Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
L'impugnazione avverso una sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - ma ancora munita di soggettività e, quindi, di capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti - normalmente deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della stessa. Tuttavia, qualora non vi sia stata attività liquidatoria ne' nomina dei liquidatori - che nei confronti di tali società assumono carattere di facoltatività, potendo non esistere attività da liquidare - la rappresentanza resta in capo ai soggetti che tale potere in precedenza esercitavano.
L'obbligo del rispetto dei termini di comparizione sussiste anche in sede di riassunzione del processo, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". E poiché evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema impongono di ritenere che anche in relazione all'atto riassuntivo sia applicabile, anche se non espressamente richiamato, l'art. 164 cod. proc. civ., ne consegue la sanzione della nullità di tale atto in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione, la quale può essere sanata, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, soltanto "ex nunc", dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Commentari • 5
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- 2. l''apparente' orientamento innovativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nota a Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 3. Riassunzione del processohttps://www.brocardi.it/
I termini per la riassunzione del processo sono termini processuali pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla sospensione feriale (l. 742/1969). Con l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, i termini per la riassunzione (e prosecuzione) del processo sono ridotti a 3 mesi che decorrono dalla conoscenza legale della causa che ha determinato l'interruzione del processo. Pertanto, la parte che ha interesse a riassumere la causa dovrà farlo con ricorso chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza e notificando il ricorso stesso ed il decreto con cui il giudice fisserà l'udienza di comparizione alle altre parti che debbono costituirsi per proseguirlo (ex art. 303 del …
Leggi di più… - 4. l''apparente' orientamento innovativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nota a Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
(Artt. 2312. 2495 c.c.; 10 legge fall) In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, 2° comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venire meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, …
Leggi di più… - 5. I termini di comparizione (art. 163-bis c.p.c.)Accesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA GI, titolare della ditta CHIMIFAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso l'avvocato B. EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO PETRELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TE di IB RA GO & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso l'avvocato FEDERICO BALDONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO BARBERA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
TE NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso l'avvocato G. GUELI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TANSINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2980/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per la resistente Società VE l'Avvocato Baldoni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 1979 LI PP titolare della ditta Chimifar di GE , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di GE la "VE di BI RA UG & C. s.n.c.", chiedendone la condanna alla consegna di una macchina automatica riempitrice e chiuditrice di tubetti metallici, sulla base del contratto stipulato il 14 ottobre 1976, nonché al risarcimento del danno.
Con sentenza del 13 gennaio - 25 febbraio 1986 il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di Appello di GE con sentenza del 21 dicembre 1989 - 23 gennaio 1990, sull'eccezione della convenuta, declinava la competenza territoriale del primo giudice in favore del Tribunale di Monza ed assegnava termine alle parti di sei mesi per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa notificata alla società il 20 giugno 1990 ed al suo procuratore domiciliatario il 22 giugno 1990 l'PP provvedeva alla riassunzione del processo per l'udienza del 27 settembre 1990; in quella sede otteneva nuovo termine per rinnovare la notificazione dell'atto riassuntivo a detto procuratore e provvedeva a tale incombente con atto notificato l'11 ottobre 1990, per l'udienza del 10 gennaio 1991. In tale udienza la convenuta rimaneva contumace, ma interveniva volontariamente in causa ON VE, che si dichiarava socio della società all'epoca del rapporto contrattuale in oggetto e deduceva il proprio interesse ad opporsi alla domanda, sul rilievo che in caso di suo accoglimento sarebbero seguite azioni di rivalsa nel suoi confronti. Il predetto eccepiva la nullità della prima citazione in riassunzione per non essere stato assegnato alla convenuta il termine di comparizione previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Con sentenza del 15 luglio 1993 - 16 marzo 1994 il Tribunale
dichiarava inammissibile l'intervento dello VE, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione, ritenendo detta nullità sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della rituale notifica dell'atto rinnovativo, completo di tutti gli elementi richiesti dichiarava l'inadempimento della società e la condannava alla consegna della macchina de qua, con contestuale pagamento del prezzo residuo, nonché al pagamento della somma di L. 37.000.000 a titolo di risarcimento del danno. Proposto appello dalla parte soccombente, in persona di RA BI, ed appello incidentale dall'PP, con sentenza del 24 settembre - 14 ottobre 1997 la Corte di Appello di Milano dichiarava la nullità dell'atto di citazione in riassunzione e la conseguente improcedibilità del giudizio , nonché l'inammissibilità dell'azione proposta con lo stesso atto, configurato come autonomo atto di citazione, per prescrizione del diritto.
