Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Genova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dallo svolgimento dell’esame finale del corso di dottorato in -OMISSIS- (-OMISSIS- ciclo);
- della delibera del Collegio dei docenti del -OMISSIS-, che non ha ammesso alla valutazione da parte di due valutatori esterni la tesi presentata dalla ricorrente;
- se e in quanto ritenuto lesivo, del regolamento di EO approvato dall’Università degli Studi Genova per il Dottorato di Ricerca, con decreto rettorale n. -OMISSIS- nella parte in cui stabilisce che il collegio dei docenti deliberi sull’invio della tesi di dottorato ai valutatori esterni, se e in quanto interpretato nel senso che lo stesso possa decidere di non inviare la tesi a valutatori esterni sulla base di valutazione riferibili esclusivamente alla tesi proposta e senza tener conto della valutazione complessiva sulle attività svolte nel corso del dottorato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto introduttivo notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS- -OMISSIS- in epigrafe ha dedotto quanto segue.
2. -OMISSIS- ricorrente, previo superamento del concorso, ha frequentato il Dottorato di Ricerca in -OMISSIS- (-OMISSIS- ciclo). All’esito della valutazione positiva del Collegio dei docenti, è stata ammessa al secondo e poi al terzo anno del percorso di studi, durante il quale ha lavorato alla stesura della tesi.
Dopo aver deliberato, nella seduta del 21 febbraio 2024, di sottoporre la tesi ad un supplemento di istruttoria, in data -OMISSIS- il Collegio dei docenti ha adottato la decisione di non trasmettere la tesi della ricorrente ai valutatori esterni. Conseguentemente, con decreto rettorale del -OMISSIS- ricorrente è stata esclusa dall’esame finale del Dottorato.
3. Impugnando tale provvedimento ha dedotto: l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 4, co. 2 della l. 21 luglio 1998, n. 210, dell’art. 8, co. 6 del d.m. 8 febbraio 2013 n. 45 e dell’art. 8 del d.m. 14 dicembre 2021, n. 226, in quanto la valutazione sull’adeguatezza della tesi spetterebbe esclusivamente ai valutatori esterni; la violazione delle garanzie procedimentali; la violazione dei principi di terzietà e imparzialità; il difetto di motivazione; la violazione del divieto di aggravamento del procedimento; l’inapplicabilità ratione temporis del regolamento di EO adottato con d.r. -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio l’EO per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, instando per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 2-OMISSIS- parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Il primo, il terzo e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la consequenzialità logica tra le censure.
4.2. Osserva preliminarmente il Collegio, disattendendo il sesto motivo di ricorso, che al caso di specie risulta pienamente applicabile il regolamento di EO per il dottorato adottato con d.r. -OMISSIS-, in base al principio compendiato nel brocardo tempus regit actum . Infatti, il procedimento iniziato con l’istruttoria e la conseguente deliberazione del Collegio dei docenti si è interamente svolto nella vigenza di tale regolamento. Nessun rilievo può avere, a tal proposito, la circostanza che l’ammissione al dottorato sia avvenuta in un momento precedente; è inconferente il principio affermato dalla giurisprudenza con riguardo ai concorsi pubblici, evocato nel ricorso, posto che il concorso per l’ingresso al dottorato costituisce un procedimento a sé stante, ormai concluso al momento dell’ammissione.
4.3. Tanto premesso, al fine di vagliare la fondatezza del primo motivo di ricorso, è utile richiamare le disposizioni che regolano l’ammissione del dottorando all’esame finale. L’art. 19 del regolamento attualmente in vigore prevede che il collegio dei Docenti « annualmente valuta la relazione sull’attività svolta e, sentiti il supervisore e i co-supervisori, delibera sull’ammissione del dottorando all’anno successivo. Al termine dell’ultimo anno di corso delibera sull’invio della tesi ai valutatori e, ricevuto il giudizio analitico dei valutatori, delibera l’ammissione del dottorando all’esame finale (anche chiamato discussione pubblica) o il suo rinvio ai sensi dell’art. 25, comma 2. Nel caso di risultati insufficienti, il collegio propone al rettore l’esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso ». L’art. 25, co. 2 a sua volta prevede che « la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte di cui all’art. 19 comma 17, e alle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’EO genovese, in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere un docente universitario di ruolo. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, non possono appartenere al collegio dei docenti del corso di dottorato, essere supervisore o co-supervisore del dottorando e non devono aver avuto un ruolo sostanziale nel percorso scientifico del dottorando. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, nel formato suggerito dal collegio dei docenti del singolo dottorato, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata di un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione ».
