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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED RS LL de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
RI CI Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 50219 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Pompeo Polito che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
FALLIMENTO n° 25/2021 di ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Antonio Simeone che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3
Con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Davide Iannarelli e Carola Ferdinandi che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OGGETTO : rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 28659/2024 – impugnazione sentenza di fallimento –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cassino con sentenza 25/2021 dichiarava il fallimento di Controparte_1
a seguito di istanza di ( TEI s.r.l. ) per un credito vantato pari a
[...] Parte_1
€402.652,91 e relativo al mancato pagamento di imposte per un capannone industriale aziendale.
Il ricorrente aveva agito in asserita qualità di concessionario per la riscossione dei tributi del , sulla base di avvisi di accertamento in parte seguiti da istanza Controparte_2 di adesione per la rateizzazione con conseguente ricognizione di debito.
proponeva reclamo che era respinto dalla Corte di Appello di Controparte_1
Roma con sentenza 3042 del 2022.
La soccombente proponeva impugnazione in Cassazione che era accolta con rinvio
(ordinanza 28659/2024).
riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Appello e concludeva Parte_1 chiedendo :
“a) in via preliminare accertare la legittimazione della nel Parte_1 procedimento de qua;
b) in via principale confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 304/2022 e per l'effetto confermare la dichiarazione di fallimento della società Controparte_1
[...]
c) in ogni caso condannare parte convenuta, anche ex art. 94 c.p.c. al rimborso delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio oltre spese generali IVA e CAP come per legge in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
La curatela fallimentare si costituiva e concludeva chiedendo :
“accertare la legittimazione attiva della relativamente alla proposizione Parte_1 della istanza di fallimento in danno della confermare, per Controparte_1
l'effetto, la sentenza della C.d.A. di Roma n° 304/2022 e quella n. 25/2021 - Cron n. 1207/2021 - Rep. N. 74/2021 – Reg. Fall. 2127 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 20.12.2021, dichiarativa del fallimento dell Controparte_1
Condannare la e per essa il suo a.u. e l.r.p.t. ai sensi dell'art. 94 Controparte_1
c.p.c., alla refusione delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
2 si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“Voglia la Corte Adita dichiarare la carenza di legittimazione di in Parte_1 ordine all'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
e, conseguentemente, rigettare la predetta istanza. Compenso di causa Controparte_1 anche per il giudizio in cassazione da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette ottobre 2025, sostituita da note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce è dato pacifico il fatto che il fallimento sia stato chiesto solo da Parte_1
si applica il nuovo codice fallimentare per cui non è possibile che venga emessa una
[...] pronuncia di ufficio;
risulta pertanto dirimente la verifica della qualifica di creditore ( o meglio di incaricato del creditore ai fini della riscossione ) in capo alla suddetta s.r.l., qualifica che ritiene insussistente per cui la controparte Controparte_1 difetterebbe di legittimazione per non essere concessionaria riguardo ai crediti comunali azionati con conseguente assenza di uno dei presupposti essenziali per la dichiarazione di fallimento.
Valgono a tale proposito le seguenti valutazioni.
La società TEI è tra quelle addette alla riscossione ed è iscritta nell'albo di cui all'art 53 comma 1 d.lgs 446/1997; in tale qualità ha partecipato alla gara pubblica europea necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 25 bis d.l. 203/2005 ( convertito in l. 248/2005 ) aggiudicandosi il servizio per il Comune di come da contratto triennale dell'otto CP_2 agosto 2014, seguito da un contratto di rinnovo per altri tre anni del primo agosto 2017 .
In particolare, come risulta per tabulas, il bando di gara europea per la riscossione dei tributi emanato dal Comune di nel 2013, ove era prevista la durata triennale CP_2 del servizio senza indicazione di un eventuale rinnovo, è stato seguito, all'esito della procedura, dall'aggiudicazione a e da contratto del quattro agosto Parte_1
2014, scadente quindi il tre agosto 2017 ove è stata la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
3 Con delibera di giunta 107 del primo agosto 2017 è stata autorizzato il rinnovo triennale cui è seguita la conforme determinazione dirigenziale 152 dell'otto agosto 2017.
