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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6730/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2535/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 16/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003583310 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta e insiste in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnando la cartella di pagamento n.29520180003583310 , notificata nel 2018 , emessa per tassa auto anno 2014 , fondata su processo verbale n. 002009 per un importo pari ad
€ 310,14 e su processo verbale n. 015514 per un importo di € 167,69 .Il contribuente evocava in giudizio solo SC.
Il Giudice di 1° grado, ritenendo prescritto il credito per assenza dei processi verbali sottesi , accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello principale il contribuente contestando la compensazione delle spese , pur in presenza di un accoglimento integrale dei motivi di ricorso.
Proponeva appello incidentale SC e depositava copia dei due atti presupposti e delle due relate , effettuate con notifica diretta da operatore privato . Chiedeva la riforma della sentenza con le spese del doppio grado.Ciascuna delle parti controdeduceva , contestando i motivi avversi.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 21/1/2026 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale è infondato.
SC versava in atti il processo verbale n. 14015514 con n. prot. 108946 del 27/5/2017 e una relata con numero raccomandata ADERAUT2014000303919 consegnata a persona di famiglia ( moglie ) il 10/7/2017. Veniva depositato anche un “ esito ricerca” su cui veniva indicato “Ufficio: DPME UT
BA OZ DI TT - Rilievo: 14015514”. Il documento non veniva sottoscritto . Sulla relata non risultava afferenza al processo verbale, in nessuna sua parte: non risultava annotato né il numero di protocollo ( 108946 ) né il numero di processo verbale ( 14015514 ) . Ciò porta questa Corte a non poter considerare conducente la prova depositata.
SC versava in atti il processo verbale n. 14002009 con n. prot. 59674 del 18/5/2017 e una relata con numero raccomandata ADERAUT2014000038949 consegnata a persona di famiglia ( moglie ) il 10/7/2017. Veniva depositato anche un “ esito ricerca” su cui veniva indicato “Ufficio: DPME UT
BA OZ DI TT - Rilievo: 14002009”. Il documento non veniva sottoscritto . Sulla relata non risultava afferenza al processo verbale, in nessuna sua parte: non risultava annotato né il numero di protocollo ( 59674 ) né il numero di processo verbale ( 14002009 ) . Ciò porta questa Corte a non poter considerare conducente la prova depositata.
A ciò consegue la prescrizione del diritto della tassa auto pretesa, considerato che l'annualità richiesta è il 2014 e il primo atto notificato è la cartella impugnata nel 2018 ben oltre i tre anni previsti dall'art. 5, comma 51, ultima parte, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
L'appello principale è fondato.
Il primo giudice così decideva : “ Le spese di giudizio vanno compensate perché il ricorrente nel presente grado di giudizio, ha trovato accoglimento delle proprie ragioni , solo per vizi formali ma non anche per motivi sostanziali, non avendo non solo mancato di fornire prova del pagamento della tassa ma nemmeno dedotto, seppure labialmente, che ciò fosse avvenuto. Pertanto, un fatto evasivo non può sicuramente ottenere il favore delle spese di giudizio “.
Con uniforme giurisprudenza ( da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 8272/2020,pubblicata il 29 aprile 2020 ) le “gravi ed eccezionali ragioni”,previste dal Dlgs 546/72 art. 15 da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017). Nel caso di specie il 1° Giudice pur avendo accolto nel merito il proposto ricorso ( La Commissione rileva l'inesistenza agli atti processuali di atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata e pertanto la stessa in assenza di atti interruttivi 6 stata portata a conoscenza della ricorrente società oltre il termine prescrizionale triennale. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto.) ha gravato il contribuente da una non rifusione delle spese di lite. E'consolidato insegnamento della Corte di Cassazione che la compensazione delle spese del giudizio non giustificata da gravi ed eccezionali ragioni si risolve, per la parte vittoriosa, in una sostanziale soccombenza di fatto, con violazione del principio di responsabilità che presiede alla disciplina dettata dagli artt. 91 e 92 cpc.
Ciò conduce all'accoglimento dell'appello principale e al rigetto di quello incidentale , con condanna delle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 1100,00 oltre accessori di legge per il 1° e il secondo grado di giudizio, oltre CCUU se assolti in favore del difensore antistatario del contribuente .
