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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16853 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 9725/2024 R.G., promosso
DA
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., e domiciliato C.F._1 presso il proprio studio, sito in Roma, al RG Luigi LI n. 10.
Ricorrente
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), in qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU
[...]
RA”, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marco Papio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gargiulo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che l'Avv.
[...]
ha effettuato prestazioni d'opera intellettuale in favore di Pt_1 [...]
in qualità di titolare dell'impresa individuale CO di AU CP_1
1 RA", svolgendo le attività difensive meglio descritte in atti;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 2.707,31, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, a saldo sul dovuto per compensi e rimborso delle spese vive anticipate, oltre oneri di legge ed oltre, ancora, gli interessi ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con decorrenza dalla data della costituzione in mora. Con vittoria di spese di lite”; per la resistente “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, in via preliminare, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di
Roma, con conseguente rigetto della domanda proposta dal ricorrente. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall'Avv.
[...]
in quanto è debitrice della minor somma di euro Pt_1 Controparte_1
197,81, che si dichiara disponibile a versare da subito. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. 150/2011, depositato il
05.03.2024, l'Avv. ha dedotto che Parte_1
➢ in qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di Controparte_1
RA AU”, lo aveva incaricato di proporre, in sua rappresentanza e difesa, opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12066/2019 – già munito di clausola di provvisoria esecutività e notificatole con pedissequo precetto – con il quale il Condominio di RG LI nn. 9/10/16/18,
Via Tiberio Imperatore 79 e Negozi in Roma, le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.587,40 per oneri condominiali rimasti insoluti;
➢ Egli, accettato l'incarico e ricevuto il mandato ad litem, aveva provveduto all'acquisizione della documentazione depositata nel procedimento monitorio ed allo studio degli atti, onde approntare la più adeguata strategia difensiva;
2 ➢ aveva, quindi, predisposto e notificato l'atto di citazione in opposizione;
➢ nel giudizio così promosso innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
52459/2019 R.G., aveva formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto, provvedendo, inoltre, al deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. e degli scritti conclusionali;
➢ nell'espletamento dell'incarico conferitogli aveva, altresì, presenziato a tutte le udienze ed esaminato gli scritti difensivi di parte avversa ed i provvedimenti emessi dal Giudice;
➢ il cennato giudizio era stato, alfine, definito con Sentenza n. 8023/2022, pubblicata il 23 maggio 2022.
Il ricorrente ha, poi, dedotto che nel corso del rapporto gli Controparte_1 aveva corrisposto, in più soluzioni, acconti per complessivi euro 3.842,67, mentre non aveva inteso provvedere al pagamento del dovuto a saldo;
indi, illustrate le ragioni di diritto a fondamento della domanda svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di
Roma.
La resistente ha, comunque, contestato nel quantum l'avversa pretesa deducendo che
➢ prima della conclusione del contratto di patrocinio e del rilascio del mandato ad litem, l'Avv. le aveva consegnato il Parte_1 preventivo scritto, nel quale aveva quantificato in complessivi euro
3.192,50, oltre rimborso forfetario spese generali e spese vive nonché
IVA e CPA come per legge, i costi che EL avrebbe dovuto presumibilmente sostenere per la difesa tecnica;
➢ non essendosi verificati imprevisti di sorta, il ricorrente non aveva titolo per pretendere, a titolo di compenso, un importo maggiori rispetto a quello indicato nel preventivo;
3 ➢ pertanto, atteso che EL aveva già versato acconti per complessivi euro
3.862,47 e considerato che lo stesso ricorrente aveva dedotto che, ormai, operava in regime fiscale forfetario agevolato – onde sull'importo a saldo non era dovuta l'IVA – il credito residuo dell'Avv.
ammontava alla ben minor somma di euro 197,81. Parte_1
Indi, nella qualità, dichiarata la propria disponibilità a versare Controparte_1 senza indugio l'indicata somma di euro 197,81, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
In apertura di motivazione va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da volta a far valere l'incompetenza per valore dell'intestato Controparte_1
Tribunale in favore del Giudice di Pace di Roma.