Gli avvisi di accertamento azionati in sede fallimentare sono tutti stati emanati in pendenza del contratto stipulato in rinnovo.
Il Tribunale prima e poi la Corte d'Appello in sede di reclamo hanno ritenuto Parte_1 legittimata a proporre il ricorso per la declaratoria di fallimento mentre la Corte di
[...]
Cassazione, accogliendo due motivi di impugnazione di con Controparte_1 assorbimento degli altri due, ha rilevato come la Corte di Appello non avesse valutato quanto era stato dedotto riguardo all'asserita “illegittimità del provvedimento di affidamento del servizio per non essere state osservate le procedure di evidenza pubblica imposte dalla specifica normativa nazionale ( art. 52 del d.lvo n. 446/1997, il comma 691 della l. 147/2013, art.3, co. 25 bis, del d.l. n. 203/2005, convertito con modifiche dalla l nr. 248/2005) e da quella comunitaria. La corte d'appello ha escluso di poter verificare la legittimità di detto provvedimento, anche se al solo fine di accertare se l'istante fosse o meno legittimata a richiedere il fallimento, ritenendo erroneamente che un simile scrutinio fosse riservato in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice del merito non ha però considerato che un conto è il giudizio volto ad ottenere l'annullamento dell'atto, che, come correttamente osservato, può essere promosso, nella sede propria della giurisdizione amministrativa, solo da chi ne sia stato direttamente pregiudicato…altro, invece, è il giudizio di cognizione ordinaria disciplinato dagli artt. 15 e segg. l. fal., preordinato alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, nel cui ambito rientrava indubbiamente l'accertamento, incidenter tantum, della conformità a legge dell'atto di affidamento del servizio di riscossione, costituente passaggio logico-giuridico indispensabile ai fini della valutazione della legittimazione ad agire dell' istante ai sensi dell'art. 6 l.fall.”
Questa Corte pertanto, in sede di rinvio, deve esaminare la questione della legittimazione alla luce delle indicazioni della Cassazione.
In base a quanto affermato da essendo il rinnovo stato Parte_2 effettuato nel 2017, dovrebbe applicarsi il d.lgs 50/2016 che vieta sia la proroga ( ad
4 eccezione della ristretta ipotesi di cui all'art. 106 comma 11 ) che il rinnovo dei contratti pubblici.
L'affermazione è infondata.
In linea con quanto ritenuto da con comunicato presidenziale dell'undici maggio CP_3
2016 e, a prescindere da ciò, soprattutto in funzione della radicale riforma della materia operata dal d.lgs 50/2016 rispetto alla disciplina di cui al d.lgs 163/2006, le procedure di gara concluse nel vigore della precedente normativa debbano essere regolamentate da quest'ultima.
Sempre secondo poi comunque non ricorrerebbe la fattispecie Controparte_1 del rinnovo, anche applicando il regime di cui al d.lgs 163/2006 in quanto manca la previsione nel bando di gara del 2013: la clausola II.3, osserva la suddetta difesa, indica infatti la durata contrattuale in tre anni senza alcuna menzione della possibilità di rinnovo.
Del resto anche in base all'indicazione ANAC sopra menzionata e al d.lgs 163/2006 il rinnovo dei contratti sarebbe possibile solo se previsto nel bando.
L'affermazione è infondata.
La possibilità di addivenire a una procedura negoziata senza gara è prevista dall'art. 57 comma 3 lett. b d.lgs 163/2006 .
Testualmente :
“ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”.
Ebbene in primo luogo nel bando, al contrario di quanto affermato dalla difesa di
[...]
la possibilità di proroga è prevista in quanto nella clausola II.2.3 è indicato Controparte_1 quanto segue, in sede di determinazione del valore globale dell'appalto: “ …. Valore stimato …..incluso periodo eventuale di rinnovo ( tre )”; detta stima non avrebbe avuto ragion d'essere se non sul presupposto del possibile rinnovo contrattuale.
