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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2383/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2383/2016 R.G.A.C.,
TRA
, succursale italiana della società per azioni di diritto tedesco, in RTe_1 persona del preposto Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce RTe_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Clara COLLETTI, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Tiziana CAPRIGLIONE;
ATTRICE-OPPOSTA
E
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla CP_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Loredana SATRIANI e dall'Avv. Matteo
RESTAINO, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI-OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione - Mutuo fondiario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La introduceva, presso il Tribunale di Potenza, in danno di RTe_1
e di debitori esecutati, la procedura di esecuzione CP_1 Controparte_2 immobiliare n. 170/2013 R.G. Es. Imm.
Lo staggito era così descritto nell'atto di pignoramento:
1 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Nel medesimo atto di pignoramento, il credito era così descritto, nell'ammontare e nel titolo:
2. I debitori esecutati presentavano un ricorso in opposizione all'esecuzione, senza ottenere la sospensione della procedura, negata dal G.E.: introducevano, quindi, la causa di merito, che assumeva il numero 1812/2014 di iscrizione nel R.G.A.C.
In seno a tale giudizio, veniva acquisita una c.t.u.: l'ausiliario rilevava l'indeterminatezza di talune clausole negoziali, e l'usurarietà del tasso degli interessi.
3. I debitori esecutati presentavano, pertanto, un ulteriore ricorso in opposizione all'esecuzione (datato al 9 Gennaio 2016): questa volta, il G.E. sospendeva l'esecuzione.
4. La causa di merito veniva introdotta dalla parte creditrice.
5. Resistevano i debitori, i quali formulavano, altresì, delle domande di condanna: condannare la al risarcimento del danno cagionato agli attori, come RTe_1 provato e quantificato nel corso del giudizio e comunque pari a quella maggior somma versata a titolo di interesse superiore al tasso soglia consentito;
- in via subordinata, dichiarare la nullità delle somme dovute a titolo di interesse sulla sorte capitale dagli attori, in ragione della sussistenza (nel contratto di mutuo de quo) di un tasso di interesse superiore a quello consentito e condannare la convenuta alla ripetizione di tali somme;
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 N. 2383/2016 R.G.A.C.
1. I debitori hanno eccepito la litispendenza tra questa causa e la precedente, iscritta a ruolo al numero 1812/2014 R.G.A.C.: l'attrice (in senso formale, giacché opponenti rimangono i debitori esecutati, in questa sede convenuti in senso meramente formale), peraltro, chiedeva la riunione dei due giudizi.
L'istituto della litispendenza, tuttavia, non regola il rapporto fra cause pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, bensì fra giudizi esistenti presso distinti giudici («Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi»: Cass. civ., Sez. III;
ord. 17.4.2023, n. 10183).
In realtà, le due cause avrebbero potuto essere riunite: all'epoca di assegnazione della causa allo scrivente, tuttavia, il giudizio n. 1812/2014 R.G.A.C. era stato già definito, in primo grado, mediante la sentenza n. 396/2024, del 5.3.2024: essa veniva impugnata, come documentato, e, peraltro, limitandosi a pronunziare l'inammissibilità dell'opposizione, era, di per sé, insuscettibile di formare un giudicato sulle questioni di merito.
2. Come già osservato, la presente controversia scaturisce dalle affermazioni formulate dal c.t.u., nominato nel giudizio n. 1812/2014 R.G.A.C., poi raccolte dagli opponenti al fine di reiterare la propria opposizione.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione medesima non travolge affatto, di per sé, l'operato dell'ausiliario, come ritiene, invece, l'odierna attrice: l'attività istruttoria, infatti, non ritrae il proprio valore dall'esito della lite, ed una relazione di c.t.u., peraltro acquisita in un giudizio tra le stesse parti, ben può essere adoperata dal Giudice di altra causa, al fine di formare il proprio convincimento.
3.a Nel merito delle questioni, tuttavia, non è possibile condividere la posizione di quel c.t.u. e, di conseguenza, quella degli opponenti, attuali convenuti.
L'opposizione, pertanto, dev'essere rigettata: insieme alle domande di condanna, proposte dagli stessi opponenti nel presente giudizio di merito.
L'ausiliario rendeva un'ampia ed accurata descrizione del complesso meccanismo negoziale, del quale le parti, nella specie, si avvalevano, ed è opportuno trascrivere i relativi passi dell'elaborato:
Passando all'esame delle caratteristiche tecniche del contratto, si evidenzia come lo stesso rappresenti un rapporto contrattuale articolato in più negozi giuridici.
In particolare, sebbene dagli atti di causa sembrerebbe che i negozi in atto siano in sostanza tre (mutuo immediato, mutuo di assegnazione e contratto di risparmio edilizio), trattasi di un mutuo fondiario “legato” ad un preliminare contratto di "risparmio edilizio", quest'ultimo regolato dalla Legge tedesca.
Tuttavia, poiché ambedue i contratti (Mutuo fondiario e Risparmio edilizio) risultavano già “in essere” all'atto della stipula notarile, ne deriva che tale stipula assolva all'unica funzione di pubblicità immobiliare indispensabile per poter iscrivere ipoteca in favore della banca.
