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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3712/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Inveruno presso lo studio dell'avv. Elena Andrea Parte_1
Pucci, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
-RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la rettifica Parte_1 del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a ordinando Pt_1 Parte_2 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso.
Con salvezza di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice, diretta a conseguire la rettificazione dell'attribuzione di sesso da genere maschile a genere femminile, è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi funzionale alla piena tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., in quanto è diretto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico;
in sostanza, il trattamento chirurgico oggetto di richiesta di autorizzazione costituisce uno strumento (eventuale) di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica (Tribunale di Rimini, sentenza n. 386/2019 dell'8 maggio 2019);
La prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione può desumersi da elementi quali: la diagnosi certa di disforia di genere, l'esperienza di vita dell'istante, l'utilizzo di una terapia ormonale, l'aspetto e la voce prettamente riconducibili all'altro genere (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019).
Nel caso concreto, l'attrice ha allegato in primo luogo la relazione redatta dalla dr.ssa , Tes_1 specialista in psicologia, che ha relazionato quanto segue:
pagina 2 di 6 E ancora:
In secondo luogo, la parte attrice ha prodotto una lazione della dr.ssa Controparte_1
, da cui risulta che:
[...]
pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Ne consegue che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda attrice.
Deve, altresì, impartirsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'ordine di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte ricorrente nel senso di precisare che il suo sesso deve leggersi come
“femminile” ed il suo prenome come “ ”. Parte_2
In effetti, la sentenza n. 15138/2015 della Cassazione aveva già riconosciuto il diritto alla rettifica di sesso, pur in assenza di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che, in caso contrario, sarebbero state eccessivamente ristrette le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l'identità personale, l'autodeterminazione, l'integrità psicofisica ed il benessere psicosociale.
Successivamente, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui la disposizione censurata dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”; in particolare, il giudice rimettente dubitava della “ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica”1.
A sostegno di tali perplessità, si operava un riferimento alla oramai consolidata giurisprudenza costituzionale2 secondo la quale il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, non essendo a tal fine imprescindibile un intervento di adeguamento chirurgico, in quanto “le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”3 .
A tal riguardo, la Corte ha ritenuto fondata la questione dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione del principio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto ad un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non suscettibile di coordinarsi con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Del resto, già nel 2015 la Corte costituzionale aveva ritenuto non indispensabile l'intervento chirurgico di normoconformazione ai fini della rettificazione anagrafica di sesso, essendo l'operazione soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”4, con il conseguente consolidamento nella giurisprudenza della prassi di autorizzare con la medesima sentenza l'intervento chirurgico e la rettificazione di sesso.
Ne consegue che nulla osta all'esecuzione dei successivi interventi medico-chirurgici qualora la parte attrice decidesse di esercitare il suo pieno diritto di sottoporvisi.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la parte ricorrente ha assunto lo status di donna;
2) Dichiara che nulla osta alla decisione dell'istante di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici che si renderanno necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di rettificare il certificato di nascita di , Parte_1 facendo constare che il sesso deve leggersi come “femminile” e che il prenome della persona debba leggersi come ”; Parte_2
4) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente Estensore 4 Corte Cost., Sent. 221/2015, Considerato in diritto, §4.1 pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost., Sent. 143/2024, Ritenuto in fatto, § 1.3.2, cfr. Trib. Bolzano, Ord. 11/2024 2 Così per la prima volta Corte Cost., Sent. 221/2015 e Corte Cost., Sent. 180/2017 3 Corte Cost., Sent. 143/2024, Considerato in diritto, §4.3, cfr. Corte Cost., Sent. 221/2015 pagina 5 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3712/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Inveruno presso lo studio dell'avv. Elena Andrea Parte_1
Pucci, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
-RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, disponendo la rettifica Parte_1 del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del prenome da a ordinando Pt_1 Parte_2 all'ufficiale dello stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a Pt_1 Parte_2
pagina 1 di 6 Accertare il diritto della parte ricorrente a sottoporsi agli interventi di riassegnazione chirurgica del sesso.
Con salvezza di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice, diretta a conseguire la rettificazione dell'attribuzione di sesso da genere maschile a genere femminile, è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi funzionale alla piena tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., in quanto è diretto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico;
in sostanza, il trattamento chirurgico oggetto di richiesta di autorizzazione costituisce uno strumento (eventuale) di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica (Tribunale di Rimini, sentenza n. 386/2019 dell'8 maggio 2019);
La prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione può desumersi da elementi quali: la diagnosi certa di disforia di genere, l'esperienza di vita dell'istante, l'utilizzo di una terapia ormonale, l'aspetto e la voce prettamente riconducibili all'altro genere (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019).
Nel caso concreto, l'attrice ha allegato in primo luogo la relazione redatta dalla dr.ssa , Tes_1 specialista in psicologia, che ha relazionato quanto segue:
pagina 2 di 6 E ancora:
In secondo luogo, la parte attrice ha prodotto una lazione della dr.ssa Controparte_1
, da cui risulta che:
[...]
pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Ne consegue che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda attrice.
Deve, altresì, impartirsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'ordine di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte ricorrente nel senso di precisare che il suo sesso deve leggersi come
“femminile” ed il suo prenome come “ ”. Parte_2
In effetti, la sentenza n. 15138/2015 della Cassazione aveva già riconosciuto il diritto alla rettifica di sesso, pur in assenza di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che, in caso contrario, sarebbero state eccessivamente ristrette le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l'identità personale, l'autodeterminazione, l'integrità psicofisica ed il benessere psicosociale.
Successivamente, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui la disposizione censurata dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”; in particolare, il giudice rimettente dubitava della “ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica”1.
A sostegno di tali perplessità, si operava un riferimento alla oramai consolidata giurisprudenza costituzionale2 secondo la quale il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, non essendo a tal fine imprescindibile un intervento di adeguamento chirurgico, in quanto “le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”3 .
A tal riguardo, la Corte ha ritenuto fondata la questione dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione del principio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto ad un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non suscettibile di coordinarsi con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Del resto, già nel 2015 la Corte costituzionale aveva ritenuto non indispensabile l'intervento chirurgico di normoconformazione ai fini della rettificazione anagrafica di sesso, essendo l'operazione soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”4, con il conseguente consolidamento nella giurisprudenza della prassi di autorizzare con la medesima sentenza l'intervento chirurgico e la rettificazione di sesso.
Ne consegue che nulla osta all'esecuzione dei successivi interventi medico-chirurgici qualora la parte attrice decidesse di esercitare il suo pieno diritto di sottoporvisi.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la parte ricorrente ha assunto lo status di donna;
2) Dichiara che nulla osta alla decisione dell'istante di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici che si renderanno necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di rettificare il certificato di nascita di , Parte_1 facendo constare che il sesso deve leggersi come “femminile” e che il prenome della persona debba leggersi come ”; Parte_2
4) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente Estensore 4 Corte Cost., Sent. 221/2015, Considerato in diritto, §4.1 pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost., Sent. 143/2024, Ritenuto in fatto, § 1.3.2, cfr. Trib. Bolzano, Ord. 11/2024 2 Così per la prima volta Corte Cost., Sent. 221/2015 e Corte Cost., Sent. 180/2017 3 Corte Cost., Sent. 143/2024, Considerato in diritto, §4.3, cfr. Corte Cost., Sent. 221/2015 pagina 5 di 6