Sentenza 13 marzo 1999
Massime • 2
La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
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- 1. L’estinzione del processo non estingue l’azione. Rinuncia agli atti e rinuncia all’azione nel processo amministrativo (nota a TAR Lazio – Sez. Terza Ter sentenza…Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefania Caggegi Sommario: 1. Premessa - 2. “La rinuncia al ricorso” ex art. 84 c.p.a e la rinuncia all'azione amministrativa. - 3. L'effetto sulla sfera sostanziale, quale discrimen tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione. 3.1. Giurisprudenza richiamata e decisione del TAR Lazio. 4. Considerazioni conclusive. Dicotomia solo concettuale in ambito amministrativo? 1. Premessa. La sentenza in commento affronta un tema suggestivo ed interessante, fondamentalmente inscritto nel quadro della nota e discussa dicotomia rinuncia agli atti/rinuncia all'azione. Nella fattispecie in esame, il Collegio respinge un'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, proposta …
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L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/1999, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UA Pontrandolfi Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. AN Vigolo Consigliere
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Attilio Celentano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AU, MI OV, ET MI, ET ES, ET UA, CA OR, CA MA, CO HE, De RI RG, De AR AU, De ZI EL, De GE ES, De SO OR, De LM NI, De SA AL, De SI OV, Di ER CO, LA HE, EL FR, EL UA, AR OV, RO OV, EV ES, CI IC, AS ON, ET AU, FA NI, AT NI, TU IC, EL AN, OR SA, SC EN, LE C. MI, TT TR, UG AL ON, IL PP, VE ON, OR AF, OR EN, TU EL, IS ON, OL ES, IN IM, residenti tutti in Molfetta ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Africa n. 28 (studi Mennuni) unitamente all'avv. Andrea Vilardi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Agenzia Marittima CA ES snc, con sede in Napoli, via De Pretis 87, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. PP ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso l'avv. NI Lagozino, che li rappresenta e difende, unitamente al prof. Avv. Lucio Bova, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
contro
-
Società Italiana Cauzioni, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Crescenzio 12, in persona del legale rappresentante pro tempore Gilanluigi Boccia, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91, presso l'avv. NI Lagozino, rappresentato e difeso,dal prof. Avv. Lucio Bova, in virtù di procura speciale notaio A.V. Capasso rep. 26968, in data 24 dicembre 1996;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1810 del 24 aprile 1996. R.G. 21342/91 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 1998 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Lucio Bove per le resistenti;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1810 del 24 aprile 1996, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto dagli attuali ricorrenti avverso la sentenza del Pretore di quella Città in data 20 - 28 giugno 1991, con la quale veniva respinta la domanda relativa al pagamento di differenze retributive avanzata nei riguardi della snc CA ES e della S.p.A. Società Italiana Cauzioni e coltivata nei soli riguardi di quest'ultima per avvenuta rinuncia all'azione, peraltro revocata nel corso del giudizio.
Le ragioni addotte dagli appellanti venivano disattese sul rilievo che la rinuncia all'azione nei riguardo dell'obbligato principale aveva un'efficacia immediatamente estintiva e la caducazione dell'obbligazione principale faceva venir meno l'obbligazione fideiussoria sotto il profilo del pregiudizio del diritto alla surroga e dell'effetto estintivo della remissione. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti ed avanzano quattro motivi.
Col primo mezzo lamentano la violazione dell'art. 288 del Codice della Navigazione, in relazione agli artt. 6 e 9 dello stesso Codice,
nonché il difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo, ponendo in rilievo la mancanza di qualsiasi argomento in ordine alle ragioni per cui la rinuncia nei riguardi del raccomandatario dovrebbe operare anche in favore dell'armatore.
Col secondo mezzo osservano che la rinuncia non ha raggiunto i suoi effetti in quanto il giudizio è proseguito pacificamente nei riguardi di tutte le parti ed anzi il legale rappresentante della Agenzia Marittima CA ES ha risposto al libero interrogatorio. Lamentano quindi il difetto di motivazione in ordine a tale punto essenziale.
Col terzo mezzo affermano che trattasi di fideiussione solidale, attesa la tardività dell'eccezione relativa al beneficium excussionis ed il mancato rispetto delle formalità previste all'art. 1944 capoverso c.c.. Lamentano quindi la falsa applicazione degli artt. 1944 e 1957 c.c. e la contraddittorietà della motivazione al riguardo.
Col quarto mezzo lamentano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta equiparazione della rinuncia all'azione e della estinzione dell'obbligazione.
Resistono con controricorso l'Agenzia Marittima CA Genovesi snc e la Società Italiana Cauzioni S.p.A.. Le resistenti depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto attesa l'infondatezza di tutti i motivi addotti.
Quanto al primo mezzo, si osserva che l'art. 288 del Codice della Navigazione, sotto la rubrica "rappresentanza processuale del raccomandatario" dispone che "entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome" e pertanto la vocatio in ius del rappresentato ha luogo entro i limiti dei poteri conferiti al rappresentante con riferimento allo specifico oggetto della domanda.
