Art. 2.
All'onere annuo di lire 6.200.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 6.200.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.