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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
8859/2021 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to PROFITA Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piazzale Ungheria,58 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CODIGLIONE MARIA
CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in PIAZZETTA
BENEDETTO CAIROLI n. 5 a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/10/2021, il sig. Parte_1
avendo premesso di essere dipendente della , inquadrato come “autista di 3° CP_2 livello A” del CCNL Federambiente 17/06/2011 (applicato ultrattivamente oltre la scadenza) e del successivo 10/07/2016, chiese dichiararsi il suo diritto Parte_2
all'inquadramento nel 4° livello, a decorrere dal 17.12.2016, ovverosia da quando era stato assegnato all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti presso la discarica di AM, per avere svolto mansioni superiori- consistenti principalmente nella conduzione di veicoli/mezzi d'opera destinati alla movimentazione di rifiuti-
1 rispetto a quelle proprie del livello di appartenenza, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Si costituì in giudizio la , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_2
chiese il rigetto.
Alla prima udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando a quella finalizzata alla condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e la nomina di un CTU contabile;
quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (sez. l sent. 01677 del
10/03/1984 rv. 433736) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro la quale il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
2 Al riguardo, giova evidenziare come il C.C.N.L. 2016 (cfr. all. 2 Parte_2
produzione attorea), all'art. 15, nel disciplinare l'inquadramento del personale, lo suddivida in cinque Aree operativo-funzionali: Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori;
Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa.
Deve, sul punto, condividersi quanto opinato dalla convenuta nelle note autorizzate e quindi individuare nell'area “impianti e laboratori” (anziché in quella
“conduzione”), l'area-operativa di riferimento del ricorrente, addetto dalla fine del
2016, all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti presso la discarica di
AM (certamente rientrante nella definizione operata dai paciscenti, secondo cui:
“Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR;
piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”).
L'area in questione prevede sei livelli professionali, includendo nel 3°livello gli
“Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”….profili professionali: operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.;.” e nel 4°livello gli“Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia
3 operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore… Profili esemplificativi: - operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T..”.
Dalla lettura delle superiori declaratorie ed in particolare dei profili esemplificativi che meglio si attagliano al caso di specie, appare evidente come, nel caso di autisti addetti alla movimentazione e trasporto dei rifiuti all'interno degli impianti (come l'odierno ricorrente), sia di decisivo rilievo per il loro corretto inquadramento, il peso totale dei mezzi d'opera ovvero superiore o inferiore alle 10 tonnellate.
A prescindere, infatti, dal tipo di patente utilizzata (“C” per entrambi), la professionalità (“adeguata” in entrambi i casi) e l'autonomia operativa richiesta
(“limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”, per gli addetti al 3° livello e “connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”), le parti collettive hanno ritenuto di dirimente rilievo la diversa consistenza dei mezzi d'opera, la cui conduzione ragionevolmente impone una maggiore professionalità e un livello di autonomia altrettanto incrementato.
Ciò premesso, emerge dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti in giudizio (cfr. verbale del 6.3.2024), che il ricorrente, durante il periodo di adibizione al TMB, era addetto alla movimentazione di tutti “i mezzi presenti all'interno della discarica” ovvero di tutti i mezzi elencati al capitolato 3 del ricorso: “- Pala gommata - JCB 457
HT T4F; - Pala gommata - JCB 437 HT T4F; - Pala Gommata Caterpillar 950M; -
Dumper Articolato Caterpillar CAT 740 WASTE;
- Dumper Articolato Caterpillar
D400; - Escavatore Gommato Caterpillar M318F; - Caricatore Gommato Caterpillar
MH3022; - Caricatore Gommato Caterpillar MH3024; - Autocarro Scarrabile
Monooperatore Mercedes Benz Arocs;
- Autocarro Scarrabile Iveco Strails Magirus
260S/E4; - Autobotte Mercedes Benz 1831 Actros;
- Lavastrade Grande Iveco Magirus
190E30/E3; - Autocarro Scarrabile Pesante Renault Kerax 420.40” (pag. 11-12).
Emerge, poi, dalle incontestate deduzioni attoree (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso) e dalla documentazione ad esso allegato (cfr. doc. 7) che la maggior parte dei suddetti
4 mezzi fosse di peso ben superiore alle 10 tonnellate, ovvero compreso fra le 14 e le 32 tonnellate.
Può, quindi, ritenersi provato che il ricorrente nel periodo di causa conducesse automezzi di tale portata.
