Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8075 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 [...]
( ), Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
), rappresentate e difese dagli avv. ti Fulvio Fiore e Christian Poggio
[...] P.IVA_4 del Foro di Milano, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Poggio sito a Milano, viale San
Michele del Carso n. 13;
-ricorrenti-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Santa Lo Re del Foro di Monza, Controparte_1 P.IVA_5 indirizzo PEC: Email_1
-resistente-
Conclusioni: Co parte attorea: “In via principale, nel merito: - accertare la nullità dei contratti per cui è causa e per l'effetto - condannare a restituire a • l'importo di euro 15.860 (IVA inclusa), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai Parte_2 sensi degli artt. 2033 ss. c.c. a far data dal pagamento eseguito e sino alla restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
• l'importo di euro 36.600 (IVA CP_2 inclusa), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c. a far data dal pagamento eseguito e sino alla restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
• IL l'importo di euro 6.100 (IVA inclusa), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi Parte_5 degli artt. 2033 ss. c.c. a far data dal pagamento eseguito e sino alla restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In via gradata, nel merito;
- costituire l'annullamento dei Co contratti per cui è causa e per l'effetto condannare a restituire ai Ricorrenti, ciascuno per quanto di spettanza, gli importi corrisposti a titolo di acconto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a far data dai pagamenti eseguiti e sino alla restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, nel merito - per il caso in cui i contratti per cui è causa fossero ritenuti validi ed efficaci, accertare, dichiarare e/o costituire l'inefficacia ex art. 1341 e 1342 cod. civ. delle clausole non specificatamente approvate per Co iscritto contenute nei contratti per cui è causa laddove stabiliscono, a favore di , limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dai contratti o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dei Ricorrenti decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi e segnatamente nella parte in cui stabiliscono il diritto di
[...] di trattenere la somma concordata con i Ricorrenti quale costo dei servizi prestati e - accertare e dichiarare CP_1 Co l'inadempimento di alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti dei Ricorrenti e conseguentemente - accertare, Co dichiarare e/o costituire la risoluzione dei contratti per cui è causa e per l'effetto - condannare a restituire ai Ricorrenti,
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Ricorrenti, ciascuno per quanto di spettanza, gli importi corrisposti a titolo di acconto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a far data dai pagamenti eseguiti e sino all'effettiva restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In via ulteriormente subordinata, nel merito: - accertare e Co Co dichiarare l'arricchimento senza causa di ai danni dei Ricorrenti e per l'effetto condannare a restituire ai Ricorrenti, ciascuno per quanto di spettanza, gli importi corrisposti a titolo di acconto in forza dei contratti per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi a far data dai pagamenti eseguiti e sino all'effettiva restituzione e in subordine a far data dalla domanda giudiziale e comunque nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese della presente procedura, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”; parte resistente: “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Milano, Sez. Ordinaria Civile, in favore di quella del Tribunale di Milano, Sez. Imprese, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Milano, Sez.
Ordinaria Civile si ritenga competente per materia: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto vi è necessità di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario e, per l'effetto, fissare ai sensi dell'art. 281- duodecies, comma I°C.P.C. l'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.; accertare e dichiarare previe le declaratorie tutte del caso e per le motivazioni dettagliatamente indicate in narrativa, la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 undecies – I° comma e 163 – III° comma - n.ri 3 e 4, nonché 164 - IV°comma CPC, perché risultano omessi o comunque del tutto incerti i requisiti ivi stabiliti, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare le domande di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo accertato e Controparte_1 dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in giudizio in capo alle società ricorrenti per le motivazioni dettagliatamente indicate in atti, con ogni conseguenza di legge;
rigettare la domanda avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di inefficacia ex artt.
