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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AM SE, Presidente
RI AN, Relatore
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Ferrara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0392025154055000 28411,34 2005
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 L.289/02 ART.9
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IRPEF-ALTRO
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IVA-ALTRO
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 RADIODIFFUSIONI
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IRAP
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
si conclude affinché codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia: - in via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendo oltre ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche la eccezionale urgenza;
- in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento alle cartelle indicate e, conseguentemente, annullare parzialmene l'avviso di intimazione (ed il consequenziale diniego di autotuela); - in via subordinata, rideterminare la pretesa impositiva per quanto di ragione;
- condannare l'Ufficio all'integrale rifusione delle spese processuali.
Resistente
Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, voglia, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale, -dichiarare il proprio difetto di giurisdizione da distrarsi in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero il Tribunale civile, sezione lavoro, per i contributi previdenziali I.n.p.s contenuti nell'avviso di addebito n. 33920230000611045000 e nei confronti del Tribunale civile ordinario per le spese processuali contenute nella cartella n. 03920200005433866000; -dichiarare il proprio difetto di giurisdizione da distrarsi in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero il Giudice di Pace per le sanzioni al Codice della Strada e per le sanzioni ex lege 689/81 contenute nelle cartelle alle cartelle 03920200003189031000
e 0392023002905351000; in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento per carenza di interesse ad agire;
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art 21 e 19 comma 3 del Dlgs 546/92; nel merito: - respingere l'avverso ricorso e le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 novembre 2025, notificato lo stesso giorno, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 0392025154055000, notificatogli il 12 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate -
RI aveva richiesto il pagamento di euro 112.534,88 (somma del debito portato da plurime cartelle emesse dal 2005 al 2024).
Il ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notificazione “di alcun atto nel corso degli anni” ed eccepiva altresì la prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi del suo decorso.
L'Agenzia delle Entrate - RI si costituiva nel processo depositando il 23 dicembre 2025 controdeduzioni ed eccependo: - il difetto di giurisdizione con riferimento alle somme di denaro richieste in pagamento di cui all'avviso di addebito n. 33920230000611045000 e alle cartelle n.
03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, poiché relative a debiti non tributari (contributi Inps, sanzioni al codice della strada e altre sanzioni civili, spese processuali); -
l'interruzione della prescrizione a seguito della notificazione di precedenti intimazioni di pagamento (n.
03920149005747645000, 03920149005748857000, 03920149005748150000, 03920149005750271000, 03920149005750170000, 03920149005751584000, 03920149005751483000, 0392014900575118000 in data 29/10/2014; n. 03920179000027076000 in data 24/01/2017; n. 03920179001063222000 in data
24/05/2017; n. 03920199000104876000 in data 21/01/2019; n. 03920199002933692000 in data 01/10/2019 ;
n. 03920229000934545000 in data 20/03/2022); - la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, non tempestivamente impugnate dal contribuente.
La resistenza chiedeva, pregiudizialmente, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla richiesta di pagamento non relativa a tributi;
chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avverso le cartelle di pagamento e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava il 30 dicembre 2025 memoria illustrativa, con cui eccepiva la tardività del deposito dei documenti compiuto dall'Agenzia in violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in causa, e ribadiva l'eccezione di prescrizione, poiché controparte o non aveva depositato le intimazioni, che avrebbero interrotto la prescrizione, oppure non aveva dato prova della loro notificazione. Il ricorrente precisava di non avere contestato l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, ma solamente la prescrizione dei debiti.
La causa era discussa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2026, cui partecipava il solo difensore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sussiste il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria a pronunciarsi sull'intimazione di pagamento relativa ai debiti portati dalle cartelle di pagamento n. 33920230000611045000 e alle cartelle n.
03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, in quanto debiti non tributari.
Il ricorrente, con la memoria depositata il 30 dicembre 2025, riconosce il difetto di giurisdizione e aggiunge che “nel ricorso introduttivo sono state indicate, dettagliatamente, solamente le cartelle sulle quali si chiede una pronuncia in quanto rientranti nella giurisdizione tributaria”.
Invero, dopo la generica affermazione di non avere ricevuto la notificazione di alcun atto, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione dei debiti indicati nelle cartelle notificate fino al 13 febbraio 2020 e non anche delle nove cartelle successive, tra cui sono comprese le suddette cartelle relative a debiti non tributari.
