Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza suo favore, reso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, Prot. Uscita N. 0063796 del 24.02.2025, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha respinto l’istanza con la quale il ricorrente, cittadino pakistano, in data 10.2.2025 ha chiesto tramite il proprio difensore l’immediata attivazione delle misure di accoglienza.
Il diniego si basa sulla circostanza per cui il ricorrente avrebbe manifestato, sempre tramite il proprio difensore, la volontà di presentare quanto prima una domanda di protezione internazionale, senza provvedere alla relativa formalizzazione, ai sensi del d.l.gs n. 142/2015.
La documentazione in atti evidenzia che il difensore del ricorrente, con apposita pec, ha comunicato alla Questura di Milano, in ragione del mandato ricevuto e prima di chiedere alla Prefettura l’attivazione delle misure di accoglienza, l’intenzione del suo assistito di presentare quanto prima la domanda di protezione internazionale presso gli uffici dell’amministrazione.
La Questura ha individuato il giorno 16.7.2025 quale data per procedere alla formalizzazione della domanda.
Nelle more il difensore ha chiesto alla Prefettura di Milano, sempre in nome e per conto del suo assistito, l’immediata attivazione delle misure di accoglienza e su tale istanza l’amministrazione ha provveduto con il diniego impugnato.
2) Il ricorrente articola più censure con le quali contesta, da un lato, la violazione degli artt. 1, comma 2, e 14 del d.lgs. 142/2015, ove si prevede che le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, dall’altro, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione.
Le censure non possono essere condivise.
2.1) La questione giuridica dirimente attiene alla determinazione delle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale al fine dell’attivazione delle misure di accoglienza.
Si tratta di stabilire se sia sufficiente una qualsiasi manifestazione della volontà di chiedere la protezione, ovvero se ne sia necessaria la formalizzazione nel senso della sua presentazione ad opera dell’interessato personalmente e in luoghi determinati.
Infatti, l’attivazione delle misure di accoglienza è subordinata alla pendenza di una domanda volta a conseguire la concessione della protezione internazionale e non si giustifica, quindi, per il solo fatto che lo straniero si trovi in condizioni di indigenza.
Il Tribunale ritiene che il coordinamento tra i vigenti artt. 1 e 14 del d.l.gs 142/2015, con l’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 2023 n. 133, evidenzi che l’attivazione delle misure di accoglienza è subordinata alla formalizzazione, personalmente da parte del richiedente, della domanda di protezione internazionale, avanti alla competente Questura, secondo modalità che non sono state osservate nel caso di specie.
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 stabilisce, sin dalla sua entrata in vigore, che le misure di accoglienza si applicano dal “momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.
Il successivo art. 2, lett. a), definisce il richiedente la protezione internazionale come “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”.
Nondimeno, l’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, dedicato alle modalità di accesso al sistema di accoglienza, prevede al primo comma – secondo una disciplina che in parte qua non è stata modificata dal legislatore dopo la sua entrata in vigore – che le misure di accoglienza spettano al richiedente “che ha formalizzato la domanda” e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari.
Del resto, non è dubitabile che la norma da ultimo citata si riferisca proprio alla domanda di protezione, poiché l’art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 142/2015 definisce la “domanda” come quella “presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”.
Le norme del d.lgs. n. 142 vanno coordinate con le previsioni del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, che dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Il primo comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 prescrive che la domanda di protezione internazionale è “presentata personalmente” dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2.2) La giurisprudenza formatasi su tale assetto normativo, come si vedrà a breve, ha svilito la previsione contenuta nell’art. 6, comma 1, appena citato, reputandolo in ultima analisi incompatibile con la volontà legislativa, espressa dal d.lgs. n. 142 del 2015, di anticipare la soglia di tutela dello straniero, ammettendolo nel sistema di accoglienza, per così dire, ad nutum.
Tale lettura delle norme, pur non irresistibile sul piano esegetico (posto che l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2015 esigeva la “formalizzazione” della domanda di protezione internazionale ai fini dell’inserimento nel sistema di accoglienza) ha, tuttavia, comportato con il tempo fenomeni di abuso del mezzo concesso, in danno di altri richiedenti.
