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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160060445051000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100089195307000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110071585332000 SMALT. RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075198361000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 CONTRIBUTI IVS 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050707505000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050707505000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110077843626000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120006794639000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120006794639000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 10.1.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava l'atto, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 12.11.2024, (di pignoramento di crediti presso terzi, emesso in relazione a crediti tributari, pari alla complessiva somma di
€ 512.618,49, dovuta per IRPEF, IRAP, IVA e addizionali regionali non versati negli anni 2002, 2003, 2006,
2008, 2009, 2010, nonché per tassa smaltimento rifiuti non versata nel 2009 e 2010, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alle 11 cartelle di pagamento presupposte, ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica delle cartelle presupposte;
2. per difetto di congrua motivazione degli atti opposti;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni in concreto applicate;
3. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta prescrizione decennale dei crediti erariali azionati;
5. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati a titolo di interessi e sanzioni.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai crediti azionati a titolo di tasse smaltimento rifiuti, di cui alle due cartelle presupposte identificate con numeri finali 307 e 332, oltre che in ordine alle eccezioni sollevate riguardanti la ritualità del procedimento esecutivo;
e comunque contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con rifusione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva parimenti in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, esaminata altresì la memoria illustrativa del 29.12.2025 versata in atti da parte ricorrente, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate convenuta, in riferimento ai crediti tributari azionati a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, di cui alle cartelle presupposte, identificate con numeri finali 307 e 332, siccome imposte da altro ente impositore, ovverosia dal comune di
Catania.
Col primo motivo di gravame il ricorrente si duole del difetto di notifica delle cartelle presupposte.
L'eccezione è infondata e va disattesa, alla luce della documentazione versata in atti da ADER, da cui si desume diversamente che tutte le cartelle in questione sono state ritualmente notificate, ad eccezione della cartella identificata con numero finale 516.
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle medesime, ritualmente notificate, (cfr. documentazione in atti), non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alle predette notifiche, va ritenuto decaduto l'odierno contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto i crediti relativi sono diventati definitivi e non più contestabili.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata in questa sede, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti tributari per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla notifica delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del periodo prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), è stato in concreto ulteriormente interrotto dalle notifiche delle intimazioni di pagamento identificate, rispettivamente, con numeri finali 161, 262, 181, 282, 815, 623, 637,
850, oltre che dalla notifica in data 12.11.2024 dell'atto di pignoramento opposto per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il termine finale prescrizionale in questione, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del termine prescrizionale medesimo, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n.
18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Vanno invece dichiarati estinti per prescrizione i crediti tributari azionati di cui alla cartella di pagamento presupposta, identificata con numero finale 516, in difetto di prova di avvenuta notifica della stessa al contribuente.
Eccepisce altresì parte ricorrente il difetto di congrua motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi moratori.
L'eccezione è infondata, laddove si consideri che l'atto di pignoramento opposto è un atto a natura vincolata, che non prevede alcun obbligo di motivazione, essendo sufficiente indicare le sottese cartelle di pagamento con la data di notifica e l'importo del credito tributario preteso da corrispondere, per consentire al contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti le pretese tributarie azionate e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Con memoria del 29.12.2025 il ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui in particolare evidenzia nuovi profili di invalidità delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ivi indicate.
