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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1894 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio D'Amore, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
Appellante
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2917/2022, del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 30/3/2022.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere dirigente Ispettore presso l' in cui era transitato a Parte_1 CP_1 seguito del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, dall'
[...]
(AVCP) (e già presso l' Controparte_2 [...]
), lamentando di aver subito Controparte_3 una ingiusta decurtazione del trattamento economico accessorio di parte variabile, in forza dei contratti individuali di lavoro del 30.12.14 e del 22.12.16, effettuata senza una preventiva valutazione delle funzioni, grado di complessità, livello di responsabilità e di rischio, ed inferiore a quella riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia titolari di incarico gestionale, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare l'attuale illegittimità per CP_1 violazione di norme imperative della delibera Consiliare ANAC 143 del 30.9.2014 nonché degli accordi sindacali 19/11/2014 e 9/6/2016 di cui in premessa, nella parte in cui, omessa ogni valutazione circa le funzioni ispettive, collocano i dirigenti ispettori di II fascia ad un livello retributivo (di posizione parte variabile) inferiore ai dirigenti titolari di incarico gestionale;
e nella parte in cui prevedono la decorrenza della riduzione dei trattamenti economici accessori in data anteriore all'approvazione del Piano di Riordino da parte della Presidenza del Consiglio;
- accertare la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti individuali del ricorrente con
, nella parte in cui prevedono una retribuzione accessoria di parte variabile inferiore a quella CP_1 di diritto e, comunque, di quella percepita dai dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale;
- accertare che alla funzione ispettiva, in assenza di un completo processo valutativo, deve essere attribuito il medesimo livello e retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti di II fascia titolari di incarico gestionale;
e che, comunque, la decorrenza della riduzione dei trattamenti economici accessori dei dirigenti dovesse essere contestuale [non anteriore] all'approvazione del
Piano di Riordino dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accertare che, a far data dal
1/1/2015, il ricorrente ha diritto a percepire la differenza tra la retribuzione di posizione - parte variabile - riconosciuta ai dirigenti di II fascia titolari di incarico gestionale e quella dallo stesso percepita quale dirigente di II fascia titolare di incarico ispettivo, il cui valore, alla data del
30/6/2019, è pari ad € 60.164,46, oltre le ulteriori somme al medesimo titolo maturate successivamente all'introduzione del presente giudizio e sino alla data dell'effettivo pagamento;
e, comunque, quale differenza tra il trattamento dovuto e quello effettivamente percepito;
- condannare la convenuta a pagare a detto titolo al ricorrente la somma di € 60.164,46, dovuta alla data del 30/6/2019, oltre le ulteriori somme per il medesimo titolo maturate successivamente all'introduzione del presente giudizio sino alla data dell'effettivo pagamento, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria a far data dal 1/1/2015 sino ad avvenuta equiparazione dei livelli retributivi;
o comunque a pagare la diversa somma, maggiore o minore, che risulti di giustizia anche all'esito di CTU;
- in subordine, accertare che l' ha illegittimamente applicato la CP_1 riduzione del trattamento economico accessorio dei dirigenti (prevista dall'art. 19 co 3 del D.L.
90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) prima dell'approvazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, privandoli di una cospicua parte della retribuzione;
per
l'effetto, condannarla a pagare al ricorrente € 10.385,81 complessivi quali differenze retributive tra il trattamento economico dallo stesso goduto alla data del 31/12/2014 e quello successivo sino al 31/3/2016. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell' ha rigettato il ricorso, compensando le spese di CP_1 lite per la complessità delle questioni trattate.