1341 e 1342 C.C. delle clausole non specificamente approvate per iscritto, apposte ai contratti di cui è causa, formulata dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avendo accertato e il difetto di legittimazione ad agire in giudizio in capo alle società ricorrenti per le motivazioni dettagliatamente indicate in atti, con ogni conseguenza di legge;
rigettare la domanda avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento dei contratti di cui è causa, formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo accertato e dichiarato il difetto di legittimazione ad agire CP_1 in giudizio in capo alle società ricorrenti per le motivazioni dettagliatamente indicate in atti, con ogni conseguenza di legge;
rigettare le domande formulate ai sensi degli artt. 2036 C.C. e 2041 C.C. dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto Controparte_1 e comunque per tutti i motivi dettagliatamente indicati in atti, con ogni conseguenza di legge;
respingere e rigettare in ogni caso tutte le domande formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque per tutti i motivi dettagliatamente indicati in atti, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA in relazione al punto a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non poter accogliere la domanda come formulata in via principale al punto a), accertato che i contratti di cui è causa sono validi ed efficaci per le motivazioni dettagliatamente indicate in atti, rigettare le domande di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondate in Controparte_1 fatto ed in diritto e comunque per tutti i motivi in atti, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA in relazione al punto b) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non poter accogliere la domanda come formulata in via principale al punto b), accertato che i contratti di cui è causa sono stati frutto di una trattativa tra le parti e/o che in ogni caso non sono state apposte ai contratti clausole che necessitavano la specifica approvazione per iscritto e/o che le clausole, che necessitavano di essere approvate per iscritto, sono state approvate, il tutto per le motivazioni come dettagliatamente indicate in atti, rigettare la domanda avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di inefficacia ex artt. 1341 e 1342 C.C. delle clausole non specificamente approvate per iscritto, formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque per CP_1 tutti i motivi dettagliatamente indicati in atti, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA in relazione al punto c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non poter accogliere la domanda come formulata in via principale al punto c), accertato che , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha adempiuto alle Controparte_1 obbligazioni contrattuali assunte nei contratti di cui è causa per le motivazioni dettagliatamente indicate in atti, rigettare la domanda avente ad oggetto la richiesta di la risoluzione per inadempimento dei contratti di cui è causa, formulate dalle società ricorrenti nei confronti della presente società convenuta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque per tutti i motivi di cui indicati in atti, con ogni conseguenza di legge;
2 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle prove orali per testi sulle circostanze dedotte nella MEMORIA EX ART. 281-
DUODECIES, C. 4, C.P.C. di questa difesa e datata 08/07/2024, con i testi ivi indicati, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
ammettere e dichiarare pienamente utilizzabili tutte le produzioni documentali effettuate dalla difesa di
[...] in corso di causa”. CP_1
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...]
e hanno evocato in giudizio Parte_6 Parte_4 per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a quest'ultima, invocando, Controparte_1
in via principale, la nullità e l'annullabilità dei contratti e, in via subordinata, la risoluzione degli stessi per inadempimento e, da ultimo, la disciplina dell'errore scusabile e dell'arricchimento senza causa ai sensi degli artt. 2036 e 2041 c.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio, nel procedimento semplificato di cognizione, la parte resistente contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo il Controparte_1
rigetto delle stesse.
All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini perentori a norma dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, non ravvisandosi la competenza tabellare del
Tribunale delle Imprese alla luce della qualificazione giuridica dei contratti, la causa – stante la natura documentale della stessa – è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. ed
è stata trattenuta in decisione sulla base del terzo comma della norma richiamata.
1. e Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
hanno agito in giudizio, in via principale, per ottenere la Parte_4
declaratoria di nullità dei contratti conclusi - con conseguente restituzione a norma dell'art. 2033
c.c. dei corrispettivi - con la società Controparte_1
In forza di tali accordi, quest'ultima si impegnò, in qualità di intermediario, non solo, a reperire soggetti terzi per la conclusione di un contratto di cessione di quote delle società ricorrenti, ma anche, a svolgere determinati servizi a favore delle preponenti.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, necessaria per l'esame della validità dei contratti, le fonti negoziali possono ritenersi atipiche, non rientrando, di certo, nella mediazione tipica ed essendo sussumibili, solo in parte, nella c.d. mediazione atipica del procacciatore di affari.
