Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14179/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata il [...] a [...] , Brasile, carta d'identità Parte_1
brasiliana n. e codice fiscale n. , residente in [...]C.F._1
Junior n° 43, SA LO, Brasile;
, nato il [...] a [...], carta d'identità brasiliana Parte_2
n. e codice fiscale n. , residente in [...]n° Numero_2 C.F._2
43, SA LO, Brasile;
tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall' Avv. Fabio
Cecchin e dall'Avv. Stabilito Ariane Armando Alves,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
Pagina 1
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno
13.02.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 5.2.2025 :
“ - Accertare la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti di legge per il riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e, conseguentemente, accogliere la domanda, ordinando al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di CP_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di Legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana sin dalla nascita dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
nonchè dei figli minorenni di quest'ultimo, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Compensate spese e competenze di lite.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nata il Persona_1
11/02/1891 in Arezzo da HI AV e (doc. 1), la quale non ha Parte_3
mai acquisito altra cittadinanza straniera, né ha reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, né ha perso lo status civitatis italiano.
Nel ricorso si legge che:
- dal matrimonio di con celebrato in data Persona_1 Controparte_2
22.04.1911 a RA (Brasile) (Doc. 2) è nato il [...] a [...]
AL (Brasile) (Doc. 3), che a sua volta ha contratto matrimonio con la Sig.ra il 05.08.1939 a NT DE (Brasile) (Doc. 4). Persona_3
- dall'unione di questi è nata il [...] a [...].5), Persona_4
la quale si è unita in matrimonio con il Sig. il 01.08.1959 a Controparte_3
AO LO (Brasile) (doc. 6) e ha avuto un figlio, nato il Persona_5
25.08.1964 a AO LO (Brasile) (doc. 7) il quale ha contratto matrimonio con la Sig.ra il 15.02.1990 a SA AO (Brasile) (doc. 8) Parte_4
Pagina 2 - dalla loro unione sono nati due figli: 1.) (ricorrente) nata il Parte_5
20.08.1991 a SA AO (Brasile) (doc. 9) la quale si è unita in matrimonio con il Sig.
[...]
l 24.09.2019 (doc. 10) passando a firmare come CP_4 Parte_1
, e dalla loro unione è nata una figlia ad oggi ancora minorenne,
[...] Persona_6
nata il [...] a [...]. 11); 2.)
[...] Parte_2
(ricorrente) nato il [...] a [...]. 12), che a sua volta si è sposato con la Sig.ra il 20.10.2022 a Taubaté Controparte_5
(Brasile) (doc. 13).”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 13.02.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate il 05.02.2025 ha insistito per l'accoglimento della domanda.
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_1
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul
Pagina 3 sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittad inanza/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria. L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di ed altresì i discendenti di nato il [...] Persona_1 Persona_7
a AL (Brasile) .
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di
Pagina 4 filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza al figlio , dal quale Persona_1 CP_6
discendono a loro volta gli odierni ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine
Pagina 5 dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva,
l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da e da suo figlio che ha trasmesso la Persona_1 Persona_8
cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti con definitivo accoglimento della loro domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Non si può accogliere invece la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli minori di che non sono stati indicati nel ricorso, né risulta Parte_2
abbiano agito in giudizio per mezzo dei genitori che li rappresentano, né per mezzo di tale rappresentanza, abbiano conferito la procura alle liti.
Visto l'accoglimento parziale della domanda, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti e sono Parte_1 Parte_2
cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 6 Firenze, 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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