Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 19/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
CO MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere NN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2617 del registro di segreteria sul conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI CORNEDO ALL’ISARCO, per l’esercizio finanziario 2023, reso dal Direttore della società ECO CENTER s.p.a., MARCO PALMITANO;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario NN EL, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 47/2025 il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Cornedo all’Isarco reso, per l’esercizio 2023, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., MA TA, e iscritto al n. 2617 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Al riguardo, ha segnalato che, in base ad un più recente orientamento (Sez. Bolzano, n. 3/2025; Id., n. 81/2025; Sez. Toscana, n. 349/2023; Sez. Veneto, n. 99/2019), sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto (sindaco o funzionario da lui delegato) che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista.
Ha altresì rilevato che il deposito di un nuovo conto giudiziale relativo alla medesima gestione comporta comunque la dichiarazione di improcedibilità del conto originariamente depositato, nonché l’utilizzo del modello 16 invece del modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Ha fatto poi presente che nell’esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
Ha segnalato, in ultimo, la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 63 del 27 novembre 2024 avente ad oggetto la revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
In relazione a quanto sopra, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).
Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025; Id. sent. n. 73/2026; Id. sent. n. 74/2025).
2. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità, o in subordine, l’irregolarità del conto, poiché il valore delle partecipazioni è stato indicato secondo il criterio nominale, anziché secondo il criterio patrimoniale o, in via subordinata, secondo il metodo recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20% (sentenze n. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e n. 84, 85 del 13/10/2025).
3. Con apposita memoria dd. 12.02.2026 il sindaco del Comune di Cornedo all’Isarco ha precisato che i rilievi della Corte dei conti sono già stati recepiti in relazione al conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2024 – sottoscritto dal Sindaco/agente contabile quale consegnatario delle azioni societarie – e che il conto giudiziale “corretto” per l’esercizio finanziario 2023 è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 73 del 10 febbraio 2026.
Ha evidenziato che il conto giudiziale è stato sottoscritto nei termini di legge da MA TA ma, dato che il certificato della firma digitale era poi scaduto, è stato necessario firmare nuovamente lo stesso documento al fine di caricarlo a sistema.
Per quanto riguarda il modello 16, ha comunque fatto presente l’identità di contenuto rispetto al modello 22.
Ha rilevato che l'indicazione delle partecipazioni del Comune al valore nominale è da ricondurre, da un lato, al fatto che non esistono disposizioni normative espressamente contrarie e che anche dal modello di cui al d.P.R. 194/1996 non è possibile ricavare indicazioni in tal senso, conformemente, oltretutto, a quanto indicato anche dal Consorzio dei Comuni e che, d’altro lato, l'indicazione nel conto delle sole partecipazioni in società per azioni è dovuta all'applicazione letterale del termine “azioni” nei modelli 16 e 22.
In considerazione di quanto sopra ha chiesto il discarico dalle contestazioni sollevate, all’uopo producendo un file excel contenente tutte le partecipazioni del Comune con riferimento al valore del patrimonio netto e precisando che per gli esercizi futuri si terrà conto delle indicazioni fornite da questa Corte.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente, sulla procedibilità di un conto giudiziale reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (Sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (Sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Infatti, l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. Veneto, n. 99 del 2019).
Nel caso di specie, la circostanza che il conto giudiziale in esame sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’Ente è pacifico, tant’è che il Comune stesso in risposta alla nota istruttoria del Magistrato istruttore ha trasmesso un nuovo conto per il medesimo esercizio finanziario sottoscritto, questa volta, dal Sindaco.
5. Fermo quanto sopra, la Sezione, pur prendendo favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è immediatamente attivata per sanare le criticità riscontrate, deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio un diverso conto presentato successivamente (Sez. di Bolzano, n. 110/2025; Id., n. 125/2025; Sez. Emilia-Romagna, n. 102/2024).
5.1. Ad ogni buon conto, in un’ottica funzionale, giova sin d’ora precisare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente (art. 2 del regolamento sulla contabilità del Comune di Cornedo all’Isarco).
La predetta approvazione dovrà naturalmente essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione da parte del responsabile del servizio finanziario che, nel caso di specie, è individuato nel Segretario comunale (art. 3 del summenzionato regolamento).
Con riferimento poi al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. infra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
Il conto giudiziale dovrà, poi, secondo quanto indicato da questa Sezione nella sentenza n. 72/2025, «riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Cornedo all’Isarco reso, per l’esercizio 2023, dal Direttore della società Eco Center s.p.a., MA TA.
7. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
NN EL CO NA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 05.05.2026