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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 6108/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.35, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 10.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 5.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6108/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. FERRELLI EMANUELA Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' per sentire accertata la natura Parte_1 CP_1
professionale della patologia di cui ha allegato di essere affetto (“spondilodiscoartrosi lombare, causa di protusioni discali multiple della colonna”), allegando di aver svolto, nel corso della propria vita lavorativa, mansioni di operaio cementista, di operaio agricolo, di autotrasportatore, e di essere stato pertanto esposto ad un rischio di sovraccarico biomeccanico “qualitativamente, quantitativamente e modalmente efficiente a procurare le patologie denunciate”.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che il/la ricorrente è affetto da “protusioni Parte_1
discali multiple della colonna” di carattere, origine e derivazione professionale e che per tale patologia il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari pagina 2 di 9 al 10% del totale, o comunque in percentuale superiore al 6%, con decorrenza ed accessori di legge, e così complessivamente 17% in conseguenza di altra tecnopatia già indennizzata nella misura dell'8%;
B) conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, al riconoscimento e alla liquidazione del danno in capitale per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000 pari alla percentuale di danno biologico complessivo del 10% o a quella diversa che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge, a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
C) in via meramente subordinata accertare e dichiarare che la suddetta patologia è di origine e natura professionali, anche con il riconoscimento di un grado di menomazione inferiore al 6% indennizzabile, ciò ai fini della storia professionale del soggetto e a tutela di eventuali aggravamenti, stante la presenza di altre patologie di natura ed origine professionali;
D) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento CP_1
delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L' si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso, contestando in particolare l'origine CP_1
eziologica professionale allegata dal ricorrente, evidenziando trattarsi di “soggetto affetto da plurime patologie a carattere degenerativo, in presenza peraltro di pesante fattore di confondimento (grande obesità)”.
La causa è stata istruita raccogliendo prova per testi (udienza 25.2.2025) e disponendo apposita ctu, depositata in data 3.8.2025, quindi discussa all'udienza cartolare del
16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
pagina 3 di 9 “Giova premettere che, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, il giudice di merito deve accertare l'esistenza del “nesso eziologico” tra la malattia e la lavorazione espletata, ed in particolare che il rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo sia diretto (ossia tale da escludere le malattie non derivanti dal rischio specifico), ed efficiente, tale cioè da rivelare l'idoneità della lavorazione a produrre l'effetto.
La giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione contro le malattie professionali, afferma, in particolare, che, quando la malattia è inclusa nella “tabella”, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva,
anch'essa tabellata. In dette ipotesi il nesso eziologico è presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
In tali casi, infatti, l'origine professionale della patologia è “di elevata probabilità” e ciò
determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale, o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha il solo onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno extra-lavorativo, dotato di efficacia esclusiva, oppure che,
per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della malattia.
Diverso è il caso delle malattie professionali derivanti da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”. Al riguardo l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 prevede che sono “... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
In tali casi, tuttavia, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza pagina 4 di 9 della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità o di probabilità qualificata (rilevante, elevata, marcata, concreta) escludendo, quindi, la semplice possibilità e, tantomeno, la mera probabilità.
La S.C. di Cassazione (ad es. sent. n. 17438/2012) afferma al riguardo che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.
In tema di malattie plurifattoriali, inoltre, si precisa che le alterazioni devono essere
“peculiarmente” rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività
lavorative cui si vogliono attribuire. Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno”.
le concause extra-lavorative possono, dunque, aver concorso all'insorgenza della patologia, ma non devono essere da sole responsabili dell'evento. Si applica, in sintesi, la regola dettata dall'art. 41 del codice penale, così come sancito dai giudici di legittimità,
secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dall'equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, in riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole c.d. concause di lesione, nelle quali un evento patologico unitario ed indivisibile sia pagina 5 di 9 conseguenza di più fattori causali, mentre non si applica alle c.d. concause di invalidità, nelle quali, pur in presenza di un concorso di cause, rimane possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali di un'altra, sicché trova applicazione l'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965” (cfr. ad es. Cass. Sez. L 21021/2007)” (Trib. Velletri, sent. n.
