CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 286/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giacomo De Micco, come da procura in atti appellante
E
, rappresento e difeso dall'avv. Niccolò Di Biagio, come da procura in Controparte_1 atti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 42/2023, pubblicata il 5.1.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 18.10.2021 conveniva in Controparte_1 giudizio la allegando di avere lavorato alle sue dipendenze, presso il ristorante Parte_1 di via della Mercede a Roma, dall'1.9.2017 al 9.6.2021, con contratto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato full-time, con qualifica di operaio inquadrato al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi.
1 Deduceva di avere svolto le mansioni di cameriere, proprie del superiore livello 4 del CCNL
Pubblici Esercizi, e di avere osservato l'orario di lavoro dal martedì alla domenica dalle ore 11:00 alle ore 15:30 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00, per circa 57 ore complessive settimanali.
Concludeva chiedendo di: “a) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. è intercorso, a far data Persona_1 dal 01/09/2017 al 09/06/2021, un rapporto di lavoro di tipo indeterminato full-time come descritto in narrativa con conseguente nullità di ogni atto o patto contrario;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, in virtù delle mansioni svolte e descritte in narrativa, ha diritto ad essere inquadrato nel livello 4 del CCNL – Pubblici Esercizi ed a percepire il corrispondente trattamento retributivo fin dall'avvio della presupposta attività lavorativa;
c) conseguentemente, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Sig. ai sensi di legge e di contratto e, per l'effetto, condannare la Persona_1 stessa al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive ed indennità maturate dall'inizio del rapporto sino alla cessazione come da conteggio allegato, per la somma complessiva di Euro 59.823,48 (di cui Euro 6.620,24 a titolo di TFR) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in applicazione delle norme di legge e collettive, oltre accessori come per legge;
d) condannare parte resistente a versare all' ed all' i contributi, limitatamente a quelli CP_2 CP_3 non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato ai punti di domanda “a)” e “b)”; e) condannare la controparte a risarcire, per equivalente, alla parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;
f) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c. quantomeno per l'importo di € 4.387,65 a titolo di TFR accantonato e non pagato come risulta dalla Certificazione Unica del 2021 per l'anno 2020 allegato (v. doc.7). Con il favore di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Niccolò Di Biagio”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la società resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava che tra il ricorrente e la era intercorso, a far data dall'1.9.2017 e fino al 9.6.2021, un Parte_1 rapporto di lavoro dipendente di tipo indeterminato con inquadramento del ricorrente nel livello 4 del CCNL – Pubblici Esercizi, nonché con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
conseguentemente, condannava la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente,
2 della somma complessiva di € 59.823,48 oltre accessori come per legge, e alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. Dichiarava, infine, in motivazione il non luogo a provvedere sulle altre richieste.
Ha proposto tempestivo appello la deducendo: Parte_1
- di non avere mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, evidenziando che ciò era accaduto “per motivi ignoti alla comparente, probabilmente dovuti ad un cattivo funzionamento del gestore di posta certificata che ha costretto la società resistente a cambiare casella PEC come da allegata visura” e di avere avuto notizia del presente giudizio solo all'esito della notifica dell'atto di pignoramento conseguente all'emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c.;
- di avere depositato tempestivamente note di trattazione scritta, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, lamentandone una tardiva lavorazione, si presume, da parte della cancelleria;
- che il non aveva mai lavorato come cameriere, ma come aiuto cameriere, dall'1.9.2017 al CP_1
30.5.2021, data a decorrere dalla quale non si era più presentato al lavoro;
che durante tale periodo l'orario di lavoro, le giornate di effettiva presenza, le ferie, i permessi, i riposi, i turni di lavoro erano stati esclusivamente quelli di cui alle buste paga allegate alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado;
che il personale assunto era esclusivamente giapponese “nei ruoli cardine dell'attività, tra questi, ovviamente, anche quello di cameriere”.