E che tale attività fosse del tutto prevalente rispetto alla conduzione di mezzi di minore stazza, può agevolmente dedursi oltre che dai fogli di viaggio allegati al ricorso
(che coprono l'arco temporale composto fra il 17.12.2016 e l'8.2.2020 ed attestano, mediante codici numerici, l'estrema varietà dei mezzi pesanti condotti quotidianamente dal ricorrente, cfr. all. 6) anche da una considerazione di ordine logico.
Se è pacifico che il sig. nel suddetto periodo, era stabilmente addetto Pt_1
all'impianto TMB di AM ed alla conduzione di “tutti i mezzi” ivi esistenti, considerando che quest'ultimi erano in massima parte di peso superiore alle 10 tonnellate, non può che ritenersi che fosse assolutamente prevalente la conduzione di mezzi di tale stazza anziché di altri.
In conclusione, deve ritenersi provato che il ricorrente, a partire dalla sua adibizione all'impianto TMB di AM, abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, in quanto usualmente addetto alla conduzione di mezzi d'opera con peso superiore alle 10 tonnellate.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del citato CCNL dal 121° giorno successivo alla sua assegnazione all'impianto TMB, avvenuta in data 17.12.2016 (e pertanto dal
17.4.2017), ed alla percezione delle relative differenze retributive, con decorrenza dal giorno dell'assegnazione.
L'Azienda va, quindi, condannata ad inquadrare il ricorrente nel 4° livello del citato CCNL dal 17.4.2017 ed a corrispondergli a titolo di differenze retributive la somma di euro 20.480,49, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 al soddisfo.
Deve, infatti, condividersi la quantificazione operata dal CTU, anche tenendo conto delle osservazioni delle parti, in quanto esente da vizi logico giuridici (cfr. relazione e chiarimenti in atti), dovendosi evidenziare come, contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, il computo delle differenze retributive non possa escludere gli elementi variabili della retribuzione (servizio notturno, prestazioni straordinarie, lavoro
5 festivo e/o domenicale), in quanto costituiscono mere maggiorazioni dello stipendio base e quindi fluttuano in base al livello retributivo di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Vanno definitivamente poste a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del Ccnl di categoria dal 17.4.2017 ed a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 20.480,49 oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, che distrae in favore dell'avv.to Giuseppe Profita.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 4.2.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
8859/2021 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to PROFITA Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piazzale Ungheria,58 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CODIGLIONE MARIA
CONCETTA ed elettivamente domiciliata presso la sua sede sita in PIAZZETTA
BENEDETTO CAIROLI n. 5 a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/10/2021, il sig. Parte_1
avendo premesso di essere dipendente della , inquadrato come “autista di 3° CP_2 livello A” del CCNL Federambiente 17/06/2011 (applicato ultrattivamente oltre la scadenza) e del successivo 10/07/2016, chiese dichiararsi il suo diritto Parte_2
all'inquadramento nel 4° livello, a decorrere dal 17.12.2016, ovverosia da quando era stato assegnato all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti presso la discarica di AM, per avere svolto mansioni superiori- consistenti principalmente nella conduzione di veicoli/mezzi d'opera destinati alla movimentazione di rifiuti-
1 rispetto a quelle proprie del livello di appartenenza, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive, oltre accessori e col favore delle spese di lite.
Si costituì in giudizio la , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_2
chiese il rigetto.
Alla prima udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha limitato le domande spiegate in ricorso, rinunciando a quella finalizzata alla condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e la nomina di un CTU contabile;
quindi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte (sez. l sent. 01677 del
10/03/1984 rv. 433736) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro la quale il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
2 Al riguardo, giova evidenziare come il C.C.N.L. 2016 (cfr. all. 2 Parte_2
produzione attorea), all'art. 15, nel disciplinare l'inquadramento del personale, lo suddivida in cinque Aree operativo-funzionali: Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
Area conduzione;
Area impianti e laboratori;
Area officine e servizi generali;
Area tecnica e amministrativa.
Deve, sul punto, condividersi quanto opinato dalla convenuta nelle note autorizzate e quindi individuare nell'area “impianti e laboratori” (anziché in quella
“conduzione”), l'area-operativa di riferimento del ricorrente, addetto dalla fine del
2016, all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti presso la discarica di
AM (certamente rientrante nella definizione operata dai paciscenti, secondo cui:
“Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR;
piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”).
L'area in questione prevede sei livelli professionali, includendo nel 3°livello gli
“Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”….profili professionali: operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.;.” e nel 4°livello gli“Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia
3 operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore… Profili esemplificativi: - operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T..”.
