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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4103/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
03.09.2024
da con l'Avv. MICHELON MARTA Parte_1
e con l'Avv. TROPEPI CRISTINA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.09.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_2
pagina 1 di 14 - nel corso del 2018 intratteneva una relazione sentimentale con il sig. CP_1
[...]
- dopo pochi mesi, la sig.ra rimaneva incinta;
Parte_2
- appresa la notizia, il sig. manifestava sin da subito l'intenzione di non CP_1
volersi assumere alcuna responsabilità nei confronti del nascituro e, pertanto, premeva sulla sig.ra affinché interrompesse volontariamente la gravidanza, Pt_2
minacciando la fine del loro rapporto sentimentale in caso contrario;
- tale atteggiamento comportava un irrigidimento dei rapporti tra le parti, ancor prima della nascita della figlia, avvenuta in data 20.11.2019; Persona_1
- la sig.ra provvedeva in totale autonomia al sostentamento di sin Pt_2 Per_1
dalla nascita della bambina, senza alcun contributo da parte del padre, il quale si rifiutava categoricamente di volersi occupare della di lui famiglia;
in quel periodo,
l'unica fonte di sostegno morale per la ricorrente era rappresentata dalla RE Per_2
[...]
- nel corso del 2022 il sig. pentendosi del proprio iniziale comportamento, CP_1
prometteva di prendersi cura della di lui famiglia e di volersi assumere ogni obbligo derivante dalla responsabilità genitoriale. Pertanto, in data 15.02.2022, lo stesso provvedeva a riconoscere formalmente la piccola le parti si Per_1
riappacificavano e decidevano di convivere more uxorio insieme alla figlia, stabilendo la propria casa familiare a Taranto;
- la vita familiare, tuttavia, dopo alcuni momenti di serena convivenza, diveniva sempre più difficile sino a divenire intollerabile a causa delle condotte poste in essere dal sig.
che, progressivamente, hanno sopraffatto ed avvilito la sig.ra CP_1 Pt_2
L'odierno resistente non contribuiva economicamente al mantenimento della piccola e, alle richieste della ricorrente, perdeva la pazienza perpetrando condotte Per_1
violente nei confronti della sig.ra anche in presenza della figlia minore;
Pt_2
- interrotta definitivamente la relazione sentimentale e la convivenza, le parti stabilivano di comune accordo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1
pagina 2 di 14 prevalente presso la madre la quale, in data 05.09.2022, si trasferiva a Cadoneghe (PD)
presso la RE , resasi disponibile ad offrire un aiuto Parte_3
concreto alla sig.ra e alla nipote Parte_2 Per_1
- da quel momento, il padre palesava nuovamente un totale disinteresse nei confronti della figlia minore ancora in tenera età, privandola totalmente sia del sostegno morale che di quello economico. Tale condotta appare ancor più biasimevole considerando che il sig. a seguito del riconoscimento di paternità, provvedeva a CP_1
richiedere ed otteneva l'erogazione dell'assegno unico, di cui tratteneva l'intero importo;
- la noncuranza mostrata nei confronti delle basilari esigenze di Per_1
rappresentava, altresì, un ostruzionismo ingiustificato per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sig.ra la quale si trovava Pt_2
impossibilitata ad assumere in autonomia le decisioni più importanti per la crescita della figlia;
nonostante le plurime richieste, infatti, il sig. si rifiutava di CP_1
collaborare affinché la ricorrente avanzasse formale richiesta d'iscrizione della figlia alla scuola dell'infanzia che, fortunatamente, veniva in seguito accolta con l'ausilio della RE ospitante;
- il sig. non ha più fatto visita alla figlia minore per oltre due anni, CP_1
privando volontariamente della figura paterna. Appare, pertanto, palese Per_1
come la capacità genitoriale del resistente sia totalmente inadeguata rispetto alle esigenze della figlia minore, la quale viene accudita, educata e cresciuta esclusivamente dalla madre, con l'aiuto della RE , del Parte_3
marito di quest'ultima, sig. e del sig. , con cui la ricorrente Persona_3 CP_2
si univa in matrimonio in Nigeria il 30.03.2024, attraverso un rito africano;
pertanto, chiedeva: in via principale l'affidamento super esclusivo della figlia Per_1
con collocazione stabile e prevalente presso la madre;
l'integrale attribuzione
[...]
dell'assegno unico alla madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre, con richiesta che lo stesso sia subordinato alla necessaria presenza della madre o Parte_2
pagina 3 di 14 della zia , o in alternativa, con l'ausilio dei servizi sociali, Parte_3
perlomeno sino a quando il sig. non avrà dato prova di aver concluso CP_1
efficacemente un percorso riabilitativo, con la riacquisizione della propria capacità
genitoriale; l'obbligo, posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minore con il versamento di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione stabile e prevalente presso la stessa;
invariate tutte le altre condizioni richieste in via principale, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio.
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti in data 05.02.2024.