3 N. 2383/2016 R.G.A.C.
L'atto notarile, pertanto, non perfeziona affatto i contratti (già stipulati in forma di scrittura privata) ma rappresenta la condizione indispensabile per la costituzione dell'ipoteca volontaria.
In pratica (cfr. premesse dell'atto notarile), il cliente ha già stipulato un Contratto di
Risparmio di diritto tedesco obbligandosi a pagare una somma determinata così come ha già precedentemente stipulato un contratto di mutuo fondiario;
a fronte di tali sottoscrizioni, sussistono, perciò, delle somme già messe a disposizione, che producono un interesse del 3% annuo (cfr. spese ed oneri nel documento di sintesi indicato dalla Banca “… quale frontespizio del Contratto di Mutuo Fondiario e parte integrante dello stesso”) già a partire dal terzo mese successivo alla sottoscrizione del mutuo immediato (Contratto di Mutuo Fondiario n.
32472219 riportante in calce la data del 27/11/2007 e sottoscritto dalle parti in data
30/11/2007). I suddetti interessi, che peraltro nel corpo del richiamato documento di sintesi vengono indicati quali “interessi per messa a disposizione sulle somme non erogate (…)” RT saranno comunque dovuti a , sia qualora il cliente decidesse di stipulare l'atto notarile sia qualora vi rinunciasse.
Il contratto di risparmio edilizio prevede una prima fase di accumulo, nel corso della quale il cliente deposita presso l'intermediario, mediante versamenti rateali, il c.d. "risparmio accumulato", il quale viene remunerato ad un tasso di interesse contrattualmente stabilito.
La seconda fase, c.d. di assegnazione, si determina quando la resa del risparmio (ossia l'ammontare del "risparmio accumulato" ed il periodo di risparmio) si trova in congruo rapporto con l'importo del mutuo;
rapporto, questo, che si determina secondo una formula matematica contrattualmente prevista ma ancora non determinata dal contratto di mutuo.
Sovente, il contratto di risparmio edilizio può essere associato alla stipulazione di un contratto di "mutuo fondiario immediato" che ha la finalità di rendere immediatamente disponibile al cliente la "somma sottoscritta" con il citato contratto e che si estinguerà al momento dell'assegnazione del mutuo di risparmio edilizio.
Su tale mutuo immediato il cliente non pagherà alcuna rata di ammortamento bensì RT soltanto interessi al tasso convenuto continuando, tuttavia, a versare alla le rate di accumulo relative al contratto di risparmio edilizio, che confluiranno successivamente nella
"somma di risparmio".
Nel caso che ci occupa, il mutuo fondiario (immediato) prevedeva la concessione di un finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria, a favore dei coniugi sig.ri CP_1
e , di Euro 169 mila, da rimborsare in rate mensili, costanti ed anticipate Controparte_2 al tasso di interesse nominale annuo del 5,30%, ciascuna di Euro 1.003,42, di cui Euro 746,42 per interessi ed Euro 257,00 quale quota di risparmio edilizio. RT In pratica la aveva prestabilito l'importo fisso della rata mensile da pagarsi a RT fronte, da un lato per pagamento interessi sulle somme messe a disposizione dalla sin dalla data di sottoscrizione del mutuo immediato e, dall'altro, per versamento della rata mensile che confluisce nel piano di risparmio non riducendo la sorte capitale.
4 N. 2383/2016 R.G.A.C.
3.b Il c.t.u. riteneva, poi, di poter individuare, come detto, clausole affette da indeterminabilità nel loro contenuto:
Tuttavia non risulta con chiarezza la durata della fase c.d. di accumulo né tantomeno per quanti mesi andrà pagato il relativo interesse. A tal proposito, il punto A-1 dell'atto notarile riporta: “Dal giorno dell'erogazione del mutuo e sino alla data di assegnazione e successiva compensazione (….) la parte mutuataria è obbligata a corrispondere interessi al tasso fisso del 5,30%”. Ed ancora, il punto B-3 dell'atto notarile “L'assegnazione del
Contratto di Risparmio Edilizio avverrà presumibilmente in data 01.09.2022. L'indicazione di RT tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la , e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa”. Ed infine, il punto B-4 dell'atto notarile “La durata complessiva del mutuo fondiario è di circa 28 anni”, mentre il documento di sintesi “(...) la durata complessiva del mutuo immediato (...) risulta di circa 15 anni. La durata complessiva del mutuo (mutuo immediato più mutuo da assegnazione) risulta di circa 28 anni”.
Non essendoci alcun riferimento, neanche nell'allegato documento di sintesi, né alla durata né al numero delle rate è chiara pertanto l'incertezza sulla durata della prima fase.
Una volta raggiunte le condizioni per l'erogazione del mutuo di assegnazione (Punto B-3 dell'atto notarile “(Seconda fase) A seguito dell'avvenuta assegnazione dell'importo risparmiato dalla parte mutuataria sulla base del contratto di risparmio edilizio,
l'ammortamento dell'importo residuo del mutuo avverrà in rate mensili anticipate.
