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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2143/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11919/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 32
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500296 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il dott. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF501P500296/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 2, con il quale, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 22 luglio
2023, veniva accertato, per l'anno d'imposta 2020, un maggior reddito di lavoro autonomo pari a euro
69.469, con conseguente recupero a tassazione di imposte, sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della legge n.
212/2000, per difetto di motivazione rafforzata, nonché per carenza probatoria, assumendo che l'accertamento fosse fondato esclusivamente su dichiarazioni di terzi, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Contestava, altresì, l'incongruità della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio, ritenuta irragionevole e non coerente con le modalità di svolgimento dell'attività professionale, né con il contesto emergenziale che aveva caratterizzato l'anno d'imposta 2020.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio rappresentava che l'avviso di accertamento traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, conclusasi con processo verbale di constatazione del 22 luglio 2023, nel corso della quale erano state rinvenute agende e appunti extracontabili recanti nominativi e appuntamenti riconducibili all'attività professionale del contribuente. Evidenziava, inoltre, che erano state acquisite dichiarazioni rese da ventidue pazienti, dalle quali emergeva il pagamento di prestazioni professionali in contanti e il mancato rilascio della relativa documentazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione e di prova dell'avviso di accertamento (art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. n. 546/1992), assume la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione rafforzata e per asserita totale assenza di prova, invocando l'art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge n. 130/2022.
Il Collegio, rileva che dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio ha compiutamente indicato:
- l'origine dell'azione accertativa nelle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza in data 22 luglio 2023, all'esito di verifica fiscale avviata il 23 aprile 2023; - il rinvenimento, presso lo studio professionale del contribuente, di documentazione extracontabile
(n. quattro agende e foglietti manoscritti) recante appuntamenti e annotazioni relative a prestazioni professionali, comprese visite domiciliari;
- l'attività istruttoria svolta mediante l'escussione di ventidue pazienti indicati nelle agende, con acquisizione di informazioni in ordine alla tipologia delle prestazioni rese e ai compensi corrisposti;
- il criterio seguito per la determinazione dei maggiori compensi, fondato sull'individuazione di prezzi medi per tipologia di prestazione e sulla successiva imputazione ai singoli nominativi annotati;
- l'elaborazione di prospetti riepilogativi, allegati al PVC, dai quali scaturisce, per l'anno d'imposta
2020, una ricostruzione di compensi non dichiarati pari a euro 61.599,00, tenuto conto anche di un abbattimento prudenziale del 5% per prestazioni gratuite. La motivazione dell'atto risulta, pertanto, chiara, analitica e coerente, idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria e a consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. Quanto al profilo probatorio, la doglianza difensiva si fonda su una non corretta sovrapposizione tra il concetto di prova diretta e quello di prova presuntiva. Nel caso di specie, la rettifica non poggia su meri sospetti, bensì su una pluralità di elementi convergenti — documentazione extracontabile, riscontri con ricevute, dichiarazioni rese dai pazienti e ricostruzione analitica dei compensi — idonei a integrare presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n.