1460/2017, doc. 5 convenuta;
cfr. anche Cass. n. 38123/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito prova del fatto che si verta in materia di malattie c.d. tabellate, ad asserita derivazione eziologica da lavorazioni a loro volta tabellate, con tutto ciò che ne consegue, come si è appena visto, in punto di onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio.
Deve allora evidenziarsi, in primo luogo, che l'esito della prova orale assunta è tutt'altro che solido ed univoco nel senso preteso dal ricorrente.
Invero, il ricorrente allega di aver svolto la propria attività lavorativa nell'arco del quasi quarantennio compreso tra il 1979 ed il 2018.
Con riferimento al solo periodo successivo al 2015 (e, dunque, ai soli ultimi tre anni sui quasi quaranta lavorati), il teste ha confermato lo svolgimento delle mansioni di Tes_1
autista di camion da 3,5 t e la movimentazione manuale di carichi: “Il ricorrente carica e scaricava il pane dal camion: ogni confezione di pane (o “cesta”) pesava 16 o 17 kg,
compreso il peso della cassetta di plastica. Il ricorrente ne spostava circa 70 o 80 al giorno”, ancorchè ciò riesca a riferire il teste per la sola finestra temporale di “circa mezz'ora” al giorno.
Con riferimento al precedente periodo 1982-2002, invece, il teste ha dichiarato che Tes_2
“il ricorrente invece si occupava della fase di imbottigliamento e del carico e dello scarico delle bottiglie, e, dopo qualche anno (cioè dal 2000 al 2002), anche del trasporto delle bottiglie come autista”, confermando pertanto le mansioni di autista (non risulta di che tipo di mezzi) per soli tre anni (2000-2002), e, precedentemente, non meglio precisate mansioni di “carico e scarico di bottiglie”, senza alcuna indicazione ulteriore sulla frequenza, sulle pagina 6 di 9 caratteristiche dei beni movimentati, il che assume, nel caso di specie, intuibile rilevanza ai fini di ritenere (non) assolto il rigido onere della prova gravante sul ricorrente.
Dalle testimonianze assunte, insomma, non trova affatto conferma, secondo questo giudice,
l'allegazione del ricorrente di essere stato “esposto, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, ad un rischio di sovraccarico biomeccanico, qualitativamente, quantitativamente, e modalmente efficiente a procurare le patologie denunciate”.
Quand'anche si volesse superare quanto appena evidenziato, l'esito della Consulenza
d'ufficio disposta, e le conclusioni formulate dal Ctu, bastano ad escludere in radice la sussistenza del nesso di causa professionale preteso dal ricorrente.
Chiaramente e logicamente motivando le conclusioni prese, diversamente da quanto contestato dal Consulente di parte ricorrente, anche in replica alle osservazioni di quest'ultimo, il Ctu ha evidenziato che “trattasi di soggetto di anni 65 con obesità Severa grave con BMI di 45,20 affetto da una patologia artrosica polidistrettuale del rachide cervico dorso-lombare e di artroprotesi di ginocchio destro che non giustifica il riconoscimento di malattia professionale”.
La grave obesità di cui è affetto il ricorrente, la cui origine cronologica riferita dal consulente di parte come “recente” non è stata né allegata, né circostanziata, né provata in giudizio, non trova “corrispettivo anamnestico e documentale per dismetabolismo”, configurandosi invece come “habitus eredo-costituzionale”.
La causa efficiente e preponderante la patologia lamentata è individuata in una “forma artrosica, peraltro localizzata non solo alla colonna vertebrale dorso-lombare ma anche alle ginocchia ed in diversa fase evolutiva, essendo presente a destra una artroprotesi e a sinistra una gonoartrosi”; la “componente degenerativo-artrosica” in un soggetto di 65
anni, “a sede plurilocalizzata (tratto cervicale del rachide [le alterazioni del rachide cervicale non appaiono “inerenti causalmente alle prestazioni lavorative ma esiti della artroprotesi del ginocchio destro”] e delle articolazioni delle ginocchia, oltre che del tratto pagina 7 di 9 dorso-lombare)”, “a fronte di una modesta compromissione funzionale rilevata obiettivamente, pur a fronte di un peso di 140 kg ed altezza di 178 cm (limitazione dei movimenti alla flessione del tronco e a carico della spalla sinistra per impaccio adiposo) non costituisce causa probante di indennizzabilità in quanto non ravvisabile un rischio lavorativo da malattia professionale” (ctu, pagg. 9 e 10).