L'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio avverrà presumibilmente in data
01.09.2022. L'indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo RT la , e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa. Entro 30 giorni RT dall'avvenuta assegnazione la comunica alla parte mutuataria il piano di ammortamento del mutuo residuo”) la "somma di risparmio" accumulata ai sensi del contratto di risparmio edilizio, anziché essere messa a disposizione del cliente (come avverrebbe in un contratto di risparmio edilizio "puro") andrà ad estinguere parzialmente il mutuo immediato già erogato al cliente, mentre la restante quota di mutuo immediato sarà estinta con l'erogazione del mutuo di assegnazione.
Tale ultimo mutuo “di assegnazione”, dato dalla differenza tra quanto accumulato con il piano di risparmio edilizio ed il mutuo immediato, prevedeva il rimborso di rate mensili costanti e anticipate (anche se nel documento di sintesi il pagamento è previsto in rate mensili posticipate) al tasso di interesse nominale annuo del 3,75%.
Anche questa seconda fase del negozio presenta, tuttavia, altrettanti elementi di criticità; infatti, esaminando il punto C-2 dell'atto notarile vi si può indistintamente leggere “Dal momento dell'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio (seconda fase del mutuo) e successiva compensazione, l'ammortamento dell'importo residuo del mutuo dovrà essere corrisposto in rate mensili del seguente importo: a) per ammortamento (capitale + interessi) euro 1.004,00 (…)”. Ciò impedisce di verificare quella che sia l'effettiva quota di capitale da restituire in questa fase nonché la modalità di calcolo degli interessi.
5 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Non sembra, tuttavia, che la lettura del testo dei negozi de quibus agitur abbia condotto il consulente ad una comprensione coordinata, completa e complessiva dell'operazione economica: certo caratterizzata da una struttura funzionalmente coerente ma strutturalmente articolata, e progressiva, e dalla provenienza da un ordinamento straniero.
Come persuasivamente affermato, nell'ancora recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. III Civile, n. 794/2024, del 27.9.2024, emanata in un caso simile a quello in esame:
Il primo giudice ha fatto correttamente riferimento alle clausole contrattuali, ove avverbi come “circa” e “presumibilmente” con riferimento alla durata del mutuo ed al momento dell'assegnazione sono espressione della flessibilità insita nell'operazione negoziale, che costituisce, lo si ribadisce, il risultato del collegamento di tre diversi contratti. In altri termini, il fatto che la data di assegnazione indicata all'inizio del rapporto possa successivamente mutare dipende esclusivamente dalla facoltà del cliente di modificare l'entità dei versamenti effettati sulla base del contratto di risparmio edilizio.
A ciò si aggiunge che l'ammortamento non può essere determinato già al momento della sottoscrizione del contratto edilizio e del mutuo immediato, in quanto dipende dal capitale in concreto risparmiato.
Deve, pertanto, concordarsi con la conclusione del primo giudice secondo cui le clausole del contratto di risparmio edilizio e di mutuo immediato consentono di ritenere sufficientemente determinate le condizioni applicabili al rapporto in esame, con specifico riguardo alla sua durata e al sistema di restituzione del capitale mutuato e degli interessi.
Queste sintetiche affermazioni coincidono con quanto emerge dall'articolazione degli interessi, come formulata dalle stesse parti, e debbono essere condivise.
Per quanto possa occorrere, la citata pronunzia è stata prodotta dall'attrice, insieme ad un molto ampio numero di decisioni di merito, che trattano le questioni oggetto pure della presente controversia, risolvendole in senso favorevole alla parte creditrice: tale produzione, nonostante la contraria opinione della controparte, non può dirsi intempestiva, seppur posteriore alla scadenza dei termini istruttori, trattandosi di allegazione di meri precedenti giurisprudenziali, e non certo di documentazione probatoria.
3.c Il c.t.u. errava, altresì, allorché assumeva trattarsi di patti che violassero il limite dell'usura.
Egli così si esprimeva:
Dall'esame delle previsioni contrattuali attinenti alle modalità di erogazione del mutuo immediato, al fine di poter individuare gli elementi necessari per la verifica di eventuali violazioni della Legge 108/96, si è fatto particolare riferimento alle seguenti condizioni:
- tasso fisso annuale: 5,30% (punto A-1);
6 N. 2383/2016 R.G.A.C.
- maggiorazione mora: + 2% del tasso fisso annuale (punto A-4);
- commissione estinzione anticipata: 4%
- incidenza spese legate all'erogazione: 1,851;
- tasso soglia periodo IV trimestre 2007: 9,09% (6,06% tasso medio Banca d'Italia maggiorato del 50%);
- tasso complessivamente applicato: 13,15%.
Orbene, poiché il tasso il tasso soglia è pari al 9,09% a fronte di un tasso complessivo applicato pari al 13,15%, si può ragionevolmente affermare che il mutuo in oggetto presenti elementi di usurarietà.