In data 03.01.2025 si costituiva il sig. il quale premesso che: Controparte_1
- nel dicembre 2015 giungeva in Italia e si stabiliva a Torino dove, nell'anno 2018,
incontrava la sig.ra tramite una di lui cugina, sig.ra , che Parte_2 Persona_4
all'epoca viveva insieme alla ricorrente presso il campo di accoglienza migranti in
Benevento;
- tra il sig. e la sig.ra nasceva una relazione sentimentale e, nel Parte_4 Pt_2
mese di aprile 2019, la ricorrente informava l'attuale resistente di essere incinta e che avrebbe voluto abortire poiché non si sentiva pronta a crescere un bambino;
- parte resistente era contraria all'aborto e questo era motivo di contrasto, al punto che la ricorrente bloccava il cellulare del resistente. La sig.ra ssumeva delle pillole Pt_2
per abortire ma senza riuscirvi;
- le parti si incontravano alcuni mesi dopo al matrimonio della RE della sig.ra e insieme decidevano di portare avanti la gravidanza. Il sig. Pt_2 CP_1
contribuiva acquistando beni per la ricorrente e per il nascituro;
- ad agosto 2019, il resistente informava la sig.ra i essersi trasferito a Taranto. Pt_2
Il 20.11.2019, la ricorrente informava il sig. di aver dato alla luce CP_1
a Benevento e di averle dato temporaneamente il proprio cognome ma che Per_1
parte resistente avrebbe potuto aggiungere il proprio in un secondo momento. Una
pagina 4 di 14 settimana dopo, il sig. raggiungeva la sig.ra a Benevento per CP_1 Pt_2
vedere la figlia e consegnare alla madre il denaro e i beni acquistati per Per_1
- in seguito, tra le parti nascevano delle discussioni perché il sig. insisteva CP_1
affinché la figlia avesse anche il suo cognome ma la madre si opponeva e, alla fine,
bloccava il cellulare del resistente. Nel 2020 sig. tentava di riprendere i CP_1
contatti con la sig.ra l fine di rivedere la figlia, tramite intermediari, fra cui Pt_2
la RE di parte ricorrente, sig.ra , e mandava denaro Parte_3
alla sig.ra he, tuttavia, lo rifiutava non volendo avere nulla a che fare con il Pt_2
padre di Solo in data 21.06.2021, tramite l'intercessione di diversi Per_1
intermediari, la sig.ra acconsentiva affinché il sig. andasse a Pt_2 CP_1
trovare Il resistente, pertanto, partiva da Taranto e si recava a Benevento Per_1
ma la ricorrente si rendeva irreperibile. Il sig. attendeva sino all'alba del CP_1
giorno successivo per vedere la figlia, ma alla fine era costretto a ritornare a Taranto
senza riuscirvi;
in data 18.11.2021 parte resistente riusciva a concordare un nuovo appuntamento con la sig.ra per vedere in occasione del suo Pt_2 Per_1
compleanno; pertanto, andava a Benevento e vi rimaneva per due giorni. Anche in tale occasione, il sig. consegnava alla ricorrente denaro contante e regali per CP_1
lei e per la figlia;
- la sig.ra e successivamente, trascorrevano le vacanze di Natale Pt_2 Per_1
2021 dal sig. a Taranto e, a gennaio 2022, la ricorrente usciva dal campo CP_1
di accoglienza trasferendosi presso il sig. a Taranto con la bambina;
CP_1
- dopo un mese circa, il resistente si attivava per dare il proprio cognome alla figlia,
procedendo al riconoscimento in Comune e poi rivolgendosi alla Questura per il cambio di cognome che, tuttavia, poteva essere modificato solo in concomitanza con il rinnovo dei documenti del padre. Per tale ragione la suddetta incombenza veniva rinviata e poi, in seguito all'allontanamento volontario della ricorrente, non veniva più
perfezionato;
pagina 5 di 14 - per quanto concerne la richiesta dell'assegno unico, poiché la sig.ra si Pt_2
rifiutava di farla lei dicendo di essere troppo stanca, vi provvedeva il sig. CP_1
parte ricorrente, tuttavia, esigeva l'accreditamento dell'assegno sul proprio conto, cosa che non poteva essere fatta poiché il conto di accredito deve essere intestato al richiedente;
quindi, essendo stato il resistente a fare la domanda, allo stesso venivano accreditate le somme percepite a titolo di assegno unico e poi il sig. CP_1
provvedeva a trasferirle alla ricorrente. La sig.ra tuttavia, non accettava Pt_2
questa soluzione e, pertanto, iniziavano i litigi tra le parti ma in nessuna occasione il sig. è stato violento nei confronti della ricorrente o di CP_1 Per_1
- nel giugno 2022, mentre il sig. era a lavoro, la ricorrente lasciava la casa CP_1
familiare con la bambina senza informare il resistente e senza dirgli dove si sarebbe trasferita;
da quel momento, la sig.ra on consentiva più al padre di vedere Pt_2
o di avere con lei alcun contatto, anche solo telefonico. Il sig. Per_1 CP_1
tentava in ogni modo di riprendere i contatti con la ricorrente che, però, lo bloccava sul cellulare. Il resistente si rivolgeva, quindi, nuovamente ai familiari della sig.ra ffinché facessero da intermediari e la convincessero a riconciliarsi con lui;
i Pt_2
familiari della ricorrente rassicuravano parte resistente dicendogli che si stavano adoperando in tal senso e, pertanto, al sig. non restava che attendere CP_1
pazientemente il favorevole esito dell'intercessione, continuando a contribuire economicamente alle esigenze della figlia, inviando denaro sia direttamente alla sig.ra he ai di lei familiari;
Pt_2
- successivamente, il sig. rimaneva stupito nell'apprendere che la sig.ra CP_1
aveva contratto matrimonio con un connazionale e che viveva Pt_2 Per_1
con un uomo che non era suo padre. Il resistente tentava, comunque, tramite i parenti della ricorrente, di riprendere i contatti con la figlia ma la sig.ra i impediva Pt_2
recisamente;
- al sig. veniva notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio CP_1
all'improvviso, senza ricevere prima alcuna richiesta formale o informale di pagina 6 di 14 regolamentazione del mantenimento o del diritto di visita della minore. Parte resistente ha sempre contribuito al mantenimento della figlia ed è disponibile a continuare ad onorare tale obbligo ma non intende abdicare al proprio ruolo di genitore e alla tutela del diritto di alla bigenitorialità. La minore, infatti, ha il diritto di avere un rapporto Per_1
significativo con il padre che, per quanto ha potuto, ha sempre cercato di essere presente e partecipe della vita della figlia, nonostante il rapporto sia sempre stato pesantemente ostacolato dalla ricorrente che gestisce la figlia come se fosse un bene di sua esclusiva proprietà e non un essere umano con il diritto di crescere armoniosamente contando sulla presenza di entrambi i genitori. Tale condotta perpetrata dalla madre nei confronti del padre è altamente lesiva del benessere psicofisico di Le decisioni relative alla Per_1
bambina sono sempre state assunte in via esclusiva dalla madre che ha prepotentemente escluso il padre dalla vita di lasciando la casa del resistente senza preavviso e Per_1
trasferendosi ad oltre mille chilometri di distanza da Taranto, dove vive il sig.
