Sentenza 23 agosto 1999
Massime • 1
L'istanza di regolamento di competenza è inammissibile quando il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell'art. 187 cod.proc.civ. - che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari -, e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti, con ciò stesso implicitamente disponga che le questioni attinenti alla competenza siano decise unitamente al merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/1999, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 23 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
UM NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, difesa dall'avvocato GIOVANNI TURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI SI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 134, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO IZZO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CIRO PARISI, giusta delega in atti;
- resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di TARANTO, emessa il 04/11/97 e depositata il 05/11/97 (R.G. 375/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UA CO AM, già conduttrice di un locale di proprietà di FU NN, ha convenuto la FU dinanzi al Tribunale di Taranto per sentirla condannare alla restituzione di alcuni mobili rimasti nel locale, nonché al risarcimento di danni asseritamente subiti per indebite maggiorazioni del canone, per la cessazione dell'attività commerciale svolta, in corso di rapporto, nell'immobile locato e per la perdita dell'avviamento commerciale. La convenuta ha eccepito pregiudizialmente la incompetenza per materia del Tribunale, sostenendo la competenza del Pretore. Nel merito ha contestato il fondamento della domanda ed ha chiesto ammettersi interrogatorio formale dell'attrice. Entrambe le parti hanno dedotte prove testimoniali. Con ordinanza del 5.11.1997 il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio e le prove testimoniali. Ricorre la FU per regolamento della competenza. La UA produce memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che, vertendosi in tema di locazione ed avendo, inoltre, l'attrice fatto questione di determinazione del canone, l'intera controversia sarebbe pertinente alla competenza per materia del pretore. Osserva che per avere ammesso le prove orali il giudice istruttore avrebbe implicitamente ed erroneamente affermato la competenza del Tribunale. Chiede, pertanto, dichiararsi la competenza del Pretore di Taranto. L'istanza è inammissibile. Affinché si abbia una decisione implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa (Cass.
8.1.1992 n. 117). In particolare l'istanza di regolamento della competenza è inammissibile allorché (come nella specie) il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell'art. 187 cod.proc.civ. -che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari- e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti con ciò stesso implicitamente disponga che le questioni attinenti alla competenza siano decise unitamente al merito (Cass.27.7.1974, n. 2281). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 1.500.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in Cassazione che liquida in £. 46.000, oltre agli onorari, liquidati in L. 1.500.000.