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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2023, n. 17555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17555 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PS NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni scritte, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato MARIALUISA TARRICONE, che nell'interesse dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani nel 20 ottobre 2020, appellata - per quel che qui interessa - da NI PS, ha ridotto la pena irrogata allo stesso imputato a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato perché 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17555 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/02/2023 commesso con violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede (in particolare, di mandorle direttamente asportate dagli alberi di un mandorleto, danneggiandoli). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di NI PS ha proposto ricorso per Cassazione formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione, deducendo: - quanto alla violenza sulle cose, che non si sarebbe verificata alcuna rottura degli alberi dai quali sono stati prelevati i frutti né di eventuali beni posti a protezione di essi (come emergerebbe dal compendio probatorio, da cui si trarrebbe la semplice rottura o caduta di alcuni rami, inidonea a determinare la definitiva inutilizzabilità dei mandorli); - quanto all'esposizione alla pubblica fede, che non ne ricorrerebbero i presupposti perché nel caso di specie vi era una vigilanza privata cui la Corte distrettuale avrebbe erroneamente negato rilevanza nel presupposto del carattere non esclusivo di essa. Inoltre, in ragione dell'erronea affermazione della sussistenza delle circostanze aggravanti e della conseguente pena edittale per il delitto in contestazione, non si sarebbe applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui proprio escludendo le aggravanti, sussisterebbero in concreto i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale il vizio di motivazione, denunciando la totale mancanza di motivazione sulla chiesta applicazione della sospensione condizionale della pena di cui nella specie sussisterebbero i presupposti (alla luce del certificato penale dell'imputato, gravato da un solo precedente di natura eterogenea risalente nel tempo di scarsissima gravità, in particolare punito con la sola pena dell'ammenda). 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, rispetto alla quale la pronuncia avrebbe argomentato in maniera contraddittoria e illogica e senza esporre le ragioni per cui l'ha irrogata in misura superiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nonostante l'inammissibilità delle censure relative all'insussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione, dedotte con il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 131-bis cod. pen. limitatamente al punto della applicabilità della causa di non punibilità da esso prevista, nonché - in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso - a quello della sospensione condizionale della pena;
è invece assorbito il terzo motivo di ricorso. 2. In primo luogo, deve osservarsi che LO AL, persona offesa dal reato, ha presentato rituale querela il 28 agosto 2020, ragion per cui per esso può procedersi anche a 2 c seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (ex art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, privo di specificità e versato in fatto - come anticipato - nella parte in cui ha negato la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione esposizione alla pubblica fede. Difatti, nel caso di specie, i Giudici di merito ne hanno ritenuto i presupposti, rispettivamente: - in ragione del fatto che i rami delle piante (da cui sono stati raccolti i frutti) si presentavano con i rami spezzati e danneggiati (come riportato dalla persona offesa) e che l'imputato (e il suo concorrente) sono stati osservati (dalle guardie campestri) mentre, al fine di fare cadere i frutti, attingevano i rami con mazze di legno, essendo dunque emerso che l'energia fisica impiegata anche dal PS ha provocato il danneggiamento degli alberi, ossia una trasformazione che ha inciso (almeno in parte qua) sulla funzionalità di essi a produrre frutti e sul programmato utilizzo di essi (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02; Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020 - dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332 - 01); al riguardo, il ricorso non ha addotto con la necessaria specificità il travisamento della prova, non confrontandosi con la motivazione che ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, comunque, facendo richiamo generico alle fotografie e alla relazione di servizio in atti nonché riportando solo un passo del verbale di arresto, il cui tenore in ogni caso non disarticola la motivazione della sentenza impugnata sol perché non menziona il danneggiamento delle piante (esso anzi riporta, come ritenuto dai Giudici di merito, che i rami sono stati colpiti con mazze di legno: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e perché, per costante giurisprudenza, in tema di furto l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni ricorre allorché le res non siano sottoposte a una vigilanza continua, tale da garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, ossia a una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene (cfr. Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602 - 01, relativa al furto di beni situati in un'area recintata;