5 In secondo luogo vi è un altro riscontro che conforta l'interpretazione nel senso prospettato da TEI s.r.l. ossia il fatto che la possibilità di rinnovo sia stata indicata nel capitolato speciale che costituisce uno dei documenti di gara quindi a disposizione di tutti i partecipanti;
detta possibilità indicata nel capitolato speciale poi non è in contrasto con alcuna norma del bando poiché il fatto che la durata del contratto sia di anni tre non comporta automaticamente che non sia possibile stipulare altro contratto, in rinnovazione.
sostiene che il secondo contratto non sarebbe un rinnovo di Controparte_1 quello precedente ma un contratto differente, asserendo la radicale diversità delle clausole in quanto la percentuale di aggio prevista sarebbe consistentemente maggiore rispetto a quella del primo contratto e in quanto le imposte non sarebbero esattamente le stesse.
L'affermazione è infondata poiché per la tipologia di imposte le parti si sono semplicemente adeguate alla mutata normativa e comunque si tratta di imposte comunali relative ai medesimi cespiti.
L'aumento dell'aggio per alcune imposte è poi irrilevante poiché compensato dall'eliminazione di alcune imposte comunali e soprattutto in quanto non è stato allegato e tantomeno provato il superamento dell'importo globale complessivo del contratto indicato nel bando al punto II.2.3.
Si sostiene poi che comunque il rinnovo sarebbe da escludersi poiché in contrasto con la normativa comunitaria in materia per la cui attuazione è stata emanata la legge 62/2005 e il cui art. 23 secondo comma così dispone : “ I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'argomentazione è infondata.
La disposizione sopra indicata infatti in primo luogo riguarda una specifica fattispecie delimitata temporalmente e che esula dalla presente poiché concerne la proroga di precedenti contratti e non il rinnovo.
6 Si rileva in secondo luogo come la violazione delle discipline comunitarie sia stata allegata solo genericamente e comunque non si ravvisa alcuna infrazione attesa la previsione già nel bando di gara europea e nel relativo capitolato della possibilità di rinnovo;
i partecipanti alla gara ne erano quindi edotti e comunque detta possibilità, come emerge dalle disposizioni sopra indicate, rientrava nei limiti normativi all'epoca vigenti.
*********
Si sostiene che comunque TEI s.r.l. non sarebbe legittimata poiché all'epoca del deposito dell'istanza di fallimento ( 2021 ) anche il rinnovo contrattuale era scaduto in quanto il termine di efficacia era spirato il tre agosto 2020.
L'argomentazione è infondata.
Come risulta dal tabulato non contestato e prodotto a carte 4 del fascicolo di primo grado di TEI s.r.l. tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati prima della scadenza del secondo contratto.
L'oggetto del contratto ( art. 1 ) riguarda l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle imposte comunali indicate specificamente.
L'art. 7 prevede tra l'altro che “il concessionario, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto riferite agli anni di propria competenza ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti”.
In buona sostanza nel momento in cui un soggetto viene inserito negli elenchi e diviene destinatario di un atto di accertamento impositivo notificato deve ritenersi residuale tutta l'attività successiva, sia quella riguardante eventuali contestazioni sia, in caso di mancata contestazione, quella relativa alla riscossione o comunque all'esperimento di tutte le attività necessarie per ottenere l'adempimento.
D'altro canto, proprio per rispetto della generale esigenza di razionalizzazione e di certezza dei rapporti, non costituisce di certo violazione dei termini di efficacia del contratto la previsione in base a cui chi ha iniziato il procedimento di riscossione debba proseguirlo
7 esperendo quanto all'uopo necessario;
ciò tanto più nel caso di specie laddove è incontestato che non vi sia stata opposizione da parte di ad Controparte_1 accertamenti per importi ben superiori alla soglia minima di credito necessaria per poter richiedere il fallimento.