Come ai fini della condanna del raccomandatario nel nome dell'armatore non è sufficiente l'individuazione in quest'ultimo del legittimato passivo rispetto alla domanda, dovendosi accertare preventivamente il potere di rappresentanza processuale del raccomandatario, in funzione del suo potere di rappresentanza sostanziale e con specifico riferimento all'oggetto della domanda proposta (Cass. civ., sez. 1, 2 settembre 1995, n. 9258, Rize DenizciliK Sirketi Ltd. c. Soc. Kappa fertilizzanti), cosi non è configurabile rinuncia alla domanda, limitata al raccomandatario, per sua carenza di legittimazione passiva, con la pretesa di mantenere ferma la domanda nei riguardi dell'armatore, non evocato in giudizio. Per vero i ricorrenti affermano esser "palese che la rinuncia all'azione risulta compiuta nei confronti della ES nella qualità e non nei confronti dell'armatore straniero" ed ancora lamentano il difetto di "una pur minima affermazione del Giudice di merito sul questo specifico ed essenziale punto". osserva al riguardo la Corte che nella sentenza è testualmente, pur se non in modo integrale, riportato il testo delle dichiarazioni rese a verbale dai procuratori dei ricorrenti nel senso che "la rinuncia all'azione concerne sia la CA ES in proprio, sia la CA ES nella qualità di rappresentante ed agente delle società di armamento". Per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale deve offrire ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) e delle testimonianze, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto contestare in modo specifico il richiamo operato dal Giudice di secondo grado ai verbali di udienza e riportare per intero le parti ritenute idonee a smentire l'assunto ritenuto inesatto. Nulla risulta in tal senso dal ricorso ed anzi dalla trascrizione integrale del verbale contenuta nella memoria ritualmente versata dai resistenti e non contestata, emerge che i procuratori dei ricorrenti hanno espressamente dichiarato di voler proseguire il giudizio solamente nei riguardi del fideiussore e precisato la portata della rinuncia, estesa alla CA ES in proprio ed alla medesima "nella qualità di rappresentante ed agente della società di armamento". E poiché l'Agenzia Marittima CA ES era stata convenuta appunto quale rappresentante dell'armatore, non si vede quale riserva possa ravvisarsi nel senso di tenere ferma la domanda nei riguardi di quest'ultimo.
Quanto al secondo mezzo si premette che nel caso in esame non vi è stata rinuncia agli atti ma rinuncia all'azione, per la cui operatività, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, non è richiesta l'accettazione del convenuto che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi poiché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda. È necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti che comporta una definizione in rito mentre l'accettazione della rinuncia alla domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equivalente alla reiezione.
Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato tali principi. Cosi nella sentenza n. 8219 in data 11 settembre 1996 si osserva che "la rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile". Ancora nella Sentenza n. 5506 in data 8 maggio 1992 si statuisce nel senso che "il nostro ordinamento, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l'inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l'emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall'attore, ancorché si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. "vicende anormali" del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall'attore sono di applicazione generale. Da quanto precede deriva, quindi che - in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l'azione ex art.263 c.c. - la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè- la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l'azione, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio". Nello stesso senso Cass.23 aprile 1966 n. 1047).
La rinuncia alla domanda non importa però l'estinzione del processo. Cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza N. 622 del 22 gennaio 1997) . Invero la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo agli artt. 23-27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di l'annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giuri sprudenziale ma non integra una modo autonomo di definizione del processo civile. Trattasi di mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata,
Il Giudice di primo grado ha perciò esattamente provveduto con sentenza in ordine alla rinuncia all'azione effettuata dagli odierni ricorrenti e la successiva partecipazione all'attività istruttoria della parte nei cui confronti era intervenuta la rinuncia può solamente comportare la nullità di singoli atti, peraltro non denunciata in questa sede.
Quanto al terzo mezzo, col quale si afferma che vi sarebbe fideiussione solidale poiché il beneficium excussionis è stato tardivamente eccepito e pertanto non sarebbe corretto rapportare la validità dell'obbligazione fideiussoria a quella dell'obbligazione principale, rileva la Corte che la critica non scalfisce l'argomento addotto nella sentenza di secondo grado ove si pone in evidenza che qualora il creditore rinunci ai diritti vantati nei riguardi del creditore principale e così determini l'impossibilità di esercitare la surroga, viene meno l'obbligazione fideiussoria per fatto del creditore. Tale applicazione del principio dettato all'art. 1955 c.c. appare pienamente corretta e non si vede quali conseguenze possano trarsi dalla solidarietà del fideiussore il quale mai ha invocato il beneficium excussionis.
L'argomento rafforzativo svolto dal Tribunale, fondato sull'effetto estensivo della rinuncia ai sensi dell'art 1229 c.c., supera del pari il vaglio di legittimità poiché non viene contestato il rilievo circa la tempestività della relativa eccezione, proposta dinanzi al Pretore di Molfetta, ove era stata originariamente introdotta l'azione, poi riassuma dinanzi al Pretore di Napoli a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, nonché il richiamo al principio della translatio iudicii.
Non può essere infine condivisa la tesi svolta col quarto mezzo nel senso che la rinuncia all'azione sarebbe un mero pactum de non petendo col quale verrebbe accordato al debitore il diritto di paralizzare l'azione, senza riflessi nei riguardi del condebitore in solido.
Il pactum, de non petendo, qualificato anche come rinuncia preventiva, è una manifestazione di volontà, con la quale taluno si obbliga a non promuovere l'azione in ordine a un determinato rapporto giuridico. La rinunzia successiva interviene invece nel corso del processo e con essa la parte manifesta l'intento di dismettere il proprio diritto.
È quindi fuori luogo il richiamo al principio per cui il pactum de non petendo accorda al debitore il diritto di paralizzare l'azione sollevando la relativa eccezione, dal momento che nel caso in esame vi è stata una rinuncia all'azione già istaurata, con la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere nei riguardi dell'obbligato principale e con impossibilità di perseguire il fideiussore, la cui obbligazione si era automaticamente estinta per il pregiudizio arrecato al suo diritto alla surroga. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore di entrambi i resistenti, liquidate per ciascuno dei resistenti in lire 46.000 oltre a lire quattro milioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1999