Ed infatti è certo noto che, con riferimento allo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per le prestazioni professionali rese nel processo civile, sussiste la competenza funzionale dell'Ufficio giudiziario che ha definito la causa di merito nella quale il Legale istante ha prestato la propria opera.
Invero, sul punto l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, al secondo comma, così recita: “E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Alla luce delle risultanze della documentazione in atti, come successivamente integrata, appare destituita di fondamento anche l'eccezione di parte ricorrente afferente il difetto di valido mandato ad litem in capo al Procuratore costituito in rappresentanza e difesa di Controparte_1
Disattese le eccezioni preliminari di cui sopra e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, le
4 contestazioni sul quantum formulate da si palesino fondate, onde Controparte_1 la domanda avanzata dall'Avv. può essere accolta solo nei limiti Parte_1 di seguito indicati.
In proposito va rilevato che risulta incontestato – e, comunque, ampiamente inferibile dalla documentazione in atti – che in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, abbia conferito all'odierno ricorrente l'incarico di promuovere, in sua rappresentanza e difesa, opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12066/2019 – già munito di clausola di provvisoria esecutività e notificatole con pedissequo precetto – con il quale il
[.. Condominio di RG LI nn. 9/10/16/18, Via Tiberio Imperatore 79
Roma, le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Parte_2
12.587,40 per oneri condominiali rimasti insoluti;
Ed è parimenti incontestato – e, in ogni caso, ampiamente confortato dalla documentazione allegata – che l'Avv. in adempimento del Parte_1 contratto di patrocinio concluso con l'odierna ricorrente ed in forza del mandato ad litem rilasciatogli ha promosso l'opposizione innanzi all'intestato Tribunale ed ha svolto l'attività professionale per l'intero grado di giudizio, definito con
Sentenza n. 8023/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 (e, dunque, prima che provvedesse a comunicargli la revoca dell'incarico). Controparte_1
Acclarato il titolo a fondamento del diritto dell'Avv. al Parte_1 pagamento dei compensi professionali, con riferimento al quantum deve ora rilevarsi che risulta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente che lo
, prima della conclusione del contratto di patrocinio e del rilascio del Pt_3 mandato ad litem, su richiesta di ed in ossequio all'obbligo Controparte_1 previsto dall'art. 13, V co., della L. n. 247/2012, consegnava alla predetta cliente un preventivo scritto nel quale quantificava in euro 3.192,50, oltre accessori ed oneri di legge, il compenso che avrebbe preteso per l'incarico indicato ed in euro
400,00 il presumibile ammontare delle spese vive.
A fronte del suindicato preventivo, si risolveva a conferire Controparte_1
l'incarico professionale per cui è causa ed a rilasciare il mandato ad litem,
5 evidentemente ritenendo adeguate le condizioni economiche proposte e prospettate dall'odierno ricorrente.
Deve, poi, rilevarsi che, ad eccezione dell'ammontare delle spese vive
(risultate, nei fatti, inferiori rispetto a quelle preventivate), non risultano essersi verificati – e, comunque, non risultano essere stati specificamente allegati – eventi o circostanze tali da rendere più gravoso l'impegno professionale dell'Avv.
ND AU e giustificare la richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli indicati nel preventivo consegnato alla cliente prima del conferimento dell'incarico.
Peraltro, la misura dei compensi indicata nel citato preventivo, alla luce dei parametri e criteri generali di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, appare del tutto adeguata, ove si consideri che la controversia patrocinata dall'Avv.
[...]
non ha implicato la risoluzione di questioni di fatto o di diritto Pt_1 complesse, è stata decisa sulla scorta delle risultanze della documentazione già prodotta dalle parti, senza ulteriori approfondimenti istruttori, è stata definita in tempi contenuti e, dunque, non ha richiesto un particolare dispendio di tempo e di energie lavorative (atteso, tra l'altro, che l'odierno ricorrente, oltre all'atto di citazione, risulta aver approntato e depositato solo la memoria ex art. 183, VI co.,
n. 2, c.p.c. e la comparsa conclusionale).