Alla stregua delle migliori e più aggiornate acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza, non può non affermarsi come l'ausiliario abbia inserito, nel calcolo, delle voci che, tra loro, sono insuscettibili di somma, perché svolgono funzioni differenti: in particolare, si pensi all'incremento del saggio degli interessi corrispettivi, previsto negozialmente per ottenere il valore del tasso degli interessi moratori, ed alla penale per l'estinzione anticipata.
Quanto ai primi, si leggano le seguenti decisioni della S.C., che ben possono condividersi:
Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214:
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 4.11.2021, n. 31615:
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il
7 N. 2383/2016 R.G.A.C.
tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Quanto all'estinzione anticipata, si esamini, invece, la seguente:
Cass. civ., Sez. III, sent. 7.3.2022, n. 7352 (seguita, in senso conforme, da Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23866):
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Una volta espunte, dal calcolo, le voci appena menzionate, si rimane entro il tasso- soglia.
3.d Soggiungeva, infine, fuori dal novero stesso delle censure proposte nel ricorso in opposizione, l'ausiliario (ma potrebbe trattarsi di questione rilevabile d'ufficio, ove la previsione negoziale incorresse in un'ipotesi di nullità):
A ben vedere, infine, è stata finanche prevista contrattualmente la facoltà (cfr. punto B-2 atto notarile e art.
5.2 contratto di mutuo allegato “A”) “(...) di compensare (…) i propri crediti
(…) anche se non ancora esigibili”, in aperta violazione al disposto dell'art.1243 c.c. (Art.
1243 - Compensazione legale e giudiziale “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.”.
Sembra che il c.t.u. si sia arrestato all'art. 1243 c.c., senza considerare il successivo art. 1252 c.c., che prevede la compensazione volontaria: «1. Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.»: e di tale istituto la clausola negoziale esaminata costituisce lecita espressione.
4. Posto il rigetto dell'opposizione, le conclusioni della parte attrice, come da ultimo precisate, sono le seguenti:
IN VIA PRELIMINARE: revocare la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 170/13 disponendone la prosecuzione;
8 N. 2383/2016 R.G.A.C.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la legittimità e regolarità del contratto di mutuo fondiario 32472219 sottoscritto dai convenuti in data 30.11.2007 e del titolo esecutivo atto pubblico notarile di costituzione di ipoteca volontaria di primo grado dell'importo complessiva di € 338.000,00, costituita con atto a rep. n. 316 e racc. 243 della Dottoressa , Persona_1
Notaio in Picerno, iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Potenza, in data
07.12.2007 al n. Reg. Gen. 26904 e Reg. RT. 6894;
-Condannare i convenuti al pagamento dell'importo di € 166.847,07 oltre interessi e spese come per legge;
-rigettare tutte le domande di parte convenuta proposte con ricorso in opposizione all'esecuzione ed in comparsa di costituzione;
- rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto domanda riconvenzionale, oltre che infondata, anche tardivamente proposta;
-accertare e dichiarare la legittimità e validità dell'azione esecutiva intrapresa da
[...]
in virtù di giusto titolo esecutivo;
RTe_1
-disporre la prosecuzione della procedura esecutiva RGE 170/13 con fissazione della vendita del compendio pignorato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La revoca della sospensione, e la decisione di prosecuzione della procedura esecutiva, con la vendita del compendio staggito, non competono al Giudice della causa contenziosa di opposizione all'esecuzione: ma al G.E., cui deve rivolgersi la parte creditrice, e salva ogni valutazione da parte di quest'ultimo, circa l'an ed il quando.
La validità del mutuo fondiario può essere, invece, affermata, come si evince da quanto innanzi enunziato: esse costituiscono, invero, la premessa logica del rigetto dell'opposizione.
Che l'azione esecutiva sia stata legalmente intrapresa è insito nelle precedenti affermazioni.
Una pronunzia di condanna al pagamento, nei confronti degli opponenti, non può essere emessa: si tratterebbe di una statuizione ridondante, giacché il titolo esecutivo già esiste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la solidarietà che dipende dalla comunanza di posizione e di interessi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2383/2016 R.G.A.C., promossa dalla
, succursale italiana della società per azioni di diritto tedesco, in RTe_1 persona del preposto Sig. , contro e RTe_2 CP_1 CP_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. accertata la validità del mutuo fondiario, di cui in motivazione, rigetta ogni domanda degli opponenti, come proposta mediante il ricorso in opposizione all'esecuzione, datato al 9
Gennaio 2016, presentato da e quali debitori CP_1 Controparte_2 esecutati, al Giudice della procedura di esecuzione immobiliare n. 170/2013 R.G. Es. Imm.
9 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Tribunale di Potenza: opposizione riassunta, nel merito, dalla;
RTe_1 rigetta, altresì, ogni domanda proposta dai medesimi e CP_1 CP_2 nel presente giudizio di merito;
[...]