546/1992.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973, l'Ufficio ha proceduto, per l'anno d'imposta 2020, a un accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973, ricostruendo i compensi non dichiarati in via analitico-induttiva, previa disattesa della contabilità ufficiale. Tale modalità accertativa risulta legittima, atteso che il rinvenimento di agende e appunti extracontabili, qualificabili come
“contabilità in nero”, costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione di compensi occultati, in particolare quando, gli appuntamenti risultano numerosi, una quota significativa delle prestazioni non trova riscontro nell'emissione di documentazione fiscale, le annotazioni sono coerenti con le dichiarazioni rese dai soggetti escussi. La documentazione extracontabile, pertanto, ha legittimamente consentito all'Ufficio di disattendere la contabilità formale e procedere alla ricostruzione induttiva dei compensi.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la rilevanza delle dichiarazioni rese dai terzi, sostenendo che le dichiarazioni dei pazienti costituirebbero meri indizi privi di valenza probatoria.È principio consolidato che, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi non assumono valore di prova testimoniale in senso stretto, ma possono essere valutate quali elementi indiziari, specie quando si inseriscono in un quadro istruttorio coerente e convergente. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei ventidue pazienti sono state correlate alle annotazioni contenute nelle agende e nei foglietti rinvenuti, esse hanno consentito di individuare la tipologia delle prestazioni, l'ammontare dei compensi, le modalità di pagamento e l'effettività delle visite. Si ritiene, che la pretesa impositiva non è fondata su dichiarazioni isolate, bensì su un complesso di elementi presuntivi reciprocamente rafforzativi.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'incongruità della ricostruzione dei compensi e l'irragionevolezza dei dati accertati, contestando la plausibilità del numero delle prestazioni e dei compensi ricostruiti. Dall'esame delle agende rinvenute emerge che le prestazioni non risultavano concentrate in un unico giorno settimanale, bensì distribuite su più giorni. La ricostruzione è stata effettuata in modo analitico, per singoli appuntamenti e nominativi, e non mediante mere proiezioni statistiche. I verificatori hanno inoltre tenuto conto della possibile gratuità di alcune prestazioni applicando un abbattimento del 5%, criterio che appare prudenziale e ragionevole.
La generica invocazione del contesto pandemico, infine, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inesistenza dei compensi accertati, gravando sul contribuente l'onere di fornire riscontri concreti e documentali dell'effettiva incidenza del fattore esterno, che nel caso di specie non risultano prodotti in modo idoneo a sovvertire le risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art.
6-bis L. n. 212/2000), dagli atti risulta che l'Ufficio, ha notificato lo schema di atto ed ha ricevuto le osservazioni del contribuente in data 4 aprile 2025, ed ha dato conto, nell'avviso definitivo, delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive. Risulta, pertanto, rispettato il contraddittorio preventivo, non essendo richiesto dalla norma che l'Amministrazione aderisca alle osservazioni del contribuente, ma che le esamini e le valuti, come avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato e le spese seguono il dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
3.000,00 oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LI ER RI ZI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11919/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 32
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500296 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il dott. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF501P500296/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 2, con il quale, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 22 luglio
2023, veniva accertato, per l'anno d'imposta 2020, un maggior reddito di lavoro autonomo pari a euro
69.469, con conseguente recupero a tassazione di imposte, sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della legge n.
212/2000, per difetto di motivazione rafforzata, nonché per carenza probatoria, assumendo che l'accertamento fosse fondato esclusivamente su dichiarazioni di terzi, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Contestava, altresì, l'incongruità della ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio, ritenuta irragionevole e non coerente con le modalità di svolgimento dell'attività professionale, né con il contesto emergenziale che aveva caratterizzato l'anno d'imposta 2020.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio rappresentava che l'avviso di accertamento traeva origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, conclusasi con processo verbale di constatazione del 22 luglio 2023, nel corso della quale erano state rinvenute agende e appunti extracontabili recanti nominativi e appuntamenti riconducibili all'attività professionale del contribuente. Evidenziava, inoltre, che erano state acquisite dichiarazioni rese da ventidue pazienti, dalle quali emergeva il pagamento di prestazioni professionali in contanti e il mancato rilascio della relativa documentazione fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione e di prova dell'avviso di accertamento (art. 7, co.
5-bis, D.Lgs. n. 546/1992), assume la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione rafforzata e per asserita totale assenza di prova, invocando l'art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dalla legge n. 130/2022.