Il primo giudice, richiamata la sentenza delle SS.UU., pronunciatasi su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal ricorrente, ha rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellata, così come l'eccezione relativa al mancato rilascio della procura da parte dell' formulata dal ricorrente, e ha ritenuto il ricorso CP_1 infondato argomentando che: a) era pacifico che il ricorrente fosse transitato dall' all' CP_4 CP_1 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, che aveva soppresso il primo ente;
b) all'epoca della soppressione il ricorrente era titolare di incarico di Dirigente di II fascia
Ufficio Ispettivo con trattamento economico costituito dalle componenti fisse annue dello stipendio tabellare di euro 43.310,93 e della retribuzione di posizione parte fissa di euro 12.440,35, e dalle componenti variabili annue lorde della retribuzione di posizione parte variabile di euro 48.392,00 e della retribuzione di risultato in misura pari a quella fissata in sede di contrattazione;
c) dalle risultanze documentali emergeva che, dapprima con la riorganizzazione del 29 ottobre 2014 (con la quale, tra le altre cose, si procedeva alla rideterminazione delle indennità di posizione in base alla complessità e responsabilità dell'incarico determinando il metodo di pesatura solo per gli incarichi dirigenziali di tipo gestionale) e, successivamente, con l'approvazione del piano di riordino del 9 giugno 2016 l' aveva suddiviso gli incarichi dirigenziali da assegnare ai dirigenti di seconda CP_1 fascia in quattro fasce, le prime due suddivise in uffici gestionali di primo e secondo livello e le altre due, rispettivamente, in funzioni ispettive e funzioni di ricerca, staff e studio;
d) con deliberazione del 14 novembre 2018, era stata eliminata anche la distinzione tra uffici gestionali di primo e secondo livello;
d) i citati provvedimenti, seguiti da altrettanti accordi aziendali, avevano modificato dal livello più basso a quello più alto le componenti variabili della retribuzione dei dirigenti in quattro fasce progressive corrispondenti ai quattro incarichi delineati per i dirigenti di seconda fascia e cioè, muovendo dal livello più basso, incarichi di ricerca, staff e studio, incarichi ispettivi, incarichi gestionali di secondo e di primo livello;
e) avuto riguardo alla normativa di riferimento ed al principio da questa espresso di correlazione necessaria tra il trattamento accessorio e la graduazione delle funzioni (d.lgs. 165/01 art 7 comma 5 ed art. 24 comma 1, art. 45, comma 3, art 40 comma 3 bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del CCNL del personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a mente del quale “In presenza di una maggiore complessità funzionale e di più ampie responsabilità operative e relazionali, accertate dall'Amministrazione con proprio provvedimento in relazione a talune strutture, il valore delle retribuzioni di posizione di cui al comma 1 può essere elevato (…)” la concreta individuazione delle funzioni richiedeva un provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione di natura discrezionale, seguito da una negoziazione tra le parti sociali per la concreta individuazione delle retribuzioni di posizione;
f) la lamentata violazione di dette norme disciplinanti il comportamento dell'Amministrazione, tuttavia, non poteva dare luogo alla declaratoria di nullità dei contratti, come formulata dal ricorrente, invocabile esclusivamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto;
g) sebbene, quindi, in sede di approvazione da parte del Consiglio in data 29 ottobre 2014, l' poneva in essere un comportamento non CP_1 conforme alla disciplina normativa di riferimento, sganciando la pesatura degli incarichi da criteri oggettivi nel caso di compiti ispettivi e di staff e limitandosi a definire i criteri da utilizzare al fine di calcolare il peso dei soli uffici direttivi di tipo gestionale, la domanda volta a ottenere l'estensione del trattamento economico previsto per gli incarichi di primo livello, risolvendosi in una valutazione di merito, risultava di fatto insindacabile da parte del giudice;
h) a seguito della riorganizzazione del 2015, inoltre, l'attività degli ispettori, cui era stata demandata l'attività di vigilanza oramai scorporata dagli uffici gestionali, basandosi su singoli mandati ispettivi, era caratterizzata da maggiore apporto personale e sostanzialmente privata del potere di coordinamento di personale esterno, come emerso anche dall'istruttoria, di talché la scelta di collocare gli incarichi ispettivi ad un livello intermedio fra quelli gestionali e quelli in posizione di staff, anche se priva di criteri oggettivi, poteva ritenersi ragionevole vista la minore complessità delle attività espletate;
i) in sostanza, dunque, non potevano trovare accoglimento né la domanda alla condanna delle differenze retributive, non potendosi ritenere certo che, anche ove applicati i criteri enunciati dall'Autorità, la pesatura della funzione sarebbe corrisposta a quella rivendicata, né la lamentata illegittima riduzione del trattamento, in quanto giustificata dall'art 22, comma 5, del D.l. 90 del 2014 che ha incluso l'ANAC tra gli organismi che, a decorrere dal 1° luglio 2014, avrebbero dovuto provvedere,
“nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: 1) violazione del principio dell'art.1218 c.c., avendo omesso di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche solo in via equitativa, nonostante il riconosciuto inadempimento da parte dell' per non avere riconosciuto gravante sulla parte datoriale CP_1
l'onere probatorio del minor peso delle funzioni ispettive, e avere ritenuto non discriminatorio l'intento dell' 2) mancata o errata considerazione delle risultanze istruttorie;
3) violazione CP_1 dell'art. 19 co. 3 del D.L. 90/2014 e del principio della lex specialis;
4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere illegittimamente compensato le spese di lite.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, previa disposizione di CTU, l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo.
I motivi di appello sono infondati mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 1218 cc in quanto, Parte_1
a fronte dell'accertato illegittimo comportamento dell' il giudice non ha condannato la CP_1 resistente al risarcimento del danno nemmeno per perdita di chance, come accaduto in occasione di un ricorso proposto da un suo collega, dirigente ispettore, che aveva impugnato il procedimento di copertura posizioni ed all'esito del quale il Tribunale aveva condannato l'Autorità in CP_1 ragione della rilevata assenza di valutazione comparativa dei candidati, dalla quale la stessa Autorità non poteva prescindere. Ritiene che la dedotta manifestazione d'interesse, in sede di interpello per l' Controparte_5 peraltro mai negata da parte resistente, e la successiva assegnazione dell'incarico di Ispettore, denuncerebbe l'intento discriminatorio dell'Autorità che, unitamente all'omessa pesatura, avrebbero dovuto imporre al giudice di emanare una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantomeno, in via equitativa.