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla CP_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 per compensi ed in RTe_1 euro 816,63 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 28 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
10
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2383/2016 R.G.A.C.,
TRA
, succursale italiana della società per azioni di diritto tedesco, in RTe_1 persona del preposto Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce RTe_2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Clara COLLETTI, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Tiziana CAPRIGLIONE;
ATTRICE-OPPOSTA
E
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla CP_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Loredana SATRIANI e dall'Avv. Matteo
RESTAINO, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI-OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione - Mutuo fondiario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La introduceva, presso il Tribunale di Potenza, in danno di RTe_1
e di debitori esecutati, la procedura di esecuzione CP_1 Controparte_2 immobiliare n. 170/2013 R.G. Es. Imm.
Lo staggito era così descritto nell'atto di pignoramento:
1 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Nel medesimo atto di pignoramento, il credito era così descritto, nell'ammontare e nel titolo:
2. I debitori esecutati presentavano un ricorso in opposizione all'esecuzione, senza ottenere la sospensione della procedura, negata dal G.E.: introducevano, quindi, la causa di merito, che assumeva il numero 1812/2014 di iscrizione nel R.G.A.C.
In seno a tale giudizio, veniva acquisita una c.t.u.: l'ausiliario rilevava l'indeterminatezza di talune clausole negoziali, e l'usurarietà del tasso degli interessi.
3. I debitori esecutati presentavano, pertanto, un ulteriore ricorso in opposizione all'esecuzione (datato al 9 Gennaio 2016): questa volta, il G.E. sospendeva l'esecuzione.
4. La causa di merito veniva introdotta dalla parte creditrice.
5. Resistevano i debitori, i quali formulavano, altresì, delle domande di condanna: condannare la al risarcimento del danno cagionato agli attori, come RTe_1 provato e quantificato nel corso del giudizio e comunque pari a quella maggior somma versata a titolo di interesse superiore al tasso soglia consentito;
- in via subordinata, dichiarare la nullità delle somme dovute a titolo di interesse sulla sorte capitale dagli attori, in ragione della sussistenza (nel contratto di mutuo de quo) di un tasso di interesse superiore a quello consentito e condannare la convenuta alla ripetizione di tali somme;
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di far conciliare le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 N. 2383/2016 R.G.A.C.
1. I debitori hanno eccepito la litispendenza tra questa causa e la precedente, iscritta a ruolo al numero 1812/2014 R.G.A.C.: l'attrice (in senso formale, giacché opponenti rimangono i debitori esecutati, in questa sede convenuti in senso meramente formale), peraltro, chiedeva la riunione dei due giudizi.
L'istituto della litispendenza, tuttavia, non regola il rapporto fra cause pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, bensì fra giudizi esistenti presso distinti giudici («Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi»: Cass. civ., Sez. III;
ord. 17.4.2023, n. 10183).
In realtà, le due cause avrebbero potuto essere riunite: all'epoca di assegnazione della causa allo scrivente, tuttavia, il giudizio n. 1812/2014 R.G.A.C. era stato già definito, in primo grado, mediante la sentenza n. 396/2024, del 5.3.2024: essa veniva impugnata, come documentato, e, peraltro, limitandosi a pronunziare l'inammissibilità dell'opposizione, era, di per sé, insuscettibile di formare un giudicato sulle questioni di merito.
2. Come già osservato, la presente controversia scaturisce dalle affermazioni formulate dal c.t.u., nominato nel giudizio n. 1812/2014 R.G.A.C., poi raccolte dagli opponenti al fine di reiterare la propria opposizione.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione medesima non travolge affatto, di per sé, l'operato dell'ausiliario, come ritiene, invece, l'odierna attrice: l'attività istruttoria, infatti, non ritrae il proprio valore dall'esito della lite, ed una relazione di c.t.u., peraltro acquisita in un giudizio tra le stesse parti, ben può essere adoperata dal Giudice di altra causa, al fine di formare il proprio convincimento.
3.a Nel merito delle questioni, tuttavia, non è possibile condividere la posizione di quel c.t.u. e, di conseguenza, quella degli opponenti, attuali convenuti.
L'opposizione, pertanto, dev'essere rigettata: insieme alle domande di condanna, proposte dagli stessi opponenti nel presente giudizio di merito.
L'ausiliario rendeva un'ampia ed accurata descrizione del complesso meccanismo negoziale, del quale le parti, nella specie, si avvalevano, ed è opportuno trascrivere i relativi passi dell'elaborato:
Passando all'esame delle caratteristiche tecniche del contratto, si evidenzia come lo stesso rappresenti un rapporto contrattuale articolato in più negozi giuridici.
In particolare, sebbene dagli atti di causa sembrerebbe che i negozi in atto siano in sostanza tre (mutuo immediato, mutuo di assegnazione e contratto di risparmio edilizio), trattasi di un mutuo fondiario “legato” ad un preliminare contratto di "risparmio edilizio", quest'ultimo regolato dalla Legge tedesca.
Tuttavia, poiché ambedue i contratti (Mutuo fondiario e Risparmio edilizio) risultavano già “in essere” all'atto della stipula notarile, ne deriva che tale stipula assolva all'unica funzione di pubblicità immobiliare indispensabile per poter iscrivere ipoteca in favore della banca.
