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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1726/2024 promossa da:
E Parte_1 Parte_2
ATTORE- opponente
Contro
(P. IVA: ), con gli avvocati GIULIO ER, CESARE CP_1 CP_2 P.IVA_1
ER del Foro di Torino e AN ER
CONVENUTO-opposto
OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo – cessione credito- carenza legittimazione passiva - contratto prestito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori e si oppongono Parte_2 Parte_1 al decreto ingiuntivo depositato il 9.4.24 con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di euro
15.835,12 notificato a mezzo pec il 16 aprile 2024 alla società “ ed in data 26 aprile Parte_3
2024 ai signori e a mezzo posta, chiedendo preliminarmente, Parte_2 Parte_1 dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della società opposta, per difetto di prova in ordine alla titolarità, in capo alla stessa, del diritto di credito fatto valere;
in subordine e nel merito accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile del contratto di prestito su cui si fonda l'ingiunzione de qua, e per l'effetto, annullare e revocare, totalmente, il decreto opposto;
in via ancora più gradata e, previo ricalcolo degli interessi secondo i criteri di legge revocare, parzialmente, il decreto in questione, condannando gli odierni opponenti, al pagamento della somma (inferiore) dagli stessi, effettivamente, dovuta. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze difensive. pagina 1 di 4 Si costituiva, con comparsa del 23.7.24, la parte opposta chiedendo, in via preliminare, di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nel merito, respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con decreto del 31.7.24, il G.I. confermava ai sensi dell'art. 171 bis cpc la data di prima comparizione.
In tale sede il 5.11.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto con assegnazione del termine di legge per l'instaurazione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 11.3.2025 stante la natura documentale della causa, su istanza, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc nei modi di legge.
All'udienza del 21 ottobre 2025, in esito alla conclusione delle parti, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda va rigettata.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così
Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate nell'atto di opposizione che si passano ad esaminare, l'opposta ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori.
-Sulla carenza di legittimazione processuale attiva della CP_1 CP_2
Parte opponente eccepisce la carenza di prova circa la titolarità del credito, in capo alla stessa, successore a titolo particolare del diritto di credito fatto valere con il monitorio, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUF, in difetto di produzione del contratto di cessione e quindi di prova della dimostrazione circa l'effettiva titolarità, in capo alla , del credito azionato. Parte_4
La società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Nel caso di specie, è stato prodotto il contratto di cessione di crediti pro-soluto in data 29 giugno 2023 unitamente all'elenco dei crediti con lo stesso ceduti da cui risulta quello vantato nei confronti della società
“ e poi ceduto alla scrivente società da la cui provenienza dalla cedente Parte_5 CP_3 non è contestata. pagina 2 di 4 Da tale documentazione rimane accertata l'esistenza della legittimazione attiva in capo alla CP_4
nullita' del contratto di finanziamento per errore nella valutazione del merito creditizio.
[...]
Parte attrice assume che non sia stato valutato il merito creditizio dei signori e , odierni Pt_1 Pt_2 opponenti.
Generiche appaiono le contestazioni relative al fatto di aver ricevuto un prestito in violazione del merito creditizio e non rilevanti considerato che il soggetto beneficiario dal finanziamento è da essi distinto.
Innanzitutto, con tale espressione, si intende, ai sensi dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 385/1993, l'oggettiva capacità del consumatore, al tempo delle trattative, di soddisfare economicamente il credito richiesto, alla luce di adeguate informazioni anche dallo stesso prestate in ordine al proprio reddito, patrimonio e situazione lavorativa. La valutazione in ordine al merito del credito viene operata nella prassi sulla base delle informazioni che lo stesso consumatore è tenuto a fornire in ordine alla propria situazione economica, patrimoniale, lavorativa, per come confermate dalle banche dati a ciò predisposte. Ne consegue che, in sede giudiziale, il consumatore che contesti - come in questo caso - di avere ricevuto un prestito in violazione del merito creditizio sopporta integralmente l'onere della prova, nella specie improvato ed in ogni caso il contratto in oggetto è qualificato come “Prestito Impresa” ed è stato richiesto dalla “
[...]
della quale la signora è la sola socia ed amministratrice unica. Parte_3 Pt_2
Gli odierni opponenti sono i garanti del prestito alla società, dal che ne discende che la non era CP_3 comunque tenuta ad effettuare la valutazione del merito creditizio dei signori e . Pt_2 Pt_1
-Sulla nullita' del contratto di finanziamento per grave vizio di forma ed illegittimita' degli importi richiesti a titolo di interessi – anatocismo.
Le eccezioni non appaiono riscontrate dalla documentazione in atti in quanto nel contratto risultano indicati i tassi di interesse applicati ed è stato prodotto il piano di ammortamento con la dicitura
“finanziamento a rate costanti” (ammortamento alla francese) con l'indicazione di ogni singola rata con quota interessi, quota capitale, capitale residuo, debito estinto, somma interessi, scadenza rata e tipo rata.
