Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GI IB, DI GI AB, D'AM UD, LC ZI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che li difende unitamente all'avvocato MICHELE FARAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UR IA, quale procuratrice di ON OL procura generale 6/8/98 Notar Mary C. Arnold di YORK PENSILVANIA (USA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/99 del Tribunale di SULMONA, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA, difensore resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 marzo 1983 IB ed BE Di PE, IO D'CO e NU AN, convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore di Castel di Sangro, IR DE IM ed EL DE IM in Colamarino, per sentir dichiarare che essi istanti, aventi causa a titolo particolare di ON GL, erano i pieni ed esclusivi proprietari del terreno pascolativo, sito in Pescocostanzo, località Valle Gerardi, distinto al catasto terreni del suddetto Comune alla partita 441, foglio 33, particella 53, esteso Ha 1.01.40, avendo il GL, a suo tempo, usucapito la proprietà di detto fondo, nonché conseguentemente condannare i convenuti al rilascio del terreno in questione.
Sostenevano, tra l'altro, gli attori che il GL aveva loro venduto il terreno in discorso con rogito per notar LI del 5.5.1983.
Costituitisi, convenuti contestavano la domanda attorea assumendo di essere detentori "alieno nomine" del fondo "de quo" di proprietà di NA AN, per cui chiedevano di essere estromessi dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa del NA, in persona del procuratore generale TT HE, il chiamato chiedeva il rigetto della domanda avversaria assumendo di aver sempre avuto il libero possesso del terreno avendone consentito lo sfruttamento agricolo sia dandolo in affitto che in comodato.
Assunti alcuni testi ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio il Pretore, con sentenza del 24 ottobre 1994, dichiarava l'estromissione dal giudizio dei DE IM in quanto non legittimati passivamente, accoglieva la domanda attorea nei confronti del NA e per l'effetto, dichiarava che gli attori erano pieni ed esclusivi proprietari del terreno in contestazione avendo il loro dante causa, ON GL, usucapito la proprietà dello stesso, condannando il NA alla immediata restituzione del fondo con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Proposti gravami, principale, dal HE TT poi sostituito nella qualità da HE LI, e, incidentale da IB ed BE Di PE, IO D'CO e NU AN, il Tribunale di Sulmona, con sentenza del 14.12.1999, rigettava la domanda proposta dai predetti nei confronti di AN NA in persona del suo procuratore generale con l'atto di chiamata in causa dell'11.7.1987, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo e, per l'effetto dichiarava la nullità del contratto di compravendita del terreno, oggetto di causa intestato al NA, stipulato da GL ON (venditore) e Di PE IB Di PE BE e AN NU (acquirenti) per atto pubblico notar LI del 5 maggio 1983 e condannava i predetti alle spese del doppio grado del giudizio.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, IB ed BE Di PE, IO D'CO e NU AN. Resiste con controricorso LI HE, quale procuratrice di AN NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli att. 1140 comma secondo, 1142 e 1158 c.c., nonché contraddittorietà di motivazione su punto decisivo.
Pongono in luce i ricorrenti l'evidente errore di diritto in cui era incorso il Tribunale il quale, avendo ritenuta provata la materiale detenzione del terreno, da parte dei familiari del GL nel periodo dal 1956 al 1967 in cui questi era rimasto in America, non avrebbe potuto negare che la stessa giovasse al congiunto ai sensi del comma secondo dell'art. 1140 c.c., non richiedendo l'applicazione di tale norma, ne' per disposizione espressa ne' in base ai principi che regolano la materia, l'identità del modo di detenzione rispetto all'esercizio del possessore, ma soltanto la continuità della medesima.
In ogni caso gli stessi testi richiamati in sentenza, dando atto di aver sempre chiesto ed ottenuto il permesso di sostare con le loro pecore sul terreno in questione dapprima al loro amico GL e poi, quando costui era in America, alla figlia ed al genero di lui, avevano riferito di un peculiare identico modo di esercizio del possesso "mediato" relativo ad entrambi i periodi temporali considerati, (anni 1943/1956, in cui il GL era in Italia, e 1956/ 1967 quando il GL era all'estero). Rilevano ancora i ricorrenti, ai fini della soluzione del problema del possesso intermedio ex art. 1142 c.c., che avendo il GL al suo ritorno dall'America ripreso pacificamente la materiale detenzione del terreno, era chiaro che la figlia ed il genero non lo avevano detenuto, in assenza del congiunto, nel loro interesse, dando luogo ad un possesso autonomo, ma esclusivamente nell'interesse del congiunto IM al quale lo avevano immediatamente restituito. Osservano, infine, che nonostante l'accertamento della pacifica continua detenzione del terreno "de quo" da parte della figlia e del genero del GL, costituente autonomo e distinto "possesso" idoneo all'usucapione, ove si fosse protratto per il termine di legge, contraddittoriamente il Tribunale aveva ricavato l'inapplicabilità della presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c. dalla coltivazione in affitto da parte di terzi del terreno in discorso negli anni intorno al 1958/60, peraltro evidenziata da testi all'evidenza inattendibili, essendo risultato anche dalla C.T.U. che il terreno IM era idoneo soltanto alla pastorizia ed era stato sempre tenuto ad erbaio.
Le doglianze non possono essere accolte.