Nello specifico, la mediazione c.d. tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e seguenti c.c., è svolta dal mediatore in modo autonomo, senza essere legato alle parti da alcun vincolo di mandato o di altro tipo, e non costituisce un negozio giuridico, ma un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il solo diritto alla provvigione.
Nella fattispecie in esame, sussiste il vincolo negoziale tra le società preponenti – rappresentato dai
3 tre contratti conclusi per iscritto – e l'intermediario convenuto, il quale si impegnò a reperire soggetti terzi, interessati all'acquisto delle quote sociali.
Per contro, la mediazione c.d. atipica è fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), e il preponente, volendo concludere un singolo affare, incarica altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.
Sennonché, i contratti oggetto di causa non contengono solo l'incarico di individuare i terzi interessati all'acquisto delle quote prevedendo una somma a titolo di provvigione, ma regolamentano una serie di servizi da svolgere, per i quali, a prescindere dal risultato ottenuto, venne pattuito un corrispettivo diverso dalla provvigione e aggiuntivo, ossia euro 13.000,00 oltre iva a carico di e euro 36.600,00 iva compresa a carico di Parte_2 Parte_1
ed euro 6.100,00 iva compresa, importi pacificamente corrisposti dalle odierne CP_2
ricorrenti.
La natura mista delle fonti negoziali in esame comporta che, da un lato, non trattandosi di mediazione tipica, non sono nulle per violazione dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in quanto l'obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dalla stessa legge, vale per i soli mediatori;
dall'altro, non trattandosi neppure di mediazione atipica, le stesse non sono nulle neppure per violazione dell'art. 2 della l. n. 39 del 1989, in quanto l'obbligazione di eseguire servizi ulteriori, con previsione di un corrispettivo autonomo rispetto alla provvigione, non possono portare alla qualificazione della resistente come procacciatore d'affari (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9814 del
13/04/2023 (Rv. 667635 - 01) e Sez. U - , Sentenza n. 19161 del 02/08/2017 (Rv. 645138 - 01)
In ogni caso, anche volendo qualificare come procacciatore di affari si rileva Controparte_1 che alcuna nullità per mancanza di prova dell'iscrizione nell'albo può discendere, perché tale onere non è previsto in caso di assenza del vincolo di stabilità e, in ogni caso, gli incarichi oggetto di causa non riguardano la cessione di immobili né la cessione di aziende.
Quanto alle ipotesi di nullità sollevate dai ricorrenti – mancanza di causa e oggetto impossibile – si rileva che questi ultimi hanno prospettato l'invalidità del negozi a prestazioni corrispettive, sul rilievo che gli stessi furono conclusi e sottoscritti dalle società e non dai soci proprietari delle quote sociali.
Orbene, la causa dei contratti è rinvenibile nella volontà dei ricorrenti di selezionare soggetti interessati all'acquisto di quote di società che svolgono attività commerciali ed agricole (hotel, ristorante ed azienda agricola) e di beneficiare dei servizi connessi - pubblicitari, informativi, di valutazione dell'attività - a fronte di un pagamento futuro ed eventuale, a favore dell'intermediario, in caso di conclusione del contratto di cessione, qualificabile come provvigione, e di un pagamento
4 determinato per i soli servizi resi.
I rapporti contrattuali in esame non sono, di certo, atti di cessione di quote, né tanto meno possono qualificarsi come preliminari di cessione di beni altrui e, quindi, non vi sono elementi per ritenere che gli stessi avrebbero dovuto essere sottoscritti solo dai soci.