Osserva il Collegio che la sentenza del Tribunale di Roma, richiamata dall'appellante, si riferisce però a fattispecie diversa d quella dell'odierno giudizio. Nella citata pronuncia, infatti,
l'accertamento del comportamento dell'Autorità che aveva illegittimamente esercitato il proprio potere discrezionale con violazione del diritto alla regolarità della procedura di valutazione del candidato, aveva necessariamente imposto al Tribunale la liquidazione del danno da perdita di chance, previa valutazione del possesso dei requisiti da parte dello stesso. non ha Parte_1 mai espressamente domandato l'accertamento della illegittimità della procedura finalizzata al conferimento degli incarichi dirigenziali né ha dimostrato la sua astratta idoneità a ricoprire i ruoli per i quali aveva espresso preferenza limitandosi a rappresentare che l'assegnazione di incarico di dirigente ispettore gli era stato assegnato senza valida motivazione.
Di nessun pregio quindi il richiamo operato a sostegno delle pretese avanzate con il presente giudizio. Il primo ed il secondo motivo di appello, per evidenti ragione di connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, nella sentenza gravata il Tribunale ha constatato che, in sede di approvazione da parte del Consiglio in data 29.10.2014, l' aveva CP_1 chiaramente indicato l'intento di utilizzare criteri, quali la complessità organizzativa e di gestione delle risorse, il livello di responsabilità e di esposizione ai rischi, il grado di specializzazione delle materie trattate e il livello di interrelazione interna ed esterna, al fine di calcolare il peso dei soli uffici direttivi di tipo gestionale e di assegnare, in via residuale, ai dirigenti di seconda fascia privi di incarico gestionale, i compiti ispettivi e di staff. A seguito della revisione del modello organizzativo e della volontà di introdurre le diverse fasce dirigenziali, una volta individuati i criteri di valutazione della posizione organizzativa degli uffici ed in base a questi, l'Autorità appellata ha determinato l'individuazione di 15 uffici di I livello e 10 uffici di II livello, ed ha attribuito agli
Ispettori una “retribuzione di posizione parte variabile” maggiore rispetto ai dirigenti titolari di incarichi di Staff riconoscendone, evidentemente, la diversità di funzioni.
Il comportamento tenuto ha legittimamente indotto il Tribunale a non sanzionare la condotta dell'Autorità, in quanto palesemente non discriminatoria né sorretta da motivazioni manifestamente illogiche.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, l'ispettore, privo di una struttura organizzativa da dirigere, svolge mansioni di minore complessità rispetto al dirigente titolare di incarico gestionale, ma è esposto ad un maggiore livello di responsabilità e di rischi nei rapporti con i soggetti ispezionati, rispetto ai dirigenti in posizione di staff. Di conseguenza la graduazione dei livelli di responsabilità in ragione della diversa valutazione delle funzioni esercitate non appare contraria ai principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
Sostiene l'appellante che l'ispettore sia titolare di compiti di coordinamento, impulso e programmazione di un gruppo connotato da particolare complessità organizzativa, in quanto composto da una pluralità di soggetti di diversa estrazione e con funzioni eterogenee e che, quindi, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto le funzioni svolte caratterizzate da prevalente apporto personale.
A confutazione delle deduzioni dell'appellante si osserva che il Regolamento del 9 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in G.U.
n. 300 del 29 dicembre 2014), prevede che le ispezioni siano disposte annualmente dal Consiglio dell'Autorità sulla base di un piano ispettivo e che, di regola, esse si svolgano con la collaborazione della Guardia di Finanza che presta servizio in Autorità in forza di un Protocollo di intesa adottato ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. d) del Codice (all. 22 in primo grado fasci. ANAC). È stabilito che l'ispettore rediga, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni, una relazione finale contenente le risultanze e le eventuali proposte di archiviazione o di adozione di provvedimenti. Lo stesso Regolamento chiarisce che l'ispettore esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza coordinare personale interno o esterno all'Autorità, compresi i militari della Guardia di Finanza che, pur prestando supporto nelle ispezioni, rispondono unicamente alla propria catena gerarchica. Tale assetto trova riscontro anche nei provvedimenti di nomina degli ispettori, nei quali viene espressamente previsto l'affiancamento da parte della Guardia di Finanza.
Quanto sopra risulta dalla documentazione depositata unitamente alla costituzione dell'Autorità appellata in primo grado in particolare dai provvedimenti presidenziali di costituzione del gruppo ispettivo normalmente costituito da due dirigenti (all. 23 in primo grado fasci. e solo in una CP_1 occasione, composto anche da funzionari (all. 24 in primo grado fascic. che hanno prestato CP_1 il proprio servizio nell'interesse dell'Autorità seppur gerarchicamente subordinati al dirigente dell'ufficio di appartenenza, prestando semplicemente la loro collaborazione e la loro competenza nel settore al dirigente Ispettore.
Tanto è emerso anche dall'esame delle prove testimoniali, richiamate dal Giudice di prime cure a fondamento del proprio convincimento.