Conseguentemente, il giudizio non ha ad oggetto le cartelle notificate successivamente all'anno 2000, ossia le cartelle nn. 03920200002242249000, 03920200003189031000, 03920200005433866000, 03920210002583092000,
03920210003213068000, 03920220004790213000, 03920230000289190000, 03920230012905351000,
e l'avviso di addebito n. 33920230000611045000.
Ne consegue, ulteriormente, che l'intimazione di pagamento è senz'altra valida ed efficace con riferimento alle sopra menzionate cartelle nn. 03920200002242249000, 03920210002583092000, 03920210003213068000,
03920220004790213000, 03920230000289190000, di cui non è stata eccepita la prescrizione dei debiti;
mentre, con riferimento all'intimazione di pagamento dei debiti di cui alle cartelle n. 33920230000611045000,
n. 03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, la Corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi per difetto di giurisdizione.
2. Non vi è stata violazione dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che i documenti sono stati depositati dall'Agenzia delle Entrate - RI con le controdeduzioni, ossia al momento della costituzione in giudizio, e non con le memorie di cui al citato articolo. La costituzione in giudizio dell'Agenzia è stata tempestiva, poiché compiuta nel termine indicato dall'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre la prossimità, rispetto alla data di costituzione, dell'udienza di discussione è dipesa dal provvedimento di fissazione dell'udienza della Corte, compiuto con l'ordinanza 15 dicembre 2025 che accoglieva l'istanza cautelare del ricorrente.
Sono quindi utilizzabili per la decisione tutti i documenti prodotti in causa dalla resistente.
3. Il ricorso era senz'altro generico (in particolare era generica l'affermazione secondo cui Ricorrente_1 “non ha ricevuto la notificazione di alcun atto nel corso degli anni”). Il ricorrente ha tuttavia precisato, con la memoria depositata il 30 dicembre 2025, di non avere inteso contestare l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento (“E' oltremodo evidente che nulla era mai stato eccepito con riferimento alla corretta notificazione delle cartelle di pagamento”).
Rimane allora da stabilire se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.
4. Plurimi sono gli atti interruttivi della prescrizione dei debiti relativi alle cartelle tributarie notificate dal maggio 2005 al 13 febbraio 2020.
È sufficiente considerare che Ricorrente_1 ricevette e non impugnò l'intimazione di pagamento di euro 95.931,60 n. 03920229000934545/000, emessa il 25 febbraio 2022. La notificazione tramite pec non andò a buon fine poiché la casella di posta elettronica non era più attiva. Tuttavia, si perfezionò la notificazione ordinaria, eseguita a mezzo servizio postale, essendo attestata la compiuta giacenza della raccomandata (compiuta giacenza avvenuta il 22 aprile 2022) (v. cartolina presente nel doc. 40 prodotto dalla resistente).
Come è noto, l'omessa impugnazione dell'intimazione preclude la possibilità di fare valere la prescrizione eventualmente maturata in data anteriore (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 21 luglio 2025, n. 20476: “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”).
Dal 22 aprile 2022 alla data di notificazione dell'intimazione n. 0392025154055000 non è decorso il termine di prescrizione né dei tributi né delle sanzioni tributarie.
Per quanto poi riguarda le tasse automobilistiche, non fu impugnata l'intimazione di pagamento n.
03920249000588585/000 del 23 gennaio 2024 (notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza il 23 settembre 2024: v. doc. 41 fasc. resistente).
Dal 23 settembre 2022 alla data di notificazione dell'intimazione n. 0392025154055000 non è decorso il termine di prescrizione neppure del debito relativo alle tasse automobilistiche.
5. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto, con conferma dell'intimazione di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (in ragione della bassa complessità del giudizio) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, considerando le fasi effettivamente svolte (dunque con esclusione di un compenso per la fase cautelare e per la fase decisionale, cui il rappresentante della resistente non ha partecipato) e la prossimità del valore della controversia al limite inferiore del suddetto scaglione.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 0392025154055000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - RI;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.586,00 per compensi, importo da ridursi del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92 e da maggiorarsi delle spese generali nella misura del 15%.