3 N. 2383/2016 R.G.A.C.
L'atto notarile, pertanto, non perfeziona affatto i contratti (già stipulati in forma di scrittura privata) ma rappresenta la condizione indispensabile per la costituzione dell'ipoteca volontaria.
In pratica (cfr. premesse dell'atto notarile), il cliente ha già stipulato un Contratto di
Risparmio di diritto tedesco obbligandosi a pagare una somma determinata così come ha già precedentemente stipulato un contratto di mutuo fondiario;
a fronte di tali sottoscrizioni, sussistono, perciò, delle somme già messe a disposizione, che producono un interesse del 3% annuo (cfr. spese ed oneri nel documento di sintesi indicato dalla Banca “… quale frontespizio del Contratto di Mutuo Fondiario e parte integrante dello stesso”) già a partire dal terzo mese successivo alla sottoscrizione del mutuo immediato (Contratto di Mutuo Fondiario n.
32472219 riportante in calce la data del 27/11/2007 e sottoscritto dalle parti in data
30/11/2007). I suddetti interessi, che peraltro nel corpo del richiamato documento di sintesi vengono indicati quali “interessi per messa a disposizione sulle somme non erogate (…)” RT saranno comunque dovuti a , sia qualora il cliente decidesse di stipulare l'atto notarile sia qualora vi rinunciasse.
Il contratto di risparmio edilizio prevede una prima fase di accumulo, nel corso della quale il cliente deposita presso l'intermediario, mediante versamenti rateali, il c.d. "risparmio accumulato", il quale viene remunerato ad un tasso di interesse contrattualmente stabilito.
La seconda fase, c.d. di assegnazione, si determina quando la resa del risparmio (ossia l'ammontare del "risparmio accumulato" ed il periodo di risparmio) si trova in congruo rapporto con l'importo del mutuo;
rapporto, questo, che si determina secondo una formula matematica contrattualmente prevista ma ancora non determinata dal contratto di mutuo.
Sovente, il contratto di risparmio edilizio può essere associato alla stipulazione di un contratto di "mutuo fondiario immediato" che ha la finalità di rendere immediatamente disponibile al cliente la "somma sottoscritta" con il citato contratto e che si estinguerà al momento dell'assegnazione del mutuo di risparmio edilizio.
Su tale mutuo immediato il cliente non pagherà alcuna rata di ammortamento bensì RT soltanto interessi al tasso convenuto continuando, tuttavia, a versare alla le rate di accumulo relative al contratto di risparmio edilizio, che confluiranno successivamente nella
"somma di risparmio".
Nel caso che ci occupa, il mutuo fondiario (immediato) prevedeva la concessione di un finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria, a favore dei coniugi sig.ri CP_1
e , di Euro 169 mila, da rimborsare in rate mensili, costanti ed anticipate Controparte_2 al tasso di interesse nominale annuo del 5,30%, ciascuna di Euro 1.003,42, di cui Euro 746,42 per interessi ed Euro 257,00 quale quota di risparmio edilizio. RT In pratica la aveva prestabilito l'importo fisso della rata mensile da pagarsi a RT fronte, da un lato per pagamento interessi sulle somme messe a disposizione dalla sin dalla data di sottoscrizione del mutuo immediato e, dall'altro, per versamento della rata mensile che confluisce nel piano di risparmio non riducendo la sorte capitale.
4 N. 2383/2016 R.G.A.C.
3.b Il c.t.u. riteneva, poi, di poter individuare, come detto, clausole affette da indeterminabilità nel loro contenuto:
Tuttavia non risulta con chiarezza la durata della fase c.d. di accumulo né tantomeno per quanti mesi andrà pagato il relativo interesse. A tal proposito, il punto A-1 dell'atto notarile riporta: “Dal giorno dell'erogazione del mutuo e sino alla data di assegnazione e successiva compensazione (….) la parte mutuataria è obbligata a corrispondere interessi al tasso fisso del 5,30%”. Ed ancora, il punto B-3 dell'atto notarile “L'assegnazione del
Contratto di Risparmio Edilizio avverrà presumibilmente in data 01.09.2022. L'indicazione di RT tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la , e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa”. Ed infine, il punto B-4 dell'atto notarile “La durata complessiva del mutuo fondiario è di circa 28 anni”, mentre il documento di sintesi “(...) la durata complessiva del mutuo immediato (...) risulta di circa 15 anni. La durata complessiva del mutuo (mutuo immediato più mutuo da assegnazione) risulta di circa 28 anni”.
Non essendoci alcun riferimento, neanche nell'allegato documento di sintesi, né alla durata né al numero delle rate è chiara pertanto l'incertezza sulla durata della prima fase.
Una volta raggiunte le condizioni per l'erogazione del mutuo di assegnazione (Punto B-3 dell'atto notarile “(Seconda fase) A seguito dell'avvenuta assegnazione dell'importo risparmiato dalla parte mutuataria sulla base del contratto di risparmio edilizio,
l'ammortamento dell'importo residuo del mutuo avverrà in rate mensili anticipate.