Insomma, il Consulente ha chiarito che la grave obesità ed il fatto che il ricorrente sia affetto da artrosi polidistrettuale sono fattori da soli sufficienti a giustificare eziologicamente la patologia (spondilodiscoartrosi lombare) lamentata, e ciò basta ad escluderne l'origine professionale per quanto rileva in questa sede.
“Quel che essenzialmente rileva […] è che il giudizio ipotetico inerente il legame tra evento lesivo e condotta antecedente venga formulato nel rispetto del criterio probabilistico ex art. 41 c.p. che deve essere sorretto dall'individuazione della legge generale, probabilistica o scientifica (ipotesi, canone, criterio scientifico epidemiologico) di copertura del legame eziologico e dalla esclusione dell'intervento di eventuali fattori alternativi;
operazione che deve condursi attraverso un duplice livello di giudizio che si estrinseca a livello della causalità generale ed a livello della causalità individuale o del caso concreto, in modo da escludere gli interventi di fattori alternativi e quindi l'errore nella ricostruzione e nella individuazione della responsabilità per la causazione di uno specifico fatto. Allo scopo il giudice deve poter pervenire all'accertamento del legame causale ovvero ad individuare il nesso che lega una precisa attività ad un singolo evento lesivo, operando attraverso la formula dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, secondo il criterio della conditio sine qua non o della causalità necessaria che governa la spiegazione del nesso di causalità sul terreno della responsabilità civile”
(Cass. n. 26030/2025), il che è quanto avvenuto, all'esito dell'istruttoria tecnica, anche in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza, ma si prende atto della dichiarazione resa dal ricorrente pagina 8 di 9 ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente, ma prende atto della dichiarazione di esenzione da costui resa in atti ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro n. 6108/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 dicembre 2025, ad ore 9.35, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 7.11.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 10.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 5.12.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6108/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'avv. FERRELLI EMANUELA Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' per sentire accertata la natura Parte_1 CP_1
professionale della patologia di cui ha allegato di essere affetto (“spondilodiscoartrosi lombare, causa di protusioni discali multiple della colonna”), allegando di aver svolto, nel corso della propria vita lavorativa, mansioni di operaio cementista, di operaio agricolo, di autotrasportatore, e di essere stato pertanto esposto ad un rischio di sovraccarico biomeccanico “qualitativamente, quantitativamente e modalmente efficiente a procurare le patologie denunciate”.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che il/la ricorrente è affetto da “protusioni Parte_1
discali multiple della colonna” di carattere, origine e derivazione professionale e che per tale patologia il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari pagina 2 di 9 al 10% del totale, o comunque in percentuale superiore al 6%, con decorrenza ed accessori di legge, e così complessivamente 17% in conseguenza di altra tecnopatia già indennizzata nella misura dell'8%;
B) conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
protempore, al riconoscimento e alla liquidazione del danno in capitale per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000 pari alla percentuale di danno biologico complessivo del 10% o a quella diversa che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge, a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
C) in via meramente subordinata accertare e dichiarare che la suddetta patologia è di origine e natura professionali, anche con il riconoscimento di un grado di menomazione inferiore al 6% indennizzabile, ciò ai fini della storia professionale del soggetto e a tutela di eventuali aggravamenti, stante la presenza di altre patologie di natura ed origine professionali;
D) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento CP_1
delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L' si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso, contestando in particolare l'origine CP_1
eziologica professionale allegata dal ricorrente, evidenziando trattarsi di “soggetto affetto da plurime patologie a carattere degenerativo, in presenza peraltro di pesante fattore di confondimento (grande obesità)”.
La causa è stata istruita raccogliendo prova per testi (udienza 25.2.2025) e disponendo apposita ctu, depositata in data 3.8.2025, quindi discussa all'udienza cartolare del
16.12.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
pagina 3 di 9 “Giova premettere che, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, il giudice di merito deve accertare l'esistenza del “nesso eziologico” tra la malattia e la lavorazione espletata, ed in particolare che il rapporto causale con lo specifico rischio lavorativo sia diretto (ossia tale da escludere le malattie non derivanti dal rischio specifico), ed efficiente, tale cioè da rivelare l'idoneità della lavorazione a produrre l'effetto.
La giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione contro le malattie professionali, afferma, in particolare, che, quando la malattia è inclusa nella “tabella”, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva,
anch'essa tabellata. In dette ipotesi il nesso eziologico è presunto per legge, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
In tali casi, infatti, l'origine professionale della patologia è “di elevata probabilità” e ciò
determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale, o concausale, con la conseguenza che mentre, da una parte, il lavoratore ha il solo onere di dimostrare la presenza del fattore scatenante la malattia fra il materiale abitualmente adoperato nel lavoro, dall'altra parte l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno extra-lavorativo, dotato di efficacia esclusiva, oppure che,
per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della malattia.
Diverso è il caso delle malattie professionali derivanti da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”. Al riguardo l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000 prevede che sono “... malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.
In tali casi, tuttavia, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza pagina 4 di 9 della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità o di probabilità qualificata (rilevante, elevata, marcata, concreta) escludendo, quindi, la semplice possibilità e, tantomeno, la mera probabilità.
La S.C. di Cassazione (ad es. sent. n. 17438/2012) afferma al riguardo che: “A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.
In tema di malattie plurifattoriali, inoltre, si precisa che le alterazioni devono essere
“peculiarmente” rapportabili, con legame di causalità tutt'altro che ipotetico, alle attività
lavorative cui si vogliono attribuire. Deve, cioè, essere riconosciuto nel lavoro l'agente causale o concausale eziopatogeneticamente valido ed indispensabile a produrre lo specifico danno”.
le concause extra-lavorative possono, dunque, aver concorso all'insorgenza della patologia, ma non devono essere da sole responsabili dell'evento. Si applica, in sintesi, la regola dettata dall'art. 41 del codice penale, così come sancito dai giudici di legittimità,
secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dall'equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, in riferimento agli stati morbosi preesistenti può applicarsi alle sole c.d. concause di lesione, nelle quali un evento patologico unitario ed indivisibile sia pagina 5 di 9 conseguenza di più fattori causali, mentre non si applica alle c.d. concause di invalidità, nelle quali, pur in presenza di un concorso di cause, rimane possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali di un'altra, sicché trova applicazione l'art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965” (cfr. ad es. Cass. Sez. L 21021/2007)” (Trib. Velletri, sent. n.
1460/2017, doc. 5 convenuta;
cfr. anche Cass. n. 38123/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito prova del fatto che si verta in materia di malattie c.d. tabellate, ad asserita derivazione eziologica da lavorazioni a loro volta tabellate, con tutto ciò che ne consegue, come si è appena visto, in punto di onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio.
Deve allora evidenziarsi, in primo luogo, che l'esito della prova orale assunta è tutt'altro che solido ed univoco nel senso preteso dal ricorrente.
Invero, il ricorrente allega di aver svolto la propria attività lavorativa nell'arco del quasi quarantennio compreso tra il 1979 ed il 2018.
Con riferimento al solo periodo successivo al 2015 (e, dunque, ai soli ultimi tre anni sui quasi quaranta lavorati), il teste ha confermato lo svolgimento delle mansioni di Tes_1
autista di camion da 3,5 t e la movimentazione manuale di carichi: “Il ricorrente carica e scaricava il pane dal camion: ogni confezione di pane (o “cesta”) pesava 16 o 17 kg,
compreso il peso della cassetta di plastica. Il ricorrente ne spostava circa 70 o 80 al giorno”, ancorchè ciò riesca a riferire il teste per la sola finestra temporale di “circa mezz'ora” al giorno.
Con riferimento al precedente periodo 1982-2002, invece, il teste ha dichiarato che Tes_2
“il ricorrente invece si occupava della fase di imbottigliamento e del carico e dello scarico delle bottiglie, e, dopo qualche anno (cioè dal 2000 al 2002), anche del trasporto delle bottiglie come autista”, confermando pertanto le mansioni di autista (non risulta di che tipo di mezzi) per soli tre anni (2000-2002), e, precedentemente, non meglio precisate mansioni di “carico e scarico di bottiglie”, senza alcuna indicazione ulteriore sulla frequenza, sulle pagina 6 di 9 caratteristiche dei beni movimentati, il che assume, nel caso di specie, intuibile rilevanza ai fini di ritenere (non) assolto il rigido onere della prova gravante sul ricorrente.