La teste ha riferito che il funzionamento operativo dei singoli mandati Testimone_1 ispettivi prevedevano “se le attività di volta in volta delegate dovessero essere svolte o dai soli ispettori, in genere in due, o dalla sola Guardia di Finanza o da team congiunti composti da, se non ricordo male, due ispettori e da militari o del nucleo anticorruzione o dei reparti territoriali” e in qualità di funzionario proveniente dagli Uffici di Vigilanza che collabora con Persona_1
l'ispettore il quale ha dichiarato: “...il presidente nel conferimento dei mandati ispettivi poteva, in alcuni casi, assegnare al team ispettivo del personale proveniente dagli uffici di vigilanza, come è accaduto anche a me in due occasioni” e che, in relazione ai rapporti tra l'ispettore e i soggetti esterni all'Autorità che compongono il team ispettivo ha chiaramente affermato che “erano i vertici militari della guardia di finanza a decidere i nominativi delle personale, solitamente due unità, da impiegare nel team. Il dirigente ispettore inviava per iscritto al comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza le richieste relative a specifiche attività ispettive che poi venivano demandate dal superiore gerarchico ai due militari componenti del team. Sempre il dirigente ispettore riceveva dal comandante i risultati delle indagini richieste e organizzava periodicamente delle riunioni in cui ho partecipato e in cui erano presenti i due militari e il comandante in cui si decidevano le modalità operative. I componenti del team (dipendenti e militari della Guardia CP_1 di Finanza) redigevano il verbale ispettivo, mentre la relazione ispettiva da inoltrare ai vertici dell' era sottoscritta dal dirigente ispettore e si basava sule risultanze della relazione CP_1 ispettiva”. Anche in relazione alle ispezioni in ambito sanitario la documentazione depositata da parte resistente in primo grado dimostra che i protocolli d'intesa sottoscritti da Ministero della CP_1
Salute e si fondano sulla costituzione di gruppi di lavoro i cui componenti, provenienti CP_6 dai diversi soggetti istituzionali, agiscono in collaborazione fra loro in piena autonomia. Per il funzionamento del gruppo ispettivo, composto da personale eterogeneo, è stato previsto che il
Coordinatore dell'attività sia effettivamente un componente dell' la cui attività, tuttavia, è CP_1 esclusivamente sporadica tanto è vero che anche il ricorrente ha ricevuto un solo mandato di questo tipo (all. 27 fasicolo primo grado parte resistente).
Alla luce di quanto appena esposto i motivi di appello esaminati non sono meritevoli di accoglimento.
Con il terzo motivo l'appellante censura la parte della sentenza che considera infondata la sollevata eccezione di illegittima riduzione del trattamento economico accessorio in ragione della violazione dell'art. 19 co. 3, D.L. 90/2014 in quanto applicato prima di essere sottoposto all'approvazione del
Piano di Riordino da parte della . Controparte_7
Anche questo motivo è infondato.
Al riguardo, conformemente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, si richiama la delibera consiliare 143 del 30.09.2014, approvata il 29 ottobre 2014, con la quale l' aveva avviato CP_1 una riorganizzazione che anticipava la realizzazione del piano di riordino di cui all'art. 19 comma
3 del citato D.L. (approvato con dpcm del 1.2.2016), seguito dall'accordo sindacale del 19 novembre
2014 con il quale si provvedeva, tra le altre cose, alla riduzione per la parte variabile della retribuzione per i dirigenti delle quattro fasce. Vista l'apparente contraddittorietà fra gli artt. 19 e 22 del D.L. e trattandosi di interventi di riduzione del trattamento economico accessorio l' aveva CP_1 formulato un quesito alla che si era espressa in senso favorevole Controparte_8 alla riduzione a partire dal 1° luglio 2014 al fine di anticipare gli obiettivi del piano di riordino.
Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio della soccombenza in tema di regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure compensato integralmente le spese tra le parti in ragione della complessità della questione trattata , in assenza quindi della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza previste dall'art. 92 c.p.c.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche
(in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale
(sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che
“parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente,
Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice-sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017,
n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass.
Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché,
"ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett.
b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estrano, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass.
21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti, in quanto non illogica né erronea, meritevole di conferma, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'appellata e del rigetto della domanda avanzata dal ricorrente.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado interamente compensate tra le parti. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 29 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1894 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio D'Amore, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
Appellante
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2917/2022, del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 30/3/2022.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere dirigente Ispettore presso l' in cui era transitato a Parte_1 CP_1 seguito del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, dall'
[...]
(AVCP) (e già presso l' Controparte_2 [...]