L'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 prevede tra l'altro, per l'esecuzione tramite ruolo ma con principio applicabile anche nell'ipotesi di cui è causa che per la riscossione il concessionario “… può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore» tra cui rientra sicuramente la richiesta di fallimento.
********
Per quanto riguarda gli altri presupposti della sentenza di fallimento la non ha CP_1 riproposto e articolato alcuna difesa al riguardo nel presente giudizio di rinvio;
comunque non risulta contestato il requisito dimensionale e, per quanto riguarda il credito, come rilevato dalla Corte di Appello, la difesa della con riferimento ad accertamenti per CP_1
€160.000,00 si è limitata ad allegare la loro astratta contestabilità, senza indicare alcuno specifico profilo di doglianza.
Si rileva ad abundantiam come la stessa s.r.l. nel stesso ricorso per Cassazione e negli scritti difensivi precedenti non abbia contestato lo stato di crisi con consistente calo di fatturato e abbia contrastato l'affermazione dell'insolvenza in quanto proprietaria del cespite “capannone industriale “; detto capannone peraltro risulta essere stato trasferito a seguito di scissione di giugno 2020 rispetto a cui TEI s.r.l. ha incardinato un'azione revocatoria.
*********
Spese di cassazione e rinvio secondo soccombenza;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c..
******
P.Q.M.
8 La Corte decidendo in sede di rinvio, conferma la sentenza dichiarativa di fallimento
25/2021 del Tribunale di Cassino.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in Controparte_1 favore del difensore antistatario di liquidate in complessivi € 6.585,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in Controparte_1 favore del difensore antistatario di liquidate in complessivi € 8.470,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in Controparte_1 favore della curatela fallimentare di liquidate in complessivi Controparte_1
€6.585,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in Controparte_1 favore della curatela fallimentare di liquidate in complessivi Controparte_1
€8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del diciassette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI ED RS LL de Courtelary
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED RS LL de Courtelary Presidente
Camillo Romandini Consigliere
RI CI Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 50219 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Pompeo Polito che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
FALLIMENTO n° 25/2021 di ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Antonio Simeone che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_3
Con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Davide Iannarelli e Carola Ferdinandi che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OGGETTO : rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 28659/2024 – impugnazione sentenza di fallimento –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cassino con sentenza 25/2021 dichiarava il fallimento di Controparte_1
a seguito di istanza di ( TEI s.r.l. ) per un credito vantato pari a
[...] Parte_1
€402.652,91 e relativo al mancato pagamento di imposte per un capannone industriale aziendale.
Il ricorrente aveva agito in asserita qualità di concessionario per la riscossione dei tributi del , sulla base di avvisi di accertamento in parte seguiti da istanza Controparte_2 di adesione per la rateizzazione con conseguente ricognizione di debito.
proponeva reclamo che era respinto dalla Corte di Appello di Controparte_1
Roma con sentenza 3042 del 2022.
La soccombente proponeva impugnazione in Cassazione che era accolta con rinvio
(ordinanza 28659/2024).
riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Appello e concludeva Parte_1 chiedendo :
“a) in via preliminare accertare la legittimazione della nel Parte_1 procedimento de qua;
b) in via principale confermare la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 304/2022 e per l'effetto confermare la dichiarazione di fallimento della società Controparte_1
[...]