Dalle testimonianze assunte, insomma, non trova affatto conferma, secondo questo giudice,
l'allegazione del ricorrente di essere stato “esposto, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, ad un rischio di sovraccarico biomeccanico, qualitativamente, quantitativamente, e modalmente efficiente a procurare le patologie denunciate”.
Quand'anche si volesse superare quanto appena evidenziato, l'esito della Consulenza
d'ufficio disposta, e le conclusioni formulate dal Ctu, bastano ad escludere in radice la sussistenza del nesso di causa professionale preteso dal ricorrente.
Chiaramente e logicamente motivando le conclusioni prese, diversamente da quanto contestato dal Consulente di parte ricorrente, anche in replica alle osservazioni di quest'ultimo, il Ctu ha evidenziato che “trattasi di soggetto di anni 65 con obesità Severa grave con BMI di 45,20 affetto da una patologia artrosica polidistrettuale del rachide cervico dorso-lombare e di artroprotesi di ginocchio destro che non giustifica il riconoscimento di malattia professionale”.
La grave obesità di cui è affetto il ricorrente, la cui origine cronologica riferita dal consulente di parte come “recente” non è stata né allegata, né circostanziata, né provata in giudizio, non trova “corrispettivo anamnestico e documentale per dismetabolismo”, configurandosi invece come “habitus eredo-costituzionale”.
La causa efficiente e preponderante la patologia lamentata è individuata in una “forma artrosica, peraltro localizzata non solo alla colonna vertebrale dorso-lombare ma anche alle ginocchia ed in diversa fase evolutiva, essendo presente a destra una artroprotesi e a sinistra una gonoartrosi”; la “componente degenerativo-artrosica” in un soggetto di 65
anni, “a sede plurilocalizzata (tratto cervicale del rachide [le alterazioni del rachide cervicale non appaiono “inerenti causalmente alle prestazioni lavorative ma esiti della artroprotesi del ginocchio destro”] e delle articolazioni delle ginocchia, oltre che del tratto pagina 7 di 9 dorso-lombare)”, “a fronte di una modesta compromissione funzionale rilevata obiettivamente, pur a fronte di un peso di 140 kg ed altezza di 178 cm (limitazione dei movimenti alla flessione del tronco e a carico della spalla sinistra per impaccio adiposo) non costituisce causa probante di indennizzabilità in quanto non ravvisabile un rischio lavorativo da malattia professionale” (ctu, pagg. 9 e 10).
Insomma, il Consulente ha chiarito che la grave obesità ed il fatto che il ricorrente sia affetto da artrosi polidistrettuale sono fattori da soli sufficienti a giustificare eziologicamente la patologia (spondilodiscoartrosi lombare) lamentata, e ciò basta ad escluderne l'origine professionale per quanto rileva in questa sede.
“Quel che essenzialmente rileva […] è che il giudizio ipotetico inerente il legame tra evento lesivo e condotta antecedente venga formulato nel rispetto del criterio probabilistico ex art. 41 c.p. che deve essere sorretto dall'individuazione della legge generale, probabilistica o scientifica (ipotesi, canone, criterio scientifico epidemiologico) di copertura del legame eziologico e dalla esclusione dell'intervento di eventuali fattori alternativi;
operazione che deve condursi attraverso un duplice livello di giudizio che si estrinseca a livello della causalità generale ed a livello della causalità individuale o del caso concreto, in modo da escludere gli interventi di fattori alternativi e quindi l'errore nella ricostruzione e nella individuazione della responsabilità per la causazione di uno specifico fatto. Allo scopo il giudice deve poter pervenire all'accertamento del legame causale ovvero ad individuare il nesso che lega una precisa attività ad un singolo evento lesivo, operando attraverso la formula dell'eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, secondo il criterio della conditio sine qua non o della causalità necessaria che governa la spiegazione del nesso di causalità sul terreno della responsabilità civile”
(Cass. n. 26030/2025), il che è quanto avvenuto, all'esito dell'istruttoria tecnica, anche in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza, ma si prende atto della dichiarazione resa dal ricorrente pagina 8 di 9 ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la soccombenza del ricorrente, ma prende atto della dichiarazione di esenzione da costui resa in atti ex art. 152 disp. att. cpc.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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