Ferrara, 12 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Giuseppe Gambardella)
Il giudice estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AM SE, Presidente
RI AN, Relatore
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Ferrara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0392025154055000 28411,34 2005
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 L.289/02 ART.9
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IRPEF-ALTRO
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IVA-ALTRO
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 RADIODIFFUSIONI
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 IRAP
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 2025101510253768 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
si conclude affinché codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita voglia: - in via preliminare, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, sussistendo oltre ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, anche la eccezionale urgenza;
- in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento alle cartelle indicate e, conseguentemente, annullare parzialmene l'avviso di intimazione (ed il consequenziale diniego di autotuela); - in via subordinata, rideterminare la pretesa impositiva per quanto di ragione;
- condannare l'Ufficio all'integrale rifusione delle spese processuali.
Resistente
Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, voglia, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale, -dichiarare il proprio difetto di giurisdizione da distrarsi in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero il Tribunale civile, sezione lavoro, per i contributi previdenziali I.n.p.s contenuti nell'avviso di addebito n. 33920230000611045000 e nei confronti del Tribunale civile ordinario per le spese processuali contenute nella cartella n. 03920200005433866000; -dichiarare il proprio difetto di giurisdizione da distrarsi in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero il Giudice di Pace per le sanzioni al Codice della Strada e per le sanzioni ex lege 689/81 contenute nelle cartelle alle cartelle 03920200003189031000
e 0392023002905351000; in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento per carenza di interesse ad agire;
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art 21 e 19 comma 3 del Dlgs 546/92; nel merito: - respingere l'avverso ricorso e le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 novembre 2025, notificato lo stesso giorno, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 0392025154055000, notificatogli il 12 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate -
RI aveva richiesto il pagamento di euro 112.534,88 (somma del debito portato da plurime cartelle emesse dal 2005 al 2024).
Il ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notificazione “di alcun atto nel corso degli anni” ed eccepiva altresì la prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi del suo decorso.
L'Agenzia delle Entrate - RI si costituiva nel processo depositando il 23 dicembre 2025 controdeduzioni ed eccependo: - il difetto di giurisdizione con riferimento alle somme di denaro richieste in pagamento di cui all'avviso di addebito n. 33920230000611045000 e alle cartelle n.
03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, poiché relative a debiti non tributari (contributi Inps, sanzioni al codice della strada e altre sanzioni civili, spese processuali); -
l'interruzione della prescrizione a seguito della notificazione di precedenti intimazioni di pagamento (n.
03920149005747645000, 03920149005748857000, 03920149005748150000, 03920149005750271000, 03920149005750170000, 03920149005751584000, 03920149005751483000, 0392014900575118000 in data 29/10/2014; n. 03920179000027076000 in data 24/01/2017; n. 03920179001063222000 in data
24/05/2017; n. 03920199000104876000 in data 21/01/2019; n. 03920199002933692000 in data 01/10/2019 ;
n. 03920229000934545000 in data 20/03/2022); - la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, non tempestivamente impugnate dal contribuente.
La resistenza chiedeva, pregiudizialmente, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla richiesta di pagamento non relativa a tributi;
chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione avverso le cartelle di pagamento e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava il 30 dicembre 2025 memoria illustrativa, con cui eccepiva la tardività del deposito dei documenti compiuto dall'Agenzia in violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in causa, e ribadiva l'eccezione di prescrizione, poiché controparte o non aveva depositato le intimazioni, che avrebbero interrotto la prescrizione, oppure non aveva dato prova della loro notificazione. Il ricorrente precisava di non avere contestato l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, ma solamente la prescrizione dei debiti.
La causa era discussa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2026, cui partecipava il solo difensore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sussiste il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria a pronunciarsi sull'intimazione di pagamento relativa ai debiti portati dalle cartelle di pagamento n. 33920230000611045000 e alle cartelle n.
03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, in quanto debiti non tributari.
Il ricorrente, con la memoria depositata il 30 dicembre 2025, riconosce il difetto di giurisdizione e aggiunge che “nel ricorso introduttivo sono state indicate, dettagliatamente, solamente le cartelle sulle quali si chiede una pronuncia in quanto rientranti nella giurisdizione tributaria”.
Invero, dopo la generica affermazione di non avere ricevuto la notificazione di alcun atto, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione dei debiti indicati nelle cartelle notificate fino al 13 febbraio 2020 e non anche delle nove cartelle successive, tra cui sono comprese le suddette cartelle relative a debiti non tributari.