c) in ogni caso condannare parte convenuta, anche ex art. 94 c.p.c. al rimborso delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio oltre spese generali IVA e CAP come per legge in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
La curatela fallimentare si costituiva e concludeva chiedendo :
“accertare la legittimazione attiva della relativamente alla proposizione Parte_1 della istanza di fallimento in danno della confermare, per Controparte_1
l'effetto, la sentenza della C.d.A. di Roma n° 304/2022 e quella n. 25/2021 - Cron n. 1207/2021 - Rep. N. 74/2021 – Reg. Fall. 2127 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 20.12.2021, dichiarativa del fallimento dell Controparte_1
Condannare la e per essa il suo a.u. e l.r.p.t. ai sensi dell'art. 94 Controparte_1
c.p.c., alla refusione delle spese e competenze del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
2 si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“Voglia la Corte Adita dichiarare la carenza di legittimazione di in Parte_1 ordine all'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
e, conseguentemente, rigettare la predetta istanza. Compenso di causa Controparte_1 anche per il giudizio in cassazione da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette ottobre 2025, sostituita da note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce è dato pacifico il fatto che il fallimento sia stato chiesto solo da Parte_1
si applica il nuovo codice fallimentare per cui non è possibile che venga emessa una
[...] pronuncia di ufficio;
risulta pertanto dirimente la verifica della qualifica di creditore ( o meglio di incaricato del creditore ai fini della riscossione ) in capo alla suddetta s.r.l., qualifica che ritiene insussistente per cui la controparte Controparte_1 difetterebbe di legittimazione per non essere concessionaria riguardo ai crediti comunali azionati con conseguente assenza di uno dei presupposti essenziali per la dichiarazione di fallimento.
Valgono a tale proposito le seguenti valutazioni.
La società TEI è tra quelle addette alla riscossione ed è iscritta nell'albo di cui all'art 53 comma 1 d.lgs 446/1997; in tale qualità ha partecipato alla gara pubblica europea necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 25 bis d.l. 203/2005 ( convertito in l. 248/2005 ) aggiudicandosi il servizio per il Comune di come da contratto triennale dell'otto CP_2 agosto 2014, seguito da un contratto di rinnovo per altri tre anni del primo agosto 2017 .
In particolare, come risulta per tabulas, il bando di gara europea per la riscossione dei tributi emanato dal Comune di nel 2013, ove era prevista la durata triennale CP_2 del servizio senza indicazione di un eventuale rinnovo, è stato seguito, all'esito della procedura, dall'aggiudicazione a e da contratto del quattro agosto Parte_1
2014, scadente quindi il tre agosto 2017 ove è stata la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
3 Con delibera di giunta 107 del primo agosto 2017 è stata autorizzato il rinnovo triennale cui è seguita la conforme determinazione dirigenziale 152 dell'otto agosto 2017.
Gli avvisi di accertamento azionati in sede fallimentare sono tutti stati emanati in pendenza del contratto stipulato in rinnovo.
Il Tribunale prima e poi la Corte d'Appello in sede di reclamo hanno ritenuto Parte_1 legittimata a proporre il ricorso per la declaratoria di fallimento mentre la Corte di
[...]
Cassazione, accogliendo due motivi di impugnazione di con Controparte_1 assorbimento degli altri due, ha rilevato come la Corte di Appello non avesse valutato quanto era stato dedotto riguardo all'asserita “illegittimità del provvedimento di affidamento del servizio per non essere state osservate le procedure di evidenza pubblica imposte dalla specifica normativa nazionale ( art. 52 del d.lvo n. 446/1997, il comma 691 della l. 147/2013, art.3, co. 25 bis, del d.l. n. 203/2005, convertito con modifiche dalla l nr. 248/2005) e da quella comunitaria. La corte d'appello ha escluso di poter verificare la legittimità di detto provvedimento, anche se al solo fine di accertare se l'istante fosse o meno legittimata a richiedere il fallimento, ritenendo erroneamente che un simile scrutinio fosse riservato in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice del merito non ha però considerato che un conto è il giudizio volto ad ottenere l'annullamento dell'atto, che, come correttamente osservato, può essere promosso, nella sede propria della giurisdizione amministrativa, solo da chi ne sia stato direttamente pregiudicato…altro, invece, è il giudizio di cognizione ordinaria disciplinato dagli artt. 15 e segg. l. fal., preordinato alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, nel cui ambito rientrava indubbiamente l'accertamento, incidenter tantum, della conformità a legge dell'atto di affidamento del servizio di riscossione, costituente passaggio logico-giuridico indispensabile ai fini della valutazione della legittimazione ad agire dell' istante ai sensi dell'art. 6 l.fall.”