La sig.ra escludeva il padre anche dalla procedura di iscrizione CP_1 Pt_2
alla scuola materna della piccola, verosimilmente per impedire allo stesso di scoprire dove andava a scuola;
Per_1
pertanto, chiedeva: in via preliminare la nomina di un interprete per l'assistenza all'udienza di comparizione;
l'affidamento condiviso della minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
il diritto - dovere di vedere la figlia non meno di un fine settimana ogni due mesi, da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze della minore e con diritto del padre di recuperare il weekend perduto entro un mese in caso di impedimenti;
che trascorra con il padre una settimana durante le Per_1
vacanze di Natale, compreso ad anni alterni Natale o Capodanno, e due settimane durante le vacanze estive e precisamente ad agosto, da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
che il sig. si faccia carico dei costi delle trasferte quando andrà in CP_1
Veneto a trovare la figlia nei weekend concordati, supportato dalla RE e dal cognato che risiedono a AD;
che i costi delle trasferte per le vacanze di Natale ed estive che la bambina trascorrerà a Taranto o comunque presso il padre siano divisi a metà fra i genitori,
pagina 7 di 14 per cui il padre si occuperà di andare a prendere la bambina a Schio all'inizio del periodo di vacanza e la madre si adopererà per andarla a riprendere;
che padre e figlia possano vedersi in videochiamata ogni giorno, in una fascia oraria compresa fra le 18.00 e le 20.00 che tenga conto degli orari della minore e delle esigenze lavorative del padre;
che il padre versi a titolo di mantenimento la somma di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sia ripartito a metà fra i genitori;
di ammonire ovvero sanzionare la sig.ra ffinché cessi le condotte ostative al diritto della figlia ad avere rapporti Pt_2 Per_1
significativi con il padre e la famiglia paterna;
spese come per legge.
Il Giudice, con decreto del 04.02.2025, provvedeva alla nomina di un interprete per l'udienza del 05.02.2025.
All'udienza del 05.02.2025 innanzi al Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, comparivano personalmente le parti e entrambi assistiti dall'interprete. Parte_2 Controparte_1
Il Giudice sentiva le parti ed esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione. Il procuratore di parte resistente proponeva che il proprio assistito potesse vedere la bambina a Schio, i primi 3 incontri con la presenza della madre, altri 3 incontri presso la casa della RE a
AD con la madre e, dalle volte successive, da solo a AD presso la casa della di lui
RE. Il Giudice proponeva videochiamata inizialmente tutti i venerdì alle ore 19.00, con possibilità di aumentarle, qualora si svolgano positivamente, su accordo tra le parti.
Entrambe le parti si dichiaravano concordi sul programma di visite e videochiamate descritto in verbale e sul contributo al mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente rinunciava all'assegno unico e si impegnava a fornire tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso potesse essere percepito dalla madre. Il Giudice
si riservava.
Con Decreto del 06.02.2025, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice emanava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_1
pagina 8 di 14 2) Dispone che il padre possa incontrare un sabato o domenica, al massimo ogni due mesi, Per_1
per tre volte in presenza della mamma in Schio, per le successive tre volte un sabato o domenica, al
massimo ogni due mesi, con la mamma nella abitazione della zia paterna in AD, in seguito un fine
settimana ogni due mesi, dal sabato mattina alla domenica sera in AD presso l'abitazione della zia
paterna, senza la presenza della mamma. Le parti potranno in accordo tra loro individuare diverse e più
ampie modalità di incontro, nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e
scolastiche/extrascolastiche della figlia. Il padre potrà sentire in videochiamata la figlia ogni venerdì alle
19.
3) dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra la somma di € 250 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento per la figlia rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da Protocollo di AD” rinviando all'udienza del 18.09.2025 per aggiornamento sull'andamento delle visite.
Con istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, depositata in data 15.03.2025, il sig.
chiedeva, a seguito del ricevimento in data 10.02.2025 della notifica da parte CP_1
dell'Agenzia delle Entrate di una cartella esattoriale di importo pari ad € 19.433,76, la temporanea riduzione del contributo al mantenimento per la minore nella misura Per_1
di € 150,00 anziché di € 250,00 mensili, a decorrere da quando sono sopravvenuti i motivi che hanno giustificato la richiesta di modifica ovvero dalla domanda. Chiedeva, altresì, di versare l'assegno alla figlia non entro il giorno 10 ma entro il 28 di ogni mese.
Il Giudice, letta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, con decreto di anticipazione di udienza, depositato in data 11.04.2025, fissava udienza al giorno 05.06.2025 in trattazione scritta.
Con memoria autorizzata depositata in data 21.05.2025, parte ricorrente chiedeva che la richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti fosse rigettata,
in quanto infondata in fatto e in diritto;
mentre, in merito all'ulteriore richiesta di posticipare il pagamento, poiché effettivamente dai conti correnti risultava un accredito dello stipendio a pagina 9 di 14 circa metà mese, si rimetteva al Giudice, chiedendo comunque che la data non fosse oltre il giorno 20 di ogni mese.