Sez. 4, n. 37794 del 21/09/2021, Lionetti, Rv. 281951 - 01, relativa al furto di benzina contenuta nel serbatoio di un veicolo in sosta in resenza del conducente che dorme all'interno del veicolo;
cfr. pure Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01, relativa al furto commesso in luogo dotato di un sistema di videosorveglianza), non essendo decisivo ex se in senso contrario il fatto che, mentre l'imputato agiva, siano sopraggiunte le guardie campestri private, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come queste ultime fossero addette alla vigilanza di più fondi e non solo di quello in discorso, asserto questo non sottoposto a rituale censura, avendo la difesa rimarcato solo la tempestività dell'intervento delle guardie ossia prospettato un diverso apprezzamento di fatto qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3 Tuttavia, la pena detentiva edittale per il delitto tentato in discorso è compresa tra un anno e sei anni e otto mesi di reclusione (ex artt. 56, comma 2,625, ultimo comma, cod. pen.; cfr. Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 - dep. 2022, Feraru, Rv. 282868 - 01); ed essa, a fronte della sopravvenuta modifica in melíus, rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con nnod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01); pertanto, non è più conforme a legge la decisione impugnata, che ne ha escluso i presupposti proprio perché la pena edittale massima era superiore al limite di legge e si impone, dunque, l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata. Resta assorbito il terzo motivo, relativo alla commisurazione della pena. 2. Il secondo motivo è fondato. In effetti, con l'atto di appello presentato nell'interesse del PS (cfr. il quarto motivo) era stata chiesta, indicando le ragioni e gli elementi a sostegno, la sospensione condizionale della pena, irrogata nei limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. a un soggetto che risulta aver riportato una sola condanna, non ostativa (segnatamente, con decreto penale, per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, alla pena dell'ammenda anche in sostituzione di trenta giorni di arresto;
cfr. certificato penale); e la Corte distrettuale nulla ha argomentato. Si impone, pertanto, anche sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della applicabilità dell'art. 131 bis cp e a quello della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto. Così deciso il 09/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni scritte, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato MARIALUISA TARRICONE, che nell'interesse dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani nel 20 ottobre 2020, appellata - per quel che qui interessa - da NI PS, ha ridotto la pena irrogata allo stesso imputato a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato perché 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17555 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/02/2023 commesso con violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede (in particolare, di mandorle direttamente asportate dagli alberi di un mandorleto, danneggiandoli). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di NI PS ha proposto ricorso per Cassazione formulando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione, deducendo: - quanto alla violenza sulle cose, che non si sarebbe verificata alcuna rottura degli alberi dai quali sono stati prelevati i frutti né di eventuali beni posti a protezione di essi (come emergerebbe dal compendio probatorio, da cui si trarrebbe la semplice rottura o caduta di alcuni rami, inidonea a determinare la definitiva inutilizzabilità dei mandorli); - quanto all'esposizione alla pubblica fede, che non ne ricorrerebbero i presupposti perché nel caso di specie vi era una vigilanza privata cui la Corte distrettuale avrebbe erroneamente negato rilevanza nel presupposto del carattere non esclusivo di essa. Inoltre, in ragione dell'erronea affermazione della sussistenza delle circostanze aggravanti e della conseguente pena edittale per il delitto in contestazione, non si sarebbe applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui proprio escludendo le aggravanti, sussisterebbero in concreto i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale il vizio di motivazione, denunciando la totale mancanza di motivazione sulla chiesta applicazione della sospensione condizionale della pena di cui nella specie sussisterebbero i presupposti (alla luce del certificato penale dell'imputato, gravato da un solo precedente di natura eterogenea risalente nel tempo di scarsissima gravità, in particolare punito con la sola pena dell'ammenda). 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, rispetto alla quale la pronuncia avrebbe argomentato in maniera contraddittoria e illogica e senza esporre le ragioni per cui l'ha irrogata in misura superiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nonostante l'inammissibilità delle censure relative all'insussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione, dedotte con il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 131-bis cod. pen. limitatamente al punto della applicabilità della causa di non punibilità da esso prevista, nonché - in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso - a quello della sospensione condizionale della pena;
