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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2020
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2359/2020 R.G.A.C. tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RN IO;
- attori - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Stancati. - convenuta -
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per gli attori l'avv. RN IO. Per la parte convenuta è presente l'avv. Francesca Stancati. Il giudice sottopone al difensore di parte attrice il documento n. 13 allegato al fascicolo.
Il difensore conferma che l'allegato in questione consiste nell'unico foglio posto in visione.
A questo punto entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di
[...] CodiceFiscale_2 genitori esercenti la responsabilità sulla NO (c.f.: Persona_1
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce CodiceFiscale_3 all'atto di citazione, dall'avv. RN IO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fuscaldo, alla via Vaccari, n. 8, -attori- E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Stancati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via A. Arabia, n. 14. -convenuta- CP_1
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità della struttura sanitaria.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: Per gli attori (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo): “accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dell' per aver, a causa Controparte_1 dell'inesatto adempimento, causato il danno biologico, morale e patrimoniale subito dalla NO , nonché il danno biologico riflesso subito dai genitori della stessa Persona_1 oltre alla inabilità totale e parziale;
condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico e morale, esistenziale ed estetico subito e subendo dalla NO , Persona_1 mediante il pagamento della somma di euro 700.000,00 e del risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sostenute e future spese pari ad euro 75.000,00, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa, in favore dei suoi genitori esercenti su di lei la responsabilità genitoriale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo al soddisfo, per le causali sopra esposte ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà determinata in corso di causa;
condannare la convenuta al pagamento in favore di di euro 147.567,00 a titolo di Parte_2
Pagina 2 di 14 risarcimento del danno biologico e per indennità per inabilità totale e parziale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa;
condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro 143.201,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno biologico per indennità per inabilità totale e parziale, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito, in favore dell'Ing. mediante il Parte_1 pagamento della somma di euro 15.000,00, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “1. In via preliminare: accertare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 punto 3) e 4) e 164, IV comma C.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2. In via principale dichiarare la carenza di responsabilità in capo all' , non essendo di fatto Controparte_1 responsabile dei danni lamentati da parte attrice ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande: A) accertare con rigore il danno patito dall'istante, direttamente dipendente dall'operato dei sanitari dell' , il Controparte_2 tutto evitando ingiustificate duplicazioni di danno;
B) negare il ric i e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 responsabilità sulla figlia NO deducevano che tra il Persona_2
21/1/2015 e il 31/1/2015 la loro f neva ricoverata presso il Per_1 reparto di neonatologia dell' per l'esecuzione di intervento Controparte_3 correttivo di “anorettoplastica sagittale posteriore”. Durante la fase post-operatoria, in data 23/1/2015, a causa di un malfunzionamento della pompa di infusione, fuoriusciva del medicinale che si riversava sulla pelle della gamba e del piede sinistro della neonata, provocandole una grave ustione di secondo grado e rendendo necessaria l'esecuzione di due interventi chirurgici in anestesia totale, con esacratomia ed asportazione di tessuto, che avevano compromesso ulteriormente l'elasticità dell'arto e determinato la prosecuzione a domicilio delle calibrazioni anali, con programmazione di successive medicazioni della gamba sinistra. Evidenziavano, inoltre, che, ove i sanitari in servizio presso la struttura convenuta avessero tenuto una condotta attenta e diligente, si sarebbero certamente avveduti del malfunzionamento dell'allarme della pompa di infusione ed avrebbero evitato il verificarsi del fuori vena e la conseguente grave ustione.
Pagina 3 di 14 Nella prospettazione degli attori, fondata sulle risultanze della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa , il danno alla Persona_3 salute riportato da consisteva in una in nea suddivisa Per_1 in 90 giorni di I.T.T. (al 100%), 60 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% ed ulteriori 60 giorni di I.T.P. al 25%, oltre al danno biologico del 40%; la consulente di parte individuava, inoltre, un danno biologico pari al 25% in capo a ciascuno dei genitori della piccola paziente. Le parti attrici davano atto di avere inviato alla struttura convenuta, in data 23/11/2015, formale lettera di costituzione in mora e contestuale domanda di risarcimento danni, che veniva riscontrata dall' i con richiesta di CP_3 CP_1 integrazione documentale e successivo invi di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, Parte_3 per avvalersi della copertura assicurativa. Evidenziavano, però, che il successivo tentativo di mediazione, svoltosi in data 16/6/2020, aveva esito negativo a causa della mancata comparizione della parte convenuta, pur se regolarmente convocata. Su tali premesse, e convenivano Parte_1 Parte_2
l' davanti a questo tribunale per ivi sentire Controparte_1
a rtate. Con comparsa di risposta depositata in data 7/12/2020, si costituiva in giudizio l' per contrastare la domanda, eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui agli artt. 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 7, e 164, quarto comma, c.p.c.; nel merito, opponeva che il trattamento eseguito dai propri sanitari era stato conforme alle prescrizioni contenute nei protocolli sanitari e chirurgici in uso. Eccepiva, inoltre, il difetto di prova in ordine alla condotta negligente ed imperita dei sanitari, nonché al nesso di causalità tra il presunto operato contra ius e i danni e precisava che, prima dell'occorso, la pompa ad infusione aveva sempre funzionato perfettamente, per cui l'evento dannoso era da ascrivere al caso fortuito, essendo del tutto imprevedibile per i sanitari l'avaria del sistema di allarme del macchinario. Contestava la quantificazione dei danni operata dagli attori e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti attrici ed ) e l'espletamento di c.t.u. medico-legale a Testimone_1 Testimone_2 edico legale) e (medico Persona_4 Persona_5 specialista in Chirurgia Pediatrica), depositata in data 19/11/2021, e di quella a firma dei dottori (medico legale) e (psichiatra), Persona_6 Persona_7 depositata in data 16/1/2024 ed integrata in data 10/7/2024. All'udienza del 10/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 20/12/2024, regolarmente comunicato ai difensori delle parti, le parti attrici chiedevano la rinnovazione della c.t.u. sulla persona della NO
e precisavano le conclusioni riportandosi alle precedenti Persona_1
Pagina 4 di 14 difese, mentre la convenuta chiedeva al tribunale di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. o di rinviare per la precisazione delle conclusioni;
il tribunale, ribadita l'impossibilità di formulare una proposta conciliativa in ragione dello stato avanzato del procedimento e delle censure reiteratamente mosse dagli attori alle conclusioni di cc.tt.uu., tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini per lo scambio ed il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente. Con ordinanza depositata in data 8/10/2025 il tribunale rimetteva la causa sul ruolo per sentire i difensori delle parti su alcuni aspetti controversi e fissava al contempo l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla difesa dell' convenuta. Dalla disamina Controparte_1 dell'atto introduttivo deve, difatti, ritenersi che gli attori abbiano inteso inequivocabilmente rivendicare il diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti alle condotte presuntivamente negligenti poste in essere dai sanitari dell' e specificamente individuate anche grazie al Controparte_3 richiamo della relazione di c.t.p. redatta dalla dott.ssa ed allegata Persona_3 all'atto di citazione. Per completezza si rileva che la stessa corposità e analiticità delle difese articolate evidenzia, oltre ogni dubbio, come la convenuta sia stata in grado di comprendere le allegazioni dell'attrice e di svolgere tutte le argomentazioni ritenute rilevanti.