Il Giudice con decreto, depositato in data 09.06.2025, rigettava la domanda di modifica dei provvedimenti provvisori ed invitava parte ricorrente, entro la data di udienza, a chiarire se percepisse l'assegno unico e l'ammontare, depositando documentazione attestante la richiesta/percepimento. Ordinava ad entrambe le parti di depositare tutta la documentazione mancante prevista dall'art. 473 bis 12, aggiornata sino alla data del 30.07.2025, comprese le buste paga relative agli anni 2024-2025, entro il 05.09.2025. Confermava l'udienza del
18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025 comparivano entrambe le parti. Per quanto concerne l'aggiornamento delle visite, veniva riferito che il papà aveva visto la figlia circa ogni due mesi, in presenza della mamma. La sig.ra dichiarava che è contenta di Pt_2 Per_1
stare con il padre e che ogni venerdì si videochiamano. Le parti concordavano nell'introdurre le visite della figlia con il padre, ogni due mesi circa, il fine settimana, dal sabato alla domenica sera, presso la zia paterna in AD, salvo diversi accordi in ragione di esigenze lavorative. Il Giudice invitava le parti a discutere. Il procuratore di parte ricorrente contestava che l'importo del canone di locazione fosse stato provato da parte resistente e, tenuto conto del nuovo debito con l'Agenzia delle Entrate, si riportava alla proposta formulata in udienza
(contributo al mantenimento di € 200,00 comprensivo di spese straordinarie, con pagamento entro giorno 20 di ogni mese); per le visite, ribadiva il consenso a quanto indicato in verbale.
Il procuratore di parte resistente insisteva sull'affido condiviso con collocamento presso la madre;
confermava la disponibilità a rispettare il calendario di visite riportato in verbale,
chiedendo flessibilità per eventuali spostamenti, in ragione di comprovate esigenze lavorative;
chiedeva conferma delle videochiamate settimanali;
insisteva per la riduzione del contributo ad € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermava la disponibilità a lasciare il 100% dell'assegno unico alla sig.ra sulla produzione documentale di Pt_2
controparte, osservava che non era stata prodotta la documentazione relativa al licenziamento pagina 10 di 14 e al contratto di locazione e che, in relazione all'avvio di nuova occupazione lavorativa, non era stato prodotto il relativo contratto. Il Giudice assegnava termine a parte ricorrente sino al
25.09.2025 per il deposito del contratto di locazione e del nuovo contratto di lavoro.
Il Giudice, letta la documentazione depositata da parte ricorrente (contratto di locazione e contratto di lavoro), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido e sulla regolamentazione delle visite
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità
dello stato membro, nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Risulta, inoltre, applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15
della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Il Collegio ritiene, in ragione della regolarità dei contatti mantenuti dal padre con la figlia,
nonché della collaborazione tra le parti nell'organizzazione delle visite, in assenza di elementi di pregiudizio per la minore, di disporre l'affido congiunto di ad entrambi i Per_1
genitori.
Quanto alle visite, nell'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno concordato che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia presso la casa della di lui RE in AD un fine settimana ogni due mesi dal sabato alla domenica sera, salvo diversi accordi per esigenze lavorative. I periodi di vacanza verranno suddivisi secondo l'ordinaria regolamentazione.
Sul contributo al mantenimento
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che trova applicazione a prescindere dalla nazionalità
europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali i criteri generali di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettere a) e b), la pagina 11 di 14 residenza abituale del creditore della prestazione alimentare, ovvero il minore. Risulta,
inoltre, applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Con i provvedimenti provvisori è stato disposto che il padre versi alla ricorrente la somma di
€ 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di AD.
E' stata rigettata la richiesta del resistente di riduzione del contributo, con Ordinanza del
6.6.2025, in mancanza di prova del debito con l'Agenzia delle Entrate e dell'effettivo pagamento rateale.
Nell'udienza del 18.9.2025, parte ricorrente ha proposto che il sig. Controparte_1
corrisponda € 200 mensili, comprensivi delle spese straordinarie. Il resistente ha chiesto che il contributo venga ridotto ad € 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha dichiarato nell'udienza di prima comparizione di lavorare come Parte_2
addetta alle pulizie in un hotel e di prendere uno stipendio di circa € 800/900 mensili,
tredicesima compresa (come risultante da alcune buste paga 2024 depositate). Vive con il marito e la figlia in una casa in locazione, con canone di € 700 mensili, come da Per_1
contratto allegato. Percepisce interamente l'assegno unico di € 200 mensili, come dichiarato nell'udienza del 18.9.2025, ma non documentato.
Il sig. ha dichiarato nell'udienza di prima comparizione di lavorare come Controparte_1
operaio e di prendere uno stipendio di € 1500/1600 mensili, oltre a tredicesima (doc.23 buste paga 2024/2025).
Egli vive in locazione in un appartamento a Taranto, per il quale afferma di corrispondere un canone di locazione di € 500, come da ricevute di affitto depositate (doc. 14) sebbene dal contratto prodotto risulti di € 250 (doc.9).
Inoltre, ha prodotto documentazione, dalla quale risulta la rateizzazione del debito con
Agenzia delle Entrate, ammontante ad € 280 mensili fino ad agosto 2032 (doc. 26).
Infine, sostiene ogni due mesi il costo dei viaggi fino a AD per incontrare la figlia.
Pertanto, il Collegio, tenuto conto di quanto sopra, della situazione economica di entrambe le parti, dei costi da ciascuna sostenuti, delle esigenze della minore rapportate all'età, dei tempi pagina 12 di 14 di cura gravanti prevalentemente sulle madre, ritiene congruo disporre che il sig CP_1
versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...] Parte_2
la somma di € 185 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, come da Protocollo di AD.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AD, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida congiuntamente la minore ad entrambi i genitori, con Persona_5
collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un fine Controparte_1
settimana ogni due mesi dal sabato alla domenica, presso l'abitazione della di lui RE,
salvi diversi accordi tra le parti, e videochiamarla tutti i venerdì. Inoltre, durante le vacanze Natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni, con un genitore, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina (Natale 2025 lo trascorrerà con la madre), dal
31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali con l'altro genitore;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, con accompagnamenti suddivisi.
Le parti potranno, in accordo tra loro, modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore pagina 13 di 14 3) Dispone che il padre versi entro il 20 di ogni mese la somma di € 185 mensili rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di AD, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
Spese compensate
Così deciso in AD il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4103/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
03.09.2024
da con l'Avv. MICHELON MARTA Parte_1
e con l'Avv. TROPEPI CRISTINA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.09.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_2
pagina 1 di 14 - nel corso del 2018 intratteneva una relazione sentimentale con il sig. CP_1
[...]