L'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio avverrà presumibilmente in data
01.09.2022. L'indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo RT la , e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa. Entro 30 giorni RT dall'avvenuta assegnazione la comunica alla parte mutuataria il piano di ammortamento del mutuo residuo”) la "somma di risparmio" accumulata ai sensi del contratto di risparmio edilizio, anziché essere messa a disposizione del cliente (come avverrebbe in un contratto di risparmio edilizio "puro") andrà ad estinguere parzialmente il mutuo immediato già erogato al cliente, mentre la restante quota di mutuo immediato sarà estinta con l'erogazione del mutuo di assegnazione.
Tale ultimo mutuo “di assegnazione”, dato dalla differenza tra quanto accumulato con il piano di risparmio edilizio ed il mutuo immediato, prevedeva il rimborso di rate mensili costanti e anticipate (anche se nel documento di sintesi il pagamento è previsto in rate mensili posticipate) al tasso di interesse nominale annuo del 3,75%.
Anche questa seconda fase del negozio presenta, tuttavia, altrettanti elementi di criticità; infatti, esaminando il punto C-2 dell'atto notarile vi si può indistintamente leggere “Dal momento dell'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio (seconda fase del mutuo) e successiva compensazione, l'ammortamento dell'importo residuo del mutuo dovrà essere corrisposto in rate mensili del seguente importo: a) per ammortamento (capitale + interessi) euro 1.004,00 (…)”. Ciò impedisce di verificare quella che sia l'effettiva quota di capitale da restituire in questa fase nonché la modalità di calcolo degli interessi.
5 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Non sembra, tuttavia, che la lettura del testo dei negozi de quibus agitur abbia condotto il consulente ad una comprensione coordinata, completa e complessiva dell'operazione economica: certo caratterizzata da una struttura funzionalmente coerente ma strutturalmente articolata, e progressiva, e dalla provenienza da un ordinamento straniero.
Come persuasivamente affermato, nell'ancora recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. III Civile, n. 794/2024, del 27.9.2024, emanata in un caso simile a quello in esame:
Il primo giudice ha fatto correttamente riferimento alle clausole contrattuali, ove avverbi come “circa” e “presumibilmente” con riferimento alla durata del mutuo ed al momento dell'assegnazione sono espressione della flessibilità insita nell'operazione negoziale, che costituisce, lo si ribadisce, il risultato del collegamento di tre diversi contratti. In altri termini, il fatto che la data di assegnazione indicata all'inizio del rapporto possa successivamente mutare dipende esclusivamente dalla facoltà del cliente di modificare l'entità dei versamenti effettati sulla base del contratto di risparmio edilizio.
A ciò si aggiunge che l'ammortamento non può essere determinato già al momento della sottoscrizione del contratto edilizio e del mutuo immediato, in quanto dipende dal capitale in concreto risparmiato.
Deve, pertanto, concordarsi con la conclusione del primo giudice secondo cui le clausole del contratto di risparmio edilizio e di mutuo immediato consentono di ritenere sufficientemente determinate le condizioni applicabili al rapporto in esame, con specifico riguardo alla sua durata e al sistema di restituzione del capitale mutuato e degli interessi.
Queste sintetiche affermazioni coincidono con quanto emerge dall'articolazione degli interessi, come formulata dalle stesse parti, e debbono essere condivise.
Per quanto possa occorrere, la citata pronunzia è stata prodotta dall'attrice, insieme ad un molto ampio numero di decisioni di merito, che trattano le questioni oggetto pure della presente controversia, risolvendole in senso favorevole alla parte creditrice: tale produzione, nonostante la contraria opinione della controparte, non può dirsi intempestiva, seppur posteriore alla scadenza dei termini istruttori, trattandosi di allegazione di meri precedenti giurisprudenziali, e non certo di documentazione probatoria.
3.c Il c.t.u. errava, altresì, allorché assumeva trattarsi di patti che violassero il limite dell'usura.
Egli così si esprimeva:
Dall'esame delle previsioni contrattuali attinenti alle modalità di erogazione del mutuo immediato, al fine di poter individuare gli elementi necessari per la verifica di eventuali violazioni della Legge 108/96, si è fatto particolare riferimento alle seguenti condizioni:
- tasso fisso annuale: 5,30% (punto A-1);
6 N. 2383/2016 R.G.A.C.
- maggiorazione mora: + 2% del tasso fisso annuale (punto A-4);
- commissione estinzione anticipata: 4%
- incidenza spese legate all'erogazione: 1,851;
- tasso soglia periodo IV trimestre 2007: 9,09% (6,06% tasso medio Banca d'Italia maggiorato del 50%);
- tasso complessivamente applicato: 13,15%.
Orbene, poiché il tasso il tasso soglia è pari al 9,09% a fronte di un tasso complessivo applicato pari al 13,15%, si può ragionevolmente affermare che il mutuo in oggetto presenti elementi di usurarietà.