3. Passando alla trattazione del merito delle domande proposte dalle parti attrici nei confronti dell' va preliminarmente osservato che in Controparte_3 relazione alla questione della natura della responsabilità astrattamente attribuibile all' la fattispecie per cui è causa - relativa a cure prestate CP_3 nell'anno 2015 - è inquadrabile e riconducibile all'ambito della responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera e dei sanitari, mentre alcuna incidenza riveste nella presente vicenda processuale la disciplina innovativa introdotta in materia di responsabilità medica dalla legge n. 24/2017, le cui norme di natura sostanziale non possono avere efficacia retroattiva stante il disposto di cui all'art. 11 delle preleggi. Orbene, secondo il consolidato orientamento della suprema corte, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero (o la casa di cura) trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
Pagina 5 di 14 corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ospedale, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. A ciò consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (cfr., ex pluribus, cass. n. 28987/2019). Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale discende l'applicazione, tra l'altro, del regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio, in forza del quale chi agisce deve provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità, allegare l'inadempimento, nonché dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (cfr., ex pluribus, cass. n. 10050/2022; cass. n. 3704/2018; cass. n. 29315/2017). Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto contrattuale di spedalità tra le parti attrici e l' non Controparte_3 essendo stata, peraltro, la circostanza contestata dalla controparte. Non v'è contestazione nemmeno in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari operanti nella struttura convenuta e le lesioni riportate da a seguito dello stravaso della soluzione Persona_1 glucosata. Nella comparsa di risposta, pur attribuendolo al fortuito e non a colpa del personale sanitario, è la stessa ad ammettere, a pag. Controparte_3
8, che “alle ore 5 del 23.01.15 venne rilevato un fuori vena, che provocò un'ustione alla gamba e al piede sinistro della piccola”.
4. Ai fini della individuazione di eventuali profili di colpa in capo al personale della struttura sanitaria convenuta non può prescindersi dalle conclusioni rassegnate dai cc.tt.uu. e nella relazione Persona_4 Persona_5 depositata in data 19/11/2021, che ha consentito di accertare i fatti principali della vicenda sanitaria che ha coinvolto la figlia delle parti attrici nel corso del ricovero presso il reparto di neonatologia del nosocomio cosentino. I cc.tt.uu. hanno innanzitutto accertato, all'esito dell'esame obiettivo locale (gamba sinistra e caviglia), la presenza di “area distrofica (assottigliamento) del tessuto
Pagina 6 di 14 cutaneo e sottocutaneo della gamba sinistra estesa sulla superficie antero-mediale della gamba, dal III medio al III distale, a margini frastagliati. Piede atteggiato in varismo e intrarotazione. Ipotrofia muscolare della gamba di circa 1,5 cm rispetto alla controlaterale. Non retraente, normocromica. . Indolente (la digito-pressione non evoca reazioni CP_4 nella bambina). Cute difficilmente sollevabile in pliche. Deficit articolare ai gradi estremi della flessione, estensione, inversione ed eversione del collo piede. Deambula come di norma. Si solleva sulle punte e sui talloni senza difficoltà” (cfr. pag. 5 della relazione peritale). In ordine agli accadimenti del 23/1/2015, i periti d'ufficio hanno accertato che, alle ore 5:00 del mattino si verificava lo stravaso della soluzione glucosata, che la piccola aveva in infusione tramite accesso venoso posizionato Per_1 sul collo pie orso del piede sinistro;
inconveniente attribuito dai sanitari ad un “cattivo funzionamento dell'allarme della pompa di infusione”. Chiarito che tutte le pompe di infusione sono dotate di apposito dispositivo di allarme, anche acustico, che segnala prontamente gli eventuali stravasi al personale infermieristico, incaricato della gestione e vigilanza delle attività infusionali, i cc.tt.uu. hanno segnalato la lacunosità delle informazioni a disposizione in ordine agli eventi ed agli interventi posti concretamente in essere dalla struttura convenuta. Hanno, difatti, evidenziato: che non è stata redatta alcuna scheda di rilevazione dell'incidente, sebbene ciò avrebbe consentito di attivare il controllo sull'apparecchiatura per chiarire le cause dell'asserito malfunzionamento (difetto di costruzione, carenza di manutenzione od errato impiego), anche al fine di evitare che si ripetesse in futuro;
che la laconica cartella clinica della paziente riportava soltanto il rilievo, alle ore 5:00 del 23/1/2015, di un “fuori vena con flittene alla gamba e piede sinistro che vengono medicate con connettivina e garza grassa. Si riposiziona accesso venoso su dorso mano sinistra”, senza specificare quale medicinale fosse in infusione, che – in ogni caso – i periti hanno desunto, dal complesso del documento, essere una soluzione glucosata, pur se in percentuale ignota;
che, nonostante la specifica responsabilità gestionale del personale infermieristico per il monitoraggio delle terapie, il relativo diario nulla riferiva in ordine allo stravaso, fatta eccezione per la generica indicazione, alla successiva data del 25/1/2015, “medicata ustione gamba. Perso accesso da riprendere…”; che soltanto nella lettera di dimissione si attribuiva l'evento al
“cattivo funzionamento dell'allarme della pompa di infusione, ha provocato un'ustione di 2° grado”. Dall'estensione delle lesioni cutanee alla gamba ed al piede sinistro della piccola paziente, i cc.tt.uu. hanno, inoltre, desunto che il personale infermieristico non si è avveduto immediatamente dell'evento avverso, individuando proprio in tale ritardo, derivante da un'omessa vigilanza sul corretto svolgersi della terapia infusionale, la condotta censurabile dei dipendenti della struttura convenuta, elettivamente del personale infermieristico;
nella ricostruzione dei periti, “la soluzione UC generò una
Pagina 7 di 14 “causticazione” (nella documentazione è ripetutamente citata “ustione” di 2° grado = flittene), medicata applicando Connettivina e garze grasse. L'intervento terapeutico, peraltro, non impedì la genesi di una necrosi della cute che richiese due interventi per la rimozione di escare (il 30/01/2015 ed il 04/02/2015). Medicazioni erano praticate, in sede ospedaliera, in data 07/02/2015, 11/02/2015, 25/02/2015 (successivamente a questa data non si rinvengono, nella documentazione a disposizione, ulteriori interventi)” (cfr. pag.
9 della relazione). I cc.tt.uu. hanno inoltre rimarcato che lesione di era già Persona_1 stabilizzata al momento del successivo ricovero dal 17/3/2025 al 26/3/2015, in quanto alcun intervento venne eseguito su di essa in quell'occasione. In ordine alle condizioni attuali della gamba di , gli ausiliari Persona_1 del giudice hanno evidenziato la presenza di “esiti cicatriziali estesi su ampia parte della gamba sinistra, ma anche ipotrofia muscolare e deficit funzionale articolare del collo piede, ascrivibili a lesione del tessuto muscolare/innervazione locale/periferica. Detta condizione comporta evidente inestetismo, incidente su soggetto di sesso femminile” (cfr. pag.
