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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3005/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000345 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: ---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.5.2025 ed iscritto al Sigit il 9.6.2025 la Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando l'avviso di accertamento TE3-22000345 notificato in data 25.3.2025 relativo al mancato versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica regionale ( cd. superbollo) sull'autovettura tg Targa_1, per l'anno 2022, per la complessiva somma di euro 3.076,45, assumendo che essa svolgeva attività di rivendita di auto e che pertanto non era tenuta a versare la tassa addizionale per il periodo – gennaio 2022/maggio 2024 – al quale si riferiva l'ingiunzione in questione, poiché l'auto era stata ferma in esposizione nei suoi locali, a norma dell'art. 5 dl 30 dicembre 1982,n. 953. Precisava di avere regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria l'elenco dei veicoli detenuti a tal fine, nel quale rientrava anche l'auto in oggetto. Per di più non era stata mai reclamata la tassa ordinaria;
il che rendeva evidente che non poteva essere oggetto di pretesa nemmeno l'addizionale.
Chiedeva sospendersi l'esecutività del provvedimento.
Si costituiva l'Agenzia non contestando l'assunto in diritto ma in fatto perché, in primo luogo, la ricorrente vendeva motocilci e non auto e poi perché avrebbe dovuto chiedere la sospensione della tassa accendo al sito web dedicato della Regione Campania ( htpp://sospensioni.tasseauto.regione.campania.it) ma di tanto non v'era alcun riscontro. Con ogni riflesso in ordine all'operatività dell'esenzione.
Né era provato che era stato assolto l'onere dal precedente proprietario.
In data 25 settembre 2025 era rigettata l'istanza di sospensiva per difetto del periculum in mora.
La causa veniva discussa all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
E' pacifico che, tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l'addizionale alla tassa, anche la prima, al pari della seconda, non è dovuta nei casi di esenzione, tra i quali quello previsto dal citato art. 5 per le autovetture detenute per la rivendita dalle imprese autorizzate, operando, per le medesime, il regime di interruzione dell'obbligo tributario.
La società ricorrente svolge attività di rivendita auto oltre che moto.
Ricorrono, pertanto, i requisiti sostanziali per l'esenzione. D'altronde, nemmeno è stata contestata l'affermazione della parte laddove ha rimarcato che non era mai stata oggetto di richiesta la tassa principale;
dal che sarebbe singolare che l'obbligo tributario vivrebbe solo per la addizionale. Dal che, l'omessa attivazione del canale dedicato della Regione Campania per la sospensione del tributo non è causa sufficiente per ritenere l'inoperatività dell'esenzione. La mancata regolarizzazione formale della procedura di esenzione costituisce, piuttosto, valida ragione per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa, per intero, le spese tra le parti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3005/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000345 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: ---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.5.2025 ed iscritto al Sigit il 9.6.2025 la Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando l'avviso di accertamento TE3-22000345 notificato in data 25.3.2025 relativo al mancato versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica regionale ( cd. superbollo) sull'autovettura tg Targa_1, per l'anno 2022, per la complessiva somma di euro 3.076,45, assumendo che essa svolgeva attività di rivendita di auto e che pertanto non era tenuta a versare la tassa addizionale per il periodo – gennaio 2022/maggio 2024 – al quale si riferiva l'ingiunzione in questione, poiché l'auto era stata ferma in esposizione nei suoi locali, a norma dell'art. 5 dl 30 dicembre 1982,n. 953. Precisava di avere regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria l'elenco dei veicoli detenuti a tal fine, nel quale rientrava anche l'auto in oggetto. Per di più non era stata mai reclamata la tassa ordinaria;
il che rendeva evidente che non poteva essere oggetto di pretesa nemmeno l'addizionale.
Chiedeva sospendersi l'esecutività del provvedimento.
Si costituiva l'Agenzia non contestando l'assunto in diritto ma in fatto perché, in primo luogo, la ricorrente vendeva motocilci e non auto e poi perché avrebbe dovuto chiedere la sospensione della tassa accendo al sito web dedicato della Regione Campania ( htpp://sospensioni.tasseauto.regione.campania.it) ma di tanto non v'era alcun riscontro. Con ogni riflesso in ordine all'operatività dell'esenzione.
Né era provato che era stato assolto l'onere dal precedente proprietario.
In data 25 settembre 2025 era rigettata l'istanza di sospensiva per difetto del periculum in mora.
La causa veniva discussa all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
E' pacifico che, tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l'addizionale alla tassa, anche la prima, al pari della seconda, non è dovuta nei casi di esenzione, tra i quali quello previsto dal citato art. 5 per le autovetture detenute per la rivendita dalle imprese autorizzate, operando, per le medesime, il regime di interruzione dell'obbligo tributario.
La società ricorrente svolge attività di rivendita auto oltre che moto.
Ricorrono, pertanto, i requisiti sostanziali per l'esenzione. D'altronde, nemmeno è stata contestata l'affermazione della parte laddove ha rimarcato che non era mai stata oggetto di richiesta la tassa principale;
dal che sarebbe singolare che l'obbligo tributario vivrebbe solo per la addizionale. Dal che, l'omessa attivazione del canale dedicato della Regione Campania per la sospensione del tributo non è causa sufficiente per ritenere l'inoperatività dell'esenzione. La mancata regolarizzazione formale della procedura di esenzione costituisce, piuttosto, valida ragione per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa, per intero, le spese tra le parti.