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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3148/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Palermo PA
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo n. 66078 relativo alla TARI (Tassa rifiuti) per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022, notificato in data 03.01.2024, per un valore complessivo di € 943,11 relativamente a immobili siti nel territorio del Comune di Palermo ritenendo intervenuta la prescrizione del relativo credito tributario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'impugnazione ha ad oggetto le somme di cui all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo
n. 66078 relativo alla TARI (Tassa rifiuti) per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022, notificato in data
03.01.2024.
Ebbene risulta in atti che detto avviso è stato notificato in data 3 gennaio 2024 con riferimento ad imposte dovute per l'anno 2017 e 2018 sottoposte alla prescrizione quinquennale.
Tuttavia, come noto, si rientra in fattispecie cui è applicabile la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Invero sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione sono state apportate con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Invero la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione è coeva con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Ciò detto, per quanto concerne il tributo Tari per le annualità 2017 e 2018, a seguito della previsione normativa di cui al menzionato articolo 67, il termine slitta di ulteriori 85 giorni, quindi con scadenza, rispettivamente, il 25 marzo 2024 e il 25 marzo 2025. Pertanto la notifica dell'accertamento avvenuta in data 3 gennaio 2024 ha interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Palermo, nella misura di euro 250.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3148/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Palermo PA
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66078/2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo n. 66078 relativo alla TARI (Tassa rifiuti) per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022, notificato in data 03.01.2024, per un valore complessivo di € 943,11 relativamente a immobili siti nel territorio del Comune di Palermo ritenendo intervenuta la prescrizione del relativo credito tributario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'impugnazione ha ad oggetto le somme di cui all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Palermo
n. 66078 relativo alla TARI (Tassa rifiuti) per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022, notificato in data
03.01.2024.
Ebbene risulta in atti che detto avviso è stato notificato in data 3 gennaio 2024 con riferimento ad imposte dovute per l'anno 2017 e 2018 sottoposte alla prescrizione quinquennale.
Tuttavia, come noto, si rientra in fattispecie cui è applicabile la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Invero sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione sono state apportate con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Invero la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione è coeva con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Ciò detto, per quanto concerne il tributo Tari per le annualità 2017 e 2018, a seguito della previsione normativa di cui al menzionato articolo 67, il termine slitta di ulteriori 85 giorni, quindi con scadenza, rispettivamente, il 25 marzo 2024 e il 25 marzo 2025. Pertanto la notifica dell'accertamento avvenuta in data 3 gennaio 2024 ha interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Palermo, nella misura di euro 250.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.