Difatti, concedere l’accoglienza per il solo fatto di avere manifestato, senza alcuna formalizzazione, il proprio futuro intento di sollecitare la protezione internazionale, ha consentito ad alcuni di godere della misura protettiva per tutto il tempo necessario a permettere la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, di persona e avanti all’autorità a ciò preposta, anche nei casi in cui essa fosse in effetti manifestamente infondata o inammissibile.
Il Tribunale non può che stigmatizzare i gravi indugi con i quali l’amministrazione gestisce tale ultima procedura, pur dando atto che essi possono in parte essere generati da cospicue onde di immigrazione e, soprattutto, dalla scarsità degli alloggi disponibili. Ciò ha determinato, nella prassi, la tendenza a rinviare la data di presentazione in Questura ad “appuntamenti” fissati talvolta a mesi di distanza, al fine di programmare per quanto possibile gli inserimenti.
Non vi è tuttavia dubbio sul fatto che chi vi aspira debba essere posto “quanto prima” (art. 6 della direttiva 2013) nella condizione di formalizzare la domanda di protezione internazionale, e che, in caso contrario, lo straniero abbia a disposizione ogni strumento di tutela cautelare attivabile, innanzi al giudice ordinario, a tale scopo.
Ma, per quanto qui interessa, l’interpretazione invalsa fino al 2023 e sopra accennata ha permesso anche a chi non vi avrebbe avuto titolo di saturare il sistema di accoglienza, in danno dei richiedenti asilo che, in difetto di assistenza legale, hanno osservato la procedura di formalizzazione.
A ben vedere, a chi sapeva di non poter contare sull’accoglimento della domanda di protezione internazionale è convenuto sfruttare la falla del sistema, piuttosto che esporsi ad una immediata formalizzazione della domanda stessa, con il rischio che essa fosse, in via altrettanto immediata, dichiarata manifestamente infondata o manifestamente inammissibile.
Il Tribunale non ha ragione, in ogni caso, di porsi il problema delle vie interpretative atte a scongiurare i tentativi di aggirare le finalità dei meccanismi di tutela offerti sulla base del diritto dell’Unione (che, come si vedrà subito, regolamenta la materia), problema ineludibile in linea di massima per il giudice nazionale che sieda in qualità di giudice del diritto unionale. Infatti, è da ultimo intervenuto in tale direzione il legislatore.
2.3) Il d.l. 5 ottobre 2023, n. 133 ha introdotto, nel corpo dell’articolo 6, il comma 3 bis, ove si stabilisce che, qualora lo straniero non si presenti presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità dichiarata “e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato”.
Alla luce di tale previsione, da un lato emerge che il legislatore abbia ribadito l’attuale vigenza dell’art. 6, comma 1, con il quale si è introdotto l’obbligo di presentare personalmente la domanda; dall’altro lato, si chiarisce definitivamente che la “formalizzazione” della domanda, alla quale rinvia l’art. 14, comma, 1 del d.lgs. n. 142 del 2015, coincide con l’inoltro personale di essa avanti all’ufficio chiamato a riceverla.
È dunque superata l’ambiguità che connotava il testo originario del d.lgs. n. 142 del 2015, poiché si è stabilito che la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale non è più sufficiente ai fini dell’inserimento nel sistema di accoglienza, se non quando essa è canalizzata nella forma prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008, a tutt’oggi pienamente in vigore nel testo modificato dal d.l. n. 133 del 2023.
Tale assetto pare conforme al diritto dell’Unione, salvi i dubbi che in altra sede potrebbero sorgere a causa dei tempi non brevi con i quali lo Stato italiano assicura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
2.4) Vale precisare sin d’ora, con riferimento alla disciplina eurounitaria, che la direttiva 2013/33/UE, recante norme sull’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, non disciplina il modo in cui la domanda di protezione internazionale deve essere presentata ai fini dell’ammissione alle misure di accoglienza.
L’art. 3, infatti, prevede l’applicazione della direttiva ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che “manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro”, senza precisare quando e come tale volontà debba essere manifestata.
