanna al pagamento delle spese del curatore speciale dei Controparte_1
minori e liquidandole in complessivi euro Persona_1 Persona_2
6.164 a titolo di compensi e disponendo che il versamento di dette spese sia eseguito in favore dell'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 13.5.2025.
18 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
19