10 della relazione), per cui hanno calcolato un danno biologico permanente del 12%, mentre hanno ritenuto incalcolabile quello temporaneo, giacché la paziente, all'epoca dei fatti, aveva appena 47 giorni di vita (per cui le attività della vita apprezzabili erano limitate “al dormire ed alimentarsi, interamente dipendendo da terzi per qualsiasi altra attività”, cfr. pag. 18 della relazione peritale) e ha esaurito le esigenze terapeutiche dopo l'intervento sanitario del 25/2/2015, periodo in ogni caso coinciso con quello in cui è stata sottoposta ad interventi correttivi della pregressa malformazione ano-rettale; soltanto per tre giorni la NO è stata condotta in ospedale dai genitori per effettuare le medicazioni alla gamba (i consulenti hanno escluso la necessità di procedere ad una personalizzazione del danno, non essendo state allegate e non essendo emerse in sede di visita, attività “peculiari” o “particolari aspetti dinamico-relazionali” che abbiano “reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi analoghi” come precisato a pag. 18 della relazione). I cc.tt.uu. hanno, invece, escluso la necessità di sostenere in futuro ulteriori spese mediche, in ragione dell'avvenuta stabilizzazione della condizione della paziente. In ordine alle ripercussioni sulla psiche di , i cc.tt.uu. hanno Persona_1 valutato la NO esente da patologia psichiatrica riconducibile alle lesioni per cui è causa, avendo la NO sempre percepito di sé l'immagine attuale;
non hanno, tuttavia, escluso la possibilità che in futuro la paziente “possa manifestare sofferenza soggettiva interiore (percezioni soggettive di disagio, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé)” (cfr. pag 19 della relazione). In conclusione, i cc.tt.uu. hanno ritenuto censurabile la condotta professionale del personale infermieristico operante nel reparto di neonatologia del nosocomio di per non aver vigilato sul corretto svolgimento della CP_1
Pagina 8 di 14 terapia infusionale e, di conseguenza, per non essersi tempestivamente avveduto dello stravaso del liquido medicinale sulla pelle della piccola paziente. Le predette conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica in atti, nonché suffragate da opportuni richiami alla letteratura scientifica.
5. In merito al danno biologico eventualmente derivato ai genitori di Per_2 in conseguenza dell'evento traumatico da lei subito, la consulenza
[...] tecnica d'ufficio redatta dai dottori e ne ha Persona_6 Persona_7 escluso la ricorrenza, sia in capo al sando Per_1 Pt_2 alcuna “infermità mentale caratterizzata da una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche. I fatti per cui è causa NON hanno causato dei postumi a carattere permanente, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento”. I periti d'ufficio non hanno, tuttavia, escluso che gli attori abbiano patito delle sofferenze, seppur non suscettibili di accertamento medico-legale, inquadrabili in termini di “turbamento psichico soggettivo e transeunte, configurando così un danno morale, la cui eventuale valutazione è da rimettere al Giudice” (cfr. pagg. 19-20-21 della relazione peritale del 16/1/2024). Anche nell'integrazione della relazione de qua, depositata in data 10/7/2024, in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. delle parti attrici in merito alla valutazione della posizione di ed alla ricorrenza di Parte_2 un danno biologico derivante dalla sofferenza patita nel primo anno successivo al sinistro, i predetti cc.tt.uu. hanno ribadito le considerazioni già svolte circa la non ravvisabilità di danni psicofisici, evidenziando, inoltre, che non è stata dalle parti attrici fornita documentazione medica idonea a comprovare la circostanza. In merito alle sofferenze patite dai genitori di , escussa Persona_1 all'udienza del 7/10/2022, (cognata dell'attore), la quale ha Testimone_1 specificato di abitare nel medesimo stabile degli attori e di essere assidua frequentatrice della loro casa, ha riferito che, a seguito del sinistro per cui è causa, essi – che prima erano soliti uscire, insieme o singolarmente, almeno una volta a settimana, per vedere gli amici o, il , per fare una partita a Per_1 calcio – essendo rimasti molto scossi dall'accaduto, “per un periodo dopo l'incidente hanno smesso di frequentare gli amici poi piano piano hanno ripreso ma non sono più nello stato d'animo in cui erano prima del sinistro”. Inoltre, sebbene la teste abbia dichiarato che dopo l'incidente il cognato, odierno attore (all'epoca dei fatti ingegnere libero professionista con studio in Fuscaldo), le avesse riferito di problemi di insonnia e conseguente difficoltà a concentrarsi, interrogata sul punto, non ha saputo dire se il mutamento di umore e di abitudini degli attori fosse stato dovuto all'ustione derivata dal fuori vena o, piuttosto, alla scoperta della pregressa malformazione della piccola in quanto i due eventi Per_1
Pagina 9 di 14 erano stati pressoché contestuali;
su domanda del giudice, la teste ha, difatti, precisato “posso confermare che al momento della nascita della bambina i miei cognati erano entrambi gioiosi mentre il loro turbamento è subentrato qualche giorno dopo alla scoperta della malformazione e anche a causa del fuori vena”. L'ulteriore teste di parte attrice (amico di lunga data degli Testimone_2 attori e collega del ), escusso all'udienza del 28/10/2022, ha riferito di Per_1 sapere che la per lungo tempo, si è occupata personalmente di Pt_2 medicare a casa la figlioletta. Il teste ha dichiarato che “dopo quanto è accaduto alla figlia , ho visto i genitori molto preoccupati e questo ha inciso sulle loro abitudini nel Per_1 senso che li ho visti meno propensi ad uscire con la stessa frequenza con cui facevamo prima man mano con il passare degli anni hanno cercato di riprendere le abitudini normali. Attualmente posso dire che la coppia esce con me ed altri amici all'incirca due volte al mese”; nonché che “nel periodo immediatamente successivo al sinistro occorso alla figlia il lamentava insonnia ed effettivamente io lo vedevo molto stanco a lavoro e molto Per_1 distratto”. Il medesimo testimone, su domanda del giudice, in base alla propria valutazione personale, ha dichiarato di ritenere che il mutamento delle parti attrici, le quali sono divenute, il , meno attento sul lavoro e la Per_1 Pt_2 più chiusa e riservata, sia dipeso dal fuori vena occorso alla figlia, escludendo fattori ulteriori, in quanto non era a conoscenza di altre problematiche della coppia. Il teste ha, infine, riferito di avere saputo dalla e dal Pt_2 Per_1 che spesso chiede loro perché il suo piede è diverso da quello degli Per_1 altri bambini. In merito alle dichiarazioni dei due testi circa il fatto che i coniugi Per_8 abbiano dovuto reiteratamente condurre la NO in ospedale per
[...] medicare le ustioni, assentandosi dal lavoro o prendendo dei permessi, la relazione del 19/11/2021 ha accertato che gli accessi delle parti attrici presso la struttura convenuta per le ustioni sono coincisi con gli interventi correttivi della malformazione pregressa della NO, fatta eccezione per tre ingressi che sono stati dovuti esclusivamente alla cura dell'ustione. La domanda svolta dagli attori nei confronti dell' merita, Controparte_3 dunque, accoglimento, essendo emersi dalla compiuta istruttoria profili di colpa in capo alla struttura sanitaria e, segnatamente, al personale infermieristico in essa operante, per come accertato dai cc.tt.uu. nell'elaborato peritale depositato in data 19/11/2021.
