Sentenza 22 novembre 2002
Massime • 1
L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previsto attualmente dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ed in precedenza dall'art. 1 sexies, comma 2, del d.l. n. 312 del 1985, convertito in legge n. 431 del 1985, va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., attesa la sua natura di sanzione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2002, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Claudio VITALONE Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Mario GENTILE "
dott. Vittorio VANGELISTA "
dott. Alfio FIALE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme nei confronti di:
Saracino Saverio, n. a Cancellara il 05/03/1937;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Acqui Terme, per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 2.11.2001 il Tribunale monocratico di Acqui Terme applicava a Saracino Saverio - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, la pena di lire 4.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere, senza la prescritta autorizzazione, eseguito opere, in zona sottoposta a vincolo paesistico - ambientale, per la realizzazione di un piazzale di circa mq. 1.000, mediante il riporto di terra, ghiaia e materiali provenienti da demolizioni - acc. in Nizza Monferrato, il 23.4.1999).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aqui Terme, lamentando erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena. Secondo il P.M. ricorrente, la sola sanzione applicabile alle eterogenee violazioni dell'art. 1 sexies della legge n. 43111985 (trasfuso nell'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è quella - dell'arresto congiunto all'ammenda - preveduta dall'art. 20, lett. c), della legge n. 4711985 ed in ogni caso all'applicazione della pena deve accompagnarsi l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico dell'autore della condotta illecita. MOTIVI della DECISIONE
La censura è fondata e deve essere accolta.
1. Ritiene il Collegio - pur in presenza di qualche decisione discorde (vedi Cass., Sez. 3: 5.5.1992, ric. Ferrero;
31.1.1994, ric Capparelli;
15.2.1994, ric. Fanelli;
14.4.1995, ric. Cerreti ed altro;
13.11.1995, ric. Romano ed altri) - di dovere ribadire il principio secondo il quale l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art.1 sexies della legge n. 431/1985 (trasfuso nell'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è quella fissata dalla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985.
Valgono, in proposito le diffuse argomentazioni svolte nelle sentenze 9.3.1995, n. 2351, ric. P.M. in proc. Ceresa;
24.2.1998, n. 2357, ric. Zauli ed altri;
3.3.1998, n. 2704, ric. Cattalini, di questa 3 Sezione (alle quali si rimanda per evitare ridondanze di trattazione) e l'argomento - cardine resta quello della differente sostanza e valenza del paesaggio rispetto all'urbanistica (secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale) poiché tale diversità rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione, nella disciplina degli illeciti penali "paesistici", degli istituti tipici dell'attività di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico - edilizi.
Il tema è stato ripreso da Cass., Sez. 3, 25.10.2000, Ric. Panettoni, ove è stata riaffermata la possibilità di applicare, alle contravvenzioni di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, a seconda dei casi, ciascuno dei trattamenti sanzionatori di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985. Tale decisione prende le mosse dall'affermazione di voler procedere ad "un meditato riesame della problematica alla luce del più chiaro e lineare dettato normativo di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.490/1999 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)" e rileva che:
-- la genericità del richiamo, da parte dell'art. 163, alle "pene previste" dall'art. 20 della legge n. 47/1985 induce a ritenere l'onnicomprensività del rinvio operato, considerato che, in caso diverso, il legislatore ben avrebbe potuto specificare (anche in considerazione delle questioni interpretative poste dalla previgente e corrispondente disposizione) che le sanzioni applicabili erano quelle di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47/1985;
-- nel sistema penale vigente la pena principale corrispondente a ciascun reato è unica anche nei casi di specie congiunte (detentiva e pecuniaria), "conseguentemente l'uso del plurale (le pene), da parte del legislatore, denota il rinvio non alle due componenti sanzionatorie di cui alla lettera c) dell'art. 20 della legge n. 47 (arresto e ammenda), bensì, in alternativa ed a seconda della diversità dei casi, alle diverse pene comminate da tale articolo:
quella congiunta (arresto e ammenda) per le ipotesi sub b) e c), quella pecuniaria (solo ammenda), per le ipotesi di cui alla lettera a)";
-- la formulazione, "in termini più articolati e tecnici", della nuova disposizione, rispetto a quella previgente. è "sintomatica di una chiara scelta legislativa":
-- la disposizione dell'art. 1 sexies non distingueva tra le ipotesi di mancanza o difformità dall'autorizzazione e rinviava genericamente alle "sanzioni previste dall'art. 20 della legge n.47/1985;
-- la nuova disposizione dell'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, oltre a fare uso del più appropriato termine "pene", introduce espressamente, anche in materia di reati ambientali, in significativo parallelismo con le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985, la distinzione tra i casi di mancanza di autorizzazione o di difformità esecutiva rispetto a questa, così evidenziando chiaramente la duplicità dell'operato rinvio quoad poenam, da un corpo normativo all'altro, in ragione dell'analogia tra le fattispecie contravvenzionali rispettivamente, negli stessi, previste.