è invece assorbito il terzo motivo di ricorso. 2. In primo luogo, deve osservarsi che LO AL, persona offesa dal reato, ha presentato rituale querela il 28 agosto 2020, ragion per cui per esso può procedersi anche a 2 c seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (ex art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, privo di specificità e versato in fatto - come anticipato - nella parte in cui ha negato la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione esposizione alla pubblica fede. Difatti, nel caso di specie, i Giudici di merito ne hanno ritenuto i presupposti, rispettivamente: - in ragione del fatto che i rami delle piante (da cui sono stati raccolti i frutti) si presentavano con i rami spezzati e danneggiati (come riportato dalla persona offesa) e che l'imputato (e il suo concorrente) sono stati osservati (dalle guardie campestri) mentre, al fine di fare cadere i frutti, attingevano i rami con mazze di legno, essendo dunque emerso che l'energia fisica impiegata anche dal PS ha provocato il danneggiamento degli alberi, ossia una trasformazione che ha inciso (almeno in parte qua) sulla funzionalità di essi a produrre frutti e sul programmato utilizzo di essi (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02; Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020 - dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332 - 01); al riguardo, il ricorso non ha addotto con la necessaria specificità il travisamento della prova, non confrontandosi con la motivazione che ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, comunque, facendo richiamo generico alle fotografie e alla relazione di servizio in atti nonché riportando solo un passo del verbale di arresto, il cui tenore in ogni caso non disarticola la motivazione della sentenza impugnata sol perché non menziona il danneggiamento delle piante (esso anzi riporta, come ritenuto dai Giudici di merito, che i rami sono stati colpiti con mazze di legno: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - e perché, per costante giurisprudenza, in tema di furto l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni ricorre allorché le res non siano sottoposte a una vigilanza continua, tale da garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, ossia a una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene (cfr. Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602 - 01, relativa al furto di beni situati in un'area recintata;
Sez. 4, n. 37794 del 21/09/2021, Lionetti, Rv. 281951 - 01, relativa al furto di benzina contenuta nel serbatoio di un veicolo in sosta in resenza del conducente che dorme all'interno del veicolo;
cfr. pure Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01, relativa al furto commesso in luogo dotato di un sistema di videosorveglianza), non essendo decisivo ex se in senso contrario il fatto che, mentre l'imputato agiva, siano sopraggiunte le guardie campestri private, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come queste ultime fossero addette alla vigilanza di più fondi e non solo di quello in discorso, asserto questo non sottoposto a rituale censura, avendo la difesa rimarcato solo la tempestività dell'intervento delle guardie ossia prospettato un diverso apprezzamento di fatto qui non consentito (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3 Tuttavia, la pena detentiva edittale per il delitto tentato in discorso è compresa tra un anno e sei anni e otto mesi di reclusione (ex artt. 56, comma 2,625, ultimo comma, cod. pen.; cfr. Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 - dep. 2022, Feraru, Rv. 282868 - 01); ed essa, a fronte della sopravvenuta modifica in melíus, rientra nel limite (non più indicato nella pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, bensì in quella non superiore nel minimo a due anni) entro il quale può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con nnod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), norma sostanziale di favore da applicarsi anche ai fatti commessi prima della vigenza della novella ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01); pertanto, non è più conforme a legge la decisione impugnata, che ne ha escluso i presupposti proprio perché la pena edittale massima era superiore al limite di legge e si impone, dunque, l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata. Resta assorbito il terzo motivo, relativo alla commisurazione della pena. 2. Il secondo motivo è fondato. In effetti, con l'atto di appello presentato nell'interesse del PS (cfr. il quarto motivo) era stata chiesta, indicando le ragioni e gli elementi a sostegno, la sospensione condizionale della pena, irrogata nei limiti di cui all'art. 163, comma 1, cod. pen. a un soggetto che risulta aver riportato una sola condanna, non ostativa (segnatamente, con decreto penale, per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, alla pena dell'ammenda anche in sostituzione di trenta giorni di arresto;
cfr. certificato penale); e la Corte distrettuale nulla ha argomentato. Si impone, pertanto, anche sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della applicabilità dell'art. 131 bis cp e a quello della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto. Così deciso il 09/02/2023.