Alla stregua delle migliori e più aggiornate acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza, non può non affermarsi come l'ausiliario abbia inserito, nel calcolo, delle voci che, tra loro, sono insuscettibili di somma, perché svolgono funzioni differenti: in particolare, si pensi all'incremento del saggio degli interessi corrispettivi, previsto negozialmente per ottenere il valore del tasso degli interessi moratori, ed alla penale per l'estinzione anticipata.
Quanto ai primi, si leggano le seguenti decisioni della S.C., che ben possono condividersi:
Cass. civ., Sez. I, ord. 5.5.2022, n. 14214:
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 4.11.2021, n. 31615:
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il
7 N. 2383/2016 R.G.A.C.
tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Quanto all'estinzione anticipata, si esamini, invece, la seguente:
Cass. civ., Sez. III, sent. 7.3.2022, n. 7352 (seguita, in senso conforme, da Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23866):
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Una volta espunte, dal calcolo, le voci appena menzionate, si rimane entro il tasso- soglia.
3.d Soggiungeva, infine, fuori dal novero stesso delle censure proposte nel ricorso in opposizione, l'ausiliario (ma potrebbe trattarsi di questione rilevabile d'ufficio, ove la previsione negoziale incorresse in un'ipotesi di nullità):
A ben vedere, infine, è stata finanche prevista contrattualmente la facoltà (cfr. punto B-2 atto notarile e art.
5.2 contratto di mutuo allegato “A”) “(...) di compensare (…) i propri crediti
(…) anche se non ancora esigibili”, in aperta violazione al disposto dell'art.1243 c.c. (Art.
1243 - Compensazione legale e giudiziale “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.”.
Sembra che il c.t.u. si sia arrestato all'art. 1243 c.c., senza considerare il successivo art. 1252 c.c., che prevede la compensazione volontaria: «1. Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.»: e di tale istituto la clausola negoziale esaminata costituisce lecita espressione.
4. Posto il rigetto dell'opposizione, le conclusioni della parte attrice, come da ultimo precisate, sono le seguenti:
IN VIA PRELIMINARE: revocare la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 170/13 disponendone la prosecuzione;
8 N. 2383/2016 R.G.A.C.
NEL MERITO: accertare e dichiarare la legittimità e regolarità del contratto di mutuo fondiario 32472219 sottoscritto dai convenuti in data 30.11.2007 e del titolo esecutivo atto pubblico notarile di costituzione di ipoteca volontaria di primo grado dell'importo complessiva di € 338.000,00, costituita con atto a rep. n. 316 e racc. 243 della Dottoressa , Persona_1
Notaio in Picerno, iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Potenza, in data
07.12.2007 al n. Reg. Gen. 26904 e Reg. RT. 6894;
-Condannare i convenuti al pagamento dell'importo di € 166.847,07 oltre interessi e spese come per legge;
-rigettare tutte le domande di parte convenuta proposte con ricorso in opposizione all'esecuzione ed in comparsa di costituzione;
- rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto domanda riconvenzionale, oltre che infondata, anche tardivamente proposta;
-accertare e dichiarare la legittimità e validità dell'azione esecutiva intrapresa da
[...]
in virtù di giusto titolo esecutivo;
RTe_1
-disporre la prosecuzione della procedura esecutiva RGE 170/13 con fissazione della vendita del compendio pignorato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La revoca della sospensione, e la decisione di prosecuzione della procedura esecutiva, con la vendita del compendio staggito, non competono al Giudice della causa contenziosa di opposizione all'esecuzione: ma al G.E., cui deve rivolgersi la parte creditrice, e salva ogni valutazione da parte di quest'ultimo, circa l'an ed il quando.
La validità del mutuo fondiario può essere, invece, affermata, come si evince da quanto innanzi enunziato: esse costituiscono, invero, la premessa logica del rigetto dell'opposizione.
Che l'azione esecutiva sia stata legalmente intrapresa è insito nelle precedenti affermazioni.
Una pronunzia di condanna al pagamento, nei confronti degli opponenti, non può essere emessa: si tratterebbe di una statuizione ridondante, giacché il titolo esecutivo già esiste.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la solidarietà che dipende dalla comunanza di posizione e di interessi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2383/2016 R.G.A.C., promossa dalla
, succursale italiana della società per azioni di diritto tedesco, in RTe_1 persona del preposto Sig. , contro e RTe_2 CP_1 CP_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. accertata la validità del mutuo fondiario, di cui in motivazione, rigetta ogni domanda degli opponenti, come proposta mediante il ricorso in opposizione all'esecuzione, datato al 9
Gennaio 2016, presentato da e quali debitori CP_1 Controparte_2 esecutati, al Giudice della procedura di esecuzione immobiliare n. 170/2013 R.G. Es. Imm.
9 N. 2383/2016 R.G.A.C.
Tribunale di Potenza: opposizione riassunta, nel merito, dalla;
RTe_1 rigetta, altresì, ogni domanda proposta dai medesimi e CP_1 CP_2 nel presente giudizio di merito;
[...]
2. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla CP_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 per compensi ed in RTe_1 euro 816,63 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 28 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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