Osservava in motivazione la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, che andava ravvisata la legittimazione processuale del BI ad agire in grado di appello quale legale rappresentante della VE s.n.c., nonostante tale società fosse stata frattanto sciolta e cancellata dal registro delle imprese, atteso che il medesimo fino alla data della delibera di scioglimento e di cancellazione senza messa in liquidazione ne aveva il potere di rappresentanza e che l'avvenuta cancellazione prima della proposizione dell'appello non escludeva che in ordine alle posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti la società fosse tuttora esistente e potesse far valere i propri diritti in giudizio mediante i titolari del potere di rappresentanza.
Osservava altresì che la comparsa di riassunzione era stata notificata al difensore domiciliatario ed alla VE s.n.c. presso la propria sede senza il rispetto dei termini per comparire;
che era stato erroneamente ordinato dall'istruttore il rinnovo della notifica, ricorrendo un'ipotesi di nullità non della notifica, bensì della citazione;
che detta nullità non poteva considerarsi sanata, in mancanza di costituzione della convenuta, e che pertanto andava ritenuta l'estinzione del giudizio di riassunzione. Rilevava inoltre che anche a voler configurare il atto di riassunzione, in quanto notificato anche alla società, come autonomo atto di citazione, una volta venuto meno l'effetto riassuntivo, doveva accogliersi l'eccezione di prescrizione fatta valere dall'appellante: ed invero, essendosi il processo estinto per la mancata tempestiva riassunzione, non si era verificato l'invocato effetto della prescrizione, ma solo quello interruttivo istantaneo prodotto dall'atto introduttivo del giudizio, fissato al 14 dicembre 1979, dal quale era cominciato a decorrere un nuovo termine prescrizionale;
peraltro la nuova citazione era stata notificata alla parte il 20 giugno 1990, ossia dopo la scadenza del termine prescrizionale decennale. Nè si configuravano quali validi atti interruttivi la notifica della sentenza del Tribunale di GE e quella del relativo atto di precetto, in quanto travolti dalla successiva sentenza di appello che aveva dichiarato l'incompetenza di detto giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'PP deducendo tre motivi. Resistono con distinti controricorsi la VE s.n.s. e ON VE. Il ricorrente e lo VE hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 156 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c. e 164 c.p.c., si deduce che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto la nullità della comparsa di riassunzione per violazione dell'art. 164 c.p.c., essendo l'atto riassuntivo soggetto alla disciplina dell'art.125 disp. att. c.p.c., che non commina alcuna sanzione di nullità,
onde la nullità poteva derivare solo dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo. Si rileva altresì che, essendo stato concesso dall'istruttore nuovo termine per la notifica ed essendo stato l'atto rinnovativo ritualmente notificato, la finalità voluta dalla legge doveva considerarsi raggiunta.
La censura - da considerare ammissibile, contrariamente a quanto dedotto dalla società controricorrente, in quanto investe direttamente la pronuncia della Corte di Appello nel punto in cui ha dichiarato discostandosi dalla pronuncia del primo giudice, la nullità dell'atto di riassunzione per mancato rispetto dei termini di comparizione, con esclusione di qualsiasi sanatoria - è infondata.
