Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6735 del 2025, proposto da
DA SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Francesca Felicita Giusto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Gianluca Maria Esposito in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
1) della comunicazione della commissione esami di avvocato della Corte d’appello di Roma, sessione 2024, di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame indetto con decreto del Ministero della giustizia del 24 luglio 2024, per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esito pubblicato nel portale telematico del Ministero della giustizia nell’area personale del ricorrente in data 10 aprile 2025;
2) del verbale del 19 febbraio 2025 della commissione esami avvocato - sessione 2024 - XII sottocommissione della Corte d’appello di Milano dal quale si evince che al ricorrente identificato con la busta n. 967 e stato attribuito il punteggio di 15/30 per l’atto giudiziario di diritto civile, insufficiente per l’ammissione alla prova orale, cui sono ammessi i candidati con un punteggio di almeno 18/30;
3) di tutte le operazioni, gli atti e i verbali per l’ammissione alla prova orale relativi all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, compiuti dalla commissione esami avvocato della Corte d’appello di Milano, con particolare riferimento alla fissazione dei criterî e subcriterî, ed al provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alle prove orali della sessione 2024 per l’esame di avvocato presso la Corte d’appello di Roma;
4) di tutti gli atti connessi e conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe coi quali non veniva ammesso alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, veniva respinta con ordinanza non appellata.
4. Successivamente, parte ricorrente depositava agli atti del fascicolo processuale dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse: su tali basi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione della parte ricorrente, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile.
6. Le spese, nondimeno, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente FF
AS AN, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS AN | GE AN |
IL SEGRETARIO