Ritenuto, dunque, che l'Avv. non potesse e non possa Parte_1 pretendere compensi maggiori rispetto a quelli indicati nel preventivo scritto consegnato alla “cliente”, deve ora rilevarsi che – come pure dedotto e documentato dal medesimo ricorrente – nel corso del rapporto, Controparte_1 ha già versato in acconto, in più soluzioni, la complessiva somma di euro
3.842,67, di cui euro 2.359,41 per compensi, euro 353,91 per rimborso forfetario spese generali, euro 108,54 per CPA, euro 620,81 per IVA ed euro 400,00 per spese vive (come desumibile dalla specifica di cui alle fatture n. 57 del
29.07.2019, n. 69 del 29.11.2019 e n. 14 del 10.06.2022).
Pertanto, detratto l'importo di euro 2.359,41 già versato per compensi dalla maggior somma di euro 3.192,50 - che l'Avv. ha indicato come Parte_1
6 dovutagli a titolo di compenso nel preventivo datato 26 luglio 2019 – il dovuto a saldo per il medesimo titolo ammonterebbe ad euro 833,09 oltre rimborso forfetario spese generali per euro 124,96, CPA per euro 38,32 ed IVA – ove dovuta – per euro 219,20.
Va, tuttavia, osservato che l'odierno ricorrente ha dedotto che allo stato opera in regime forfetario onde non addebita l'IVA nelle fatture emesse nei confronti dei propri clienti.
Deve, altresì, rilevarsi che l'Avv. , pur avendo ricevuto la Parte_1 somma di euro 400,00 per spese vive, in relazione al giudizio di opposizione introdotto in rappresentanza e difesa di ha documentato esborsi Controparte_1 per soli euro 146,50, onde l'importo residuo di euro 253,50 va imputato a quanto ancora dovuto per compensi.
Indi, dovendo quantificarsi in complessivi euro 996,37 l'importo ancora dovuto in favore dell'odierno ricorrente per compensi, rimborso forfetario spese generali al 15% e CPA e dovendosi nel contempo detrarre da tale importo la somma di euro 253,50 (quale eccedenza sull'importo di euro 400,00 versato per spese vive) il dovuto a saldo in favore dell'Avv. può quantificarsi in Parte_1 complessivi euro 742,87, cui va eventualmente aggiunto l'importo di euro 219,20
a titolo di IVA, ove dovuta.
Sulla somma sopra liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora
(11.07.2022).
In conclusione, dunque, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “Marcos di AU RA”, va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. ed a saldo sulle spettanze maturate da quest'Ultimo Parte_1 per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n. 52459/2019 R.G., della somma di euro 742,87 (già comprensiva del residuo dovuto per rimborso forfetario spese generali e CPA), oltre all'importo di euro 219,20 a titolo di IVA ove dovuta, ed oltre ancora, in ogni caso, gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n.
231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora.
7 Alla soccombenza consegue la condanna di in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, alla rifusione, in favore dell'Avv. , delle spese del presente procedimento, nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa
(determinato in base al decisum), del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 9725/2024
R.G., così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna in Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, al pagamento, in favore dell'Avv. , a saldo sulle spettanze Parte_1 per le attività professionali espletate in esecuzione dell'incarico dedotto in lite, della complessiva somma di euro 742,87 (già comprensiva del residuo dovuto per rimborso forfetario spese generali e CPA), oltre all'importo di euro 219,20 a titolo di IVA ove dovuta, ed oltre ancora, in ogni caso, gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in Pt_1 complessivi euro 775,00 – di cui euro 125,00 per spese vive ed euro
650,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge (se dovuta). Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2025
Il Giudice
LI RE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 9725/2024 R.G., promosso
DA
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., e domiciliato C.F._1 presso il proprio studio, sito in Roma, al RG Luigi LI n. 10.
