Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5941
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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L'impugnazione avverso una sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese - ma ancora munita di soggettività e, quindi, di capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti - normalmente deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della stessa. Tuttavia, qualora non vi sia stata attività liquidatoria ne' nomina dei liquidatori - che nei confronti di tali società assumono carattere di facoltatività, potendo non esistere attività da liquidare - la rappresentanza resta in capo ai soggetti che tale potere in precedenza esercitavano.

L'obbligo del rispetto dei termini di comparizione sussiste anche in sede di riassunzione del processo, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. cod. proc. civ., che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". E poiché evidenti ragioni di coerenza e razionalità del sistema impongono di ritenere che anche in relazione all'atto riassuntivo sia applicabile, anche se non espressamente richiamato, l'art. 164 cod. proc. civ., ne consegue la sanzione della nullità di tale atto in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione, la quale può essere sanata, nella disciplina anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, soltanto "ex nunc", dalla costituzione in giudizio del convenuto.

Commentari5

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  • 3Riassunzione del processo
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    I termini per la riassunzione del processo sono termini processuali pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla sospensione feriale (l. 742/1969). Con l'entrata in vigore della L. n. 69/2009, i termini per la riassunzione (e prosecuzione) del processo sono ridotti a 3 mesi che decorrono dalla conoscenza legale della causa che ha determinato l'interruzione del processo. Pertanto, la parte che ha interesse a riassumere la causa dovrà farlo con ricorso chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza e notificando il ricorso stesso ed il decreto con cui il giudice fisserà l'udienza di comparizione alle altre parti che debbono costituirsi per proseguirlo (ex art. 303 del …

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    (Artt. 2312. 2495 c.c.; 10 legge fall) In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, 2° comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripen­samento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venire meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5941
Data del deposito : 15 giugno 1999

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