- dopo pochi mesi, la sig.ra rimaneva incinta;
Parte_2
- appresa la notizia, il sig. manifestava sin da subito l'intenzione di non CP_1
volersi assumere alcuna responsabilità nei confronti del nascituro e, pertanto, premeva sulla sig.ra affinché interrompesse volontariamente la gravidanza, Pt_2
minacciando la fine del loro rapporto sentimentale in caso contrario;
- tale atteggiamento comportava un irrigidimento dei rapporti tra le parti, ancor prima della nascita della figlia, avvenuta in data 20.11.2019; Persona_1
- la sig.ra provvedeva in totale autonomia al sostentamento di sin Pt_2 Per_1
dalla nascita della bambina, senza alcun contributo da parte del padre, il quale si rifiutava categoricamente di volersi occupare della di lui famiglia;
in quel periodo,
l'unica fonte di sostegno morale per la ricorrente era rappresentata dalla RE Per_2
[...]
- nel corso del 2022 il sig. pentendosi del proprio iniziale comportamento, CP_1
prometteva di prendersi cura della di lui famiglia e di volersi assumere ogni obbligo derivante dalla responsabilità genitoriale. Pertanto, in data 15.02.2022, lo stesso provvedeva a riconoscere formalmente la piccola le parti si Per_1
riappacificavano e decidevano di convivere more uxorio insieme alla figlia, stabilendo la propria casa familiare a Taranto;
- la vita familiare, tuttavia, dopo alcuni momenti di serena convivenza, diveniva sempre più difficile sino a divenire intollerabile a causa delle condotte poste in essere dal sig.
che, progressivamente, hanno sopraffatto ed avvilito la sig.ra CP_1 Pt_2
L'odierno resistente non contribuiva economicamente al mantenimento della piccola e, alle richieste della ricorrente, perdeva la pazienza perpetrando condotte Per_1
violente nei confronti della sig.ra anche in presenza della figlia minore;
Pt_2
- interrotta definitivamente la relazione sentimentale e la convivenza, le parti stabilivano di comune accordo l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1
pagina 2 di 14 prevalente presso la madre la quale, in data 05.09.2022, si trasferiva a Cadoneghe (PD)
presso la RE , resasi disponibile ad offrire un aiuto Parte_3
concreto alla sig.ra e alla nipote Parte_2 Per_1
- da quel momento, il padre palesava nuovamente un totale disinteresse nei confronti della figlia minore ancora in tenera età, privandola totalmente sia del sostegno morale che di quello economico. Tale condotta appare ancor più biasimevole considerando che il sig. a seguito del riconoscimento di paternità, provvedeva a CP_1
richiedere ed otteneva l'erogazione dell'assegno unico, di cui tratteneva l'intero importo;
- la noncuranza mostrata nei confronti delle basilari esigenze di Per_1
rappresentava, altresì, un ostruzionismo ingiustificato per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della sig.ra la quale si trovava Pt_2
impossibilitata ad assumere in autonomia le decisioni più importanti per la crescita della figlia;
nonostante le plurime richieste, infatti, il sig. si rifiutava di CP_1
collaborare affinché la ricorrente avanzasse formale richiesta d'iscrizione della figlia alla scuola dell'infanzia che, fortunatamente, veniva in seguito accolta con l'ausilio della RE ospitante;
- il sig. non ha più fatto visita alla figlia minore per oltre due anni, CP_1
privando volontariamente della figura paterna. Appare, pertanto, palese Per_1
come la capacità genitoriale del resistente sia totalmente inadeguata rispetto alle esigenze della figlia minore, la quale viene accudita, educata e cresciuta esclusivamente dalla madre, con l'aiuto della RE , del Parte_3
marito di quest'ultima, sig. e del sig. , con cui la ricorrente Persona_3 CP_2
si univa in matrimonio in Nigeria il 30.03.2024, attraverso un rito africano;
pertanto, chiedeva: in via principale l'affidamento super esclusivo della figlia Per_1
con collocazione stabile e prevalente presso la madre;
l'integrale attribuzione
[...]
dell'assegno unico alla madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre, con richiesta che lo stesso sia subordinato alla necessaria presenza della madre o Parte_2
pagina 3 di 14 della zia , o in alternativa, con l'ausilio dei servizi sociali, Parte_3
perlomeno sino a quando il sig. non avrà dato prova di aver concluso CP_1
efficacemente un percorso riabilitativo, con la riacquisizione della propria capacità
genitoriale; l'obbligo, posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia minore con il versamento di € 300,00 mensili entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione stabile e prevalente presso la stessa;
invariate tutte le altre condizioni richieste in via principale, con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio.
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti in data 05.02.2024.