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale , con condanna delle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 1100,00 oltre accessori di legge per il 1° e il secondo grado di giudizio, oltre
CCUU se assolti in favore del difensore antistatario del contribuente.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
IA LL PO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6730/2020 depositato il 03/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2535/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 16/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003583310 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta e insiste in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugnando la cartella di pagamento n.29520180003583310 , notificata nel 2018 , emessa per tassa auto anno 2014 , fondata su processo verbale n. 002009 per un importo pari ad
€ 310,14 e su processo verbale n. 015514 per un importo di € 167,69 .Il contribuente evocava in giudizio solo SC.
Il Giudice di 1° grado, ritenendo prescritto il credito per assenza dei processi verbali sottesi , accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello principale il contribuente contestando la compensazione delle spese , pur in presenza di un accoglimento integrale dei motivi di ricorso.
Proponeva appello incidentale SC e depositava copia dei due atti presupposti e delle due relate , effettuate con notifica diretta da operatore privato . Chiedeva la riforma della sentenza con le spese del doppio grado.Ciascuna delle parti controdeduceva , contestando i motivi avversi.
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 21/1/2026 decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale è infondato.
SC versava in atti il processo verbale n. 14015514 con n. prot. 108946 del 27/5/2017 e una relata con numero raccomandata ADERAUT2014000303919 consegnata a persona di famiglia ( moglie ) il 10/7/2017. Veniva depositato anche un “ esito ricerca” su cui veniva indicato “Ufficio: DPME UT
BA OZ DI TT - Rilievo: 14015514”. Il documento non veniva sottoscritto . Sulla relata non risultava afferenza al processo verbale, in nessuna sua parte: non risultava annotato né il numero di protocollo ( 108946 ) né il numero di processo verbale ( 14015514 ) . Ciò porta questa Corte a non poter considerare conducente la prova depositata.
SC versava in atti il processo verbale n. 14002009 con n. prot. 59674 del 18/5/2017 e una relata con numero raccomandata ADERAUT2014000038949 consegnata a persona di famiglia ( moglie ) il 10/7/2017. Veniva depositato anche un “ esito ricerca” su cui veniva indicato “Ufficio: DPME UT
BA OZ DI TT - Rilievo: 14002009”. Il documento non veniva sottoscritto . Sulla relata non risultava afferenza al processo verbale, in nessuna sua parte: non risultava annotato né il numero di protocollo ( 59674 ) né il numero di processo verbale ( 14002009 ) . Ciò porta questa Corte a non poter considerare conducente la prova depositata.
A ciò consegue la prescrizione del diritto della tassa auto pretesa, considerato che l'annualità richiesta è il 2014 e il primo atto notificato è la cartella impugnata nel 2018 ben oltre i tre anni previsti dall'art. 5, comma 51, ultima parte, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
L'appello principale è fondato.
Il primo giudice così decideva : “ Le spese di giudizio vanno compensate perché il ricorrente nel presente grado di giudizio, ha trovato accoglimento delle proprie ragioni , solo per vizi formali ma non anche per motivi sostanziali, non avendo non solo mancato di fornire prova del pagamento della tassa ma nemmeno dedotto, seppure labialmente, che ciò fosse avvenuto. Pertanto, un fatto evasivo non può sicuramente ottenere il favore delle spese di giudizio “.
Con uniforme giurisprudenza ( da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 8272/2020,pubblicata il 29 aprile 2020 ) le “gravi ed eccezionali ragioni”,previste dal Dlgs 546/72 art. 15 da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017). Nel caso di specie il 1° Giudice pur avendo accolto nel merito il proposto ricorso ( La Commissione rileva l'inesistenza agli atti processuali di atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata e pertanto la stessa in assenza di atti interruttivi 6 stata portata a conoscenza della ricorrente società oltre il termine prescrizionale triennale. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto.) ha gravato il contribuente da una non rifusione delle spese di lite. E'consolidato insegnamento della Corte di Cassazione che la compensazione delle spese del giudizio non giustificata da gravi ed eccezionali ragioni si risolve, per la parte vittoriosa, in una sostanziale soccombenza di fatto, con violazione del principio di responsabilità che presiede alla disciplina dettata dagli artt. 91 e 92 cpc.
Ciò conduce all'accoglimento dell'appello principale e al rigetto di quello incidentale , con condanna delle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 1100,00 oltre accessori di legge per il 1° e il secondo grado di giudizio, oltre CCUU se assolti in favore del difensore antistatario del contribuente .
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale , con condanna delle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 1100,00 oltre accessori di legge per il 1° e il secondo grado di giudizio, oltre
CCUU se assolti in favore del difensore antistatario del contribuente.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
IA LL PO