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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
DI MA MA, Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roseto Degli AB - Piazza Della Repubblica 64026 Roseto Degli AB TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti
Resistente: come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI 2019 emesso dal Comune di Roseto dagli
AB in epigrafe specificato lamentando:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992. Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione e carenza degli elementi essenziali che consentano la verifica dei presupposti impositivi
- violazione dell'art. 14 del D.L.
6.12.2011 n. 201, nonché del regolamento comunale vigente nell'anno 2019
e della tariffa TARI approvata dall'ente impositore per la predetta annualità per quanto concerne, segnatamente le disposizioni che prevedono la riduzione tariffaria per le aree scoperte adibite ad uso stagionale e di quelle che limitano la tassazione alle sole superfici considerabili ai fini della produzione di rifiuti.
- la debenza della tassa limitatamente alla sola “parte fissa” e non anche nella “parte variabile” avendo dimostrato il contribuente di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di un apposito servizio di gestione (raccolta, trasporto e smaltimento) e non di quello organizzato dall'Ente locale.
Il ricorso concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito con memorie il Comune di Roseto degli AB contestando diffusamente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna al pagamento delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di censura la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato non conterrebbe alcuna indicazione delle aree tassate e di quelle escluse e non recherebbe alcuna specificazione se l'omissione di pagamento sia stata totale o parziale. Né sarebbe stata applicata la riduzione del 30% per le aree adibite ad uso stagionale.
Le doglianze sono infondate considerando la natura di provocatio ad opponendum dell'avviso di accertamento e che, dalla lettura dell'atto impugnato, è possibile riscontrare la presenza di tutti i dati necessari alla liquidazione della tassa, ivi inclusi quelli necessari al calcolo della riduzione. Al riguardo è sufficiente osservare che per ciascun tipo di destinazione (campeggi / stabilimenti balneari) è stata distintamente applicata la relativa tariffa e, successivamente, la riduzione di € 4.423,37 ed € 913,16 (con la dicitura
“Riduzione su parte fissa e variabile – attività stagionale”) pari al 30% dell'importo intero. L'addizionale provinciale è evidentemente calcolata con applicazione dell'aliquota del 5% sulla tassa dovuta, al netto della riduzione.
Per completezza, si aggiunga che non avendo il contribuente proceduto ad alcun pagamento per l'annualità contestata (circostanza, questa, pacifica tra le parti), non è chiaro quale rilievo possa avere alla luce del carattere strumentale dell'obbligo motivazionale gravante sull'Amministrazione la mancata qualificazione dell'omissione di pagamento come totale o parziale. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Secondo la ricorrente la tassa sarebbe dovuta per la sola “parte fissa” avendo dimostrato di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di un apposito servizio di gestione (raccolta, trasporto e smaltimento).
In replica alle argomentazioni di parte attrice la difesa erariale ha sostenuto che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sarebbe svolta dal Comune di Roseto degli AB in regime di privativa con la conseguenza che l'iniziativa unilaterale del contribuente di affidarne la gestione a impresa specializzata, non la esonera dall'obbligo di corrispondere la relativa tassa stante la previsione dell'art. 4 del vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 secondo cui: “ (…)
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo (…) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali NON ASSIMILABILI (cd PERICOLOSI) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Giova ricordare che la TARI si compone di una parte fissa ed una variabile. La prima, fissa, è legata sostanzialmente alla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La seconda, variabile,
è basata su elementi direttamente collegati al soggetto utilizzatore ed alla sua peculiare produzione di rifiuti.
L'art. 1, comma 649, D.Lgs. n. 147/2013, prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di cassazione che, con la Sentenza n. 5766/2023, ha dichiarato illegittimi quei regolamenti che prevedono un limite alla riduzione della quota variabile quando il produttore di rifiuti speciali provveda integralmente al relativo avvio al riciclo. E ciò perché non sarebbe configurabile il diritto di privativa comunale in relazione ai rifiuti avviati a recupero. Invero, secondo il Consiglio di Stato
“la privativa comunale è prevista all'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa», e sarebbe, invero, limitata ai soli rifiuti urbani che siano avviati a smaltimento, mentre non risulterebbero soggetti a privativa i rifiuti urbani avviati a recupero. Tale disposizione si pone in continuità con la previgente normativa rappresentata dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabiliva, con espressione poi ripresa dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: «I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa», precisando al comma 7 che: «La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati» (cfr. sent. 5257/2023, richiamata anche da Cass. 7650/2025).
Facendo tesoro delle ricordate coordinate interpretative, il Collegio intende attenersi al principio secondo cui, al di fuori del regime di privativa comunale - ricorrente per l'ipotesi di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a recupero - il contribuente ha diritto ad una riduzione della quota variabile proporzionale (fino all'intero) alla quantità dei rifiuti che dimostri di aver provveduto a smaltire direttamente.
Sono conseguentemente illegittime le disposizioni regolamentari del Comune di Roseto di cui all'art. 4 cit. le quali devono essere disapplicate.
Venendo alla fattispecie in esame, deve considerarsi che la società ricorrente ha allegato e dimostrato
(producendo la relativa documentazione) di aver avviato a recupero tutti i rifiuti prodotti. La circostanza, peraltro, non è stata contestata dal Comune. Con la conseguenza che nulla risulta dovuto per la quota variabile e che la contribuente è tenuta al pagamento della sola quota fissa.
In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato parzialmente, limitatamente all'importo dovuto a titolo di quota variabile e alle corrispondenti sanzioni ed interessi. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato limitatamente al recupero della quota variabile e dei relativi accessori.
