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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2518/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Mater Parte_1 C.F._1
Domini n. 101 presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARIA EUGENIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Conte di CP_1 C.F._2
Ruvo n. 111 presso lo studio dell'avv. SARDELLONE MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.09.2004 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Chieti, atto n. 26, parte I, anno 2004, dalla cui unione non nascevano figli.
2. Con ricorso depositato in data 15.07.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito della separazione a quest'ultimo, chiedendo che fosse CP_1 posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 900,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente deduceva che, a seguito di una discussione pacifica, il resistente si allontanava dalla casa coniugale in modo improvviso e ingiustificato, causando in lei un rilevante stato di sofferenza emotiva. Tale condotta avrebbe determinato non solo la violazione dell'obbligo di coabitazione ma anche degli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal vincolo coniugale.
4. In data 30.10.2023, in considerazione della pendenza dinanzi a questo Tribunale di due ricorsi per CP_ separazione personale dei coniugi promossi l'uno dalla (RG 2518/2023) e l'altro dal Parte_1
(RG 2812/2023) vertenti sul medesimo oggetto e ttra medesime parti processuali, è stata disposta la riunione dei procedimenti.
5. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e , quali sopra identificati nei CP_1 Parte_1 rispettivi dati anagrafici, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) rigettare
l'invocata pronuncia di addebito della separazione in capo al nominato resistente per difetto assoluto dei presupposti di legge per una statuizione conforme;
3) accertare e dichiarare la piena indipendenza economica delle parti alla luce delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, come meglio indicate in premessa, che consentono loro di potersi mantenere in via autonoma ed in maniera dignitosa, con conseguente rigetto della spiegata domanda tesa al riconoscimento in favore della sig.ra di una somma a titolo di mantenimento;
4) disporre altresì ed ordinare alla Parte_1 sig.ra di provvedere all'immediata e completa riconsegna e restituzione in favore del Parte_1
pagina 2 di 4 resistente di tutti i beni appartenuti alla famiglia di quest'ultimo e/o comunque riconducibili alla titolarità esclusiva del dott. e dei suoi familiari, quali in precedenza allocati nella casa coniugale CP_1 di Via Bardet 41 a Pescara e successivamente trasferiti nell'appartamento di Via Milano sempre a
Pescara, di cui ci si riserva di fornire, in caso di contestazione, specifica elencazione ed analitica indicazione”.
6. Nelle more del giudizio, all'udienza del 25 giugno 2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo. Nel corso della stessa udienza la ricorrente rinunciava altresì alla domanda di addebito.
7. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
8. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza dell'13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stato formalizzato un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) il dott. , a decorrere dalla corrente mensilità di luglio 2025, verserà in favore della CP_1 sig.ra l'importo periodico di € 170,00 a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) alle medesime scadenze e con le stesse modalità sin qui osservate;
2) le parti dichiarano altresì di non avere alcuna ulteriore altra pretesa reciproca riconducibile e/o discendente dal rapporto personale di coniugio, con il presente accordo rinunciando espressamente ad ogni altra richiesta, istanza, domanda e/o similari formulati e/o dedotti nel presente giudizio ed in quello a quest'ultimo riunito relativamente alla domanda di separazione personale.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
10. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 15 luglio 2023, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Chieti il Parte_1 CP_1
23.09.2004 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Chieti al n. 26, parte I, anno 2004), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2518/2023 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Mater Parte_1 C.F._1
Domini n. 101 presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARIA EUGENIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Conte di CP_1 C.F._2
Ruvo n. 111 presso lo studio dell'avv. SARDELLONE MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.09.2004 la sig.ra contraeva matrimonio civile con il sig. Parte_1 CP_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Chieti, atto n. 26, parte I, anno 2004, dalla cui unione non nascevano figli.
2. Con ricorso depositato in data 15.07.2023 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito della separazione a quest'ultimo, chiedendo che fosse CP_1 posto in capo al resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la somma di € 900,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento della stessa.
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente deduceva che, a seguito di una discussione pacifica, il resistente si allontanava dalla casa coniugale in modo improvviso e ingiustificato, causando in lei un rilevante stato di sofferenza emotiva. Tale condotta avrebbe determinato non solo la violazione dell'obbligo di coabitazione ma anche degli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal vincolo coniugale.
4. In data 30.10.2023, in considerazione della pendenza dinanzi a questo Tribunale di due ricorsi per CP_ separazione personale dei coniugi promossi l'uno dalla (RG 2518/2023) e l'altro dal Parte_1
(RG 2812/2023) vertenti sul medesimo oggetto e ttra medesime parti processuali, è stata disposta la riunione dei procedimenti.
5. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e , quali sopra identificati nei CP_1 Parte_1 rispettivi dati anagrafici, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) rigettare
l'invocata pronuncia di addebito della separazione in capo al nominato resistente per difetto assoluto dei presupposti di legge per una statuizione conforme;
3) accertare e dichiarare la piena indipendenza economica delle parti alla luce delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, come meglio indicate in premessa, che consentono loro di potersi mantenere in via autonoma ed in maniera dignitosa, con conseguente rigetto della spiegata domanda tesa al riconoscimento in favore della sig.ra di una somma a titolo di mantenimento;
4) disporre altresì ed ordinare alla Parte_1 sig.ra di provvedere all'immediata e completa riconsegna e restituzione in favore del Parte_1
pagina 2 di 4 resistente di tutti i beni appartenuti alla famiglia di quest'ultimo e/o comunque riconducibili alla titolarità esclusiva del dott. e dei suoi familiari, quali in precedenza allocati nella casa coniugale CP_1 di Via Bardet 41 a Pescara e successivamente trasferiti nell'appartamento di Via Milano sempre a
Pescara, di cui ci si riserva di fornire, in caso di contestazione, specifica elencazione ed analitica indicazione”.
6. Nelle more del giudizio, all'udienza del 25 giugno 2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo. Nel corso della stessa udienza la ricorrente rinunciava altresì alla domanda di addebito.
7. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
8. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza dell'13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, è stato formalizzato un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) il dott. , a decorrere dalla corrente mensilità di luglio 2025, verserà in favore della CP_1 sig.ra l'importo periodico di € 170,00 a titolo di assegno di mantenimento Parte_1
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) alle medesime scadenze e con le stesse modalità sin qui osservate;
2) le parti dichiarano altresì di non avere alcuna ulteriore altra pretesa reciproca riconducibile e/o discendente dal rapporto personale di coniugio, con il presente accordo rinunciando espressamente ad ogni altra richiesta, istanza, domanda e/o similari formulati e/o dedotti nel presente giudizio ed in quello a quest'ultimo riunito relativamente alla domanda di separazione personale.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
10. Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 15 luglio 2023, da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Chieti il Parte_1 CP_1
23.09.2004 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Chieti al n. 26, parte I, anno 2004), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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