Dalla lettura delle superiori declaratorie ed in particolare dei profili esemplificativi che meglio si attagliano al caso di specie, appare evidente come, nel caso di autisti addetti alla movimentazione e trasporto dei rifiuti all'interno degli impianti (come l'odierno ricorrente), sia di decisivo rilievo per il loro corretto inquadramento, il peso totale dei mezzi d'opera ovvero superiore o inferiore alle 10 tonnellate.
A prescindere, infatti, dal tipo di patente utilizzata (“C” per entrambi), la professionalità (“adeguata” in entrambi i casi) e l'autonomia operativa richiesta
(“limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate”, per gli addetti al 3° livello e “connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”), le parti collettive hanno ritenuto di dirimente rilievo la diversa consistenza dei mezzi d'opera, la cui conduzione ragionevolmente impone una maggiore professionalità e un livello di autonomia altrettanto incrementato.
Ciò premesso, emerge dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti in giudizio (cfr. verbale del 6.3.2024), che il ricorrente, durante il periodo di adibizione al TMB, era addetto alla movimentazione di tutti “i mezzi presenti all'interno della discarica” ovvero di tutti i mezzi elencati al capitolato 3 del ricorso: “- Pala gommata - JCB 457
HT T4F; - Pala gommata - JCB 437 HT T4F; - Pala Gommata Caterpillar 950M; -
Dumper Articolato Caterpillar CAT 740 WASTE;
- Dumper Articolato Caterpillar
D400; - Escavatore Gommato Caterpillar M318F; - Caricatore Gommato Caterpillar
MH3022; - Caricatore Gommato Caterpillar MH3024; - Autocarro Scarrabile
Monooperatore Mercedes Benz Arocs;
- Autocarro Scarrabile Iveco Strails Magirus
260S/E4; - Autobotte Mercedes Benz 1831 Actros;
- Lavastrade Grande Iveco Magirus
190E30/E3; - Autocarro Scarrabile Pesante Renault Kerax 420.40” (pag. 11-12).
Emerge, poi, dalle incontestate deduzioni attoree (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso) e dalla documentazione ad esso allegato (cfr. doc. 7) che la maggior parte dei suddetti
4 mezzi fosse di peso ben superiore alle 10 tonnellate, ovvero compreso fra le 14 e le 32 tonnellate.
Può, quindi, ritenersi provato che il ricorrente nel periodo di causa conducesse automezzi di tale portata.
E che tale attività fosse del tutto prevalente rispetto alla conduzione di mezzi di minore stazza, può agevolmente dedursi oltre che dai fogli di viaggio allegati al ricorso
(che coprono l'arco temporale composto fra il 17.12.2016 e l'8.2.2020 ed attestano, mediante codici numerici, l'estrema varietà dei mezzi pesanti condotti quotidianamente dal ricorrente, cfr. all. 6) anche da una considerazione di ordine logico.
Se è pacifico che il sig. nel suddetto periodo, era stabilmente addetto Pt_1
all'impianto TMB di AM ed alla conduzione di “tutti i mezzi” ivi esistenti, considerando che quest'ultimi erano in massima parte di peso superiore alle 10 tonnellate, non può che ritenersi che fosse assolutamente prevalente la conduzione di mezzi di tale stazza anziché di altri.
In conclusione, deve ritenersi provato che il ricorrente, a partire dalla sua adibizione all'impianto TMB di AM, abbia svolto mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, in quanto usualmente addetto alla conduzione di mezzi d'opera con peso superiore alle 10 tonnellate.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del citato CCNL dal 121° giorno successivo alla sua assegnazione all'impianto TMB, avvenuta in data 17.12.2016 (e pertanto dal
17.4.2017), ed alla percezione delle relative differenze retributive, con decorrenza dal giorno dell'assegnazione.
L'Azienda va, quindi, condannata ad inquadrare il ricorrente nel 4° livello del citato CCNL dal 17.4.2017 ed a corrispondergli a titolo di differenze retributive la somma di euro 20.480,49, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 al soddisfo.
Deve, infatti, condividersi la quantificazione operata dal CTU, anche tenendo conto delle osservazioni delle parti, in quanto esente da vizi logico giuridici (cfr. relazione e chiarimenti in atti), dovendosi evidenziare come, contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, il computo delle differenze retributive non possa escludere gli elementi variabili della retribuzione (servizio notturno, prestazioni straordinarie, lavoro
5 festivo e/o domenicale), in quanto costituiscono mere maggiorazioni dello stipendio base e quindi fluttuano in base al livello retributivo di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Vanno definitivamente poste a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello del Ccnl di categoria dal 17.4.2017 ed a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di euro 20.480,49 oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, che distrae in favore dell'avv.to Giuseppe Profita.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 4.2.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
6