Il Collegio, rileva che dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio ha compiutamente indicato:
- l'origine dell'azione accertativa nelle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza in data 22 luglio 2023, all'esito di verifica fiscale avviata il 23 aprile 2023; - il rinvenimento, presso lo studio professionale del contribuente, di documentazione extracontabile
(n. quattro agende e foglietti manoscritti) recante appuntamenti e annotazioni relative a prestazioni professionali, comprese visite domiciliari;
- l'attività istruttoria svolta mediante l'escussione di ventidue pazienti indicati nelle agende, con acquisizione di informazioni in ordine alla tipologia delle prestazioni rese e ai compensi corrisposti;
- il criterio seguito per la determinazione dei maggiori compensi, fondato sull'individuazione di prezzi medi per tipologia di prestazione e sulla successiva imputazione ai singoli nominativi annotati;
- l'elaborazione di prospetti riepilogativi, allegati al PVC, dai quali scaturisce, per l'anno d'imposta
2020, una ricostruzione di compensi non dichiarati pari a euro 61.599,00, tenuto conto anche di un abbattimento prudenziale del 5% per prestazioni gratuite. La motivazione dell'atto risulta, pertanto, chiara, analitica e coerente, idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria e a consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. Quanto al profilo probatorio, la doglianza difensiva si fonda su una non corretta sovrapposizione tra il concetto di prova diretta e quello di prova presuntiva. Nel caso di specie, la rettifica non poggia su meri sospetti, bensì su una pluralità di elementi convergenti — documentazione extracontabile, riscontri con ricevute, dichiarazioni rese dai pazienti e ricostruzione analitica dei compensi — idonei a integrare presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n.
546/1992.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973, l'Ufficio ha proceduto, per l'anno d'imposta 2020, a un accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/1973, ricostruendo i compensi non dichiarati in via analitico-induttiva, previa disattesa della contabilità ufficiale. Tale modalità accertativa risulta legittima, atteso che il rinvenimento di agende e appunti extracontabili, qualificabili come
“contabilità in nero”, costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione di compensi occultati, in particolare quando, gli appuntamenti risultano numerosi, una quota significativa delle prestazioni non trova riscontro nell'emissione di documentazione fiscale, le annotazioni sono coerenti con le dichiarazioni rese dai soggetti escussi. La documentazione extracontabile, pertanto, ha legittimamente consentito all'Ufficio di disattendere la contabilità formale e procedere alla ricostruzione induttiva dei compensi.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la rilevanza delle dichiarazioni rese dai terzi, sostenendo che le dichiarazioni dei pazienti costituirebbero meri indizi privi di valenza probatoria.È principio consolidato che, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi non assumono valore di prova testimoniale in senso stretto, ma possono essere valutate quali elementi indiziari, specie quando si inseriscono in un quadro istruttorio coerente e convergente. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei ventidue pazienti sono state correlate alle annotazioni contenute nelle agende e nei foglietti rinvenuti, esse hanno consentito di individuare la tipologia delle prestazioni, l'ammontare dei compensi, le modalità di pagamento e l'effettività delle visite. Si ritiene, che la pretesa impositiva non è fondata su dichiarazioni isolate, bensì su un complesso di elementi presuntivi reciprocamente rafforzativi.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'incongruità della ricostruzione dei compensi e l'irragionevolezza dei dati accertati, contestando la plausibilità del numero delle prestazioni e dei compensi ricostruiti. Dall'esame delle agende rinvenute emerge che le prestazioni non risultavano concentrate in un unico giorno settimanale, bensì distribuite su più giorni. La ricostruzione è stata effettuata in modo analitico, per singoli appuntamenti e nominativi, e non mediante mere proiezioni statistiche. I verificatori hanno inoltre tenuto conto della possibile gratuità di alcune prestazioni applicando un abbattimento del 5%, criterio che appare prudenziale e ragionevole.
La generica invocazione del contesto pandemico, infine, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inesistenza dei compensi accertati, gravando sul contribuente l'onere di fornire riscontri concreti e documentali dell'effettiva incidenza del fattore esterno, che nel caso di specie non risultano prodotti in modo idoneo a sovvertire le risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art.
6-bis L. n. 212/2000), dagli atti risulta che l'Ufficio, ha notificato lo schema di atto ed ha ricevuto le osservazioni del contribuente in data 4 aprile 2025, ed ha dato conto, nell'avviso definitivo, delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni difensive. Risulta, pertanto, rispettato il contraddittorio preventivo, non essendo richiesto dalla norma che l'Amministrazione aderisca alle osservazioni del contribuente, ma che le esamini e le valuti, come avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato e le spese seguono il dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
3.000,00 oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, 14/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LI ER RI ZI