Peraltro, il successivo art. 17, comma 1, disponendo che i richiedenti “abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale” chiarisce che la “manifestazione di volontà” coincide con l’inoltro della domanda di protezione internazionale, e non è certamente surrogabile da una mera dichiarazione di futuri intenti, poiché per “richiedenti, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della medesima direttiva si intende lo straniero “che abbia presentato una domanda di protezionale internazionale”.
Benché si possa sostenere che, prima delle modifiche apportate all’art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008, la Repubblica italiana si fosse valsa della prerogativa di introdurre disposizioni più favorevoli per lo straniero (art. 4 della direttiva), ad oggi si è quindi verificato un allineamento tra normativa nazionale e normativa unionale.
Sull’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE si fonda, ugualmente, la previsione che ha permesso all’Italia di (tornare ad) esigere che la domanda di protezione internazionale sia presentata personalmente, anche ai fini della necessaria verifica sull’identità del richiedente (in caso contrario, potrebbero essere ammessi nel sistema di accoglienza persone che hanno dichiarato false generalità, eludendo i controlli di polizia).
L’art. 6 della direttiva 2013/32/UE - recante le procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – oltre ad imporre (paragrafo 2) agli Stati membri di provvedere “affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima”, assegna ad essi (paragrafo 3) la facoltà di “esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato”.
La disciplina nazionale ed eurounitaria subordina chiaramente l’accesso alle misure di accoglienza alla presentazione della domanda di protezione internazionale e ciò si spiega con la ratio di tali misure, che hanno la funzione di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi durante il tempo occorrente per la valutazione della domanda di protezione.
In tal senso l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che le misure di accoglienza dei richiedenti asilo sono assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione (già art. 5, comma 6, d.lgs. n. 140 del 2005).
2.5) Volendo trattare più esaustivamente quanto finora accennato, va precisato che le richiamate disposizione del d.lgs. n. 142/2015 non recavano, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2023, una disciplina del tutto lineare in ordine alle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale ai fini dell’attivazione delle misure di accoglienza. Infatti, gli artt. 1, comma 2, e 2 lett. a) dispongono l’applicazione delle misure dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, sicché si potrebbe ritenere, sulla base di un’interpretazione letterale e parcellizzata, che per l’attivazione delle misure di accoglienza sia sufficiente che il cittadino extracomunitario esprima in qualunque modo la richiesta di protezione, senza dover rispettare specifiche modalità e quindi anche non personalmente e con qualunque mezzo. Si tratta di un’interpretazione (cfr. Tar Veneto, sez. III, 15 maggio 2023, n. 642) che valorizza il dato lessicale delle citate disposizioni, che esprimerebbero una nuova scelta legislativa rispetto alla previsione dell’abrogato art. 5 del d.lgs. n. 140/2005, che correlava espressamente l’applicazione delle misure di accoglienza alla presentazione della domanda di protezione e non alla sola manifestazione della volontà di richiederla.
Tale lettura poteva suscitare dubbi anche in precedenza, perché forzava la lettera dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142, i quali si limitano ad esigere che la volontà sia esplicitata, ma non assegnano rilevanza ad una volontà comunque manifestata, né trattano delle modalità della sua espressione; non solo, l’esegesi indicata non tiene conto del quadro sistematico di riferimento.
In tal senso, già l’art. 14 del d.lgs. n. 142 consentiva l’accesso alle misure di accoglienza al richiedente “che ha formalizzato la domanda” e tale previsione esclude, già nel corpo del decreto legislativo, che la mera manifestazione della volontà di richiedere la protezione consenta l’attivazione delle misure, essendo necessaria la formalizzazione della domanda.
Neppure l’art. 14 individua le modalità di presentazione della domanda, ma ne impone la formalizzazione; ne deriva che tali modalità devono essere individuate aliunde e ciò conduce a portare l’attenzione sul d.lgs. n. 25/2008 che disciplina in modo specifico questo profilo.
Vale considerare, su un piano più generale, che non è ragionevole ipotizzare che la presentazione della domanda di protezione internazionale possa avvenire con modalità differenti in ragione della finalità cui tende, ossia se rivolta ad ottenere il riconoscimento dello status o se tesa a consentire l’attivazione delle misure di accoglienza.