Il piano di ammortamento c.d. alla francese prevede la restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Tale modalità di ammortamento non implica e non nasconde prassi anatocistiche contrastanti con il dettato pagina 3 di 4 di cui all'art. 1283 c.c., ma prevede un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito
Sul quantum non sono state formulate specifiche contestazioni.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del decreto ingiuntivo emesso già dichiarato esecutivo in corso di causa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in base al valore del decisum per la fase studio, introduttiva al parametro medio ed istruttorio e decisionale al parametro minimo stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 379/2024 già dichiarato esecutivo in corso di causa;
-Condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.387 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
IN EC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IN EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1726/2024 promossa da:
E Parte_1 Parte_2
ATTORE- opponente
Contro
(P. IVA: ), con gli avvocati GIULIO ER, CESARE CP_1 CP_2 P.IVA_1
ER del Foro di Torino e AN ER
CONVENUTO-opposto
OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo – cessione credito- carenza legittimazione passiva - contratto prestito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori e si oppongono Parte_2 Parte_1 al decreto ingiuntivo depositato il 9.4.24 con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di euro
15.835,12 notificato a mezzo pec il 16 aprile 2024 alla società “ ed in data 26 aprile Parte_3
2024 ai signori e a mezzo posta, chiedendo preliminarmente, Parte_2 Parte_1 dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della società opposta, per difetto di prova in ordine alla titolarità, in capo alla stessa, del diritto di credito fatto valere;
in subordine e nel merito accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile del contratto di prestito su cui si fonda l'ingiunzione de qua, e per l'effetto, annullare e revocare, totalmente, il decreto opposto;
in via ancora più gradata e, previo ricalcolo degli interessi secondo i criteri di legge revocare, parzialmente, il decreto in questione, condannando gli odierni opponenti, al pagamento della somma (inferiore) dagli stessi, effettivamente, dovuta. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze difensive. pagina 1 di 4 Si costituiva, con comparsa del 23.7.24, la parte opposta chiedendo, in via preliminare, di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nel merito, respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con decreto del 31.7.24, il G.I. confermava ai sensi dell'art. 171 bis cpc la data di prima comparizione.
In tale sede il 5.11.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto con assegnazione del termine di legge per l'instaurazione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 11.3.2025 stante la natura documentale della causa, su istanza, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc nei modi di legge.
All'udienza del 21 ottobre 2025, in esito alla conclusione delle parti, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda va rigettata.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così
Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate nell'atto di opposizione che si passano ad esaminare, l'opposta ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori.
-Sulla carenza di legittimazione processuale attiva della CP_1 CP_2
Parte opponente eccepisce la carenza di prova circa la titolarità del credito, in capo alla stessa, successore a titolo particolare del diritto di credito fatto valere con il monitorio, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUF, in difetto di produzione del contratto di cessione e quindi di prova della dimostrazione circa l'effettiva titolarità, in capo alla , del credito azionato. Parte_4
La società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Nel caso di specie, è stato prodotto il contratto di cessione di crediti pro-soluto in data 29 giugno 2023 unitamente all'elenco dei crediti con lo stesso ceduti da cui risulta quello vantato nei confronti della società
“ e poi ceduto alla scrivente società da la cui provenienza dalla cedente Parte_5 CP_3 non è contestata. pagina 2 di 4 Da tale documentazione rimane accertata l'esistenza della legittimazione attiva in capo alla CP_4
nullita' del contratto di finanziamento per errore nella valutazione del merito creditizio.
[...]
Parte attrice assume che non sia stato valutato il merito creditizio dei signori e , odierni Pt_1 Pt_2 opponenti.
Generiche appaiono le contestazioni relative al fatto di aver ricevuto un prestito in violazione del merito creditizio e non rilevanti considerato che il soggetto beneficiario dal finanziamento è da essi distinto.
Innanzitutto, con tale espressione, si intende, ai sensi dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 385/1993, l'oggettiva capacità del consumatore, al tempo delle trattative, di soddisfare economicamente il credito richiesto, alla luce di adeguate informazioni anche dallo stesso prestate in ordine al proprio reddito, patrimonio e situazione lavorativa. La valutazione in ordine al merito del credito viene operata nella prassi sulla base delle informazioni che lo stesso consumatore è tenuto a fornire in ordine alla propria situazione economica, patrimoniale, lavorativa, per come confermate dalle banche dati a ciò predisposte. Ne consegue che, in sede giudiziale, il consumatore che contesti - come in questo caso - di avere ricevuto un prestito in violazione del merito creditizio sopporta integralmente l'onere della prova, nella specie improvato ed in ogni caso il contratto in oggetto è qualificato come “Prestito Impresa” ed è stato richiesto dalla “
[...]
della quale la signora è la sola socia ed amministratrice unica. Parte_3 Pt_2
Gli odierni opponenti sono i garanti del prestito alla società, dal che ne discende che la non era CP_3 comunque tenuta ad effettuare la valutazione del merito creditizio dei signori e . Pt_2 Pt_1
-Sulla nullita' del contratto di finanziamento per grave vizio di forma ed illegittimita' degli importi richiesti a titolo di interessi – anatocismo.
Le eccezioni non appaiono riscontrate dalla documentazione in atti in quanto nel contratto risultano indicati i tassi di interesse applicati ed è stato prodotto il piano di ammortamento con la dicitura
“finanziamento a rate costanti” (ammortamento alla francese) con l'indicazione di ogni singola rata con quota interessi, quota capitale, capitale residuo, debito estinto, somma interessi, scadenza rata e tipo rata.
Il piano di ammortamento c.d. alla francese prevede la restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Tale modalità di ammortamento non implica e non nasconde prassi anatocistiche contrastanti con il dettato pagina 3 di 4 di cui all'art. 1283 c.c., ma prevede un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito
Sul quantum non sono state formulate specifiche contestazioni.
Va, su tali basi, rigettata la domanda con conferma del decreto ingiuntivo emesso già dichiarato esecutivo in corso di causa.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in base al valore del decisum per la fase studio, introduttiva al parametro medio ed istruttorio e decisionale al parametro minimo stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 379/2024 già dichiarato esecutivo in corso di causa;
-Condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.387 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
IN EC
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