Premesso che ai fini dell'accertamento del possesso "ad usucapionem" del dante causa degli attuali ricorrenti, ON GL, il predetto, stando all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avrebbe usato il terreno in contestazione per il pascolo di ovini, realizzandovi anche un ovile e avrebbe posseduto dal 1943/44 al 1956 direttamente, dal 1956 al 1967, periodo in cui era emigrato negli Stati Uniti d'America, tramite la figlia GL MA e di nuovo direttamente "dopo il 1967" e che l'atto pubblico per notaio LI con il quale il fondo era stato trasferito ai Di PE, D'CO, AN recava la data del 5 maggio 1983, tal che il periodo 1967/83 non era sufficiente per l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., ha evidenziato il Tribunale abruzzese che l'indagine doveva di conseguenza mirare essenzialmente all'accertamento di una continuità del possesso da parte del menzionato GL per i venti anni successivi al 1943/44, non essendo d'altronde sufficiente, ai medesimi fini, il periodo precedente alla sua partenza per gli Stati Uniti(1956). Ciò posto, il materiale probatorio offerto dagli attuali ricorrenti attraverso le testimonianze Di AN, Di SC, CO, RA CO, DO, e RA EL non poteva ritenersi sufficiente, ad avviso del giudice d'appello, a dimostrare il possesso continuato per venti anni da parte del dante causa degli attuali ricorrenti sul fondo oggetto di causa, mancando per il lungo periodo di assenza dall'Italia del GL ON (dal 1956 al 1967) sicuri e concreti riferimenti affinché potesse trovare applicazione la presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.. Ha osservato in proposito il Tribunale che, in definitiva, perché potesse essersi maturato tra il 1956 e il 1967 per il GL ON un possesso utile ai fini dell'acquisto della proprietà, il predetto avrebbe dovuto possedere il bene in discorso per mezzo di altre persone (nella specie la figlia o il genero che ne avrebbero avuto la detenzione) ex art. 1140 comma secondo c.c.. Ma in tale direzione mancava, ad avviso di quel giudice, ogni suffragio probatorio essendo da escludere che i congiunti del GL avessero mai esercitato la pastorizia (avrebbero solo usato di tanto in tanto il terreno per lo scarico di bovini, prima della macellazione), mentre, per potersi configurare un possesso mediato utile all'usucapione farebbe stata necessaria la prova che il GL IM fosse rimasto esclusivo titolare e gestore della macelleria per tutto il periodo di assenza dall'Italia e che il terreno "de quo" fosse stato usato dalla figlia e dal genero a servizio di questa e quali "agenti per il GL e nel suo interesse".
In difetto, si raffiguravano, nel caso di specie, nel rapporto tra il GL e i suoi familiari, elementi decisivi atti a superare la presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c., non essendo neppure emerso dal raccolto testimoniale che il GL stesso fosse mai venuto in Pescocostanzo durante il lungo periodo in cui era vissuto negli USA.
Presunzione che, ad avviso del giudice d'appello, risultava altresì superata dalla constatazione che, proprio negli anni in cui il GL si era trasferito negli Stati Uniti il terreno di cui era intestatario il LI (particella 53 ) era stato dato in affitto e seminato a grano, patate e orzo, senza segni di reazione da parte dei congiunti dello stesso GL e che la estromissione dal giudizio, statuita dal primo giudice, dei DE IM, che avevano dichiarato espressamente di essere detentori "alieno nomine" del terreno perché affittuari, aveva implicitamente confermato la tesi difensiva del NA IM (sul punto la decisione di prime cure non era stata impugnata) e dato credito ai testimoni che avevano dato sostegno ad essa, e dalle cui deposizioni si evinceva che il NA stesso,residente negli USA,attraverso suoi incaricati o procuratori generali, aveva sempre esercitato sul terreno "de quo" le facoltà connesse al suo diritto di proprietà. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme codicistiche che i ricorrenti assumono violate, costituiscono apprezzamento di fatto, circa la mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., da parte di GL ON, dante causa dei ricorrenti, della proprietà del terreno "de quo" per inapplicabilità al caso di specie della presunzione di possesso intermedio, stante l'accertata carenza probatoria di un possesso mediato da parte dello stesso GL nel suddetto periodo, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità anche con riguardo alla valutazione del raccolto testimoniale.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e
1418 c.c.. Rilevano i ricorrenti l'erroneità della statuizione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità, "per impossibilità dell'oggetto", del contratto con cui il GL, pur non avendo maturato l'usucapione del terreno, lo aveva venduto con rogito del 5.5.83. Ciò in quanto la mancanza di proprietà del bene venduto dava luogo alla fattispecie dell'acquisto "a non domino", da parte dei compratori che li abilitava, nel concorso degli altri presupposti, ad invocare l'usucapione abbreviata ex art 1159 c.c., sicché il contratto doveva considerarsi soltanto inefficace nei confronti del terzo che dimostrasse di essere il vero proprietario ma non era certamente affetto da nullità non essendo configurabile alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1418 c.c.. La censura è inammissbile per difetto d'interesse.
Ed invero, posto che con il rigetto dei primi due motivi di ricorso è stata confermata la statuizione del giudice d'appello di rigetto della domanda di revindica proposta dai ricorrenti nei confronti del NA, in relazione al terreno "de quo", loro trasferito dal GL con rogito del 1983, poco importa che con la stessa decisione, in accoglimento della riconvenzionale del NA IM, sia stata dichiarata la nullità anziché l'inefficacia nei confronti del predetto del suindicato atto.
Esula, invero, dalla fattispecie in esame,ogni questione involgente l'usucapione decennale ex art. 1159 richiamata dagli stessi ricorrenti, ovvero eventuali conseguenze della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. praticata dal GL, o effetti risarcitori conseguenti dall'evizione totale della cosa venduta ex art. 1483 stesso codice.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di HE LI, quale procuratrice di NA AN, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 60,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004