Articolo 100 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 99Articolo 101
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1 gennaio 2001
Art. 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli) 1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 , e' incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001