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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MAIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 25.11.25, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11250/2024
Tra
nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv.
IO AN (cf. ) e Avv. Lucia Rambone C.F._2
(cf. ) che la rappresentano e difendono C.F._3
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. Controparte_2
81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo, C.F. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81 C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ulteriori scatti biennali della R.I.A. che sarebbero maturati fino al 31.12.1993 in virtù dell'anzianità di servizio e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.
In particolare, deduceva:
- Di essere stata dipendente della resistente a decorrere dal 01.02.1981, con livello di inquadramento iniziale al V° livello funzionale, successivamente, con decorrenza 01.01.1983 con livello funzionale VI° in applicazione dell'art.1,
L.r.7/1992 ex L33/1983, poi, categoria C6, fino alla data del 03.08.2020, data di collocazione in quiescenza;
- Che la resistente con legge regionale n. 27/1984, dando attuazione alle previsioni di cui al DPR 347/1983, sorto sulla scorta delle indicazioni di cui alla L.n.
83/1993, provvedeva ad erogare il c.d. emolumento IA;
- Che con legge regionale n. 12/1991, la resistente recepiva, altresì, il DPR
268/1987, il quale, prevedeva un ulteriore incremento della IA per il periodo
1985-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/12/1988;
- Che successivamente, con DPR 333/1990, recepito con leggere regionale n.42/1991, veniva previsto ulteriore incremento della IA per il periodo 1989-
1990;
- Che con DL 384/1992, fu espressamente previsto, all'art.7, co.1, che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93”;
- Che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 dichiarava l'incostituzionalità della l. 388/2000 art. 51, co. 3 che prevedeva la non applicabilità della proroga al
31/12/1993 dei termini entro i quali era necessario maturare, in base agli accordi contrattuali, i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (IA).
Tanto premesso, la ricorrente, ritenendo di avere diritto alla maturazione degli scatti di
IA sino al 31.12.1993, concludeva: “A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o IA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del
31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 937,26, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della Ria;
B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo
1 marzo 2014 – 31 luglio 2020 e pari all'importo di € 741,88 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo cosìcome indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di IA e pari all'importo di € 1.361,49, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
D) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari”.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese maturate nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il 18.11.2024.
Nel merito, deduceva che l'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 prevedeva l'ultimo incremento definitivo della retribuzione di anzianità, con riferimento al servizio prestato fino al
31.12.1988, che alcun altro fantomatico scatto e/o incremento e/o maggiorazione è stato giammai previsto in favore del personale delle regioni, per nulla interessato dalle vicende oggetto della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, relativa alle maggiorazioni previste dal D.P.R. n.. 44/1990 disciplinante il rapporto del personale del Comparto
Ministeri e delle categorie di cui all'art. 2 del dPR 5 marzo 1986, n. 68 e non il Comparto ed Enti locali. CP_1
Concludeva: “affinché l'On. Giudice adito Voglia dichiarare totalmente inammissibile ed infondato il ricorso, nonché, in ogni caso, la prescrizione di ogni pretesa economica nei confronti della in relazione al periodo antecedente al 18.11.2019. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
Nel merito, è opportuno muovere dal quadro normativo che disciplina l'istituto della
IA. Vanno in tal senso condivise le pronunce rese da questo Tribunale sulla medesima questione ( sent. n. 6653/2025 dott.. Elisa Tomassi;
sent. n 2010/2025 dott. Monica
Galante Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984),
268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-
1985 (cfr. l'art. 1).
L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di
£.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, da lire 330.000 per la sesta qualifica sino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto 1° scatto IA). Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-
12-1984. L'art. 41 u. co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1-01-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al Per D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità
(cosiddetto 2° scatto IA).
Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-06-1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la IA.
Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal
1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto IA) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988. Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del D.P.R.268/87. La legge regionale n.
12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la IA.
Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali
27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1-01-1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Nè in alcuno degli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR.
27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, pertanto, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto.
Non rilevano poi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui
“Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato.
Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali.
Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, invero, che “L'art. 7, comma
1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'istituto della maggiorazione ria - da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983
(recepito dalla legge regionale 27/84), D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale
23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990, disciplinante il comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025). L'istituto della maggiorazione ria non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con D.P.R., disciplinanti il comparto delle regioni e delle autonomie locali.
Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo
1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi ria - per il caso dei dipendenti del comparto ministeri disciplinata, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 (anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi.
Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 4 del
11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della IA (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio.
Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il
D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
Ciò posto, alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della IA può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6-07-1995, il quale, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, è anche vero che esso specifica “ove acquisita”. Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro.
Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che “Invero l'art. 32 del CCNL
1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che
l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre 1992, n.
384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990.
Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va esaminato il caso in lite.
In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli
a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al 21 marzo 2024 devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino 21 marzo 2019
Per il periodo dal giugno marzo 2019 al marzo 2024, per cui non è maturata la prescrizione, deve ritenersi che non spetta alcuna somma alla ricorrente.
Per tale ragione del tutto erronei risultano i conteggi di controparte, che espressamente si contestano, dichiaratamente redatti sul falso presupposto della maturazione di Parte_2 scatti di tale emolumento fino al 31.12.1993, laddove non è, viceversa, contestata l'applicazione degli incrementi maturati fino al 31.12.1988 in ragione dei richiamati
DD.PP.RR. nn. 347/1983, 268/1987 e 333/1990.
Conclusivamente la domanda è, dunque, infondata e va rigettata giacchè la maggiorazione della IA stabilita per il Comparto ministeriale non trova applicazione per i dipendenti della CP_1 La complessità della vicenda e il sopravvenire degli arresti giurisprudenziali di cui si è detto rispetto al deposito del ricorso rendono corretta la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
IA IA ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MAIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 25.11.25, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11250/2024
Tra
nato a [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv.