Questa Corte pertanto, in sede di rinvio, deve esaminare la questione della legittimazione alla luce delle indicazioni della Cassazione.
In base a quanto affermato da essendo il rinnovo stato Parte_2 effettuato nel 2017, dovrebbe applicarsi il d.lgs 50/2016 che vieta sia la proroga ( ad
4 eccezione della ristretta ipotesi di cui all'art. 106 comma 11 ) che il rinnovo dei contratti pubblici.
L'affermazione è infondata.
In linea con quanto ritenuto da con comunicato presidenziale dell'undici maggio CP_3
2016 e, a prescindere da ciò, soprattutto in funzione della radicale riforma della materia operata dal d.lgs 50/2016 rispetto alla disciplina di cui al d.lgs 163/2006, le procedure di gara concluse nel vigore della precedente normativa debbano essere regolamentate da quest'ultima.
Sempre secondo poi comunque non ricorrerebbe la fattispecie Controparte_1 del rinnovo, anche applicando il regime di cui al d.lgs 163/2006 in quanto manca la previsione nel bando di gara del 2013: la clausola II.3, osserva la suddetta difesa, indica infatti la durata contrattuale in tre anni senza alcuna menzione della possibilità di rinnovo.
Del resto anche in base all'indicazione ANAC sopra menzionata e al d.lgs 163/2006 il rinnovo dei contratti sarebbe possibile solo se previsto nel bando.
L'affermazione è infondata.
La possibilità di addivenire a una procedura negoziata senza gara è prevista dall'art. 57 comma 3 lett. b d.lgs 163/2006 .
Testualmente :
“ per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”.
Ebbene in primo luogo nel bando, al contrario di quanto affermato dalla difesa di
[...]
la possibilità di proroga è prevista in quanto nella clausola II.2.3 è indicato Controparte_1 quanto segue, in sede di determinazione del valore globale dell'appalto: “ …. Valore stimato …..incluso periodo eventuale di rinnovo ( tre )”; detta stima non avrebbe avuto ragion d'essere se non sul presupposto del possibile rinnovo contrattuale.
5 In secondo luogo vi è un altro riscontro che conforta l'interpretazione nel senso prospettato da TEI s.r.l. ossia il fatto che la possibilità di rinnovo sia stata indicata nel capitolato speciale che costituisce uno dei documenti di gara quindi a disposizione di tutti i partecipanti;
detta possibilità indicata nel capitolato speciale poi non è in contrasto con alcuna norma del bando poiché il fatto che la durata del contratto sia di anni tre non comporta automaticamente che non sia possibile stipulare altro contratto, in rinnovazione.
sostiene che il secondo contratto non sarebbe un rinnovo di Controparte_1 quello precedente ma un contratto differente, asserendo la radicale diversità delle clausole in quanto la percentuale di aggio prevista sarebbe consistentemente maggiore rispetto a quella del primo contratto e in quanto le imposte non sarebbero esattamente le stesse.
L'affermazione è infondata poiché per la tipologia di imposte le parti si sono semplicemente adeguate alla mutata normativa e comunque si tratta di imposte comunali relative ai medesimi cespiti.
L'aumento dell'aggio per alcune imposte è poi irrilevante poiché compensato dall'eliminazione di alcune imposte comunali e soprattutto in quanto non è stato allegato e tantomeno provato il superamento dell'importo globale complessivo del contratto indicato nel bando al punto II.2.3.
Si sostiene poi che comunque il rinnovo sarebbe da escludersi poiché in contrasto con la normativa comunitaria in materia per la cui attuazione è stata emanata la legge 62/2005 e il cui art. 23 secondo comma così dispone : “ I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
L'argomentazione è infondata.
La disposizione sopra indicata infatti in primo luogo riguarda una specifica fattispecie delimitata temporalmente e che esula dalla presente poiché concerne la proroga di precedenti contratti e non il rinnovo.
