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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1336/2025 depositato il 28/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00073750 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00073750 51 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, all'AdE DP di Avellino ed all'ADER, i ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata loro in data 1.10.25, contenente intimazione di pagamento della somma complessiva di € 5.233,88, relativa ad omesso pagamento Irpef, add. reg e com. per l'anno d'imposta
2020 da parte del compianto nominativo 1, padre dei ricorrenti Ricorrente_2 e ricorrente 1 e marito della ricorrente Ricorrente_3.
I ricorrenti deduceva la nullità della cartella per l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento: 1) i germani Nominativo_2 avevano rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 591 c.c. (come da verbale della Cancelleria del Tribunale di Avellino redatto e registrato il 6.5.21 allegato al ricorso); -2) la ricorrente Ricorrente_3 aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, come da atto per notar Nominativo_4 del 23.4.21 (rep. 13152, racc. 8269) e provveduto alla liquidazione dei benei ereditari con procedura aperta innanzia al Tribunale di Avellino
(r.g. V.G. 1103/2022) con parziale pagamento dei debiti dvantati dall'AdE con bonifico di € 3.487,00 e redazione della relazione finale dal notaio delegato alle operazioni, con conseguente archiviazione della procedura.
L'AdE si costituiva in giudizio e rilevava che il ruolo era stato formato solo nei confronti del de cuius e che era stata l'ADER a notificare la cartella ai ricorrenti, quali chiamati all'eredità. Chiedeva l'estromissione dal giudizio, avendo in data 20.11.25 comunicato la richiesta di sgravio all'ADER, competente in via esclusiva allo sgravio del ruolo.
L'ADER si costituiva in giudizio e negava qualsivoglia propria responsabilità, atteso che l'iscrizione al ruolo era stata richiesta dal'ADE.
Il ricorrente insisteva nelle richieste contenute nel ricorso, compresa la richiesta di condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite. In via totalmente assorbente rispetto alle questioni di merito sottese alla decisione va rilevato che l'Ufficio resistente ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria in capo ai ricorrenti, documentando di aver trasmesso all'ADER richiesta di sgravio del ruolo formato nei confronti dei ricorrenti.
Ne consegue che va dichiarata l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in capo ai ricorrenti.
Tuttavia, il ruolo non risulta essere stato sgravato, né la cartella annullata, nonostante il fatto che il difensore dei ricorrenti abbia presentato due istanze di annullamento in autotutela, inoltrate a mezzo pec in data
2.10.25 all'AdE ed in data 24.11.25 all'ADER.
Dunque, va comunque accolto il ricorso e disposto l'annullamento della cartella impugnata.
Va, poi, evidenziato che sussiste una responsabilità di entrambe le parti resistenti nella vicenda in esame.
Infatti, l'Ufficio ha richiesto l'iscrizione al ruolo, in data 25.3.24, nei confronti del de cuius nonostante il fatto che i beni di quest'ultimo fossero stati completamente liquidati a seguito della procedura di volontaria giurisdizione sopra meglio indicata ed il notaio delegato alle operazioni avesse anche proceduto al pagamento di una parte del credito vantato dall'A.F. nei confronti del compianto Nominativo_2 in data 21.4.23. Inoltre, l'AdE era a conoscenza che gli eredi del compianto Nominativo_2 non erano responsabili per il pagamento dell'ulteriore credito, avendo partecipato alla procedura di liquidazione dei beni suindicata. Dunque, la richiesta di iscrizione al ruolo a carico di un soggetto deceduto comportava necessariamente per l'ADER
l'obbligo di notifica della cartella agli eredi.
L'ADER è responsabile in quanto non ha provveduto all'annullamento della cartella nonostante la richiesta avanzata da AdE fin dal 20.11.25 e dalla parte ricorrente in data 24.11.25.