Ed invero l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione anche in sede di riassunzione del processo è agevolmente desumibile dal chiaro tenore dell'art. 125 disp. att. c.p.c., il quale al n. 4 espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis del codice". Evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema impongono di ritenere (v. in tal senso Cass. 1961 n. 653) che anche in relazione all'atto riassuntivo sia applicabile, anche se non espressamente richiamato, l'art. 164 c.p.c., con la conseguente sanzione di nullità dell'atto, che può essere sanata - nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 - soltanto ex nunc dalla costituzione in giudizio del convenuto (Cass. 1999 n. 809; 1997 n. 2251; 1994 n. 8716; 1991 n. 5981; 1991 n. 4997; 1988 n. 1126). Correttamente pertanto la Corte di Appello ha rilevato la nullità della citazione in riassunzione notificata al procuratore della VE s.n.c. il 22 giugno 1990, per non essere stato osservato il termine di sessanta giorni - applicabile nella specie - di cui all'art. 163 bis c.p.c. (nella formulazione originaria), tenuto ovviamente conto della sospensione per il periodo feriale, a nulla rilevando che il giudice istruttore avesse erroneamente concesso un nuovo termine per rinnovare la notifica.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 c.p.c. e 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, si deduce che per effetto della traslatio dal Tribunale di GE a quello di Monza il procuratore della VE s.n.c. avrebbe dovuto procedere a nuova elezione di domicilio a Monza e che in difetto il domicilio doveva intendersi eletto presso la cancelleria di detto Tribunale, onde il termine per comparire applicabile era quello di trenta giorni e non di sessanta, con la conseguenza che la riassunzione doveva ritenersi pienamente valida sin dall'origine.
Anche tale motivo è infondato
Ed invero la censura proposta appare da un lato logicamente incoerente rispetto al dato fattuale che il atto di riassunzione venne effettivamente notificato al procuratore domiciliatario della VE s.n.c. a GE, e non presso la cancelleria del Tribunale di Monza, dall'altro lato si profila del tutto infondata in diritto, atteso che un onere di elezione di domicilio presso la sede del Tribunale competente, ai sensi del richiamato art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non poteva legittimamente configurarsi se non successivamente e per effetto della riassunzione del giudizio. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 comma 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 1722 e ss., 2259, 2266, 2293, 2298 c.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto la legittimazione processuale del BI e si sostiene che i soci, rimasti privi del potere di rappresentanza a seguito della cancellazione della società, avrebbero dovuto chiedere al presidente del Tribunale, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 101 disp. att. c.c., la revoca del provvedimento di cancellazione.
La censura è priva di fondamento.
Costituisce orientamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte che le società commerciali, sia personali che di capitali, non si estinguono a seguito della formale cancellazione dal registro delle imprese, ma solo quando si sia verificata l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici che fanno loro capo e si siano esaurite tutte le contestazioni ad essi relative. Si osserva generalmente al riguardo che detta cancellazione non ha effetti costitutivi rispetto all'estinzione, ma carattere meramente dichiarativo del fatto estintivo già verificatosi (v. più di recente sul punto Cass. 1998 n. 10380 , 1998 n. 2869 ; 1996 n. 10065;
1996 n. 8099; 1996 n. 4884).
E se pure è vero che normalmente l'impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di una società di persone posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, ma ancora munita di soggettività e quindi di capacità processuale, deve essere proposta dal liquidatori, cui spetta la rappresentanza della stessa (v. per tutte Cass. 1995 n. 7650), tuttavia in ogni ipotesi in cui non vi sia stata attività liquidatoria e nomina dei liquidatori - che nei confronti di società siffatte assumono carattere di facoltatività, potendo non sussistere un attivo da liquidare - la rappresentanza resta ai soggetti che tale potere in precedenza esercitavano.
Si è correttamente rilevato al riguardo che con la delibera di scioglimento della società senza lo stadio della liquidazione non può determinarsi la scomparsa della società dal mondo giuridico, non essendo consentito al soci con tale decisione eliminare i rapporti giuridici pendenti con i terzi e diminuire le garanzie spettanti ai creditori sul patrimonio sociale e su quello dei soci che siano solidalmente ed illimitatamente responsabili (così Cass.1990 n. 9318). Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ravvisato la legittimazione del BI, incontestatamente titolare del potere di rappresentanza della società fino alla data della delibera di scioglimento e di cancellazione. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore dei due controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 223.800, oltre L.
2.500.000 per onorario, in favore della VE s.n.c., ed in oltre L.
3.000.000 per onorario, in favore di ON VE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 29 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999