), lamentando di aver subito Controparte_3 una ingiusta decurtazione del trattamento economico accessorio di parte variabile, in forza dei contratti individuali di lavoro del 30.12.14 e del 22.12.16, effettuata senza una preventiva valutazione delle funzioni, grado di complessità, livello di responsabilità e di rischio, ed inferiore a quella riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia titolari di incarico gestionale, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare l'attuale illegittimità per CP_1 violazione di norme imperative della delibera Consiliare ANAC 143 del 30.9.2014 nonché degli accordi sindacali 19/11/2014 e 9/6/2016 di cui in premessa, nella parte in cui, omessa ogni valutazione circa le funzioni ispettive, collocano i dirigenti ispettori di II fascia ad un livello retributivo (di posizione parte variabile) inferiore ai dirigenti titolari di incarico gestionale;
e nella parte in cui prevedono la decorrenza della riduzione dei trattamenti economici accessori in data anteriore all'approvazione del Piano di Riordino da parte della Presidenza del Consiglio;
- accertare la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti individuali del ricorrente con
, nella parte in cui prevedono una retribuzione accessoria di parte variabile inferiore a quella CP_1 di diritto e, comunque, di quella percepita dai dirigenti di II fascia titolari di un incarico gestionale;
- accertare che alla funzione ispettiva, in assenza di un completo processo valutativo, deve essere attribuito il medesimo livello e retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti di II fascia titolari di incarico gestionale;
e che, comunque, la decorrenza della riduzione dei trattamenti economici accessori dei dirigenti dovesse essere contestuale [non anteriore] all'approvazione del
Piano di Riordino dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accertare che, a far data dal
1/1/2015, il ricorrente ha diritto a percepire la differenza tra la retribuzione di posizione - parte variabile - riconosciuta ai dirigenti di II fascia titolari di incarico gestionale e quella dallo stesso percepita quale dirigente di II fascia titolare di incarico ispettivo, il cui valore, alla data del
30/6/2019, è pari ad € 60.164,46, oltre le ulteriori somme al medesimo titolo maturate successivamente all'introduzione del presente giudizio e sino alla data dell'effettivo pagamento;
e, comunque, quale differenza tra il trattamento dovuto e quello effettivamente percepito;
- condannare la convenuta a pagare a detto titolo al ricorrente la somma di € 60.164,46, dovuta alla data del 30/6/2019, oltre le ulteriori somme per il medesimo titolo maturate successivamente all'introduzione del presente giudizio sino alla data dell'effettivo pagamento, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria a far data dal 1/1/2015 sino ad avvenuta equiparazione dei livelli retributivi;
o comunque a pagare la diversa somma, maggiore o minore, che risulti di giustizia anche all'esito di CTU;
- in subordine, accertare che l' ha illegittimamente applicato la CP_1 riduzione del trattamento economico accessorio dei dirigenti (prevista dall'art. 19 co 3 del D.L.
90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) prima dell'approvazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, privandoli di una cospicua parte della retribuzione;
per
l'effetto, condannarla a pagare al ricorrente € 10.385,81 complessivi quali differenze retributive tra il trattamento economico dallo stesso goduto alla data del 31/12/2014 e quello successivo sino al 31/3/2016. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell' ha rigettato il ricorso, compensando le spese di CP_1 lite per la complessità delle questioni trattate.
Il primo giudice, richiamata la sentenza delle SS.UU., pronunciatasi su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal ricorrente, ha rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'appellata, così come l'eccezione relativa al mancato rilascio della procura da parte dell' formulata dal ricorrente, e ha ritenuto il ricorso CP_1 infondato argomentando che: a) era pacifico che il ricorrente fosse transitato dall' all' CP_4 CP_1 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, che aveva soppresso il primo ente;
b) all'epoca della soppressione il ricorrente era titolare di incarico di Dirigente di II fascia
Ufficio Ispettivo con trattamento economico costituito dalle componenti fisse annue dello stipendio tabellare di euro 43.310,93 e della retribuzione di posizione parte fissa di euro 12.440,35, e dalle componenti variabili annue lorde della retribuzione di posizione parte variabile di euro 48.392,00 e della retribuzione di risultato in misura pari a quella fissata in sede di contrattazione;
c) dalle risultanze documentali emergeva che, dapprima con la riorganizzazione del 29 ottobre 2014 (con la quale, tra le altre cose, si procedeva alla rideterminazione delle indennità di posizione in base alla complessità e responsabilità dell'incarico determinando il metodo di pesatura solo per gli incarichi dirigenziali di tipo gestionale) e, successivamente, con l'approvazione del piano di riordino del 9 giugno 2016 l' aveva suddiviso gli incarichi dirigenziali da assegnare ai dirigenti di seconda CP_1 fascia in quattro fasce, le prime due suddivise in uffici gestionali di primo e secondo livello e le altre due, rispettivamente, in funzioni ispettive e funzioni di ricerca, staff e studio;
d) con deliberazione del 14 novembre 2018, era stata eliminata anche la distinzione tra uffici gestionali di primo e secondo livello;
d) i citati provvedimenti, seguiti da altrettanti accordi aziendali, avevano modificato dal livello più basso a quello più alto le componenti variabili della retribuzione dei dirigenti in quattro fasce progressive corrispondenti ai quattro incarichi delineati per i dirigenti di seconda fascia e cioè, muovendo dal livello più basso, incarichi di ricerca, staff e studio, incarichi ispettivi, incarichi gestionali di secondo e di primo livello;