In data 03.01.2025 si costituiva il sig. il quale premesso che: Controparte_1
- nel dicembre 2015 giungeva in Italia e si stabiliva a Torino dove, nell'anno 2018,
incontrava la sig.ra tramite una di lui cugina, sig.ra , che Parte_2 Persona_4
all'epoca viveva insieme alla ricorrente presso il campo di accoglienza migranti in
Benevento;
- tra il sig. e la sig.ra nasceva una relazione sentimentale e, nel Parte_4 Pt_2
mese di aprile 2019, la ricorrente informava l'attuale resistente di essere incinta e che avrebbe voluto abortire poiché non si sentiva pronta a crescere un bambino;
- parte resistente era contraria all'aborto e questo era motivo di contrasto, al punto che la ricorrente bloccava il cellulare del resistente. La sig.ra ssumeva delle pillole Pt_2
per abortire ma senza riuscirvi;
- le parti si incontravano alcuni mesi dopo al matrimonio della RE della sig.ra e insieme decidevano di portare avanti la gravidanza. Il sig. Pt_2 CP_1
contribuiva acquistando beni per la ricorrente e per il nascituro;
- ad agosto 2019, il resistente informava la sig.ra i essersi trasferito a Taranto. Pt_2
Il 20.11.2019, la ricorrente informava il sig. di aver dato alla luce CP_1
a Benevento e di averle dato temporaneamente il proprio cognome ma che Per_1
parte resistente avrebbe potuto aggiungere il proprio in un secondo momento. Una
pagina 4 di 14 settimana dopo, il sig. raggiungeva la sig.ra a Benevento per CP_1 Pt_2
vedere la figlia e consegnare alla madre il denaro e i beni acquistati per Per_1
- in seguito, tra le parti nascevano delle discussioni perché il sig. insisteva CP_1
affinché la figlia avesse anche il suo cognome ma la madre si opponeva e, alla fine,
bloccava il cellulare del resistente. Nel 2020 sig. tentava di riprendere i CP_1
contatti con la sig.ra l fine di rivedere la figlia, tramite intermediari, fra cui Pt_2
la RE di parte ricorrente, sig.ra , e mandava denaro Parte_3
alla sig.ra he, tuttavia, lo rifiutava non volendo avere nulla a che fare con il Pt_2
padre di Solo in data 21.06.2021, tramite l'intercessione di diversi Per_1
intermediari, la sig.ra acconsentiva affinché il sig. andasse a Pt_2 CP_1
trovare Il resistente, pertanto, partiva da Taranto e si recava a Benevento Per_1
ma la ricorrente si rendeva irreperibile. Il sig. attendeva sino all'alba del CP_1
giorno successivo per vedere la figlia, ma alla fine era costretto a ritornare a Taranto
senza riuscirvi;
in data 18.11.2021 parte resistente riusciva a concordare un nuovo appuntamento con la sig.ra per vedere in occasione del suo Pt_2 Per_1
compleanno; pertanto, andava a Benevento e vi rimaneva per due giorni. Anche in tale occasione, il sig. consegnava alla ricorrente denaro contante e regali per CP_1
lei e per la figlia;
- la sig.ra e successivamente, trascorrevano le vacanze di Natale Pt_2 Per_1
2021 dal sig. a Taranto e, a gennaio 2022, la ricorrente usciva dal campo CP_1
di accoglienza trasferendosi presso il sig. a Taranto con la bambina;
CP_1
- dopo un mese circa, il resistente si attivava per dare il proprio cognome alla figlia,
procedendo al riconoscimento in Comune e poi rivolgendosi alla Questura per il cambio di cognome che, tuttavia, poteva essere modificato solo in concomitanza con il rinnovo dei documenti del padre. Per tale ragione la suddetta incombenza veniva rinviata e poi, in seguito all'allontanamento volontario della ricorrente, non veniva più
perfezionato;
pagina 5 di 14 - per quanto concerne la richiesta dell'assegno unico, poiché la sig.ra si Pt_2
rifiutava di farla lei dicendo di essere troppo stanca, vi provvedeva il sig. CP_1
parte ricorrente, tuttavia, esigeva l'accreditamento dell'assegno sul proprio conto, cosa che non poteva essere fatta poiché il conto di accredito deve essere intestato al richiedente;
quindi, essendo stato il resistente a fare la domanda, allo stesso venivano accreditate le somme percepite a titolo di assegno unico e poi il sig. CP_1
provvedeva a trasferirle alla ricorrente. La sig.ra tuttavia, non accettava Pt_2
questa soluzione e, pertanto, iniziavano i litigi tra le parti ma in nessuna occasione il sig. è stato violento nei confronti della ricorrente o di CP_1 Per_1
- nel giugno 2022, mentre il sig. era a lavoro, la ricorrente lasciava la casa CP_1
familiare con la bambina senza informare il resistente e senza dirgli dove si sarebbe trasferita;
da quel momento, la sig.ra on consentiva più al padre di vedere Pt_2
o di avere con lei alcun contatto, anche solo telefonico. Il sig. Per_1 CP_1
tentava in ogni modo di riprendere i contatti con la ricorrente che, però, lo bloccava sul cellulare. Il resistente si rivolgeva, quindi, nuovamente ai familiari della sig.ra ffinché facessero da intermediari e la convincessero a riconciliarsi con lui;
i Pt_2
familiari della ricorrente rassicuravano parte resistente dicendogli che si stavano adoperando in tal senso e, pertanto, al sig. non restava che attendere CP_1
pazientemente il favorevole esito dell'intercessione, continuando a contribuire economicamente alle esigenze della figlia, inviando denaro sia direttamente alla sig.ra he ai di lei familiari;
Pt_2
- successivamente, il sig. rimaneva stupito nell'apprendere che la sig.ra CP_1
aveva contratto matrimonio con un connazionale e che viveva Pt_2 Per_1
con un uomo che non era suo padre. Il resistente tentava, comunque, tramite i parenti della ricorrente, di riprendere i contatti con la figlia ma la sig.ra i impediva Pt_2
recisamente;
- al sig. veniva notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio CP_1
all'improvviso, senza ricevere prima alcuna richiesta formale o informale di pagina 6 di 14 regolamentazione del mantenimento o del diritto di visita della minore. Parte resistente ha sempre contribuito al mantenimento della figlia ed è disponibile a continuare ad onorare tale obbligo ma non intende abdicare al proprio ruolo di genitore e alla tutela del diritto di alla bigenitorialità. La minore, infatti, ha il diritto di avere un rapporto Per_1
significativo con il padre che, per quanto ha potuto, ha sempre cercato di essere presente e partecipe della vita della figlia, nonostante il rapporto sia sempre stato pesantemente ostacolato dalla ricorrente che gestisce la figlia come se fosse un bene di sua esclusiva proprietà e non un essere umano con il diritto di crescere armoniosamente contando sulla presenza di entrambi i genitori. Tale condotta perpetrata dalla madre nei confronti del padre è altamente lesiva del benessere psicofisico di Le decisioni relative alla Per_1
bambina sono sempre state assunte in via esclusiva dalla madre che ha prepotentemente escluso il padre dalla vita di lasciando la casa del resistente senza preavviso e Per_1
trasferendosi ad oltre mille chilometri di distanza da Taranto, dove vive il sig.