Per tale ragioni le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con parametri del d.m. 147/22 in cui rientra l'importo della cartella valori minimi, attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in
€ 1.000,00 (compreso € 60,00 per CUT), oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore dei ricorrenti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1336/2025 depositato il 28/12/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00073750 51 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00073750 51 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, all'AdE DP di Avellino ed all'ADER, i ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata loro in data 1.10.25, contenente intimazione di pagamento della somma complessiva di € 5.233,88, relativa ad omesso pagamento Irpef, add. reg e com. per l'anno d'imposta
2020 da parte del compianto nominativo 1, padre dei ricorrenti Ricorrente_2 e ricorrente 1 e marito della ricorrente Ricorrente_3.
I ricorrenti deduceva la nullità della cartella per l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento: 1) i germani Nominativo_2 avevano rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 591 c.c. (come da verbale della Cancelleria del Tribunale di Avellino redatto e registrato il 6.5.21 allegato al ricorso); -2) la ricorrente Ricorrente_3 aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, come da atto per notar Nominativo_4 del 23.4.21 (rep. 13152, racc. 8269) e provveduto alla liquidazione dei benei ereditari con procedura aperta innanzia al Tribunale di Avellino
(r.g. V.G. 1103/2022) con parziale pagamento dei debiti dvantati dall'AdE con bonifico di € 3.487,00 e redazione della relazione finale dal notaio delegato alle operazioni, con conseguente archiviazione della procedura.
L'AdE si costituiva in giudizio e rilevava che il ruolo era stato formato solo nei confronti del de cuius e che era stata l'ADER a notificare la cartella ai ricorrenti, quali chiamati all'eredità. Chiedeva l'estromissione dal giudizio, avendo in data 20.11.25 comunicato la richiesta di sgravio all'ADER, competente in via esclusiva allo sgravio del ruolo.
L'ADER si costituiva in giudizio e negava qualsivoglia propria responsabilità, atteso che l'iscrizione al ruolo era stata richiesta dal'ADE.
Il ricorrente insisteva nelle richieste contenute nel ricorso, compresa la richiesta di condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite. In via totalmente assorbente rispetto alle questioni di merito sottese alla decisione va rilevato che l'Ufficio resistente ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria in capo ai ricorrenti, documentando di aver trasmesso all'ADER richiesta di sgravio del ruolo formato nei confronti dei ricorrenti.
Ne consegue che va dichiarata l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in capo ai ricorrenti.
Tuttavia, il ruolo non risulta essere stato sgravato, né la cartella annullata, nonostante il fatto che il difensore dei ricorrenti abbia presentato due istanze di annullamento in autotutela, inoltrate a mezzo pec in data
2.10.25 all'AdE ed in data 24.11.25 all'ADER.
Dunque, va comunque accolto il ricorso e disposto l'annullamento della cartella impugnata.
Va, poi, evidenziato che sussiste una responsabilità di entrambe le parti resistenti nella vicenda in esame.
Infatti, l'Ufficio ha richiesto l'iscrizione al ruolo, in data 25.3.24, nei confronti del de cuius nonostante il fatto che i beni di quest'ultimo fossero stati completamente liquidati a seguito della procedura di volontaria giurisdizione sopra meglio indicata ed il notaio delegato alle operazioni avesse anche proceduto al pagamento di una parte del credito vantato dall'A.F. nei confronti del compianto Nominativo_2 in data 21.4.23. Inoltre, l'AdE era a conoscenza che gli eredi del compianto Nominativo_2 non erano responsabili per il pagamento dell'ulteriore credito, avendo partecipato alla procedura di liquidazione dei beni suindicata. Dunque, la richiesta di iscrizione al ruolo a carico di un soggetto deceduto comportava necessariamente per l'ADER
l'obbligo di notifica della cartella agli eredi.
L'ADER è responsabile in quanto non ha provveduto all'annullamento della cartella nonostante la richiesta avanzata da AdE fin dal 20.11.25 e dalla parte ricorrente in data 24.11.25.
Per tale ragioni le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con parametri del d.m. 147/22 in cui rientra l'importo della cartella valori minimi, attesa la semplicità della causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in
€ 1.000,00 (compreso € 60,00 per CUT), oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore dei ricorrenti.