Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8823
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Sentenza 23 agosto 1999

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L'istanza di regolamento di competenza è inammissibile quando il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell'art. 187 cod.proc.civ. - che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari -, e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti, con ciò stesso implicitamente disponga che le questioni attinenti alla competenza siano decise unitamente al merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8823
    Data del deposito : 23 agosto 1999

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