e) avuto riguardo alla normativa di riferimento ed al principio da questa espresso di correlazione necessaria tra il trattamento accessorio e la graduazione delle funzioni (d.lgs. 165/01 art 7 comma 5 ed art. 24 comma 1, art. 45, comma 3, art 40 comma 3 bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del CCNL del personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri (a mente del quale “In presenza di una maggiore complessità funzionale e di più ampie responsabilità operative e relazionali, accertate dall'Amministrazione con proprio provvedimento in relazione a talune strutture, il valore delle retribuzioni di posizione di cui al comma 1 può essere elevato (…)” la concreta individuazione delle funzioni richiedeva un provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione di natura discrezionale, seguito da una negoziazione tra le parti sociali per la concreta individuazione delle retribuzioni di posizione;
f) la lamentata violazione di dette norme disciplinanti il comportamento dell'Amministrazione, tuttavia, non poteva dare luogo alla declaratoria di nullità dei contratti, come formulata dal ricorrente, invocabile esclusivamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto;
g) sebbene, quindi, in sede di approvazione da parte del Consiglio in data 29 ottobre 2014, l' poneva in essere un comportamento non CP_1 conforme alla disciplina normativa di riferimento, sganciando la pesatura degli incarichi da criteri oggettivi nel caso di compiti ispettivi e di staff e limitandosi a definire i criteri da utilizzare al fine di calcolare il peso dei soli uffici direttivi di tipo gestionale, la domanda volta a ottenere l'estensione del trattamento economico previsto per gli incarichi di primo livello, risolvendosi in una valutazione di merito, risultava di fatto insindacabile da parte del giudice;
h) a seguito della riorganizzazione del 2015, inoltre, l'attività degli ispettori, cui era stata demandata l'attività di vigilanza oramai scorporata dagli uffici gestionali, basandosi su singoli mandati ispettivi, era caratterizzata da maggiore apporto personale e sostanzialmente privata del potere di coordinamento di personale esterno, come emerso anche dall'istruttoria, di talché la scelta di collocare gli incarichi ispettivi ad un livello intermedio fra quelli gestionali e quelli in posizione di staff, anche se priva di criteri oggettivi, poteva ritenersi ragionevole vista la minore complessità delle attività espletate;
i) in sostanza, dunque, non potevano trovare accoglimento né la domanda alla condanna delle differenze retributive, non potendosi ritenere certo che, anche ove applicati i criteri enunciati dall'Autorità, la pesatura della funzione sarebbe corrisposta a quella rivendicata, né la lamentata illegittima riduzione del trattamento, in quanto giustificata dall'art 22, comma 5, del D.l. 90 del 2014 che ha incluso l'ANAC tra gli organismi che, a decorrere dal 1° luglio 2014, avrebbero dovuto provvedere,
“nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: 1) violazione del principio dell'art.1218 c.c., avendo omesso di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno anche solo in via equitativa, nonostante il riconosciuto inadempimento da parte dell' per non avere riconosciuto gravante sulla parte datoriale CP_1
l'onere probatorio del minor peso delle funzioni ispettive, e avere ritenuto non discriminatorio l'intento dell' 2) mancata o errata considerazione delle risultanze istruttorie;
3) violazione CP_1 dell'art. 19 co. 3 del D.L. 90/2014 e del principio della lex specialis;
4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere illegittimamente compensato le spese di lite.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, previa disposizione di CTU, l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come in dispositivo.
I motivi di appello sono infondati mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Con il primo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 1218 cc in quanto, Parte_1
a fronte dell'accertato illegittimo comportamento dell' il giudice non ha condannato la CP_1 resistente al risarcimento del danno nemmeno per perdita di chance, come accaduto in occasione di un ricorso proposto da un suo collega, dirigente ispettore, che aveva impugnato il procedimento di copertura posizioni ed all'esito del quale il Tribunale aveva condannato l'Autorità in CP_1 ragione della rilevata assenza di valutazione comparativa dei candidati, dalla quale la stessa Autorità non poteva prescindere. Ritiene che la dedotta manifestazione d'interesse, in sede di interpello per l' Controparte_5 peraltro mai negata da parte resistente, e la successiva assegnazione dell'incarico di Ispettore, denuncerebbe l'intento discriminatorio dell'Autorità che, unitamente all'omessa pesatura, avrebbero dovuto imporre al giudice di emanare una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantomeno, in via equitativa.
Osserva il Collegio che la sentenza del Tribunale di Roma, richiamata dall'appellante, si riferisce però a fattispecie diversa d quella dell'odierno giudizio. Nella citata pronuncia, infatti,
l'accertamento del comportamento dell'Autorità che aveva illegittimamente esercitato il proprio potere discrezionale con violazione del diritto alla regolarità della procedura di valutazione del candidato, aveva necessariamente imposto al Tribunale la liquidazione del danno da perdita di chance, previa valutazione del possesso dei requisiti da parte dello stesso. non ha Parte_1 mai espressamente domandato l'accertamento della illegittimità della procedura finalizzata al conferimento degli incarichi dirigenziali né ha dimostrato la sua astratta idoneità a ricoprire i ruoli per i quali aveva espresso preferenza limitandosi a rappresentare che l'assegnazione di incarico di dirigente ispettore gli era stato assegnato senza valida motivazione.
