Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 137
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza dell'obbligazione tributaria

    L'Ufficio resistente ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva in capo ai ricorrenti e ha trasmesso una richiesta di sgravio all'ADER. Pertanto, va dichiarata l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in capo ai ricorrenti.

  • Accolto
    Responsabilità dell'amministrazione finanziaria e dell'agente di riscossione

    Il ruolo è stato formato nei confronti del de cuius nonostante la liquidazione dei beni ereditari e la conoscenza della limitata responsabilità degli eredi. L'ADER non ha provveduto all'annullamento della cartella nonostante le richieste. Pertanto, il ricorso va accolto e la cartella impugnata annullata.

  • Accolto
    Soccombenza delle resistenti

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 137
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo