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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado. iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via della Malva n.8, Cod. Fisc. con l'avv. C.F._1
IA RE
RICORRENTE/I contro ata a Livorno il 23.08.1976 ed ivi residente in [...]
Malva n.8 Cod. Fisc. con l'avv. ANTONIO C.F._2
CASTALDI
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 21.7.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con la resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 12.12.2001 e che dalla loro unione nascevano i figli , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2 chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, successivamente rinviata al 18.12.2025. In data 17.11.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto che, nelle more del processo, le parti erano addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione. All'udienza del 18.12.2025, quindi, il Giudice Relatore rimetteva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, le parti, all'udienza del 13.11.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, nelle note in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA
pagina 2 di 3 La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 12.12.2001 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 366 P. 2 Serie A anno 2001. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il corrisponderà mensilmente in favore della la somma di Parte_1 CP_1
€ 600,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento;
3) Il corrisponderà mensilmente in favore della la somma di Parte_1 CP_1
€ 600,00 a titolo di contributo mantenimento del figlio Persona_3
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio intendendosi per tali quelle di cui al protocollo del CNF del Persona_3
29.11.2017, saranno interamente sostenute dal Parte_1
5) Il dovrà provvedere alla corresponsione in favore della Parte_1 CP_1 delle somme di cui ai punti sub 2 e 3 che precedono a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 (Dieci) di ogni mese sul conto corrente dalla medesima acceso di cui la stessa si curerà di indicarne il codice IBAN al
Parte_1
6) Il si farà carico del pagamento integrale delle utenze relative Parte_1 all'abitazione coniugale nella quale resterà ad abitare la CP_1
7) Le spese alimentari, veterinarie -ordinarie e straordinarie- e di toelettatura dei cani di proprietà delle parti saranno integralmente sostenute dal Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado. iscritta al n. r.g. 1791/2025 promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
Via della Malva n.8, Cod. Fisc. con l'avv. C.F._1
IA RE
RICORRENTE/I contro ata a Livorno il 23.08.1976 ed ivi residente in [...]
Malva n.8 Cod. Fisc. con l'avv. ANTONIO C.F._2
CASTALDI
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 21.7.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta con la resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 12.12.2001 e che dalla loro unione nascevano i figli , maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2 chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, successivamente rinviata al 18.12.2025. In data 17.11.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto che, nelle more del processo, le parti erano addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione. All'udienza del 18.12.2025, quindi, il Giudice Relatore rimetteva la causa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Inoltre, le parti, all'udienza del 13.11.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, nelle note in sostituzione di udienza, hanno dichiarato di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice ed hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA
pagina 2 di 3 La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 12.12.2001 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 366 P. 2 Serie A anno 2001. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il corrisponderà mensilmente in favore della la somma di Parte_1 CP_1
€ 600,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento;
3) Il corrisponderà mensilmente in favore della la somma di Parte_1 CP_1
€ 600,00 a titolo di contributo mantenimento del figlio Persona_3
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio intendendosi per tali quelle di cui al protocollo del CNF del Persona_3
29.11.2017, saranno interamente sostenute dal Parte_1
5) Il dovrà provvedere alla corresponsione in favore della Parte_1 CP_1 delle somme di cui ai punti sub 2 e 3 che precedono a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 (Dieci) di ogni mese sul conto corrente dalla medesima acceso di cui la stessa si curerà di indicarne il codice IBAN al
Parte_1
6) Il si farà carico del pagamento integrale delle utenze relative Parte_1 all'abitazione coniugale nella quale resterà ad abitare la CP_1
7) Le spese alimentari, veterinarie -ordinarie e straordinarie- e di toelettatura dei cani di proprietà delle parti saranno integralmente sostenute dal Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3