Ricorrente
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), in qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU
[...]
RA”, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marco Papio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gargiulo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che l'Avv.
[...]
ha effettuato prestazioni d'opera intellettuale in favore di Pt_1 [...]
in qualità di titolare dell'impresa individuale CO di AU CP_1
1 RA", svolgendo le attività difensive meglio descritte in atti;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 2.707,31, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, a saldo sul dovuto per compensi e rimborso delle spese vive anticipate, oltre oneri di legge ed oltre, ancora, gli interessi ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con decorrenza dalla data della costituzione in mora. Con vittoria di spese di lite”; per la resistente “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, in via preliminare, per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di
Roma, con conseguente rigetto della domanda proposta dal ricorrente. Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall'Avv.
[...]
in quanto è debitrice della minor somma di euro Pt_1 Controparte_1
197,81, che si dichiara disponibile a versare da subito. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. 150/2011, depositato il
05.03.2024, l'Avv. ha dedotto che Parte_1
➢ in qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di Controparte_1
RA AU”, lo aveva incaricato di proporre, in sua rappresentanza e difesa, opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12066/2019 – già munito di clausola di provvisoria esecutività e notificatole con pedissequo precetto – con il quale il Condominio di RG LI nn. 9/10/16/18,
Via Tiberio Imperatore 79 e Negozi in Roma, le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 12.587,40 per oneri condominiali rimasti insoluti;
➢ Egli, accettato l'incarico e ricevuto il mandato ad litem, aveva provveduto all'acquisizione della documentazione depositata nel procedimento monitorio ed allo studio degli atti, onde approntare la più adeguata strategia difensiva;
2 ➢ aveva, quindi, predisposto e notificato l'atto di citazione in opposizione;
➢ nel giudizio così promosso innanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n.
52459/2019 R.G., aveva formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto, provvedendo, inoltre, al deposito delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. e degli scritti conclusionali;
➢ nell'espletamento dell'incarico conferitogli aveva, altresì, presenziato a tutte le udienze ed esaminato gli scritti difensivi di parte avversa ed i provvedimenti emessi dal Giudice;
➢ il cennato giudizio era stato, alfine, definito con Sentenza n. 8023/2022, pubblicata il 23 maggio 2022.
Il ricorrente ha, poi, dedotto che nel corso del rapporto gli Controparte_1 aveva corrisposto, in più soluzioni, acconti per complessivi euro 3.842,67, mentre non aveva inteso provvedere al pagamento del dovuto a saldo;
indi, illustrate le ragioni di diritto a fondamento della domanda svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di
Roma.
La resistente ha, comunque, contestato nel quantum l'avversa pretesa deducendo che
➢ prima della conclusione del contratto di patrocinio e del rilascio del mandato ad litem, l'Avv. le aveva consegnato il Parte_1 preventivo scritto, nel quale aveva quantificato in complessivi euro
3.192,50, oltre rimborso forfetario spese generali e spese vive nonché
IVA e CPA come per legge, i costi che EL avrebbe dovuto presumibilmente sostenere per la difesa tecnica;
➢ non essendosi verificati imprevisti di sorta, il ricorrente non aveva titolo per pretendere, a titolo di compenso, un importo maggiori rispetto a quello indicato nel preventivo;
3 ➢ pertanto, atteso che EL aveva già versato acconti per complessivi euro
3.862,47 e considerato che lo stesso ricorrente aveva dedotto che, ormai, operava in regime fiscale forfetario agevolato – onde sull'importo a saldo non era dovuta l'IVA – il credito residuo dell'Avv.
ammontava alla ben minor somma di euro 197,81. Parte_1
Indi, nella qualità, dichiarata la propria disponibilità a versare Controparte_1 senza indugio l'indicata somma di euro 197,81, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
In apertura di motivazione va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da volta a far valere l'incompetenza per valore dell'intestato Controparte_1
Tribunale in favore del Giudice di Pace di Roma.
