TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 53926/2023
Verbale udienza del 26 giugno 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. RI De NC il quale conclude come da atti in particolare in ordine alla non conformità del fatto contestato alla norma richiamata
Nessuno è presente per parte resistente
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle prati
Il giudice designato
ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53926 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante della rappresentati e Pt_1 CP_1
difesi dall' RI De NC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Velletri Corso della Repubblica n 179 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_2
dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Paola
Gilardi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
2 Come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale Ingiuntiva
n°21395/2023/8/1/1 del 12.09.2023 adottata da CP_2
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento 1/2019 del
20.03.2019 redatto da Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1 con cui veniva contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 10/6 D. Lgs133/2009 in relazione all'art. 33 Reg. CE 1907/06 perché poneva in vendita prodotti “senza fornire ai destinatari
dell'articolo alcuna informazione sufficiente a consentire la sicurezza d'uso
dell'articolo comprendenti quanto meno il nome della sostanza (ftalato di bis (2
etilesile) non ottemperando agli obblighi previsti dall'art 33 paragrafo 1 del
regolamento Ce1907/2006 sanzionati dall'art 10 comma 6 DLGS 133/2009”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione la erronea indicazione della normativa violata e della norma sanzionata e la non conformità della normativa richiamata al fatto contestato.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel CP_2
merito allegando la copia del verbale sottoscritto dal ricorrente .
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento si riferisce correttamente alla normativa richiamata infatti l'art 33 paragrafo 1 del regolamento Ce 1907/2006 impone l'obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli “al fornitore di un articolo contenente una sostanza
che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma
dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso
3 fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti
a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome
della sostanza.”
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 60.000 euro.
La normativa citata mira ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e a tal fine istituisce un sistema i di controllo delle sostanze chimiche che comprende la registrazione, valutazione, autorizzazione e le eventuali restrizioni all'utilizzo di alcune sostanze. Il legislatore nel sanzionare la fabbricazione,
la messa in circolazione o l'utilizzazione di sostanze non conformi alle condizioni previste dal Regolamento CE, fa riferimento non alle condotte di “chiunque” ma specificamente alle condotte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle. Tra i soggetti menzionati rientra il ricorrente,
rappresentante legale della Ditta B.D. srl importatrice dalla Cina dell'articolo tovaglia a metraggio marca WE HOME.
La determinazione Dirigenziale Ingiuntiva opposta richiama il verbale di accertamento regolarmente e tempestivamente notificato al ricorrente, da cui è
possibile ricavare l'oggetto e la motivazione del relativo provvedimento,
l'indicazione precisa della infrazione contestata, delle norme violate e della sanzione applicata.
4 Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 è stato assolto dall'amministrazione per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è
demandato (Cass n 20189/2008). La motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
La sanzione così applicata è legittima nell'an e nel quantum l'opposizione deve,
pertanto, essere rigettata confermando l'efficacia del provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese in relazione alla resistente, essendo questa costituita tramite delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) rigetta l'opposizione e conferma la determina dirigenziale opposta
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
ON IL
5
II sezione civile
Nrg 53926/2023
Verbale udienza del 26 giugno 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. RI De NC il quale conclude come da atti in particolare in ordine alla non conformità del fatto contestato alla norma richiamata
Nessuno è presente per parte resistente
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle prati
Il giudice designato
ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53926 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
T R A
, in proprio e quale legale rappresentante della rappresentati e Pt_1 CP_1
difesi dall' RI De NC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Velletri Corso della Repubblica n 179 giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore CP_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici CP_2
dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Paola
Gilardi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
2 Come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale Ingiuntiva
n°21395/2023/8/1/1 del 12.09.2023 adottata da CP_2
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento 1/2019 del
20.03.2019 redatto da Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 1 con cui veniva contestato ai ricorrenti la violazione dell'art. 10/6 D. Lgs133/2009 in relazione all'art. 33 Reg. CE 1907/06 perché poneva in vendita prodotti “senza fornire ai destinatari
dell'articolo alcuna informazione sufficiente a consentire la sicurezza d'uso
dell'articolo comprendenti quanto meno il nome della sostanza (ftalato di bis (2
etilesile) non ottemperando agli obblighi previsti dall'art 33 paragrafo 1 del
regolamento Ce1907/2006 sanzionati dall'art 10 comma 6 DLGS 133/2009”
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione la erronea indicazione della normativa violata e della norma sanzionata e la non conformità della normativa richiamata al fatto contestato.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel CP_2
merito allegando la copia del verbale sottoscritto dal ricorrente .
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento si riferisce correttamente alla normativa richiamata infatti l'art 33 paragrafo 1 del regolamento Ce 1907/2006 impone l'obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli “al fornitore di un articolo contenente una sostanza
che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma
dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso
3 fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti
a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome
della sostanza.”
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,
del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 60.000 euro.
La normativa citata mira ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e a tal fine istituisce un sistema i di controllo delle sostanze chimiche che comprende la registrazione, valutazione, autorizzazione e le eventuali restrizioni all'utilizzo di alcune sostanze. Il legislatore nel sanzionare la fabbricazione,
la messa in circolazione o l'utilizzazione di sostanze non conformi alle condizioni previste dal Regolamento CE, fa riferimento non alle condotte di “chiunque” ma specificamente alle condotte del fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e dell'utilizzatore a valle. Tra i soggetti menzionati rientra il ricorrente,
rappresentante legale della Ditta B.D. srl importatrice dalla Cina dell'articolo tovaglia a metraggio marca WE HOME.
La determinazione Dirigenziale Ingiuntiva opposta richiama il verbale di accertamento regolarmente e tempestivamente notificato al ricorrente, da cui è
possibile ricavare l'oggetto e la motivazione del relativo provvedimento,
l'indicazione precisa della infrazione contestata, delle norme violate e della sanzione applicata.
4 Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 è stato assolto dall'amministrazione per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è
demandato (Cass n 20189/2008). La motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
La sanzione così applicata è legittima nell'an e nel quantum l'opposizione deve,
pertanto, essere rigettata confermando l'efficacia del provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese in relazione alla resistente, essendo questa costituita tramite delegato.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) rigetta l'opposizione e conferma la determina dirigenziale opposta
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
ON IL
5