Di nessun pregio quindi il richiamo operato a sostegno delle pretese avanzate con il presente giudizio. Il primo ed il secondo motivo di appello, per evidenti ragione di connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Diversamente da quanto rappresentato dall'appellante, nella sentenza gravata il Tribunale ha constatato che, in sede di approvazione da parte del Consiglio in data 29.10.2014, l' aveva CP_1 chiaramente indicato l'intento di utilizzare criteri, quali la complessità organizzativa e di gestione delle risorse, il livello di responsabilità e di esposizione ai rischi, il grado di specializzazione delle materie trattate e il livello di interrelazione interna ed esterna, al fine di calcolare il peso dei soli uffici direttivi di tipo gestionale e di assegnare, in via residuale, ai dirigenti di seconda fascia privi di incarico gestionale, i compiti ispettivi e di staff. A seguito della revisione del modello organizzativo e della volontà di introdurre le diverse fasce dirigenziali, una volta individuati i criteri di valutazione della posizione organizzativa degli uffici ed in base a questi, l'Autorità appellata ha determinato l'individuazione di 15 uffici di I livello e 10 uffici di II livello, ed ha attribuito agli
Ispettori una “retribuzione di posizione parte variabile” maggiore rispetto ai dirigenti titolari di incarichi di Staff riconoscendone, evidentemente, la diversità di funzioni.
Il comportamento tenuto ha legittimamente indotto il Tribunale a non sanzionare la condotta dell'Autorità, in quanto palesemente non discriminatoria né sorretta da motivazioni manifestamente illogiche.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, l'ispettore, privo di una struttura organizzativa da dirigere, svolge mansioni di minore complessità rispetto al dirigente titolare di incarico gestionale, ma è esposto ad un maggiore livello di responsabilità e di rischi nei rapporti con i soggetti ispezionati, rispetto ai dirigenti in posizione di staff. Di conseguenza la graduazione dei livelli di responsabilità in ragione della diversa valutazione delle funzioni esercitate non appare contraria ai principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
Sostiene l'appellante che l'ispettore sia titolare di compiti di coordinamento, impulso e programmazione di un gruppo connotato da particolare complessità organizzativa, in quanto composto da una pluralità di soggetti di diversa estrazione e con funzioni eterogenee e che, quindi, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto le funzioni svolte caratterizzate da prevalente apporto personale.
A confutazione delle deduzioni dell'appellante si osserva che il Regolamento del 9 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in G.U.
n. 300 del 29 dicembre 2014), prevede che le ispezioni siano disposte annualmente dal Consiglio dell'Autorità sulla base di un piano ispettivo e che, di regola, esse si svolgano con la collaborazione della Guardia di Finanza che presta servizio in Autorità in forza di un Protocollo di intesa adottato ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. d) del Codice (all. 22 in primo grado fasci. ANAC). È stabilito che l'ispettore rediga, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni, una relazione finale contenente le risultanze e le eventuali proposte di archiviazione o di adozione di provvedimenti. Lo stesso Regolamento chiarisce che l'ispettore esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza coordinare personale interno o esterno all'Autorità, compresi i militari della Guardia di Finanza che, pur prestando supporto nelle ispezioni, rispondono unicamente alla propria catena gerarchica. Tale assetto trova riscontro anche nei provvedimenti di nomina degli ispettori, nei quali viene espressamente previsto l'affiancamento da parte della Guardia di Finanza.
Quanto sopra risulta dalla documentazione depositata unitamente alla costituzione dell'Autorità appellata in primo grado in particolare dai provvedimenti presidenziali di costituzione del gruppo ispettivo normalmente costituito da due dirigenti (all. 23 in primo grado fasci. e solo in una CP_1 occasione, composto anche da funzionari (all. 24 in primo grado fascic. che hanno prestato CP_1 il proprio servizio nell'interesse dell'Autorità seppur gerarchicamente subordinati al dirigente dell'ufficio di appartenenza, prestando semplicemente la loro collaborazione e la loro competenza nel settore al dirigente Ispettore.
Tanto è emerso anche dall'esame delle prove testimoniali, richiamate dal Giudice di prime cure a fondamento del proprio convincimento.