Ed infatti è certo noto che, con riferimento allo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per le prestazioni professionali rese nel processo civile, sussiste la competenza funzionale dell'Ufficio giudiziario che ha definito la causa di merito nella quale il Legale istante ha prestato la propria opera.
Invero, sul punto l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, al secondo comma, così recita: “E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Alla luce delle risultanze della documentazione in atti, come successivamente integrata, appare destituita di fondamento anche l'eccezione di parte ricorrente afferente il difetto di valido mandato ad litem in capo al Procuratore costituito in rappresentanza e difesa di Controparte_1
Disattese le eccezioni preliminari di cui sopra e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, le
4 contestazioni sul quantum formulate da si palesino fondate, onde Controparte_1 la domanda avanzata dall'Avv. può essere accolta solo nei limiti Parte_1 di seguito indicati.
In proposito va rilevato che risulta incontestato – e, comunque, ampiamente inferibile dalla documentazione in atti – che in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, abbia conferito all'odierno ricorrente l'incarico di promuovere, in sua rappresentanza e difesa, opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12066/2019 – già munito di clausola di provvisoria esecutività e notificatole con pedissequo precetto – con il quale il
[.. Condominio di RG LI nn. 9/10/16/18, Via Tiberio Imperatore 79
Roma, le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Parte_2
12.587,40 per oneri condominiali rimasti insoluti;
Ed è parimenti incontestato – e, in ogni caso, ampiamente confortato dalla documentazione allegata – che l'Avv. in adempimento del Parte_1 contratto di patrocinio concluso con l'odierna ricorrente ed in forza del mandato ad litem rilasciatogli ha promosso l'opposizione innanzi all'intestato Tribunale ed ha svolto l'attività professionale per l'intero grado di giudizio, definito con
Sentenza n. 8023/2022 pubblicata il 23 maggio 2022 (e, dunque, prima che provvedesse a comunicargli la revoca dell'incarico). Controparte_1
Acclarato il titolo a fondamento del diritto dell'Avv. al Parte_1 pagamento dei compensi professionali, con riferimento al quantum deve ora rilevarsi che risulta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente che lo
, prima della conclusione del contratto di patrocinio e del rilascio del Pt_3 mandato ad litem, su richiesta di ed in ossequio all'obbligo Controparte_1 previsto dall'art. 13, V co., della L. n. 247/2012, consegnava alla predetta cliente un preventivo scritto nel quale quantificava in euro 3.192,50, oltre accessori ed oneri di legge, il compenso che avrebbe preteso per l'incarico indicato ed in euro
400,00 il presumibile ammontare delle spese vive.
A fronte del suindicato preventivo, si risolveva a conferire Controparte_1
l'incarico professionale per cui è causa ed a rilasciare il mandato ad litem,
5 evidentemente ritenendo adeguate le condizioni economiche proposte e prospettate dall'odierno ricorrente.
Deve, poi, rilevarsi che, ad eccezione dell'ammontare delle spese vive
(risultate, nei fatti, inferiori rispetto a quelle preventivate), non risultano essersi verificati – e, comunque, non risultano essere stati specificamente allegati – eventi o circostanze tali da rendere più gravoso l'impegno professionale dell'Avv.
ND AU e giustificare la richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli indicati nel preventivo consegnato alla cliente prima del conferimento dell'incarico.
Peraltro, la misura dei compensi indicata nel citato preventivo, alla luce dei parametri e criteri generali di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, appare del tutto adeguata, ove si consideri che la controversia patrocinata dall'Avv.
[...]
non ha implicato la risoluzione di questioni di fatto o di diritto Pt_1 complesse, è stata decisa sulla scorta delle risultanze della documentazione già prodotta dalle parti, senza ulteriori approfondimenti istruttori, è stata definita in tempi contenuti e, dunque, non ha richiesto un particolare dispendio di tempo e di energie lavorative (atteso, tra l'altro, che l'odierno ricorrente, oltre all'atto di citazione, risulta aver approntato e depositato solo la memoria ex art. 183, VI co.,
n. 2, c.p.c. e la comparsa conclusionale).
Ritenuto, dunque, che l'Avv. non potesse e non possa Parte_1 pretendere compensi maggiori rispetto a quelli indicati nel preventivo scritto consegnato alla “cliente”, deve ora rilevarsi che – come pure dedotto e documentato dal medesimo ricorrente – nel corso del rapporto, Controparte_1 ha già versato in acconto, in più soluzioni, la complessiva somma di euro
3.842,67, di cui euro 2.359,41 per compensi, euro 353,91 per rimborso forfetario spese generali, euro 108,54 per CPA, euro 620,81 per IVA ed euro 400,00 per spese vive (come desumibile dalla specifica di cui alle fatture n. 57 del
29.07.2019, n. 69 del 29.11.2019 e n. 14 del 10.06.2022).
Pertanto, detratto l'importo di euro 2.359,41 già versato per compensi dalla maggior somma di euro 3.192,50 - che l'Avv. ha indicato come Parte_1
6 dovutagli a titolo di compenso nel preventivo datato 26 luglio 2019 – il dovuto a saldo per il medesimo titolo ammonterebbe ad euro 833,09 oltre rimborso forfetario spese generali per euro 124,96, CPA per euro 38,32 ed IVA – ove dovuta – per euro 219,20.
Va, tuttavia, osservato che l'odierno ricorrente ha dedotto che allo stato opera in regime forfetario onde non addebita l'IVA nelle fatture emesse nei confronti dei propri clienti.
Deve, altresì, rilevarsi che l'Avv. , pur avendo ricevuto la Parte_1 somma di euro 400,00 per spese vive, in relazione al giudizio di opposizione introdotto in rappresentanza e difesa di ha documentato esborsi Controparte_1 per soli euro 146,50, onde l'importo residuo di euro 253,50 va imputato a quanto ancora dovuto per compensi.
Indi, dovendo quantificarsi in complessivi euro 996,37 l'importo ancora dovuto in favore dell'odierno ricorrente per compensi, rimborso forfetario spese generali al 15% e CPA e dovendosi nel contempo detrarre da tale importo la somma di euro 253,50 (quale eccedenza sull'importo di euro 400,00 versato per spese vive) il dovuto a saldo in favore dell'Avv. può quantificarsi in Parte_1 complessivi euro 742,87, cui va eventualmente aggiunto l'importo di euro 219,20
a titolo di IVA, ove dovuta.
Sulla somma sopra liquidata vanno, poi, corrisposti gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora
(11.07.2022).
In conclusione, dunque, in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale “Marcos di AU RA”, va condannata al pagamento, in favore dell'Avv. ed a saldo sulle spettanze maturate da quest'Ultimo Parte_1 per le prestazioni professionali rese nel giudizio iscritto al n. 52459/2019 R.G., della somma di euro 742,87 (già comprensiva del residuo dovuto per rimborso forfetario spese generali e CPA), oltre all'importo di euro 219,20 a titolo di IVA ove dovuta, ed oltre ancora, in ogni caso, gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n.
231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora.
7 Alla soccombenza consegue la condanna di in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, alla rifusione, in favore dell'Avv. , delle spese del presente procedimento, nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa
(determinato in base al decisum), del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 9725/2024
R.G., così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna in Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale “Marcos di AU RA”, al pagamento, in favore dell'Avv. , a saldo sulle spettanze Parte_1 per le attività professionali espletate in esecuzione dell'incarico dedotto in lite, della complessiva somma di euro 742,87 (già comprensiva del residuo dovuto per rimborso forfetario spese generali e CPA), oltre all'importo di euro 219,20 a titolo di IVA ove dovuta, ed oltre ancora, in ogni caso, gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla data della costituzione in mora.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 [...]
, delle spese del presente procedimento, che liquida in Pt_1 complessivi euro 775,00 – di cui euro 125,00 per spese vive ed euro
650,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge (se dovuta). Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2025
Il Giudice
LI RE
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