Articolo 34 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 33Articolo 35
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20 agosto 1978
Art. 34. (Piani esecutivi vigenti)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.
Entrata in vigore il 20 agosto 1978
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