La sig.ra escludeva il padre anche dalla procedura di iscrizione CP_1 Pt_2
alla scuola materna della piccola, verosimilmente per impedire allo stesso di scoprire dove andava a scuola;
Per_1
pertanto, chiedeva: in via preliminare la nomina di un interprete per l'assistenza all'udienza di comparizione;
l'affidamento condiviso della minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
il diritto - dovere di vedere la figlia non meno di un fine settimana ogni due mesi, da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze della minore e con diritto del padre di recuperare il weekend perduto entro un mese in caso di impedimenti;
che trascorra con il padre una settimana durante le Per_1
vacanze di Natale, compreso ad anni alterni Natale o Capodanno, e due settimane durante le vacanze estive e precisamente ad agosto, da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
che il sig. si faccia carico dei costi delle trasferte quando andrà in CP_1
Veneto a trovare la figlia nei weekend concordati, supportato dalla RE e dal cognato che risiedono a AD;
che i costi delle trasferte per le vacanze di Natale ed estive che la bambina trascorrerà a Taranto o comunque presso il padre siano divisi a metà fra i genitori,
pagina 7 di 14 per cui il padre si occuperà di andare a prendere la bambina a Schio all'inizio del periodo di vacanza e la madre si adopererà per andarla a riprendere;
che padre e figlia possano vedersi in videochiamata ogni giorno, in una fascia oraria compresa fra le 18.00 e le 20.00 che tenga conto degli orari della minore e delle esigenze lavorative del padre;
che il padre versi a titolo di mantenimento la somma di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sia ripartito a metà fra i genitori;
di ammonire ovvero sanzionare la sig.ra ffinché cessi le condotte ostative al diritto della figlia ad avere rapporti Pt_2 Per_1
significativi con il padre e la famiglia paterna;
spese come per legge.
Il Giudice, con decreto del 04.02.2025, provvedeva alla nomina di un interprete per l'udienza del 05.02.2025.
All'udienza del 05.02.2025 innanzi al Giudice delegato, dott.ssa Alina Rossato, comparivano personalmente le parti e entrambi assistiti dall'interprete. Parte_2 Controparte_1
Il Giudice sentiva le parti ed esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione. Il procuratore di parte resistente proponeva che il proprio assistito potesse vedere la bambina a Schio, i primi 3 incontri con la presenza della madre, altri 3 incontri presso la casa della RE a
AD con la madre e, dalle volte successive, da solo a AD presso la casa della di lui
RE. Il Giudice proponeva videochiamata inizialmente tutti i venerdì alle ore 19.00, con possibilità di aumentarle, qualora si svolgano positivamente, su accordo tra le parti.
Entrambe le parti si dichiaravano concordi sul programma di visite e videochiamate descritto in verbale e sul contributo al mantenimento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente rinunciava all'assegno unico e si impegnava a fornire tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso potesse essere percepito dalla madre. Il Giudice
si riservava.
Con Decreto del 06.02.2025, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice emanava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) Affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_1
pagina 8 di 14 2) Dispone che il padre possa incontrare un sabato o domenica, al massimo ogni due mesi, Per_1
per tre volte in presenza della mamma in Schio, per le successive tre volte un sabato o domenica, al
massimo ogni due mesi, con la mamma nella abitazione della zia paterna in AD, in seguito un fine
settimana ogni due mesi, dal sabato mattina alla domenica sera in AD presso l'abitazione della zia
paterna, senza la presenza della mamma. Le parti potranno in accordo tra loro individuare diverse e più
ampie modalità di incontro, nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e
scolastiche/extrascolastiche della figlia. Il padre potrà sentire in videochiamata la figlia ogni venerdì alle
19.
3) dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra la somma di € 250 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento per la figlia rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da Protocollo di AD” rinviando all'udienza del 18.09.2025 per aggiornamento sull'andamento delle visite.
Con istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, depositata in data 15.03.2025, il sig.
chiedeva, a seguito del ricevimento in data 10.02.2025 della notifica da parte CP_1
dell'Agenzia delle Entrate di una cartella esattoriale di importo pari ad € 19.433,76, la temporanea riduzione del contributo al mantenimento per la minore nella misura Per_1
di € 150,00 anziché di € 250,00 mensili, a decorrere da quando sono sopravvenuti i motivi che hanno giustificato la richiesta di modifica ovvero dalla domanda. Chiedeva, altresì, di versare l'assegno alla figlia non entro il giorno 10 ma entro il 28 di ogni mese.
Il Giudice, letta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, con decreto di anticipazione di udienza, depositato in data 11.04.2025, fissava udienza al giorno 05.06.2025 in trattazione scritta.
Con memoria autorizzata depositata in data 21.05.2025, parte ricorrente chiedeva che la richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti fosse rigettata,
in quanto infondata in fatto e in diritto;
mentre, in merito all'ulteriore richiesta di posticipare il pagamento, poiché effettivamente dai conti correnti risultava un accredito dello stipendio a pagina 9 di 14 circa metà mese, si rimetteva al Giudice, chiedendo comunque che la data non fosse oltre il giorno 20 di ogni mese.