Conferma nel resto. Compensa le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
DI MA MA, Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roseto Degli AB - Piazza Della Repubblica 64026 Roseto Degli AB TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da conclusioni rassegnate in atti
Resistente: come da conclusioni rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI 2019 emesso dal Comune di Roseto dagli
AB in epigrafe specificato lamentando:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992. Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione e carenza degli elementi essenziali che consentano la verifica dei presupposti impositivi
- violazione dell'art. 14 del D.L.
6.12.2011 n. 201, nonché del regolamento comunale vigente nell'anno 2019
e della tariffa TARI approvata dall'ente impositore per la predetta annualità per quanto concerne, segnatamente le disposizioni che prevedono la riduzione tariffaria per le aree scoperte adibite ad uso stagionale e di quelle che limitano la tassazione alle sole superfici considerabili ai fini della produzione di rifiuti.
- la debenza della tassa limitatamente alla sola “parte fissa” e non anche nella “parte variabile” avendo dimostrato il contribuente di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di un apposito servizio di gestione (raccolta, trasporto e smaltimento) e non di quello organizzato dall'Ente locale.
Il ricorso concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito con memorie il Comune di Roseto degli AB contestando diffusamente i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, oltre alla condanna al pagamento delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di censura la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato non conterrebbe alcuna indicazione delle aree tassate e di quelle escluse e non recherebbe alcuna specificazione se l'omissione di pagamento sia stata totale o parziale. Né sarebbe stata applicata la riduzione del 30% per le aree adibite ad uso stagionale.
Le doglianze sono infondate considerando la natura di provocatio ad opponendum dell'avviso di accertamento e che, dalla lettura dell'atto impugnato, è possibile riscontrare la presenza di tutti i dati necessari alla liquidazione della tassa, ivi inclusi quelli necessari al calcolo della riduzione. Al riguardo è sufficiente osservare che per ciascun tipo di destinazione (campeggi / stabilimenti balneari) è stata distintamente applicata la relativa tariffa e, successivamente, la riduzione di € 4.423,37 ed € 913,16 (con la dicitura
“Riduzione su parte fissa e variabile – attività stagionale”) pari al 30% dell'importo intero. L'addizionale provinciale è evidentemente calcolata con applicazione dell'aliquota del 5% sulla tassa dovuta, al netto della riduzione.
Per completezza, si aggiunga che non avendo il contribuente proceduto ad alcun pagamento per l'annualità contestata (circostanza, questa, pacifica tra le parti), non è chiaro quale rilievo possa avere alla luce del carattere strumentale dell'obbligo motivazionale gravante sull'Amministrazione la mancata qualificazione dell'omissione di pagamento come totale o parziale. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Secondo la ricorrente la tassa sarebbe dovuta per la sola “parte fissa” avendo dimostrato di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti avvalendosi di un apposito servizio di gestione (raccolta, trasporto e smaltimento).
In replica alle argomentazioni di parte attrice la difesa erariale ha sostenuto che la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani sarebbe svolta dal Comune di Roseto degli AB in regime di privativa con la conseguenza che l'iniziativa unilaterale del contribuente di affidarne la gestione a impresa specializzata, non la esonera dall'obbligo di corrispondere la relativa tassa stante la previsione dell'art. 4 del vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 secondo cui: “ (…)
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo (…) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati nel presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali NON ASSIMILABILI (cd PERICOLOSI) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Giova ricordare che la TARI si compone di una parte fissa ed una variabile. La prima, fissa, è legata sostanzialmente alla detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La seconda, variabile,
è basata su elementi direttamente collegati al soggetto utilizzatore ed alla sua peculiare produzione di rifiuti.
L'art. 1, comma 649, D.Lgs. n. 147/2013, prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di cassazione che, con la Sentenza n. 5766/2023, ha dichiarato illegittimi quei regolamenti che prevedono un limite alla riduzione della quota variabile quando il produttore di rifiuti speciali provveda integralmente al relativo avvio al riciclo. E ciò perché non sarebbe configurabile il diritto di privativa comunale in relazione ai rifiuti avviati a recupero. Invero, secondo il Consiglio di Stato
“la privativa comunale è prevista all'art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui: «I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa», e sarebbe, invero, limitata ai soli rifiuti urbani che siano avviati a smaltimento, mentre non risulterebbero soggetti a privativa i rifiuti urbani avviati a recupero. Tale disposizione si pone in continuità con la previgente normativa rappresentata dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale stabiliva, con espressione poi ripresa dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: «I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa», precisando al comma 7 che: «La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati» (cfr. sent. 5257/2023, richiamata anche da Cass. 7650/2025).
Facendo tesoro delle ricordate coordinate interpretative, il Collegio intende attenersi al principio secondo cui, al di fuori del regime di privativa comunale - ricorrente per l'ipotesi di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a recupero - il contribuente ha diritto ad una riduzione della quota variabile proporzionale (fino all'intero) alla quantità dei rifiuti che dimostri di aver provveduto a smaltire direttamente.
Sono conseguentemente illegittime le disposizioni regolamentari del Comune di Roseto di cui all'art. 4 cit. le quali devono essere disapplicate.
Venendo alla fattispecie in esame, deve considerarsi che la società ricorrente ha allegato e dimostrato
(producendo la relativa documentazione) di aver avviato a recupero tutti i rifiuti prodotti. La circostanza, peraltro, non è stata contestata dal Comune. Con la conseguenza che nulla risulta dovuto per la quota variabile e che la contribuente è tenuta al pagamento della sola quota fissa.
In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato parzialmente, limitatamente all'importo dovuto a titolo di quota variabile e alle corrispondenti sanzioni ed interessi. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato limitatamente al recupero della quota variabile e dei relativi accessori.
Conferma nel resto. Compensa le spese di lite.