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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'SS IO, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1048/2020 depositato il 11/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15328895 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1048/20 Ricorrente_1 Nominativo_1 La Soc. “ Srl” in persona del rappresentante legale sig. Difensore_1, a mezzo della dott.ssa , impugnava avviso di accertamento n. 15328895 notificato il 16/12/2019 dal Comune di Foggia per imposta IMU per l'anno d'imposta 2014, per insufficiente versamento d'imposta. Motivi ricorso
Premesso che trattasi di una serie di immobili dei quali, ma la contestazione è Indirizzo_1riconducibile alla tassazione dell'area fabbricabile ubicata in , sulla quale insistono fabbricati collabenti e in parte occupati abusivamente;
a fronte di una imposta richiesta pari a € 47.700,00, deduce che a seguito di opportuni controlli sulle somme versate, è risultato che l'importo di € 39.611,00 è maggiore di quanto in realtà resterebbe dovuto;
rappresenta altresì l'avviso d'accertamento relativo all'annualità precedente veniva annullato in via di autotutela dall'Ente impositore non sulla scorta della adesione al valore indicato, bensì sulla scorta delle medesime osservazioni di cui al presente atto, con contestuale rinuncia da parte della odierna ricorrente a qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'Ente; ritiene quindi illegittimo l'atto per motivi di diritto e di merito, oltre che è stata versata in eccesso rispetto a quanto dovuto, pari ad € 6.636,13 per il solo immobile ubicato in Indirizzo_2 e le particelle di terreno annesse, da cui consegue un'eccedenza di versamento pari ad €32.974,48.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Difensore_2 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del dott. , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, e conferma la legittimità dell'atto, avendo cura di meglio esplicitare che il valore dell'area fabbricabile, rinviene dalla dichiarazione di parte in sede di acquisizione dell'area (Cassazione n.14118/2017); circa il dedotto annullamento della precedente annualità (2013), si riserva di approfondire i motivi che hanno portato al provvedimento stesso.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente con successive memorie depositate sul PTT, richiama provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sentenza n.305/2022, con il quale, si Ricorrente_1accoglieva il ricorso della società S.r.l., avverso precedente avviso di accertamento IMU 2016, nei cui confronti il Comune di Foggia ha ritenuto prestare acquiescenza. Pertanto, con provvedimento prot.n. 0141291 del 25.8.2025, notificato in pari data al difensore processuale della società ricorrente, l'Ufficio ha disposto l'annullamento, in autotutela, dell'avviso di accertamento IMU 2014 n.15328895 del 9.12.2019, oggetto del presente giudizio.
Parte resistente, con ulteriori memorie, insiste sulla declaratoria di inammissibili del ricorso ex art.18 c.2 Lett. e) D.Lgs. n.546/92 e richiama precedente in materia delle parti per l'annualità 2018 deciso con sentenza n.1048/2024 di rigetto;
chiede pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese ex art. 46, comma 1, del d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio ai sensi del comma 3 atteso che, come evidenziato nella sentenza 605/2025, relativa al giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 (all.3), definito con la stessa modalità, la ragione che ha determinato l'annullamento, in autotutela, dell'atto impugnato è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, in forza di una decisione del giudice tributario che il Comune ha inteso condividere nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso può essere deciso sulla scorta della comunicazione del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento in contestazione, da parte dell'Ente impositore
La Corte, avuto riguardo delle risultanze in atti del giudizio dichiara cessata la materia del contendere;
vista la particolarità rappresentata dalle parti in giudizio, si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'SS IO, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1048/2020 depositato il 11/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Foggia - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15328895 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1048/20 Ricorrente_1 Nominativo_1 La Soc. “ Srl” in persona del rappresentante legale sig. Difensore_1, a mezzo della dott.ssa , impugnava avviso di accertamento n. 15328895 notificato il 16/12/2019 dal Comune di Foggia per imposta IMU per l'anno d'imposta 2014, per insufficiente versamento d'imposta. Motivi ricorso
Premesso che trattasi di una serie di immobili dei quali, ma la contestazione è Indirizzo_1riconducibile alla tassazione dell'area fabbricabile ubicata in , sulla quale insistono fabbricati collabenti e in parte occupati abusivamente;
a fronte di una imposta richiesta pari a € 47.700,00, deduce che a seguito di opportuni controlli sulle somme versate, è risultato che l'importo di € 39.611,00 è maggiore di quanto in realtà resterebbe dovuto;
rappresenta altresì l'avviso d'accertamento relativo all'annualità precedente veniva annullato in via di autotutela dall'Ente impositore non sulla scorta della adesione al valore indicato, bensì sulla scorta delle medesime osservazioni di cui al presente atto, con contestuale rinuncia da parte della odierna ricorrente a qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'Ente; ritiene quindi illegittimo l'atto per motivi di diritto e di merito, oltre che è stata versata in eccesso rispetto a quanto dovuto, pari ad € 6.636,13 per il solo immobile ubicato in Indirizzo_2 e le particelle di terreno annesse, da cui consegue un'eccedenza di versamento pari ad €32.974,48.
Chiede pertanto, per i motivi in ricorso l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Difensore_2 Il Comune, costituito in giudizio, a mezzo del dott. , Funzionario Responsabile del Tributo, contesta l'assunto di parte ricorrente, e conferma la legittimità dell'atto, avendo cura di meglio esplicitare che il valore dell'area fabbricabile, rinviene dalla dichiarazione di parte in sede di acquisizione dell'area (Cassazione n.14118/2017); circa il dedotto annullamento della precedente annualità (2013), si riserva di approfondire i motivi che hanno portato al provvedimento stesso.
Chiede pertanto, per quanto esposto e nel rispetto della intervenuta rettifica, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente con successive memorie depositate sul PTT, richiama provvedimento della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sentenza n.305/2022, con il quale, si Ricorrente_1accoglieva il ricorso della società S.r.l., avverso precedente avviso di accertamento IMU 2016, nei cui confronti il Comune di Foggia ha ritenuto prestare acquiescenza. Pertanto, con provvedimento prot.n. 0141291 del 25.8.2025, notificato in pari data al difensore processuale della società ricorrente, l'Ufficio ha disposto l'annullamento, in autotutela, dell'avviso di accertamento IMU 2014 n.15328895 del 9.12.2019, oggetto del presente giudizio.
Parte resistente, con ulteriori memorie, insiste sulla declaratoria di inammissibili del ricorso ex art.18 c.2 Lett. e) D.Lgs. n.546/92 e richiama precedente in materia delle parti per l'annualità 2018 deciso con sentenza n.1048/2024 di rigetto;
chiede pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese ex art. 46, comma 1, del d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio ai sensi del comma 3 atteso che, come evidenziato nella sentenza 605/2025, relativa al giudizio relativo all'anno d'imposta 2015 (all.3), definito con la stessa modalità, la ragione che ha determinato l'annullamento, in autotutela, dell'atto impugnato è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, in forza di una decisione del giudice tributario che il Comune ha inteso condividere nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso può essere deciso sulla scorta della comunicazione del provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento in contestazione, da parte dell'Ente impositore
La Corte, avuto riguardo delle risultanze in atti del giudizio dichiara cessata la materia del contendere;
vista la particolarità rappresentata dalle parti in giudizio, si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025