Ha, quindi, censurato la valutazione dell'istruttoria, con particolare riferimento all'attribuzione di attendibilità ai testi esaminati, in contrasto con “…documenti decisivi, ritualmente depositati e tutti, comunque, precostituiti rispetto al giudizio. Prove la cui valutazione e rilevanza non poteva essere, in nessun caso, omessa”, riportando pedissequamente quanto sostenuto nella memoria di costituzione in primo grado in ordine alle singole posizioni dei testimoni e affermando di averli tutti denunciati presso la locale Procura della Repubblica.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di rigettare ogni avversa pretesa, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 19.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
La società appellante si duole del fatto di non avere mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado “per motivi ignoti alla comparente, probabilmente dovuti ad un cattivo funzionamento del gestore di posta certificata che ha costretto la società resistente a cambiare
3 casella PEC”; inoltre, lamenta l'errata valutazione dell'istruttoria, a causa della inattendibilità dei testi escussi nel giudizio di primo grado, che riferisce di avere denunciato in sede penale nella stessa data di proposizione della presente impugnazione.
Irrilevante risulta l'ulteriore doglianza concernente il fatto di avere depositato tempestivamente note di trattazione scritta, in quanto tale circostanza non ha costituito in alcun modo uno degli elementi sui quali si è basata la sentenza di primo grado.
Quanto alla pretesa mancata notifica del ricorso introduttivo, osserva la Corte che tale affermazione non è confortata da alcun elemento di prova, e che l'odierno appellato ha, al contrario, documentato di avere correttamente eseguito la notifica del ricorso in data 8.11.2021, come risulta dall'attestazione di regolare consegna depositata in atti. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto la tardività della costituzione in giudizio di e la sua decadenza Parte_1 dall'articolazione di mezzi di prova, ivi compreso il deposito di documenti.
Quanto alla valutazione dell'istruttoria orale, dalle caotiche e ripetitive difese della società appellante, al di là della denuncia presentata a carico dei testimoni e del rilievo che due di essi abbiano intentato analoga causa nei suoi confronti, non emerge alcun elemento che possa far ritenere che le dichiarazioni rese da costoro siano da considerarsi false.
Infatti, non è sufficiente la proposizione di una denuncia penale per minare la credibilità del testimone, in quanto diversamente opinando, la valutazione delle sue dichiarazioni sarebbe rimessa non già al prudente convincimento del giudice, ma ad un'iniziativa di una delle parti processuali.
Né la circostanza che i testi e fossero lavoratori in causa con la Testimone_1 Tes_2 stessa comporta di per sé una loro inattendibilità, specie alla luce del rilievo che il Parte_1
Tribunale ha motivato specificamente sulla loro credibilità a dispetto delle cause pendenti.
Infine, con riferimento al teste - la cui attendibilità, secondo parte appellante, sarebbe Tes_3 minata dal solo fatto che costui non era dipendente della ma di altra società, la Parte_1 [...]
- rileva la Corte che, a fronte della specifica motivazione del giudice di primo Controparte_4 grado in merito alla sua credibilità (“ai fini della deposizione, rileva essenzialmente che il teste abbia di fatto lavorato presso il ristorante circostanza non contestata in sé, e non risulta Pt_1 quindi decisivo il dato per cui il suo rapporto di lavoro era formalmente intercorso con la diversa società Ciò deve essere affermato non solo perché ciò che conta è che, Controparte_4 quale testimone oculare, il ha dichiarato di avere assistito ad alcuni eventi storici e ciò non Tes_3 viene negato dalla convenuta, ma anche considerando, sotto il profilo della inattendibilità o falsità, che il teste proveniente dal Bangladesh potrebbe non avere esattamente colto o ricordato sul piano formale la diversa denominazione della società in epigrafe rispetto a quella che lo aveva assunto anni fa”), parte appellante non ha fornito elementi ulteriori per confutare tali argomentazioni.
4 Le censure mosse allo scrutinio degli elementi raccolti sono quindi del tutto generiche, non avendo parte appellante indicato nemmeno un passaggio delle deposizioni testimoniali che viene contestato.
2. Per tutti i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese di lite del grado, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Niccolò Di Biagio, che si è dichiarato antistatario.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Niccolò Di Biagio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19.11.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
5