Trattasi di argomentazioni che non possono essere condivise, poiché l'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 non ha modificato nella sostanza le disposizioni sanzionatorie già introdotte dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e ciò anche in quanto non poteva modificare la normativa precedente.
Alla formula "per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano [le sanzioni] previste dall'articolo 20 della legge 2 febbraio 1985, n. 47" ha sostituito l'espressione
"chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 2 febbraio 1985, n. 47". Il Testo unico, però -- ovviamente - non poteva più riferirsi al "presente decreto" e, quanto al riferimento alla "esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa ", ha soltanto specificato, in relazione a ciò che può verificarsi e si verifica in concreto, quali possono essere le "violazioni delle disposizioni" già introdotte dalla legge n. 431/1985. Ma vi è di più:
-- la nuova disposizione è tutt'altro che formulata "in termini più articolati e tecnici" ed il regime sanzionatorio, ora come in passato, viene genericamente correlato "all'art. 20 della legge n.47/1985";
-- l'uso del plurale "pene" corrisponde al precedente uso del plurale "sanzioni"' e non sposta, quindi, i termini della questione, poiché non introduce elementi di novità;
-- la previsione di sanzionabilità di "lavori di qualsiasi genere" (sicuramente poco felice) impedisce qualsiasi pretesa "analogia" con i reati urbanistici (tra l'altro incompatibile con il costante orientamento della Corte Costituzionale), poiché "lavori"', ad evidenza, non sono soltanto quelli edilizi e l'offesa al paesaggio può essere portata attraverso una ben più ampia congerie di comportamenti (ad esempio: taglio di uno o più alberi o di parti di essi, estirpazione di vegetazione, sversamento di rifiuti, etc.). Quando non vi sono lavori edilizi, dunque, come potranno applicarsi le specificazioni che si rinvengono nelle varie ipotesi dell'art. 20 della legge n. 47/1985? -- come può ipotizzarsi, infine,
l'applicabilità delle pene previste dalla lettera b) dell'art. 20, quando è soltanto la lettera c) della stessa norma che sanziona tutti gli interventi effettuati in zone vincolate, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di concessione? Se l'art. 163 avesse introdotto le innovazioni individuate nella sentenza 25.10.2000 di questa Sezione, potrebbero profilarsi aspetti di incostituzionalità, per straripamento dai limiti della delega legislativa, in relazione agli articoli 76 e 77, 1 comma, della Costituzione.
Secondo i criteri direttivi imposti al Governo dalla legge - delega 8.10.1997, n. 352, infatti:
a) potevano essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nonché quelle che fossero entrate in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni dovevano essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
La formulazione dell'art. 163, come si è detto, non lascia adito a dubbi, ma non può altresì trascurarsi di ricordare il principio secondo il quale "il giudice, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve essere costantemente guidato dall'esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare quella diversa possibile lettura che risulti aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati" (così Corte Cost., 18.3.1999, n. 69, ma nello stesso senso vedi pure le sentenze nn 452 e 197 del 1998 e le ordinanze nn. 147 e 55 del 1998). Il giudice, in sostanza, in tanto può sollevare una questione di costituzionalità in quanto tra più possibili letture alternative di una norma, sia impossibile fornire una lettura adeguatrice, essendogli imposto di accogliere quella conforme alla Costituzione. Deve concludersi, allora (vedi, in proposito, Cass., Sez. 3, 23.11.2000, ric. Chiatellino) che la legge n. 1497 del 1939 ed il relativo regolamento di esecuzione, con le integrazioni introdotte dalla legge n. 431/1985 - secondo le previsioni attualmente trasfuse nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - individuano le ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. In tutte queste ipotesi ogni intervento effettuato in carenza di tale provvedimento o in difformità da esso, purché abbia una oggettiva possibilità di impatto sul paesaggio, pone in pericolo il bene tutelato. Estremamente logica è, dunque, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all'integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale e qualificato (in considerazione della gravità del vulnus) da una pena edittale certamente consistente nel minimo della sua componente pecuniaria ma che ha margini assai ampi di adattabilità alle più svariate peculiarità dei casi concreti, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Evidente appare, conseguentemente, nella fattispecie in esame, l'errore di determinazione della pena (con conseguente inflizione di pena illegale), correttamente delineato nell'articolazione del gravame.
L'impugnata sentenza deve essere perciò annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Acqui Terme, poiché - vertendosi in tema di "pena patteggiata" - questa Corte non può modificare l'accordo intervenuto tra le parti.
2. Nel nuovo giudizio il Tribunale dovrà tenere conto, altresì, che l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, già previsto dal 2 comma dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente dall'art. 163, 2 comma, del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, è sanzione amministrativa che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata. A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1 comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso si pone come atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento.
In relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice --imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede-- e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., 20.7.1994, n. 318).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Acqui Terme, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 2003.