6 Si rileva in secondo luogo come la violazione delle discipline comunitarie sia stata allegata solo genericamente e comunque non si ravvisa alcuna infrazione attesa la previsione già nel bando di gara europea e nel relativo capitolato della possibilità di rinnovo;
i partecipanti alla gara ne erano quindi edotti e comunque detta possibilità, come emerge dalle disposizioni sopra indicate, rientrava nei limiti normativi all'epoca vigenti.
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Si sostiene che comunque TEI s.r.l. non sarebbe legittimata poiché all'epoca del deposito dell'istanza di fallimento ( 2021 ) anche il rinnovo contrattuale era scaduto in quanto il termine di efficacia era spirato il tre agosto 2020.
L'argomentazione è infondata.
Come risulta dal tabulato non contestato e prodotto a carte 4 del fascicolo di primo grado di TEI s.r.l. tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati prima della scadenza del secondo contratto.
L'oggetto del contratto ( art. 1 ) riguarda l'attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle imposte comunali indicate specificamente.
L'art. 7 prevede tra l'altro che “il concessionario, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto riferite agli anni di propria competenza ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti”.
In buona sostanza nel momento in cui un soggetto viene inserito negli elenchi e diviene destinatario di un atto di accertamento impositivo notificato deve ritenersi residuale tutta l'attività successiva, sia quella riguardante eventuali contestazioni sia, in caso di mancata contestazione, quella relativa alla riscossione o comunque all'esperimento di tutte le attività necessarie per ottenere l'adempimento.
D'altro canto, proprio per rispetto della generale esigenza di razionalizzazione e di certezza dei rapporti, non costituisce di certo violazione dei termini di efficacia del contratto la previsione in base a cui chi ha iniziato il procedimento di riscossione debba proseguirlo
7 esperendo quanto all'uopo necessario;
ciò tanto più nel caso di specie laddove è incontestato che non vi sia stata opposizione da parte di ad Controparte_1 accertamenti per importi ben superiori alla soglia minima di credito necessaria per poter richiedere il fallimento.
L'art. 49 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 prevede tra l'altro, per l'esecuzione tramite ruolo ma con principio applicabile anche nell'ipotesi di cui è causa che per la riscossione il concessionario “… può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore» tra cui rientra sicuramente la richiesta di fallimento.
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Per quanto riguarda gli altri presupposti della sentenza di fallimento la non ha CP_1 riproposto e articolato alcuna difesa al riguardo nel presente giudizio di rinvio;
comunque non risulta contestato il requisito dimensionale e, per quanto riguarda il credito, come rilevato dalla Corte di Appello, la difesa della con riferimento ad accertamenti per CP_1
€160.000,00 si è limitata ad allegare la loro astratta contestabilità, senza indicare alcuno specifico profilo di doglianza.
Si rileva ad abundantiam come la stessa s.r.l. nel stesso ricorso per Cassazione e negli scritti difensivi precedenti non abbia contestato lo stato di crisi con consistente calo di fatturato e abbia contrastato l'affermazione dell'insolvenza in quanto proprietaria del cespite “capannone industriale “; detto capannone peraltro risulta essere stato trasferito a seguito di scissione di giugno 2020 rispetto a cui TEI s.r.l. ha incardinato un'azione revocatoria.
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Spese di cassazione e rinvio secondo soccombenza;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c..
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P.Q.M.
8 La Corte decidendo in sede di rinvio, conferma la sentenza dichiarativa di fallimento
25/2021 del Tribunale di Cassino.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in Controparte_1 favore del difensore antistatario di liquidate in complessivi € 6.585,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in Controparte_1 favore del difensore antistatario di liquidate in complessivi € 8.470,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in Controparte_1 favore della curatela fallimentare di liquidate in complessivi Controparte_1
€6.585,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in Controparte_1 favore della curatela fallimentare di liquidate in complessivi Controparte_1
€8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del diciassette ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI ED RS LL de Courtelary
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