La teste ha riferito che il funzionamento operativo dei singoli mandati Testimone_1 ispettivi prevedevano “se le attività di volta in volta delegate dovessero essere svolte o dai soli ispettori, in genere in due, o dalla sola Guardia di Finanza o da team congiunti composti da, se non ricordo male, due ispettori e da militari o del nucleo anticorruzione o dei reparti territoriali” e in qualità di funzionario proveniente dagli Uffici di Vigilanza che collabora con Persona_1
l'ispettore il quale ha dichiarato: “...il presidente nel conferimento dei mandati ispettivi poteva, in alcuni casi, assegnare al team ispettivo del personale proveniente dagli uffici di vigilanza, come è accaduto anche a me in due occasioni” e che, in relazione ai rapporti tra l'ispettore e i soggetti esterni all'Autorità che compongono il team ispettivo ha chiaramente affermato che “erano i vertici militari della guardia di finanza a decidere i nominativi delle personale, solitamente due unità, da impiegare nel team. Il dirigente ispettore inviava per iscritto al comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza le richieste relative a specifiche attività ispettive che poi venivano demandate dal superiore gerarchico ai due militari componenti del team. Sempre il dirigente ispettore riceveva dal comandante i risultati delle indagini richieste e organizzava periodicamente delle riunioni in cui ho partecipato e in cui erano presenti i due militari e il comandante in cui si decidevano le modalità operative. I componenti del team (dipendenti e militari della Guardia CP_1 di Finanza) redigevano il verbale ispettivo, mentre la relazione ispettiva da inoltrare ai vertici dell' era sottoscritta dal dirigente ispettore e si basava sule risultanze della relazione CP_1 ispettiva”. Anche in relazione alle ispezioni in ambito sanitario la documentazione depositata da parte resistente in primo grado dimostra che i protocolli d'intesa sottoscritti da Ministero della CP_1
Salute e si fondano sulla costituzione di gruppi di lavoro i cui componenti, provenienti CP_6 dai diversi soggetti istituzionali, agiscono in collaborazione fra loro in piena autonomia. Per il funzionamento del gruppo ispettivo, composto da personale eterogeneo, è stato previsto che il
Coordinatore dell'attività sia effettivamente un componente dell' la cui attività, tuttavia, è CP_1 esclusivamente sporadica tanto è vero che anche il ricorrente ha ricevuto un solo mandato di questo tipo (all. 27 fasicolo primo grado parte resistente).
Alla luce di quanto appena esposto i motivi di appello esaminati non sono meritevoli di accoglimento.
Con il terzo motivo l'appellante censura la parte della sentenza che considera infondata la sollevata eccezione di illegittima riduzione del trattamento economico accessorio in ragione della violazione dell'art. 19 co. 3, D.L. 90/2014 in quanto applicato prima di essere sottoposto all'approvazione del
Piano di Riordino da parte della . Controparte_7
Anche questo motivo è infondato.
Al riguardo, conformemente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, si richiama la delibera consiliare 143 del 30.09.2014, approvata il 29 ottobre 2014, con la quale l' aveva avviato CP_1 una riorganizzazione che anticipava la realizzazione del piano di riordino di cui all'art. 19 comma
3 del citato D.L. (approvato con dpcm del 1.2.2016), seguito dall'accordo sindacale del 19 novembre
2014 con il quale si provvedeva, tra le altre cose, alla riduzione per la parte variabile della retribuzione per i dirigenti delle quattro fasce. Vista l'apparente contraddittorietà fra gli artt. 19 e 22 del D.L. e trattandosi di interventi di riduzione del trattamento economico accessorio l' aveva CP_1 formulato un quesito alla che si era espressa in senso favorevole Controparte_8 alla riduzione a partire dal 1° luglio 2014 al fine di anticipare gli obiettivi del piano di riordino.
Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione del principio della soccombenza in tema di regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure compensato integralmente le spese tra le parti in ragione della complessità della questione trattata , in assenza quindi della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza previste dall'art. 92 c.p.c.
La possibilità di compensare le spese di lite risulta regolata dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. 162/2014, alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” formulazione che è stata dichiarata illegittima dalla C. Cost., con la sentenza n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della C. Cost. i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche
(in tal senso Cass. SU n. 2572 del 22/02/2012 e Cass. n. 2883 del 10/02/2014).
A tale proposito la SC ha recentemente affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale
(sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400 del 26/7/2021).
Specifica la SC che “...è, dunque, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che
“parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta” (così, nuovamente,
Corte cost. n. 77 del 2018, cit.);
- che, pertanto, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice-sebbene debba astenersi, come rammenta l'odierno ricorrente, da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarità della vicenda” esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 settembre 2017,
n. 22310, Rv. 645998-01) - e tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass.
Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, Rv. 653625-01);
- che, dunque, una verifica “in negativo” - in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo […] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)-quella demandata questa Corte;
-che, pertanto, essa è chiamata stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l'altro, pur in conformità con l'avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché,
"ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), giusta l'avvenuta "novellazione" - da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett.
b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio - dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);....
- che, infine, è proprio l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte già sopra citato a ritenere non estrano, "al fine della compensazione delle spese", pure la valutazione dell'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio", ovvero "delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio", vale a dire "un valore che è stato espressamente ritenuto meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini dell'incidenza sulle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure "a contrario", dalla disciplina in tema di responsabilità aggravata di chi agisce o resiste con dolo o colpa grave (intesi dalla giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero consapevolezza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione)"(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 2572 del 2012, cit.)” (cfr. Cass.
21400/2021 cit.).
Ciò premesso ritiene il Collegio che la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale risulti, in quanto non illogica né erronea, meritevole di conferma, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'appellata e del rigetto della domanda avanzata dal ricorrente.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado interamente compensate tra le parti. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 29 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa