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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente
CA CO, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1844/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, residente a 96100 Siracusa, nella Indirizzo_1 TICHE, Codice Fiscale: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, l'Intimazione di pagamento n. 29820249004624402000, consegnata a mano in data 24.04.2024 e della cartella di pagamento n. 29820070014942966000, asseritamente notificata il 03.12.2007 per la somma complessiva di €. 74.940,34.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1.- Inesistenza giuridica della notificazione dell'atto:
2.- Carenza di motivazione;
3.- Intervenuta Decadenza;
4.- Intervenuta Prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni del ricorso introduttivo, rilevando la inammissibilità dello stesso, non essendo l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile. Parte ricorrente avrebbe, inoltre, omesso di riferire che la controversia prende avvio da un avviso di accertamento e successiva cartella di pagamento che è stato oggetto di due sentenze: una di primo grado allo stesso favorevole (n.182/04/2009) e una di secondo grado (CTR) sfavorevole (n. 187-16-11 del 19.04.2011, dep. il 17.5.2011 - Rg 3442/2010). Conseguentemente, il ricorso in decisione, inoltre, viola potenzialmente il principio del ne bis in idem in quanto potrebbe provocare giudizi contrastanti sulla cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, dopo aver confutato le doglianze del ricorrente, ha ancora precisato in ordine alla preesistenza di un giudizio sulla stessa materia del contendere, che la Corte di
Cassazione, sull'impugnativa della sentenza della CTR, si è pronunciata con l'ordinanza n. 33474/18 depositata il 27/12/2018 che accoglieva il secondo motivo di ricorso (con cui il contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale), rigettava il primo motivo di ricorso (relativo all'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata) e cassava, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione di Siracusa, in diversa composizione. Tuttavia, in esito a tale
Ordinanza nessuna delle parti in causa ha provveduto a chiedere la riassunzione del giudizio entro il
12/05/2020, determinando l'estinzione del giudizio con la conseguente definitività dell'atto impugnato.
Peraltro da tale data decorrerebbe, a giudizio dell'ADE, il termine di prescrizione durante il quale è possibile per l'amministrazione finanziaria riattivare la procedura di riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La documentazione versata in atti e la ricostruzione operata in modo puntuale ed esaustivo, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Siracusa, rappresentano un quadro della controversia totalmente diverso da quello prospettato nel ricorso introduttivo.
Risulta, infatti, che parte ricorrente ha articolato l'impugnativa decontestualizzando e disancorando del tutto il procedimento di riscossione dalle pregresse vicende processuali, nel palese tentativo di sviare l'attenzione della Corte dalla reale natura della materia del contendere.
Per questo motivo le doglianze del ricorrente sono infondate perché riferite ad un quadro probatorio del tutto diverso da quello rappresentato.
L'Intimazione di pagamento n. 29820249004624402000 oggetto dell'odierna impugnativa si riferisce, infatti, ad una vicenda processuale definita e passata in giudicato risultando, di conseguenza, pienamente legittima la procedura di riscossione azionata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo intervenuta alcuna decadenza o prescrizione ed essendo l'atto ampiamente motivato dai richiami alle precedenti fasi in cui si è sviluppata la controversia, ampiamente conosciute da parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez IV rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.400,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025. Il Presidente dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente
CA CO, RE
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1844/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249004624402000 IVA-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1831/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, residente a 96100 Siracusa, nella Indirizzo_1 TICHE, Codice Fiscale: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, l'Intimazione di pagamento n. 29820249004624402000, consegnata a mano in data 24.04.2024 e della cartella di pagamento n. 29820070014942966000, asseritamente notificata il 03.12.2007 per la somma complessiva di €. 74.940,34.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1.- Inesistenza giuridica della notificazione dell'atto:
2.- Carenza di motivazione;
3.- Intervenuta Decadenza;
4.- Intervenuta Prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni del ricorso introduttivo, rilevando la inammissibilità dello stesso, non essendo l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile. Parte ricorrente avrebbe, inoltre, omesso di riferire che la controversia prende avvio da un avviso di accertamento e successiva cartella di pagamento che è stato oggetto di due sentenze: una di primo grado allo stesso favorevole (n.182/04/2009) e una di secondo grado (CTR) sfavorevole (n. 187-16-11 del 19.04.2011, dep. il 17.5.2011 - Rg 3442/2010). Conseguentemente, il ricorso in decisione, inoltre, viola potenzialmente il principio del ne bis in idem in quanto potrebbe provocare giudizi contrastanti sulla cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che, dopo aver confutato le doglianze del ricorrente, ha ancora precisato in ordine alla preesistenza di un giudizio sulla stessa materia del contendere, che la Corte di
Cassazione, sull'impugnativa della sentenza della CTR, si è pronunciata con l'ordinanza n. 33474/18 depositata il 27/12/2018 che accoglieva il secondo motivo di ricorso (con cui il contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale), rigettava il primo motivo di ricorso (relativo all'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata) e cassava, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione di Siracusa, in diversa composizione. Tuttavia, in esito a tale
Ordinanza nessuna delle parti in causa ha provveduto a chiedere la riassunzione del giudizio entro il
12/05/2020, determinando l'estinzione del giudizio con la conseguente definitività dell'atto impugnato.
Peraltro da tale data decorrerebbe, a giudizio dell'ADE, il termine di prescrizione durante il quale è possibile per l'amministrazione finanziaria riattivare la procedura di riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La documentazione versata in atti e la ricostruzione operata in modo puntuale ed esaustivo, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Siracusa, rappresentano un quadro della controversia totalmente diverso da quello prospettato nel ricorso introduttivo.
Risulta, infatti, che parte ricorrente ha articolato l'impugnativa decontestualizzando e disancorando del tutto il procedimento di riscossione dalle pregresse vicende processuali, nel palese tentativo di sviare l'attenzione della Corte dalla reale natura della materia del contendere.
Per questo motivo le doglianze del ricorrente sono infondate perché riferite ad un quadro probatorio del tutto diverso da quello rappresentato.
L'Intimazione di pagamento n. 29820249004624402000 oggetto dell'odierna impugnativa si riferisce, infatti, ad una vicenda processuale definita e passata in giudicato risultando, di conseguenza, pienamente legittima la procedura di riscossione azionata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo intervenuta alcuna decadenza o prescrizione ed essendo l'atto ampiamente motivato dai richiami alle precedenti fasi in cui si è sviluppata la controversia, ampiamente conosciute da parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez IV rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.400,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Siracusa il 19/12/2025. Il Presidente dott.ssa Laura Benanti