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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Leonardo De Luca;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabio De Lorenzo;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come spiegate all'udienza del 13 novembre 2025.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto notificato, in data 11.12.2024, da per intimare il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
78.288,08, in forza di decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 4.10.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 9.12.2024.
A fondamento della opposizione deduceva come segue: l'inadempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo di cui al contratto di noleggio di attrezzature elettroniche fondante la pretesa creditoria azionata non è imputabile ad esso debitore siccome il locale destinato allo svolgimento dell'attività è stato chiuso per causa di forza maggiore, per effetto di decreto di sequestro pagina 1 di 4 preventivo emesso su iniziativa della Procura di Castrovillari;
la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo è errata, in quanto nel contratto di noleggio era pattuito il pagamento, contestuale alla stipula, da parte di della somma di euro 10.000,00 che non è stata detratta dal Parte_1 totale.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento della spiegata opposizione, Parte_1 con declaratoria di nullità del precetto, revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società opposta, che contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione con riferimento a tutti i motivi articolati e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti, alla prima udienza del 13 novembre 2025 le parti chiedevano di poter concludere con discussione orale ed all'esito il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, con l'opposizione alla esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo;
in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valete nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (cfr ex multis, Cassazione Sez. 6-3, ordinanza n. 3716 del 2020, ordinanza n. 3277 del
2015).
A ben guardare, nonostante la qualificazione data dall'attore alla proposta opposizione, si tratta di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi siccome è contestato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e non la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.
pagina 2 di 4 Ciò posto, non si pone un problema di ammissibilità della opposizione per violazione del termine perentorio di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c. ma piuttosto viene in rilievo la inammissibilità dei motivi di opposizione come articolati.
Invero, sia l'impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. che il pagamento parziale sono circostanze che, nella stessa prospettazione dell'attore opponente, si sarebbero verificate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza avrebbero dovuto essere dedotte con la opposizione a decreto ingiuntivo. Si rileva, peraltro, che delle suddette circostanze l'attore non ha fornito alcun riscontro documentale (invero, il sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza il 3 agosto 2024 e poi convalidato dal Gip vede quale indagato nella qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 commerciale “Arena Summer Discoclub” e legale rappresentante della società Arena s.r.l.s., per il reato di cui all'art. 681 c.p. in rel. all'art. 80 TULPS perché esercitava attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento del tipo discoteca in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative).
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo questa né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento della parte opponente soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opposta ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,001 ed € 260.000), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio (siccome il processo si è svolto in un'unica udienza stante la conforme richiesta dei procuratori delle parti, si procederà alla liquidazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 in data 11.12.2024 da Controparte_1
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 17 novembre 2025
Il giudice dott.ssa AN LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Giuseppe Leonardo De Luca;
opponente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Fabio De Lorenzo;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come spiegate all'udienza del 13 novembre 2025.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. innanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto notificato, in data 11.12.2024, da per intimare il pagamento della somma complessiva di euro Controparte_1
78.288,08, in forza di decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in data 4.10.2024, dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 9.12.2024.
A fondamento della opposizione deduceva come segue: l'inadempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo di cui al contratto di noleggio di attrezzature elettroniche fondante la pretesa creditoria azionata non è imputabile ad esso debitore siccome il locale destinato allo svolgimento dell'attività è stato chiuso per causa di forza maggiore, per effetto di decreto di sequestro pagina 1 di 4 preventivo emesso su iniziativa della Procura di Castrovillari;
la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo è errata, in quanto nel contratto di noleggio era pattuito il pagamento, contestuale alla stipula, da parte di della somma di euro 10.000,00 che non è stata detratta dal Parte_1 totale.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento della spiegata opposizione, Parte_1 con declaratoria di nullità del precetto, revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società opposta, che contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione con riferimento a tutti i motivi articolati e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti, alla prima udienza del 13 novembre 2025 le parti chiedevano di poter concludere con discussione orale ed all'esito il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, con l'opposizione alla esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo;
in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valete nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (cfr ex multis, Cassazione Sez. 6-3, ordinanza n. 3716 del 2020, ordinanza n. 3277 del
2015).
A ben guardare, nonostante la qualificazione data dall'attore alla proposta opposizione, si tratta di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi siccome è contestato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e non la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto.
pagina 2 di 4 Ciò posto, non si pone un problema di ammissibilità della opposizione per violazione del termine perentorio di cui al comma primo dell'art. 617 c.p.c. ma piuttosto viene in rilievo la inammissibilità dei motivi di opposizione come articolati.
Invero, sia l'impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. che il pagamento parziale sono circostanze che, nella stessa prospettazione dell'attore opponente, si sarebbero verificate prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza avrebbero dovuto essere dedotte con la opposizione a decreto ingiuntivo. Si rileva, peraltro, che delle suddette circostanze l'attore non ha fornito alcun riscontro documentale (invero, il sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza il 3 agosto 2024 e poi convalidato dal Gip vede quale indagato nella qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 commerciale “Arena Summer Discoclub” e legale rappresentante della società Arena s.r.l.s., per il reato di cui all'art. 681 c.p. in rel. all'art. 80 TULPS perché esercitava attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento del tipo discoteca in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative).
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo questa né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento della parte opponente soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opposta ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,001 ed € 260.000), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio (siccome il processo si è svolto in un'unica udienza stante la conforme richiesta dei procuratori delle parti, si procederà alla liquidazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 in data 11.12.2024 da Controparte_1
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 17 novembre 2025
Il giudice dott.ssa AN LL
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