6. Passando alla liquidazione dei danni, si osserva quanto segue.
6.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, il tribunale ritiene di dover fare riferimento agli importi indicati nelle tabelle di Milano risalenti all'anno 2024 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, anche in considerazione del fatto che la tabella unica nazionale, adottata con
Pagina 10 di 14 d.P.R. n. 12 del 13/1/2025 ed entrata in vigore il 5/3/2025, è applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e dunque non a quello che forma oggetto del presente giudizio. Pertanto, dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno 2024, predisposte dal tribunale di Milano, avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 0 anni e tenuto conto dell'entità delle lesioni permanenti patite (stimate nella misura del 12%) e della sofferenza normalmente conseguente a lesioni come quelle subite dalla danneggiata, l'importo liquidabile può essere determinato nell'importo complessivo di € 43.805,00 (di cui € 34.222,00 a titolo di risarcimento del danno biologico dinamico-relazionale ed € 9.583,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva). Quanto al danno da spese mediche prevedibili in futuro per intervento specialistico (lipofilling o altro), nessuna somma può liquidarsi alla NO, tenuto conto che, per come rilevato dai cc.tt.uu., l'intervento, non avendo finalità prettamente estetica, può essere erogato con spesa a carico del
[...]
. Controparte_5
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma come sopra liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base delle tabelle relative all'anno 2024. Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così determinata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (23/1/2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 5.126,00. Il risarcimento complessivamente dovuto ad Per_2 comprensivo degli interessi compensativi, è dunque pari ad €
[...]
0 (di cui € 43.805,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore ed € 5.126,00 a titolo di interessi compensativi). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
6.2. Non può procedersi al risarcimento del danno patrimoniale richiesto da
, mancando in atti la prova relativa alla dedotta Parte_1 sperequazione fra i redditi da lavoro percepiti prima del sinistro occorso alla figlia e quelli percepiti successivamente. Tale prova non può desumersi dall'unico documento depositato da parte attrice sub doc. 13 al fascicolo, trattandosi di mera stampa di incerta provenienza recante l'indicazione di una serie di importi asseritamente versati a titolo di IVA e IRPEF dal 2010 al 2016. E però, in mancanza delle dichiarazioni dei redditi riconducibili al , Per_1
Pagina 11 di 14 non è possibile operare alcun controllo sull'esistenza della dedotta sperequazione, per quello che più conta in questa sede, delle relative cause. Quanto al danno non patrimoniale richiesto dai genitori di , Persona_1 nella relazione depositata in data 10/7/2024 i cc.tt.uu. hanno escluso la ricorrenza di alcun danno biologico permanente o temporaneo, a seguito di valutazione che il tribunale condivide pienamente in quanto esente da vizi logici e tenuto conto che alcuno degli attori risulta aver necessitato di supporto psicoterapeutico, né dell'assunzione di terapia farmacologica per eventuali disturbi psichici, né comunque manifestato, all'esame condotto dai cc.tt.uu., alcuna patologia psichica. Con riferimento, invece, al danno riflesso da sofferenza soggettiva deve osservarsi che, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr. cass. n. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (cfr. cass. 29206/2019). Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la corte di cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova - anche presuntiva - del danno sofferto, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo. Più di recente la corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile 2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio 2023, n. 1752)” (cfr. cass. n.35663/2023). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, venendo a considerare la posizione di e genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
Pagina 12 di 14 , deve rilevarsi che, per come evidenziato nei precedenti punti, questi Per_1 sono stati costretti a seguire la bambina, in ragione dell'ustione procuratale dal personale infermieristico dell' durante la serie di controlli ed Controparte_3 interventi chirurgici cui ha dovuto sottoporsi. Lo stesso danno alla salute residuato in capo alla vittima primaria, complessivamente pari al 12% per la componente iatrogena, restituisce la misura della gravità delle conseguenze riversatesi sui due attori, anche in considerazione del presumibile patema d'animo a loro derivante, in qualità di genitori, in ragione della tenerissima età della bambina al momento dell'evento. I testimoni escussi hanno altresì confermato che i due attori, genitori della vittima primaria, hanno particolarmente sofferto per l'evento occorso alla bambina, risentendone anche dal punto di vista delle abitudini sociali. Deve perciò ritenersi sussistente il lamentato danno riflesso in capo a Pt_1
e
[...] Parte_2
Ai fini della liquidazione del danno, da determinarsi in via equitativa, vanno considerati, da un lato, lo strettissimo legame di parentela e la tenerissima età della bambina, necessitante di plurime attenzioni, al momento della stabilizzazione dei postumi. Dall'altro, deve osservarsi che non sono emersi elementi da cui desumere la persistenza nel tempo della sofferenza soggettiva dei genitori per quanto occorso alla figlioletta il 23/1/2015. Per tali ragioni appare equo liquidare il danno patito nella somma di € 500,00 per ciascuno degli attori. Le somme sono espresse in moneta attuale e perciò non suscettibile di rivalutazione. Anche in questo caso devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulle somme così liquidate, devalutate al momento dell'occorso (23/1/2015), e successivamente rivalutate di anno in anno dalla medesima data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 60,00 per ciascuno dei due attori) per un valore finale totale di € 560,00 in favore di ciascuno dei due genitori di
. Persona_1
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
7. Quanto al regolamento delle spese, la rilevante sproporzione fra la somma richiesta e quella effettivamente attribuita alle parti attrici, ne giustifica la compensazione per un terzo. Le spese, nella misura dei restanti due terzi, restano a carico dell'A.O. soccombente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.M., per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si
Pagina 13 di 14 distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta. Le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con separati decreti, sono invece poste definitivamente a carico dell' Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...] al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 ore della somma di € Persona_2
48.931,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
, della somma di € 560,00 in moneta attuale e già Parte_1 comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 560,00 in moneta attuale e Parte_2 già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1
e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia NO Per_2 dei due terzi delle spese relative al presente giudizio che liquida,
[...] sivamente e per l'intero, nella somma di € 8.166,12 (di cui € 5,12 per spese di notifica, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. RN IO e con compensazione fra le parti del restante terzo;
- pone le spese relative alla due consulenze tecniche d'ufficio espletate nel presente giudizio e liquidate con separati decreti definitivamente a carico dell' Controparte_1
Cosenza, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 2359/2020 R.G.A.C. tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RN IO;
- attori - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1
Stancati. - convenuta -
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per gli attori l'avv. RN IO. Per la parte convenuta è presente l'avv. Francesca Stancati. Il giudice sottopone al difensore di parte attrice il documento n. 13 allegato al fascicolo.
Il difensore conferma che l'allegato in questione consiste nell'unico foglio posto in visione.