Il Giudice con decreto, depositato in data 09.06.2025, rigettava la domanda di modifica dei provvedimenti provvisori ed invitava parte ricorrente, entro la data di udienza, a chiarire se percepisse l'assegno unico e l'ammontare, depositando documentazione attestante la richiesta/percepimento. Ordinava ad entrambe le parti di depositare tutta la documentazione mancante prevista dall'art. 473 bis 12, aggiornata sino alla data del 30.07.2025, comprese le buste paga relative agli anni 2024-2025, entro il 05.09.2025. Confermava l'udienza del
18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025 comparivano entrambe le parti. Per quanto concerne l'aggiornamento delle visite, veniva riferito che il papà aveva visto la figlia circa ogni due mesi, in presenza della mamma. La sig.ra dichiarava che è contenta di Pt_2 Per_1
stare con il padre e che ogni venerdì si videochiamano. Le parti concordavano nell'introdurre le visite della figlia con il padre, ogni due mesi circa, il fine settimana, dal sabato alla domenica sera, presso la zia paterna in AD, salvo diversi accordi in ragione di esigenze lavorative. Il Giudice invitava le parti a discutere. Il procuratore di parte ricorrente contestava che l'importo del canone di locazione fosse stato provato da parte resistente e, tenuto conto del nuovo debito con l'Agenzia delle Entrate, si riportava alla proposta formulata in udienza
(contributo al mantenimento di € 200,00 comprensivo di spese straordinarie, con pagamento entro giorno 20 di ogni mese); per le visite, ribadiva il consenso a quanto indicato in verbale.
Il procuratore di parte resistente insisteva sull'affido condiviso con collocamento presso la madre;
confermava la disponibilità a rispettare il calendario di visite riportato in verbale,
chiedendo flessibilità per eventuali spostamenti, in ragione di comprovate esigenze lavorative;
chiedeva conferma delle videochiamate settimanali;
insisteva per la riduzione del contributo ad € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermava la disponibilità a lasciare il 100% dell'assegno unico alla sig.ra sulla produzione documentale di Pt_2
controparte, osservava che non era stata prodotta la documentazione relativa al licenziamento pagina 10 di 14 e al contratto di locazione e che, in relazione all'avvio di nuova occupazione lavorativa, non era stato prodotto il relativo contratto. Il Giudice assegnava termine a parte ricorrente sino al
25.09.2025 per il deposito del contratto di locazione e del nuovo contratto di lavoro.
Il Giudice, letta la documentazione depositata da parte ricorrente (contratto di locazione e contratto di lavoro), rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido e sulla regolamentazione delle visite
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità
dello stato membro, nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Risulta, inoltre, applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15
della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Il Collegio ritiene, in ragione della regolarità dei contatti mantenuti dal padre con la figlia,
nonché della collaborazione tra le parti nell'organizzazione delle visite, in assenza di elementi di pregiudizio per la minore, di disporre l'affido congiunto di ad entrambi i Per_1
genitori.
Quanto alle visite, nell'udienza del 18 settembre 2025, le parti hanno concordato che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia presso la casa della di lui RE in AD un fine settimana ogni due mesi dal sabato alla domenica sera, salvo diversi accordi per esigenze lavorative. I periodi di vacanza verranno suddivisi secondo l'ordinaria regolamentazione.
Sul contributo al mantenimento
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che trova applicazione a prescindere dalla nazionalità
europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali i criteri generali di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettere a) e b), la pagina 11 di 14 residenza abituale del creditore della prestazione alimentare, ovvero il minore. Risulta,
inoltre, applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Con i provvedimenti provvisori è stato disposto che il padre versi alla ricorrente la somma di
€ 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di AD.
E' stata rigettata la richiesta del resistente di riduzione del contributo, con Ordinanza del
6.6.2025, in mancanza di prova del debito con l'Agenzia delle Entrate e dell'effettivo pagamento rateale.
Nell'udienza del 18.9.2025, parte ricorrente ha proposto che il sig. Controparte_1
corrisponda € 200 mensili, comprensivi delle spese straordinarie. Il resistente ha chiesto che il contributo venga ridotto ad € 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha dichiarato nell'udienza di prima comparizione di lavorare come Parte_2
addetta alle pulizie in un hotel e di prendere uno stipendio di circa € 800/900 mensili,
tredicesima compresa (come risultante da alcune buste paga 2024 depositate). Vive con il marito e la figlia in una casa in locazione, con canone di € 700 mensili, come da Per_1
contratto allegato. Percepisce interamente l'assegno unico di € 200 mensili, come dichiarato nell'udienza del 18.9.2025, ma non documentato.
Il sig. ha dichiarato nell'udienza di prima comparizione di lavorare come Controparte_1
operaio e di prendere uno stipendio di € 1500/1600 mensili, oltre a tredicesima (doc.23 buste paga 2024/2025).
Egli vive in locazione in un appartamento a Taranto, per il quale afferma di corrispondere un canone di locazione di € 500, come da ricevute di affitto depositate (doc. 14) sebbene dal contratto prodotto risulti di € 250 (doc.9).
Inoltre, ha prodotto documentazione, dalla quale risulta la rateizzazione del debito con
Agenzia delle Entrate, ammontante ad € 280 mensili fino ad agosto 2032 (doc. 26).
Infine, sostiene ogni due mesi il costo dei viaggi fino a AD per incontrare la figlia.
Pertanto, il Collegio, tenuto conto di quanto sopra, della situazione economica di entrambe le parti, dei costi da ciascuna sostenuti, delle esigenze della minore rapportate all'età, dei tempi pagina 12 di 14 di cura gravanti prevalentemente sulle madre, ritiene congruo disporre che il sig CP_1
versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...] Parte_2
la somma di € 185 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, come da Protocollo di AD.
Sulle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di AD, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida congiuntamente la minore ad entrambi i genitori, con Persona_5
collocamento presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un fine Controparte_1
settimana ogni due mesi dal sabato alla domenica, presso l'abitazione della di lui RE,
salvi diversi accordi tra le parti, e videochiamarla tutti i venerdì. Inoltre, durante le vacanze Natalizie, la figlia trascorrerà ad anni alterni, con un genitore, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina (Natale 2025 lo trascorrerà con la madre), dal
31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali con l'altro genitore;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno, con accompagnamenti suddivisi.
Le parti potranno, in accordo tra loro, modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore pagina 13 di 14 3) Dispone che il padre versi entro il 20 di ogni mese la somma di € 185 mensili rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di AD, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
Spese compensate
Così deciso in AD il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Alina Rossato
pagina 14 di 14