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, non dedotte con la proposizione rituale di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema
Corte. Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica delle cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità delle notifiche degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
Va inoltre rilevato che la preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate convenuta, in riferimento ai crediti tributari azionati a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, di cui alle cartelle presupposte, identificate con numeri finali 307 e 332; • dichiara estinti per prescrizione i crediti azionati, di cui alla cartella di pagamento presupposta identificata con numero finale 516, che annulla;
• rigetta nel resto il ricorso;
• riduce l'atto di pignoramento opposto alle cartelle presupposte non annullate;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 10.000,00, per ciascuna parte convenuta, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in data
8.1.2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160060445051000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070061918256000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100089195307000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110071585332000 SMALT. RIFIUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120075198361000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 CONTRIBUTI IVS 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932010055624428000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050707505000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050707505000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060108226516000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130018410625000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110077843626000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120006794639000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120006794639000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 10.1.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava l'atto, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 12.11.2024, (di pignoramento di crediti presso terzi, emesso in relazione a crediti tributari, pari alla complessiva somma di
€ 512.618,49, dovuta per IRPEF, IRAP, IVA e addizionali regionali non versati negli anni 2002, 2003, 2006,
2008, 2009, 2010, nonché per tassa smaltimento rifiuti non versata nel 2009 e 2010, comprensiva di interessi e sanzioni, di cui alle 11 cartelle di pagamento presupposte, ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di notifica delle cartelle presupposte;
2. per difetto di congrua motivazione degli atti opposti;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni in concreto applicate;
3. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
4. per intervenuta prescrizione decennale dei crediti erariali azionati;
5. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati a titolo di interessi e sanzioni.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, eccependo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai crediti azionati a titolo di tasse smaltimento rifiuti, di cui alle due cartelle presupposte identificate con numeri finali 307 e 332, oltre che in ordine alle eccezioni sollevate riguardanti la ritualità del procedimento esecutivo;
e comunque contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con rifusione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva parimenti in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, esaminata altresì la memoria illustrativa del 29.12.2025 versata in atti da parte ricorrente, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate convenuta, in riferimento ai crediti tributari azionati a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, di cui alle cartelle presupposte, identificate con numeri finali 307 e 332, siccome imposte da altro ente impositore, ovverosia dal comune di
Catania.
Col primo motivo di gravame il ricorrente si duole del difetto di notifica delle cartelle presupposte.
L'eccezione è infondata e va disattesa, alla luce della documentazione versata in atti da ADER, da cui si desume diversamente che tutte le cartelle in questione sono state ritualmente notificate, ad eccezione della cartella identificata con numero finale 516.
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle medesime, ritualmente notificate, (cfr. documentazione in atti), non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alle predette notifiche, va ritenuto decaduto l'odierno contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto i crediti relativi sono diventati definitivi e non più contestabili.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata in questa sede, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti tributari per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla notifica delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del periodo prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), è stato in concreto ulteriormente interrotto dalle notifiche delle intimazioni di pagamento identificate, rispettivamente, con numeri finali 161, 262, 181, 282, 815, 623, 637,
850, oltre che dalla notifica in data 12.11.2024 dell'atto di pignoramento opposto per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il termine finale prescrizionale in questione, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del termine prescrizionale medesimo, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n.
18 del 17.03.2020, c.d. “Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020, c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Vanno invece dichiarati estinti per prescrizione i crediti tributari azionati di cui alla cartella di pagamento presupposta, identificata con numero finale 516, in difetto di prova di avvenuta notifica della stessa al contribuente.
Eccepisce altresì parte ricorrente il difetto di congrua motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi moratori.
L'eccezione è infondata, laddove si consideri che l'atto di pignoramento opposto è un atto a natura vincolata, che non prevede alcun obbligo di motivazione, essendo sufficiente indicare le sottese cartelle di pagamento con la data di notifica e l'importo del credito tributario preteso da corrispondere, per consentire al contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti le pretese tributarie azionate e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Con memoria del 29.12.2025 il ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui in particolare evidenzia nuovi profili di invalidità delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ivi indicate.
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, non dedotte con la proposizione rituale di motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema
Corte. Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica delle cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità delle notifiche degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
Va inoltre rilevato che la preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbita la trattazione dei restanti motivi di impugnazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate convenuta, in riferimento ai crediti tributari azionati a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, di cui alle cartelle presupposte, identificate con numeri finali 307 e 332; • dichiara estinti per prescrizione i crediti azionati, di cui alla cartella di pagamento presupposta identificata con numero finale 516, che annulla;
• rigetta nel resto il ricorso;
• riduce l'atto di pignoramento opposto alle cartelle presupposte non annullate;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 10.000,00, per ciascuna parte convenuta, oltre IVA ed accessori come per legge. Così deciso in data
8.1.2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)