Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1593
TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dagli opponenti, persone fisiche, contro una società, convenuta opposta, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 15.835,12, notificato in data 16 e 26 aprile 2024. Gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione processuale attiva della società opposta per difetto di prova della titolarità del credito, in subordine, l'accertamento della nullità assoluta del contratto di prestito su cui si fonda l'ingiunzione, e in via gradata, il parziale annullamento del decreto con condanna al pagamento di una somma inferiore. La società opposta ha chiesto, in via preliminare, l'esecuzione provvisoria del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, il giudice ha ritenuto che la società opposta avesse assolto all'onere probatorio producendo il contratto di cessione di crediti pro-soluto del 29 giugno 2023 e l'elenco dei crediti ceduti, da cui risultava inequivocabilmente la titolarità del credito azionato. In ordine alla dedotta nullità del contratto di finanziamento per errore nella valutazione del merito creditizio, il Tribunale ha considerato generiche le contestazioni degli opponenti, evidenziando che il contratto era qualificato come "Prestito Impresa" richiesto dalla società di cui uno degli opponenti era socio e amministratore unico, e che gli opponenti agivano quali garanti, escludendo quindi l'obbligo di valutazione del merito creditizio nei loro confronti. Infine, riguardo alla nullità per vizio di forma e illegittimità degli interessi con anatocismo, il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta, inclusa il piano di ammortamento "alla francese", indicasse chiaramente i tassi di interesse applicati e non presentasse profili di anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. Le spese di lite sono state poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate in € 3.387 per onorari, oltre accessori.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1593
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1593
    Data del deposito : 24 ottobre 2025

    Testo completo