Sentenza 10 ottobre 2017
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l'imputato, in due occasioni a distanza di due mesi, era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2017, n. 53403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53403 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2017 |
Testo completo
5340 3-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/10/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO -Presidente- Sent. n. sez. 1008/2017 MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.5728/2017 RAFFAELLO MAGI Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per Udito il difensore Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. B li RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Lecce con sentenza in data 18 maggio 2016 confermava la decisione emessa dal Tribunale di Brindisi in data 16/6/2014 con cui UR RI era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per aver violato la misura di prevenzione cui risultava sottoposto. A carico di costui era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno con divieto, tra le prescrizioni accessorie, di associarsi a pregiudicati. Contrariamente, il 3/7/2011 e I'11/9/2011 UR era stato sorpreso in compagnia del pregiudicato MA Antonio.
2. Ricorre per cassazione UR Antonio a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Con il primo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale non aveva considerato che la rilevanza penale del fatto era legata al divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati. Ciò avrebbe richiesto l'instaurazione, nella specie non sussistente, di rapporti con carattere di stabilità e abitualità tra il singolo sottoposto e i pregiudicati. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili anche per la tenuità del fatto. Con il terzo motivo si duole il ricorrente della eccessiva quantità della pena inflitta e del vizio di motivazione sul punto oltre che della violazione dell'art. 133 cod. pen. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il primo motivo ha carattere assorbente e deve essere trattato anche per ragioni d'ordine logico in via preliminare.
1.1. La sentenza impugnata fa errata applicazione della norma incriminatrice. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di spiegare che la prescrizione relativa al divieto di frequentare o associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate, un'abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un fatto episodico unico (Sez. 1, Sentenza n. 43858 del 01/10/2013, Valentino, Rv. 257806; Sez. 1, Sentenza n. 46915 del 10/11/2009, Linaris, Rv. 245687; Sez. 1, 31 maggio 1996, Di Rienzo, Rv. 205.177). Nella stessa logica si è affermato che occorre un comportamento abituale, caratterizzato dalla ripetizione della condotta vietata (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 48686 del 29/09/2015, Mancuso, Rv. 265666). Il reato di cui all'articolo 75 D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159, relativamente alla violazione del divieto in esame, rientra tra i reati necessariamente abituali. Esso determina, cioè, la lesione concreta al bene giuridico solo in presenza di un minimo di condotte, avvinte da un nesso di ripetitività (che fondano il carattere dell'abitualità). li 2 Il contenuto minimo che permette alla violazione di assumere rilevanza penale non può essere individuato nel mero superamento del singolo episodio di frequentazione. Interpretazione siffatta poggia, all'evidenza, sulla natura abituale del fatto tipico, che incrimina non la pura disobbedienza al divieto, ma la violazione reiterata che integra l'offensività concreta della fattispecie. In realtà la lesione al bene protetto dall'incriminazione discende non dalla singola inottemperanza al divieto d'incontro, ma dall'abituale frequentazione di soggetti pregiudicati. Occorrono, allora, a ben vedere, una serie di condotte idonee, per l'intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta (..non associarsi abitualmente...) che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto. Nonostante in talune decisioni si siano ritenuti sufficienti anche due soli incontri con un soggetto pregiudicato per ravvisare la violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, Sentenza n. 47109 del 26/11/2009, Caputo, Rv. 245882) il Collegio ritiene di aderire all'orientamento più recente che postula una reiterazione delle condotte (Sez 1, sentenza n. 27049 del 09/05/2017 Ud. (dep. 30/05/2017), Massimino, Rv. 270635). con unaCiò perché l'abitualità che caratterizza il fatto tipico non coincide frequentazione occasionale o episodica, ma richiede una ripetitività che dia conto di un modus comportamentale. In tale ottica, pertanto, occorrono plurimi e stabili contatti e frequentazioni con soggetti pregiudicati, contatti che in ogni caso non possono essere ridotti a due. La sentenza impugnata si limita, sul punto, a valorizzare questo dato, senza approfondire il profilo offensivo della condotta da cui, al contrario, non può inferirsi la natura abituale del fatto. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con formula d'insussistenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente It 's biro Francesco Maria Silvio Bonito Antonio Cairo Moccit DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 NOV 2017 IL CANCELLIERE EF LA