A questo punto entrambi i difensori insistono nelle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2359/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di
[...] CodiceFiscale_2 genitori esercenti la responsabilità sulla NO (c.f.: Persona_1
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce CodiceFiscale_3 all'atto di citazione, dall'avv. RN IO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fuscaldo, alla via Vaccari, n. 8, -attori- E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Francesca Stancati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via A. Arabia, n. 14. -convenuta- CP_1
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità della struttura sanitaria.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Conclusioni delle parti: Per gli attori (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo): “accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità dell' per aver, a causa Controparte_1 dell'inesatto adempimento, causato il danno biologico, morale e patrimoniale subito dalla NO , nonché il danno biologico riflesso subito dai genitori della stessa Persona_1 oltre alla inabilità totale e parziale;
condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico e morale, esistenziale ed estetico subito e subendo dalla NO , Persona_1 mediante il pagamento della somma di euro 700.000,00 e del risarcimento del danno patrimoniale relativo alle sostenute e future spese pari ad euro 75.000,00, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa, in favore dei suoi genitori esercenti su di lei la responsabilità genitoriale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo al soddisfo, per le causali sopra esposte ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà determinata in corso di causa;
condannare la convenuta al pagamento in favore di di euro 147.567,00 a titolo di Parte_2
Pagina 2 di 14 risarcimento del danno biologico e per indennità per inabilità totale e parziale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa;
condannare parte convenuta al pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro 143.201,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno biologico per indennità per inabilità totale e parziale, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che sarà accertata in corso di causa;
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito, in favore dell'Ing. mediante il Parte_1 pagamento della somma di euro 15.000,00, ovvero alla diversa somma maggiore o NO che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “1. In via preliminare: accertare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 punto 3) e 4) e 164, IV comma C.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2. In via principale dichiarare la carenza di responsabilità in capo all' , non essendo di fatto Controparte_1 responsabile dei danni lamentati da parte attrice ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande: A) accertare con rigore il danno patito dall'istante, direttamente dipendente dall'operato dei sanitari dell' , il Controparte_2 tutto evitando ingiustificate duplicazioni di danno;
B) negare il ric i e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 responsabilità sulla figlia NO deducevano che tra il Persona_2
21/1/2015 e il 31/1/2015 la loro f neva ricoverata presso il Per_1 reparto di neonatologia dell' per l'esecuzione di intervento Controparte_3 correttivo di “anorettoplastica sagittale posteriore”. Durante la fase post-operatoria, in data 23/1/2015, a causa di un malfunzionamento della pompa di infusione, fuoriusciva del medicinale che si riversava sulla pelle della gamba e del piede sinistro della neonata, provocandole una grave ustione di secondo grado e rendendo necessaria l'esecuzione di due interventi chirurgici in anestesia totale, con esacratomia ed asportazione di tessuto, che avevano compromesso ulteriormente l'elasticità dell'arto e determinato la prosecuzione a domicilio delle calibrazioni anali, con programmazione di successive medicazioni della gamba sinistra. Evidenziavano, inoltre, che, ove i sanitari in servizio presso la struttura convenuta avessero tenuto una condotta attenta e diligente, si sarebbero certamente avveduti del malfunzionamento dell'allarme della pompa di infusione ed avrebbero evitato il verificarsi del fuori vena e la conseguente grave ustione.
Pagina 3 di 14 Nella prospettazione degli attori, fondata sulle risultanze della relazione di consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa , il danno alla Persona_3 salute riportato da consisteva in una in nea suddivisa Per_1 in 90 giorni di I.T.T. (al 100%), 60 giorni di I.T.P. al 75%, 60 giorni di I.T.P. al 50% ed ulteriori 60 giorni di I.T.P. al 25%, oltre al danno biologico del 40%; la consulente di parte individuava, inoltre, un danno biologico pari al 25% in capo a ciascuno dei genitori della piccola paziente. Le parti attrici davano atto di avere inviato alla struttura convenuta, in data 23/11/2015, formale lettera di costituzione in mora e contestuale domanda di risarcimento danni, che veniva riscontrata dall' i con richiesta di CP_3 CP_1 integrazione documentale e successivo invi di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, Parte_3 per avvalersi della copertura assicurativa. Evidenziavano, però, che il successivo tentativo di mediazione, svoltosi in data 16/6/2020, aveva esito negativo a causa della mancata comparizione della parte convenuta, pur se regolarmente convocata. Su tali premesse, e convenivano Parte_1 Parte_2
l' davanti a questo tribunale per ivi sentire Controparte_1
a rtate. Con comparsa di risposta depositata in data 7/12/2020, si costituiva in giudizio l' per contrastare la domanda, eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui agli artt. 163, terzo comma, numeri 3, 4 e 7, e 164, quarto comma, c.p.c.; nel merito, opponeva che il trattamento eseguito dai propri sanitari era stato conforme alle prescrizioni contenute nei protocolli sanitari e chirurgici in uso. Eccepiva, inoltre, il difetto di prova in ordine alla condotta negligente ed imperita dei sanitari, nonché al nesso di causalità tra il presunto operato contra ius e i danni e precisava che, prima dell'occorso, la pompa ad infusione aveva sempre funzionato perfettamente, per cui l'evento dannoso era da ascrivere al caso fortuito, essendo del tutto imprevedibile per i sanitari l'avaria del sistema di allarme del macchinario. Contestava la quantificazione dei danni operata dagli attori e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti attrici ed ) e l'espletamento di c.t.u. medico-legale a Testimone_1 Testimone_2 edico legale) e (medico Persona_4 Persona_5 specialista in Chirurgia Pediatrica), depositata in data 19/11/2021, e di quella a firma dei dottori (medico legale) e (psichiatra), Persona_6 Persona_7 depositata in data 16/1/2024 ed integrata in data 10/7/2024. All'udienza del 10/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 20/12/2024, regolarmente comunicato ai difensori delle parti, le parti attrici chiedevano la rinnovazione della c.t.u. sulla persona della NO
e precisavano le conclusioni riportandosi alle precedenti Persona_1
Pagina 4 di 14 difese, mentre la convenuta chiedeva al tribunale di formulare una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. o di rinviare per la precisazione delle conclusioni;
il tribunale, ribadita l'impossibilità di formulare una proposta conciliativa in ragione dello stato avanzato del procedimento e delle censure reiteratamente mosse dagli attori alle conclusioni di cc.tt.uu., tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini per lo scambio ed il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente. Con ordinanza depositata in data 8/10/2025 il tribunale rimetteva la causa sul ruolo per sentire i difensori delle parti su alcuni aspetti controversi e fissava al contempo l'udienza del 13 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla difesa dell' convenuta. Dalla disamina Controparte_1 dell'atto introduttivo deve, difatti, ritenersi che gli attori abbiano inteso inequivocabilmente rivendicare il diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti alle condotte presuntivamente negligenti poste in essere dai sanitari dell' e specificamente individuate anche grazie al Controparte_3 richiamo della relazione di c.t.p. redatta dalla dott.ssa ed allegata Persona_3 all'atto di citazione. Per completezza si rileva che la stessa corposità e analiticità delle difese articolate evidenzia, oltre ogni dubbio, come la convenuta sia stata in grado di comprendere le allegazioni dell'attrice e di svolgere tutte le argomentazioni ritenute rilevanti.