Conseguentemente, il giudizio non ha ad oggetto le cartelle notificate successivamente all'anno 2000, ossia le cartelle nn. 03920200002242249000, 03920200003189031000, 03920200005433866000, 03920210002583092000,
03920210003213068000, 03920220004790213000, 03920230000289190000, 03920230012905351000,
e l'avviso di addebito n. 33920230000611045000.
Ne consegue, ulteriormente, che l'intimazione di pagamento è senz'altra valida ed efficace con riferimento alle sopra menzionate cartelle nn. 03920200002242249000, 03920210002583092000, 03920210003213068000,
03920220004790213000, 03920230000289190000, di cui non è stata eccepita la prescrizione dei debiti;
mentre, con riferimento all'intimazione di pagamento dei debiti di cui alle cartelle n. 33920230000611045000,
n. 03920200003189031000, n. 03920200005433866000 e n. 03920230012905351000, la Corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi per difetto di giurisdizione.
2. Non vi è stata violazione dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che i documenti sono stati depositati dall'Agenzia delle Entrate - RI con le controdeduzioni, ossia al momento della costituzione in giudizio, e non con le memorie di cui al citato articolo. La costituzione in giudizio dell'Agenzia è stata tempestiva, poiché compiuta nel termine indicato dall'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre la prossimità, rispetto alla data di costituzione, dell'udienza di discussione è dipesa dal provvedimento di fissazione dell'udienza della Corte, compiuto con l'ordinanza 15 dicembre 2025 che accoglieva l'istanza cautelare del ricorrente.
Sono quindi utilizzabili per la decisione tutti i documenti prodotti in causa dalla resistente.
3. Il ricorso era senz'altro generico (in particolare era generica l'affermazione secondo cui Ricorrente_1 “non ha ricevuto la notificazione di alcun atto nel corso degli anni”). Il ricorrente ha tuttavia precisato, con la memoria depositata il 30 dicembre 2025, di non avere inteso contestare l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento (“E' oltremodo evidente che nulla era mai stato eccepito con riferimento alla corretta notificazione delle cartelle di pagamento”).
Rimane allora da stabilire se vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.
4. Plurimi sono gli atti interruttivi della prescrizione dei debiti relativi alle cartelle tributarie notificate dal maggio 2005 al 13 febbraio 2020.
È sufficiente considerare che Ricorrente_1 ricevette e non impugnò l'intimazione di pagamento di euro 95.931,60 n. 03920229000934545/000, emessa il 25 febbraio 2022. La notificazione tramite pec non andò a buon fine poiché la casella di posta elettronica non era più attiva. Tuttavia, si perfezionò la notificazione ordinaria, eseguita a mezzo servizio postale, essendo attestata la compiuta giacenza della raccomandata (compiuta giacenza avvenuta il 22 aprile 2022) (v. cartolina presente nel doc. 40 prodotto dalla resistente).
Come è noto, l'omessa impugnazione dell'intimazione preclude la possibilità di fare valere la prescrizione eventualmente maturata in data anteriore (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 21 luglio 2025, n. 20476: “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”).
Dal 22 aprile 2022 alla data di notificazione dell'intimazione n. 0392025154055000 non è decorso il termine di prescrizione né dei tributi né delle sanzioni tributarie.
Per quanto poi riguarda le tasse automobilistiche, non fu impugnata l'intimazione di pagamento n.
03920249000588585/000 del 23 gennaio 2024 (notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza il 23 settembre 2024: v. doc. 41 fasc. resistente).
Dal 23 settembre 2022 alla data di notificazione dell'intimazione n. 0392025154055000 non è decorso il termine di prescrizione neppure del debito relativo alle tasse automobilistiche.
5. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto, con conferma dell'intimazione di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (in ragione della bassa complessità del giudizio) previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, considerando le fasi effettivamente svolte (dunque con esclusione di un compenso per la fase cautelare e per la fase decisionale, cui il rappresentante della resistente non ha partecipato) e la prossimità del valore della controversia al limite inferiore del suddetto scaglione.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 0392025154055000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - RI;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di giudizio, che liquida in euro 2.586,00 per compensi, importo da ridursi del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92 e da maggiorarsi delle spese generali nella misura del 15%.
Ferrara, 12 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Giuseppe Gambardella)
Il giudice estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)