IO AN (cf. ) e Avv. Lucia Rambone C.F._2
(cf. ) che la rappresentano e difendono C.F._3
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. Controparte_2
81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo, C.F. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81 C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ulteriori scatti biennali della R.I.A. che sarebbero maturati fino al 31.12.1993 in virtù dell'anzianità di servizio e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024.
In particolare, deduceva:
- Di essere stata dipendente della resistente a decorrere dal 01.02.1981, con livello di inquadramento iniziale al V° livello funzionale, successivamente, con decorrenza 01.01.1983 con livello funzionale VI° in applicazione dell'art.1,
L.r.7/1992 ex L33/1983, poi, categoria C6, fino alla data del 03.08.2020, data di collocazione in quiescenza;
- Che la resistente con legge regionale n. 27/1984, dando attuazione alle previsioni di cui al DPR 347/1983, sorto sulla scorta delle indicazioni di cui alla L.n.
83/1993, provvedeva ad erogare il c.d. emolumento IA;
- Che con legge regionale n. 12/1991, la resistente recepiva, altresì, il DPR
268/1987, il quale, prevedeva un ulteriore incremento della IA per il periodo
1985-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/12/1988;
- Che successivamente, con DPR 333/1990, recepito con leggere regionale n.42/1991, veniva previsto ulteriore incremento della IA per il periodo 1989-
1990;
- Che con DL 384/1992, fu espressamente previsto, all'art.7, co.1, che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93”;
- Che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 dichiarava l'incostituzionalità della l. 388/2000 art. 51, co. 3 che prevedeva la non applicabilità della proroga al
31/12/1993 dei termini entro i quali era necessario maturare, in base agli accordi contrattuali, i requisiti utili al diritto alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (IA).
Tanto premesso, la ricorrente, ritenendo di avere diritto alla maturazione degli scatti di
IA sino al 31.12.1993, concludeva: “A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o IA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del
31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 937,26, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della Ria;
B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo
1 marzo 2014 – 31 luglio 2020 e pari all'importo di € 741,88 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo cosìcome indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di IA e pari all'importo di € 1.361,49, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
D) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari”.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese maturate nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il 18.11.2024.
Nel merito, deduceva che l'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 prevedeva l'ultimo incremento definitivo della retribuzione di anzianità, con riferimento al servizio prestato fino al
31.12.1988, che alcun altro fantomatico scatto e/o incremento e/o maggiorazione è stato giammai previsto in favore del personale delle regioni, per nulla interessato dalle vicende oggetto della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, relativa alle maggiorazioni previste dal D.P.R. n.. 44/1990 disciplinante il rapporto del personale del Comparto
Ministeri e delle categorie di cui all'art. 2 del dPR 5 marzo 1986, n. 68 e non il Comparto ed Enti locali. CP_1
Concludeva: “affinché l'On. Giudice adito Voglia dichiarare totalmente inammissibile ed infondato il ricorso, nonché, in ogni caso, la prescrizione di ogni pretesa economica nei confronti della in relazione al periodo antecedente al 18.11.2019. Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il GL decideva con sentenza.
Nel merito, è opportuno muovere dal quadro normativo che disciplina l'istituto della
IA. Vanno in tal senso condivise le pronunce rese da questo Tribunale sulla medesima questione ( sent. n. 6653/2025 dott.. Elisa Tomassi;
sent. n 2010/2025 dott. Monica
Galante Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984),
268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-
1985 (cfr. l'art. 1).
L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di
£.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, da lire 330.000 per la sesta qualifica sino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto 1° scatto IA). Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-
12-1984. L'art. 41 u. co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1-01-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al Per D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità
(cosiddetto 2° scatto IA).
Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-06-1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la IA.
Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal
1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto IA) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988. Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del D.P.R.268/87. La legge regionale n.
12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la IA.
Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali
27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1-01-1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Nè in alcuno degli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR.
27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, pertanto, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto.
Non rilevano poi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui
“Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato.
Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali.
Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, invero, che “L'art. 7, comma
1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'istituto della maggiorazione ria - da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983
(recepito dalla legge regionale 27/84), D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale
23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990, disciplinante il comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025). L'istituto della maggiorazione ria non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con D.P.R., disciplinanti il comparto delle regioni e delle autonomie locali.
Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo
1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi ria - per il caso dei dipendenti del comparto ministeri disciplinata, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 (anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi.
Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 4 del
11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della IA (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio.
Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il
D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
Ciò posto, alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della IA può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6-07-1995, il quale, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, è anche vero che esso specifica “ove acquisita”. Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro.
Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che “Invero l'art. 32 del CCNL
1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che
l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre 1992, n.
384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990.
Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va esaminato il caso in lite.
In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli
a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al 21 marzo 2024 devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino 21 marzo 2019
Per il periodo dal giugno marzo 2019 al marzo 2024, per cui non è maturata la prescrizione, deve ritenersi che non spetta alcuna somma alla ricorrente.
Per tale ragione del tutto erronei risultano i conteggi di controparte, che espressamente si contestano, dichiaratamente redatti sul falso presupposto della maturazione di Parte_2 scatti di tale emolumento fino al 31.12.1993, laddove non è, viceversa, contestata l'applicazione degli incrementi maturati fino al 31.12.1988 in ragione dei richiamati
DD.PP.RR. nn. 347/1983, 268/1987 e 333/1990.
Conclusivamente la domanda è, dunque, infondata e va rigettata giacchè la maggiorazione della IA stabilita per il Comparto ministeriale non trova applicazione per i dipendenti della CP_1 La complessità della vicenda e il sopravvenire degli arresti giurisprudenziali di cui si è detto rispetto al deposito del ricorso rendono corretta la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
IA IA ZZ