3. Passando alla trattazione del merito delle domande proposte dalle parti attrici nei confronti dell' va preliminarmente osservato che in Controparte_3 relazione alla questione della natura della responsabilità astrattamente attribuibile all' la fattispecie per cui è causa - relativa a cure prestate CP_3 nell'anno 2015 - è inquadrabile e riconducibile all'ambito della responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera e dei sanitari, mentre alcuna incidenza riveste nella presente vicenda processuale la disciplina innovativa introdotta in materia di responsabilità medica dalla legge n. 24/2017, le cui norme di natura sostanziale non possono avere efficacia retroattiva stante il disposto di cui all'art. 11 delle preleggi. Orbene, secondo il consolidato orientamento della suprema corte, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero (o la casa di cura) trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del
Pagina 5 di 14 corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ospedale, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. A ciò consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (cfr., ex pluribus, cass. n. 28987/2019). Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale discende l'applicazione, tra l'altro, del regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio, in forza del quale chi agisce deve provare l'esistenza del c.d. contratto di spedalità, allegare l'inadempimento, nonché dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento e il danno subito, secondo il criterio del “più probabile che non”; mentre, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (cfr., ex pluribus, cass. n. 10050/2022; cass. n. 3704/2018; cass. n. 29315/2017). Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto contrattuale di spedalità tra le parti attrici e l' non Controparte_3 essendo stata, peraltro, la circostanza contestata dalla controparte. Non v'è contestazione nemmeno in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari operanti nella struttura convenuta e le lesioni riportate da a seguito dello stravaso della soluzione Persona_1 glucosata. Nella comparsa di risposta, pur attribuendolo al fortuito e non a colpa del personale sanitario, è la stessa ad ammettere, a pag. Controparte_3
8, che “alle ore 5 del 23.01.15 venne rilevato un fuori vena, che provocò un'ustione alla gamba e al piede sinistro della piccola”.
4. Ai fini della individuazione di eventuali profili di colpa in capo al personale della struttura sanitaria convenuta non può prescindersi dalle conclusioni rassegnate dai cc.tt.uu. e nella relazione Persona_4 Persona_5 depositata in data 19/11/2021, che ha consentito di accertare i fatti principali della vicenda sanitaria che ha coinvolto la figlia delle parti attrici nel corso del ricovero presso il reparto di neonatologia del nosocomio cosentino. I cc.tt.uu. hanno innanzitutto accertato, all'esito dell'esame obiettivo locale (gamba sinistra e caviglia), la presenza di “area distrofica (assottigliamento) del tessuto
Pagina 6 di 14 cutaneo e sottocutaneo della gamba sinistra estesa sulla superficie antero-mediale della gamba, dal III medio al III distale, a margini frastagliati. Piede atteggiato in varismo e intrarotazione. Ipotrofia muscolare della gamba di circa 1,5 cm rispetto alla controlaterale. Non retraente, normocromica. . Indolente (la digito-pressione non evoca reazioni CP_4 nella bambina). Cute difficilmente sollevabile in pliche. Deficit articolare ai gradi estremi della flessione, estensione, inversione ed eversione del collo piede. Deambula come di norma. Si solleva sulle punte e sui talloni senza difficoltà” (cfr. pag. 5 della relazione peritale). In ordine agli accadimenti del 23/1/2015, i periti d'ufficio hanno accertato che, alle ore 5:00 del mattino si verificava lo stravaso della soluzione glucosata, che la piccola aveva in infusione tramite accesso venoso posizionato Per_1 sul collo pie orso del piede sinistro;
inconveniente attribuito dai sanitari ad un “cattivo funzionamento dell'allarme della pompa di infusione”. Chiarito che tutte le pompe di infusione sono dotate di apposito dispositivo di allarme, anche acustico, che segnala prontamente gli eventuali stravasi al personale infermieristico, incaricato della gestione e vigilanza delle attività infusionali, i cc.tt.uu. hanno segnalato la lacunosità delle informazioni a disposizione in ordine agli eventi ed agli interventi posti concretamente in essere dalla struttura convenuta. Hanno, difatti, evidenziato: che non è stata redatta alcuna scheda di rilevazione dell'incidente, sebbene ciò avrebbe consentito di attivare il controllo sull'apparecchiatura per chiarire le cause dell'asserito malfunzionamento (difetto di costruzione, carenza di manutenzione od errato impiego), anche al fine di evitare che si ripetesse in futuro;
che la laconica cartella clinica della paziente riportava soltanto il rilievo, alle ore 5:00 del 23/1/2015, di un “fuori vena con flittene alla gamba e piede sinistro che vengono medicate con connettivina e garza grassa. Si riposiziona accesso venoso su dorso mano sinistra”, senza specificare quale medicinale fosse in infusione, che – in ogni caso – i periti hanno desunto, dal complesso del documento, essere una soluzione glucosata, pur se in percentuale ignota;
che, nonostante la specifica responsabilità gestionale del personale infermieristico per il monitoraggio delle terapie, il relativo diario nulla riferiva in ordine allo stravaso, fatta eccezione per la generica indicazione, alla successiva data del 25/1/2015, “medicata ustione gamba. Perso accesso da riprendere…”; che soltanto nella lettera di dimissione si attribuiva l'evento al
“cattivo funzionamento dell'allarme della pompa di infusione, ha provocato un'ustione di 2° grado”. Dall'estensione delle lesioni cutanee alla gamba ed al piede sinistro della piccola paziente, i cc.tt.uu. hanno, inoltre, desunto che il personale infermieristico non si è avveduto immediatamente dell'evento avverso, individuando proprio in tale ritardo, derivante da un'omessa vigilanza sul corretto svolgersi della terapia infusionale, la condotta censurabile dei dipendenti della struttura convenuta, elettivamente del personale infermieristico;
nella ricostruzione dei periti, “la soluzione UC generò una
Pagina 7 di 14 “causticazione” (nella documentazione è ripetutamente citata “ustione” di 2° grado = flittene), medicata applicando Connettivina e garze grasse. L'intervento terapeutico, peraltro, non impedì la genesi di una necrosi della cute che richiese due interventi per la rimozione di escare (il 30/01/2015 ed il 04/02/2015). Medicazioni erano praticate, in sede ospedaliera, in data 07/02/2015, 11/02/2015, 25/02/2015 (successivamente a questa data non si rinvengono, nella documentazione a disposizione, ulteriori interventi)” (cfr. pag.
9 della relazione). I cc.tt.uu. hanno inoltre rimarcato che lesione di era già Persona_1 stabilizzata al momento del successivo ricovero dal 17/3/2025 al 26/3/2015, in quanto alcun intervento venne eseguito su di essa in quell'occasione. In ordine alle condizioni attuali della gamba di , gli ausiliari Persona_1 del giudice hanno evidenziato la presenza di “esiti cicatriziali estesi su ampia parte della gamba sinistra, ma anche ipotrofia muscolare e deficit funzionale articolare del collo piede, ascrivibili a lesione del tessuto muscolare/innervazione locale/periferica. Detta condizione comporta evidente inestetismo, incidente su soggetto di sesso femminile” (cfr. pag.