Dal quadro delle previsioni regolamentari appena passate in rassegna emerge che proprio al collegio dei docenti è attribuito, in prima battuta, il compito di vagliare l’idoneità della tesi ad essere sottoposta al giudizio dei valutatori esterni. Diversamente, laddove la trasmissione a questi ultimi fosse automatica, non si comprenderebbe la valenza della “delibera” collegiale; inoltre, da un punto di vista sistematico, sarebbe illogico che il collegio, il quale ammette il dottorando alla frequenza del secondo e poi del terzo anno, non possa delibare l’adeguatezza del lavoro di chiusura del percorso.
4.3.1. Al fine di scalfire la bontà di tale conclusione non vale il rilievo che l’art. 8, co. 11 del d.m. 226 del 2021 assegna ai valutatori esterni il compito di esprimere un giudizio sulla tesi in vista dell’esame finale. -OMISSIS- disposizione in parola così recita: « la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione ». Considerare tale previsione insuscettibile di completamento da parte del regolamento di EO (che – si badi – non reca disposizioni contrastanti, ma solo integrative, rispetto al decreto ministeriale) porta a concludere che, una volta ammesso al dottorato, il candidato debba necessariamente approdare all’esame finale, senza che sia possibile in un momento anteriore interrompere il percorso per ragioni legate al demerito dello stesso: si tratta di un esito interpretativo irragionevole, che svilisce il ruolo del collegio dei docenti e del supervisore.
4.4. Infine, non si vede – e qui si passa alla disamina del terzo motivo di ricorso – come la circostanza che la tesi venga prioritariamente valutata dai membri del collegio dei docenti possa compromettere la terzietà e l’imparzialità del giudizio: al contrario, proprio la collegialità dell’organo, costituito per gran parte – o addirittura totalmente, laddove il tutor sia esterno al collegio – da soggetti che non hanno affiancato il candidato nella stesura del lavoro, è garanzia di obiettività dell’apprezzamento.
4.5. Neanche il secondo motivo è meritevole di accoglimento.
Sul punto il Collegio si limita a rilevare, in accordo con la giurisprudenza dominante, che l’art. 21- octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 « preclude l’annullamento del provvedimento quando non possa essere ravvisata, sul piano sostanziale, una qualche possibile utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sia perché il provvedimento adottato non poteva avere altro contenuto, trattandosi di atto completamente vincolato, sia perché il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha fornito in giudizio alcuna prova da cui si sarebbe potuto desumere che, qualora fosse stato comunicato l’avviso sull’avvio del procedimento, l’esito di quest’ultimo sarebbe potuto essere anche in parte diverso » (Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2024, n. 3255).
Ebbene, si prende atto che nel gravame nulla la ricorrente ha dedotto in merito all’apporto che avrebbe fornito una eventuale partecipazione al procedimento di esclusione, nemmeno in seguito al deposito, da parte dell’Avvocatura, dei giudizi formulati da alcuni professori; d’altronde, non si vede come un contributo dello stesso candidato possa incidere su una valutazione precipuamente espressiva della discrezionalità tecnica del Collegio dei docenti.
4.6. Anche il quarto motivo deve essere rigettato.
-OMISSIS- delibera del -OMISSIS- (doc. 2 ricorrente) motiva la valutazione negativa della tesi richiamando in particolare il carente approfondimento, la disorganicità della trattazione e la mancanza di originalità dei temi. Si tratta di una motivazione adeguata, considerato anche che si richiamano i contenuti dei pareri espressi dal supervisore e da altri tre professori, tutti depositati in giudizio (docc. 10 e 11 resistente); le relazioni, sulle quali – non è superfluo ribadirlo – la ricorrente non ha preso posizione dopo il deposito in giudizio, seppur con sfumature differenti, concordano circa l’inadeguatezza del lavoro sotto vari punti di vista: la non piena coerenza interna, le lacune metodologiche, il carattere compilativo e l’inaccuratezza di taluni contenuti.
4.7. Infine, anche il quinto motivo è infondato.
L’istruttoria effettuata dal Collegio dei docenti, lungi dal tradursi in un inutile aggravio procedimentale, che peraltro in nessun modo ha approfondito la lesione dell’interesse della ricorrente, è stata giustificata proprio dall’opportunità di adottare una decisione il più possibile ponderata, mediante il coinvolgimento di più docenti, ai quali è stato chiesto un parere qualificato sulla qualità scientifica del lavoro (cfr. doc. 8 resistente).
5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell’Amministrazione, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE US, Presidente
IA ET, Primo Referendario
LA ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ST | SE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.