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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1048/2024
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
05.11.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di invalidità civile
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “voglia, in contraddittorio con l' C.F. Parte_1 CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Pisa, Piazza P.IVA_1
Guerrazzi n. 17, accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti parte ricorrente ad ottenere l'assegno mensile quale invalido civile parziale (invalidità civile in misura superiore al 74%), nonché l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario
(67%), a far data dalla domanda amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia, con i conseguenti provvedimenti di omologa dei requisiti sanitari.
Vittoria di compensi e spese del procedimento per A.T.P. e del presente giudizio di merito da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_1 rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti ad ottenere l'assegno mensile quale invalido civile parziale (invalidità civile in misura superiore al 74%) e l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (67%), a far data dalla domanda amministrativa.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di essere stato riconosciuto invalido civile al
75%, percentuale poi ridotta al 50%. Aggiungeva di avere presentato in data
21.12.2022 domanda in via amministrativa per la concessione del trattamento di invalidità civile parziale e l'esenzione del ticket sanitario. L'esito della visita della
Commissione Medica era negativo (riconoscimento del 55%) così come la valutazione del CTU in sede di ATP.
3. Il ricorrente, pertanto, chiedeva una nuova consulenza tecnica.
4. In data 15.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. Il resistente condivideva le valutazioni compiute dal CTU in sede di giudizio a
Pag. 2 di 4 cognizione sommaria, opponendosi a un rinnovo della consulenza tecnica
6. In data 25.02.2025 veniva conferito incarico al CTU, dott. , che Persona_1 depositava il suo elaborato peritale in data 27.05.2025.
7. All'udienza del 05.11.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
9. Nel presente giudizio si controverte in merito alla percentuale di invalidità da riconoscere a parte ricorrente.
10. Sul punto il CTU nominato ha concluso le valutazioni peritali nel modo seguente:
“Stante quanto sopra, trattandosi nella fattispecie di patologie valutabili, per le quali, “dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico”, stanti le valutazioni parziali sostenute (55%;
30%), ritengo che il versi nelle condizioni di “invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%.”.
11. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi. Nel merito della domanda la CTU effettuata riconosce al ricorrente una invalidità civile del 67% (ma non del 74%, come richiesto in prima ipotesi dal ricorrente).
12. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50 %, considerato il parziale rigetto della domanda di parte attrice.
13. Per il restante 50 % l' deve essere condannata alle spese a favore del CP_1 ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia dal valore indeterminabile a bassa complessità.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti parte ricorrente, , ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket Parte_1 sanitario (invalidità civile nella misura del 67%), a far data dalla domanda amministrativa del 21.12.2022;
2) rigetta il ricorso per il resto;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento al CP_1 procedimento a cognizione sommaria, che liquida in complessivi 2.319,00 euro per compensi di avvocato, nella misura del 50 %, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario.
4) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
5) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU relative CP_1 sia al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. sia al presente procedimento.
Pisa, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AL AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1048/2024
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
05.11.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di invalidità civile
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “voglia, in contraddittorio con l' C.F. Parte_1 CP_1
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Pisa, Piazza P.IVA_1
Guerrazzi n. 17, accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti parte ricorrente ad ottenere l'assegno mensile quale invalido civile parziale (invalidità civile in misura superiore al 74%), nonché l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario
(67%), a far data dalla domanda amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia, con i conseguenti provvedimenti di omologa dei requisiti sanitari.
Vittoria di compensi e spese del procedimento per A.T.P. e del presente giudizio di merito da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) CP_1 rigettare il ricorso di controparte, confermando gli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo;
2) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti ad ottenere l'assegno mensile quale invalido civile parziale (invalidità civile in misura superiore al 74%) e l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario (67%), a far data dalla domanda amministrativa.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di essere stato riconosciuto invalido civile al
75%, percentuale poi ridotta al 50%. Aggiungeva di avere presentato in data
21.12.2022 domanda in via amministrativa per la concessione del trattamento di invalidità civile parziale e l'esenzione del ticket sanitario. L'esito della visita della
Commissione Medica era negativo (riconoscimento del 55%) così come la valutazione del CTU in sede di ATP.
3. Il ricorrente, pertanto, chiedeva una nuova consulenza tecnica.
4. In data 15.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. Il resistente condivideva le valutazioni compiute dal CTU in sede di giudizio a
Pag. 2 di 4 cognizione sommaria, opponendosi a un rinnovo della consulenza tecnica
6. In data 25.02.2025 veniva conferito incarico al CTU, dott. , che Persona_1 depositava il suo elaborato peritale in data 27.05.2025.
7. All'udienza del 05.11.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
9. Nel presente giudizio si controverte in merito alla percentuale di invalidità da riconoscere a parte ricorrente.
10. Sul punto il CTU nominato ha concluso le valutazioni peritali nel modo seguente:
“Stante quanto sopra, trattandosi nella fattispecie di patologie valutabili, per le quali, “dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico”, stanti le valutazioni parziali sostenute (55%;
30%), ritengo che il versi nelle condizioni di “invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%.”.
11. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi. Nel merito della domanda la CTU effettuata riconosce al ricorrente una invalidità civile del 67% (ma non del 74%, come richiesto in prima ipotesi dal ricorrente).
12. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50 %, considerato il parziale rigetto della domanda di parte attrice.
13. Per il restante 50 % l' deve essere condannata alle spese a favore del CP_1 ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia dal valore indeterminabile a bassa complessità.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti parte ricorrente, , ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket Parte_1 sanitario (invalidità civile nella misura del 67%), a far data dalla domanda amministrativa del 21.12.2022;
2) rigetta il ricorso per il resto;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, anche in riferimento al CP_1 procedimento a cognizione sommaria, che liquida in complessivi 2.319,00 euro per compensi di avvocato, nella misura del 50 %, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario.
4) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
5) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU relative CP_1 sia al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. sia al presente procedimento.
Pisa, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AL AR
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