Così opinando, infatti, si legittimerebbe l’attivazione delle misure in presenza di una richiesta di protezione non idonea a determinare l’apertura del procedimento di riconoscimento dello status, sicché le misure potrebbero essere concesse e perdurare seppure non venga avviato, mediante idonea istanza, l’iter finalizzato alla protezione e tale risultato non sarebbe coerente con la ratio delle misure di accoglienza.
Come anticipato, esigenze di coerenza sistematica e ragionevolezza delle scelte legislative, impongono di coordinare il d.lgs. n. 142 con l’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, il quale prescrive, sin dalla sua entrata in vigore, che la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente.
Ne deriva che poteva essere dubbio che la mera manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale non integrasse la relativa domanda, per la quale sono richiesti la presentazione personale e presso determinati uffici.
Il dubbio è ora superato dal d.l n. 133 del 2023.
La trama legislativa trova difatti coerente sviluppo nel successivo comma 3 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 133/2023, ove si precisa, come già ricordato, che se lo straniero non si presenta presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per “la formalizzazione della domanda di protezione internazionale”, la manifestazione di volontà eventualmente espressa in precedenza non costituisce domanda e il procedimento non è instaurato.
La norma non ha la funzione di privare di efficacia la manifestazione di volontà eventualmente già espressa dal richiedente, ma specifica, in coerenza con il primo comma dell’art. 6, che è solo con la formalizzazione che la domanda si intende proposta.
La disposizione introdotta nel 2023 scioglie il dubbio interpretativo che può sorgere, come già evidenziato, da una lettura non sistematica degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 142/2005, perché chiarisce, in definitiva, che la manifestazione di volontà cui si riferiscono queste ultime disposizioni non integra una domanda di protezione internazionale.
In altre parole, il d.l. n. 133/2023, nell’introdurre il comma 3 bis nel corpo dell’art. 6 del d.l. 2008 n. 25, esplicita che la mera manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale non sostanzia la relativa domanda, che postula invece la necessaria formalizzazione, ossia la sua presentazione ad opera del richiedente personalmente e presso determinati uffici.
Tali modalità, come si è detto, vanno osservate anche ai fini delle misure di accoglienza, perché solo se la manifestazione di volontà di ottenere la protezione si è tradotta nella formulazione della relativa domanda, secondo le modalità stabilite dal legislatore, sussistono i presupposti per l’attivazione delle misure.
La legislazione nazionale non reca più, quindi (e supposto che lo recasse in precedenza), alcun trattamento di maggior favore, rispetto al diritto UE, per lo straniero richiedente protezione internazionale.
Si è già evidenziato che gli artt. 3 e 17 della direttiva si limitano a prevedere che la volontà di ottenere la protezione internazionale sia manifestata, ma non specificano le modalità di tale manifestazione; anzi, il già richiamato art. 6, par. 3, della direttiva 2013/32/UE legittima gli Stati membri a richiedere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e in un luogo designato. Facoltà che il legislatore nazionale ha esercitato con la previsione dell’art. 6, comma 1, del d.l.gs 25/2008, effettuando una scelta normativa ribadita e rafforzata con il d.l. n. 133/2023 che ha introdotto il comma 3 bis nel corpo dell’art. 6.
Si è già dato atto del diverso orientamento giurisprudenziale maturato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2023.
Esso, con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale, sosteneva che potesse essere proposta anche a mezzo di PEC, con conseguente possibilità di attivazione delle misure di accoglienza, nella sussistenza dei relativi presupposti (cfr. Cass. civ., sez I, 10 aprile 2024, n. 9597, relativa, però, ad una fattispecie del 2022; Cons. St., sez. III, 5 agosto 2020, n. 4948; Tar Veneto, sez. III; n. 642/2023 cit.).
La giurisprudenza richiamata sostiene che a fronte di un’istanza inoltrata con PEC, seppure non seguita dalla presentazione di una formale domanda, l’amministrazione abbia il dovere di riceverla, inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza (Cass. n. 21910/2020); il Questore deve registrare la domanda nel termine perentorio di sei giorni lavorativi (Cass. n. 20070/2023).