10 della relazione), per cui hanno calcolato un danno biologico permanente del 12%, mentre hanno ritenuto incalcolabile quello temporaneo, giacché la paziente, all'epoca dei fatti, aveva appena 47 giorni di vita (per cui le attività della vita apprezzabili erano limitate “al dormire ed alimentarsi, interamente dipendendo da terzi per qualsiasi altra attività”, cfr. pag. 18 della relazione peritale) e ha esaurito le esigenze terapeutiche dopo l'intervento sanitario del 25/2/2015, periodo in ogni caso coinciso con quello in cui è stata sottoposta ad interventi correttivi della pregressa malformazione ano-rettale; soltanto per tre giorni la NO è stata condotta in ospedale dai genitori per effettuare le medicazioni alla gamba (i consulenti hanno escluso la necessità di procedere ad una personalizzazione del danno, non essendo state allegate e non essendo emerse in sede di visita, attività “peculiari” o “particolari aspetti dinamico-relazionali” che abbiano “reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi analoghi” come precisato a pag. 18 della relazione). I cc.tt.uu. hanno, invece, escluso la necessità di sostenere in futuro ulteriori spese mediche, in ragione dell'avvenuta stabilizzazione della condizione della paziente. In ordine alle ripercussioni sulla psiche di , i cc.tt.uu. hanno Persona_1 valutato la NO esente da patologia psichiatrica riconducibile alle lesioni per cui è causa, avendo la NO sempre percepito di sé l'immagine attuale;
non hanno, tuttavia, escluso la possibilità che in futuro la paziente “possa manifestare sofferenza soggettiva interiore (percezioni soggettive di disagio, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé)” (cfr. pag 19 della relazione). In conclusione, i cc.tt.uu. hanno ritenuto censurabile la condotta professionale del personale infermieristico operante nel reparto di neonatologia del nosocomio di per non aver vigilato sul corretto svolgimento della CP_1
Pagina 8 di 14 terapia infusionale e, di conseguenza, per non essersi tempestivamente avveduto dello stravaso del liquido medicinale sulla pelle della piccola paziente. Le predette conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica in atti, nonché suffragate da opportuni richiami alla letteratura scientifica.
5. In merito al danno biologico eventualmente derivato ai genitori di Per_2 in conseguenza dell'evento traumatico da lei subito, la consulenza
[...] tecnica d'ufficio redatta dai dottori e ne ha Persona_6 Persona_7 escluso la ricorrenza, sia in capo al sando Per_1 Pt_2 alcuna “infermità mentale caratterizzata da una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche. I fatti per cui è causa NON hanno causato dei postumi a carattere permanente, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento”. I periti d'ufficio non hanno, tuttavia, escluso che gli attori abbiano patito delle sofferenze, seppur non suscettibili di accertamento medico-legale, inquadrabili in termini di “turbamento psichico soggettivo e transeunte, configurando così un danno morale, la cui eventuale valutazione è da rimettere al Giudice” (cfr. pagg. 19-20-21 della relazione peritale del 16/1/2024). Anche nell'integrazione della relazione de qua, depositata in data 10/7/2024, in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. delle parti attrici in merito alla valutazione della posizione di ed alla ricorrenza di Parte_2 un danno biologico derivante dalla sofferenza patita nel primo anno successivo al sinistro, i predetti cc.tt.uu. hanno ribadito le considerazioni già svolte circa la non ravvisabilità di danni psicofisici, evidenziando, inoltre, che non è stata dalle parti attrici fornita documentazione medica idonea a comprovare la circostanza. In merito alle sofferenze patite dai genitori di , escussa Persona_1 all'udienza del 7/10/2022, (cognata dell'attore), la quale ha Testimone_1 specificato di abitare nel medesimo stabile degli attori e di essere assidua frequentatrice della loro casa, ha riferito che, a seguito del sinistro per cui è causa, essi – che prima erano soliti uscire, insieme o singolarmente, almeno una volta a settimana, per vedere gli amici o, il , per fare una partita a Per_1 calcio – essendo rimasti molto scossi dall'accaduto, “per un periodo dopo l'incidente hanno smesso di frequentare gli amici poi piano piano hanno ripreso ma non sono più nello stato d'animo in cui erano prima del sinistro”. Inoltre, sebbene la teste abbia dichiarato che dopo l'incidente il cognato, odierno attore (all'epoca dei fatti ingegnere libero professionista con studio in Fuscaldo), le avesse riferito di problemi di insonnia e conseguente difficoltà a concentrarsi, interrogata sul punto, non ha saputo dire se il mutamento di umore e di abitudini degli attori fosse stato dovuto all'ustione derivata dal fuori vena o, piuttosto, alla scoperta della pregressa malformazione della piccola in quanto i due eventi Per_1
Pagina 9 di 14 erano stati pressoché contestuali;
su domanda del giudice, la teste ha, difatti, precisato “posso confermare che al momento della nascita della bambina i miei cognati erano entrambi gioiosi mentre il loro turbamento è subentrato qualche giorno dopo alla scoperta della malformazione e anche a causa del fuori vena”. L'ulteriore teste di parte attrice (amico di lunga data degli Testimone_2 attori e collega del ), escusso all'udienza del 28/10/2022, ha riferito di Per_1 sapere che la per lungo tempo, si è occupata personalmente di Pt_2 medicare a casa la figlioletta. Il teste ha dichiarato che “dopo quanto è accaduto alla figlia , ho visto i genitori molto preoccupati e questo ha inciso sulle loro abitudini nel Per_1 senso che li ho visti meno propensi ad uscire con la stessa frequenza con cui facevamo prima man mano con il passare degli anni hanno cercato di riprendere le abitudini normali. Attualmente posso dire che la coppia esce con me ed altri amici all'incirca due volte al mese”; nonché che “nel periodo immediatamente successivo al sinistro occorso alla figlia il lamentava insonnia ed effettivamente io lo vedevo molto stanco a lavoro e molto Per_1 distratto”. Il medesimo testimone, su domanda del giudice, in base alla propria valutazione personale, ha dichiarato di ritenere che il mutamento delle parti attrici, le quali sono divenute, il , meno attento sul lavoro e la Per_1 Pt_2 più chiusa e riservata, sia dipeso dal fuori vena occorso alla figlia, escludendo fattori ulteriori, in quanto non era a conoscenza di altre problematiche della coppia. Il teste ha, infine, riferito di avere saputo dalla e dal Pt_2 Per_1 che spesso chiede loro perché il suo piede è diverso da quello degli Per_1 altri bambini. In merito alle dichiarazioni dei due testi circa il fatto che i coniugi Per_8 abbiano dovuto reiteratamente condurre la NO in ospedale per
[...] medicare le ustioni, assentandosi dal lavoro o prendendo dei permessi, la relazione del 19/11/2021 ha accertato che gli accessi delle parti attrici presso la struttura convenuta per le ustioni sono coincisi con gli interventi correttivi della malformazione pregressa della NO, fatta eccezione per tre ingressi che sono stati dovuti esclusivamente alla cura dell'ustione. La domanda svolta dagli attori nei confronti dell' merita, Controparte_3 dunque, accoglimento, essendo emersi dalla compiuta istruttoria profili di colpa in capo alla struttura sanitaria e, segnatamente, al personale infermieristico in essa operante, per come accertato dai cc.tt.uu. nell'elaborato peritale depositato in data 19/11/2021.