Conseguentemente, tali rapporti di natura atipica risultano sia meritevoli di tutela, sia muniti di una causa in concreto, oltre che con oggetto possibile: la conclusione degli stessi da parte della società, anziché da parte dei soci, pare giustificata, altresì, dal fatto, documentato dalle visure camerali agli atti, che e hanno lo stesso socio unico (DBS Parte_1 Parte_2 CP_2
Trust Company S.r.l.), che tutte le società hanno il medesimo amministratore unico ( Pt_4
), il quale è, altresì, socio - unitamente proprio alla - della società di persone
[...] CP_2
. Parte_4
La scelta dei ricorrenti di optare per la conclusione di un accordo con un intermediario per reperire possibili acquirenti e far eseguire servizi di cui avrebbero potuto beneficiari solamente i soci, in caso di selezione di un terzo interessato, appare dettata, al più, da ragioni fiscali e non presenta, quindi, conseguenze sotto il profilo della validità dei contratti.
2. Anche la domanda di annullamento dei contratti per errore e dolo, proposta in via gradata dai ricorrenti, è infondata
Si rammenta che (Sez. U, Sentenza n. 5900 del 01/07/1997 (Rv. 505639 – 01) “La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 cod. civ., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva”.
Il profilo dell'essenzialità dell'errore, ossia che l'errore (neppure descritto) fosse condicio sine qua non del contrarre, è del tutto sfornito di allegazione, prima ancora che di prova, attività che gravavano sui soggetti ricorrenti.
Come anche difetta qualsivoglia allegazione e delle condotte decettive che avrebbe riservato la resistente alle società attoree.
Infatti, in relazione alla azione costitutiva di annullamento del contratto per dolo, la Suprema Corte insegna (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11009 del 08/05/2018 (Rv. 648530 - 01) che “Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando
5 l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto”..
3. Non meritano accoglimento neppure le domande finalizzate a dichiarare l'inefficacia delle clausole non specificatamente approvate a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. e la domanda di risoluzione del contratto con conseguente restituzione dei corrispettivi e risarcimento dei danni.
Sotto il primo profilo, si rammenta che le norme ex artt. 1341 e 1342 c.c. si applicano solo ai contratti per adesione predisposti da un solo contraente e che regolano una serie indefinita di rapporti.
Nel caso di specie, i tre contratti disciplinano singole vicende negoziali delle società ricorrenti - e di certo non sono idonei a regolare rapporti ulteriori - prevedendo, peraltro, corrispettivi differenti sia per i servizi, sia per la provvigione.
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, come noto, (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16084 del
20/07/2007 (Rv. 599186 - 01) “A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti”).
Nella fattispecie in esame, l'esecuzione dei servizi è dimostrata dalle prove precostituite della società resistente, idonee a superare le generiche contestazioni delle ricorrenti e, comunque, sufficienti ad escludere che l'inadempimento fosse “non di scarsa importanza” a norma dell'art. 1455 c.c.
Si richiamano la perizia di stima delle attività commerciali della e della Parte_2
la attività di pubblicità sui quotidiani (prodotte anche in formato cartaceo) nelle Parte_1 forme della “trattativa privata” con descrizione dell'attività esercitata dalla società, senza indicazione del nome, ma delle modalità tramite le quali contattare l'intermediario, la pubblicità sui siti internet e la prova che le perizie sulla e non furono eseguite perché le CP_2 Parte_4
stesse, nonostante le richieste, non consegnarono i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico da parte dell'intermediario (docc. da 10 a 26).
4. Da ultimo, si rileva la totale infondatezza delle domande subordinate fondate sugli artt. 2036 e
2041 c.c.
6 Sotto il profilo della domanda di ripetizione per aver pagato un debito altrui, la parte ricorrente non ha neppure allegato i fatti costitutivi a sostegno dell'errore scusabile, limitandosi a richiamare il testo della norma.
Sotto il profilo della domanda di arricchimento senza causa, oltre a rilevare che vi è anche in questo caso solo un richiamo alla norma, si evidenzia la natura sussidiaria della relativa azione, la quale non può trovare applicazione, come nel caso di specie, quando sussiste la fonte negoziale e sono infondate, in quanto non provate, le domande principali fondate proprio sul rapporto contrattuale.
5. In conclusione, tutte le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al disputatum (euro
58.560,00) con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta tutte le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16 gennaio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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