Tuttavia, il descritto orientamento concerne fattispecie risalenti ad epoca anteriore all’entrata in vigore del comma 3 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 133/2023, il quale – si ribadisce - ha esplicitato che se lo straniero non si presenta presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per “la formalizzazione della domanda di protezione internazionale”, la manifestazione di volontà eventualmente espressa in precedenza non costituisce domanda e il procedimento non è instaurato.
Mediante il comma 3 bis dell’art. 6 cit., il legislatore, oltre ad avere esercitato la facoltà prevista dall’art. 6, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, ha chiarito che la sola manifestazione di volontà non costituisce domanda di protezione, perché l’istanza deve essere formalizzata, ossia presentata personalmente dal richiedente e presso determinati uffici, come previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 25/2008.
L’orientamento giurisprudenziale suindicato non si armonizza con la novella di cui al d.l. n. 133/2023, perché se la manifestazione di volontà di per sé non determina l’apertura del procedimento di protezione, non è ragionevole, né coerente con il dato normativo, ritenere che essa valga ai fini dell’accesso alle misure di accoglienza, perché in tal modo le misure sarebbero attivabili anche in assenza della domanda di protezione, in chiara contraddizione con le finalità che esse perseguono; finalità, si ribadisce, consistente nel garantire la permanenza sul territorio nazionale dello straniero privo di adeguati mezzi di sussistenza che abbia richiesto la protezione internazionale durante il tempo necessario per il completamento del complesso procedimento.
Le considerazioni esposte evidenziano l’infondatezza della censura diretta a contestare la violazione del d.lgs. n. 142/2015, perché nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alle misure di accoglienza prima della presentazione, secondo le modalità precisate, della domanda di protezione internazionale.
2.6) Resta sullo sfondo una diversa ma correlata questione, presente anche nel caso in esame e relativa ai tempi impiegati dall’amministrazione per consentire allo straniero di presentare la domanda di protezione.
Senza dubbio è obbligo dello Stato di porre lo straniero in condizione di formalizzare la domanda “quanto prima” (cfr. art. 6, paragrafo 2, della citata direttiva n. 2013/33/UE), ma ipotetiche inosservanze di tale obbligo, da parte del legislatore in sede di disciplina della procedura, o da parte dell’amministrazione in sede di applicazione del diritto UE e della legge nazionale, sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo, che non è dotato di giurisdizione in materia di protezione internazionale.
Eventuali violazioni della disciplina relativa all’acquisizione o alla trattazione delle domande di protezione internazionale, che ostino in concreto alla possibilità di avanzare la successiva richiesta di attivazione delle misure di accoglienza, restano riservate alla cognizione del giudice ordinario, dotato di giurisdizione in materia di protezione internazionale, secondo gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento.
Perciò è al giudice ordinario che potrà essere prospettata la questione concernente i tempi, nella prassi spesso non brevi, entro i quali ha luogo la registrazione della domanda di protezione internazionale mediante convocazione in Questura dello straniero, mentre, ai fini delle misure di accoglienza, sulle quali resta ovviamente ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, la Prefettura potrà provvedere solo dopo la formalizzazione della domanda stessa, che è presupposto ai fini dell’inserimento nel sistema.
2.7) Sono infondate anche le censure dirette a lamentare la violazione delle garanzie partecipative e la carenza di motivazione.
In relazione al primo profilo, va osservato che, a fronte della mancata formalizzazione della domanda di protezione, l’agire della Prefettura risulta del tutto dovuto e vincolato, difettando un presupposto di legge il cui accertamento non postula l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione, sicché trova applicazione l’art. 21 octies della legge 1990 n. 241.
Parimenti è destituita di fondamento la censura di carenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato, oltre a richiamare il dato normativo di riferimento, descrive la fattispecie concreta che ha condotto al diniego ed evidenzia che il ricorrente non ha formalizzato presso la Questura la domanda di protezione internazionale, sicché risultano esplicitate le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione adottata.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.