6. Passando alla liquidazione dei danni, si osserva quanto segue.
6.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, il tribunale ritiene di dover fare riferimento agli importi indicati nelle tabelle di Milano risalenti all'anno 2024 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, anche in considerazione del fatto che la tabella unica nazionale, adottata con
Pagina 10 di 14 d.P.R. n. 12 del 13/1/2025 ed entrata in vigore il 5/3/2025, è applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e dunque non a quello che forma oggetto del presente giudizio. Pertanto, dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno 2024, predisposte dal tribunale di Milano, avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 0 anni e tenuto conto dell'entità delle lesioni permanenti patite (stimate nella misura del 12%) e della sofferenza normalmente conseguente a lesioni come quelle subite dalla danneggiata, l'importo liquidabile può essere determinato nell'importo complessivo di € 43.805,00 (di cui € 34.222,00 a titolo di risarcimento del danno biologico dinamico-relazionale ed € 9.583,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva). Quanto al danno da spese mediche prevedibili in futuro per intervento specialistico (lipofilling o altro), nessuna somma può liquidarsi alla NO, tenuto conto che, per come rilevato dai cc.tt.uu., l'intervento, non avendo finalità prettamente estetica, può essere erogato con spesa a carico del
[...]
. Controparte_5
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma come sopra liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base delle tabelle relative all'anno 2024. Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così determinata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (23/1/2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un totale di € 5.126,00. Il risarcimento complessivamente dovuto ad Per_2 comprensivo degli interessi compensativi, è dunque pari ad €
[...]
0 (di cui € 43.805,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore ed € 5.126,00 a titolo di interessi compensativi). Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
6.2. Non può procedersi al risarcimento del danno patrimoniale richiesto da
, mancando in atti la prova relativa alla dedotta Parte_1 sperequazione fra i redditi da lavoro percepiti prima del sinistro occorso alla figlia e quelli percepiti successivamente. Tale prova non può desumersi dall'unico documento depositato da parte attrice sub doc. 13 al fascicolo, trattandosi di mera stampa di incerta provenienza recante l'indicazione di una serie di importi asseritamente versati a titolo di IVA e IRPEF dal 2010 al 2016. E però, in mancanza delle dichiarazioni dei redditi riconducibili al , Per_1
Pagina 11 di 14 non è possibile operare alcun controllo sull'esistenza della dedotta sperequazione, per quello che più conta in questa sede, delle relative cause. Quanto al danno non patrimoniale richiesto dai genitori di , Persona_1 nella relazione depositata in data 10/7/2024 i cc.tt.uu. hanno escluso la ricorrenza di alcun danno biologico permanente o temporaneo, a seguito di valutazione che il tribunale condivide pienamente in quanto esente da vizi logici e tenuto conto che alcuno degli attori risulta aver necessitato di supporto psicoterapeutico, né dell'assunzione di terapia farmacologica per eventuali disturbi psichici, né comunque manifestato, all'esame condotto dai cc.tt.uu., alcuna patologia psichica. Con riferimento, invece, al danno riflesso da sofferenza soggettiva deve osservarsi che, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, è il danneggiato ad essere onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr. cass. n. 339/2016), non potendo assumersi la sussistenza in re ipsa di tale figura di danno (cfr. cass. 29206/2019). Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la corte di cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova - anche presuntiva - del danno sofferto, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo. Più di recente la corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile 2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio 2023, n. 1752)” (cfr. cass. n.35663/2023). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, venendo a considerare la posizione di e genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
Pagina 12 di 14 , deve rilevarsi che, per come evidenziato nei precedenti punti, questi Per_1 sono stati costretti a seguire la bambina, in ragione dell'ustione procuratale dal personale infermieristico dell' durante la serie di controlli ed Controparte_3 interventi chirurgici cui ha dovuto sottoporsi. Lo stesso danno alla salute residuato in capo alla vittima primaria, complessivamente pari al 12% per la componente iatrogena, restituisce la misura della gravità delle conseguenze riversatesi sui due attori, anche in considerazione del presumibile patema d'animo a loro derivante, in qualità di genitori, in ragione della tenerissima età della bambina al momento dell'evento. I testimoni escussi hanno altresì confermato che i due attori, genitori della vittima primaria, hanno particolarmente sofferto per l'evento occorso alla bambina, risentendone anche dal punto di vista delle abitudini sociali. Deve perciò ritenersi sussistente il lamentato danno riflesso in capo a Pt_1
e
[...] Parte_2
Ai fini della liquidazione del danno, da determinarsi in via equitativa, vanno considerati, da un lato, lo strettissimo legame di parentela e la tenerissima età della bambina, necessitante di plurime attenzioni, al momento della stabilizzazione dei postumi. Dall'altro, deve osservarsi che non sono emersi elementi da cui desumere la persistenza nel tempo della sofferenza soggettiva dei genitori per quanto occorso alla figlioletta il 23/1/2015. Per tali ragioni appare equo liquidare il danno patito nella somma di € 500,00 per ciascuno degli attori. Le somme sono espresse in moneta attuale e perciò non suscettibile di rivalutazione. Anche in questo caso devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulle somme così liquidate, devalutate al momento dell'occorso (23/1/2015), e successivamente rivalutate di anno in anno dalla medesima data fino a quella di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 60,00 per ciascuno dei due attori) per un valore finale totale di € 560,00 in favore di ciascuno dei due genitori di
. Persona_1
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
7. Quanto al regolamento delle spese, la rilevante sproporzione fra la somma richiesta e quella effettivamente attribuita alle parti attrici, ne giustifica la compensazione per un terzo. Le spese, nella misura dei restanti due terzi, restano a carico dell'A.O. soccombente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa, da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo D.M., per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si
Pagina 13 di 14 distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta. Le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con separati decreti, sono invece poste definitivamente a carico dell' Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...] al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la Parte_2 ore della somma di € Persona_2
48.931,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
, della somma di € 560,00 in moneta attuale e già Parte_1 comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 560,00 in moneta attuale e Parte_2 già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione in favore di Controparte_1
e in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia NO Per_2 dei due terzi delle spese relative al presente giudizio che liquida,
[...] sivamente e per l'intero, nella somma di € 8.166,12 (di cui € 5,12 per spese di notifica, € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. RN IO e con compensazione fra le parti del restante terzo;
- pone le spese relative alla due consulenze tecniche d'ufficio espletate nel presente giudizio e liquidate con separati decreti definitivamente a carico dell' Controparte_1
Cosenza, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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