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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 332/2025 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini (PEC , presso il cui Email_1 studio sito a Rimini C.so D'Augusto n. 220 sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n. 25, presso l'Avvocatura delle Sede Provinciale dell'
[...]
[...
(C.F. ) con sede a Roma in viale Controparte_2 P.IVA_1 Europa n. 190 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Ianniello ( ed Email_2 elettivamente domiciliata presso la Filiale di in Ascoli Piceno Controparte_2 alla Via Francesco Crispi n. 4
RESISTENTI
E (C.F./P.IVA in persona legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale a Roma in Viale Europa n. 190; rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parenti del Foro di Roma con studio a Roma Via Virgilio n. 8 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec dello stesso: Email_3
TERZA CHIAMATA N CAUSA
OGGETTO
ASSEGNO DI INCLUSIONE
Conclusioni delle parti:
Per le parti ricorrenti :
Nel merito, se ed in quanto occorrer possa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegno di inclusione come da domanda amministrativa in atti;
CP_ Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro tempore e le in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore ad emettere e rilasciare, per quanto di rispettiva competenza, in favore dei ricorrenti una nuova carta di inclusione a nome di , anche Parte_1 per la madre oppure due nuove carte di inclusione intestate a Parte_2 ciascuno di essi, come inizialmente richiesto, con accredito sulle stesse di tutti gli importi di assegno di inclusione sin qui maturati e non riscossi, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo, ed oltre agli interessi ex art. 1284/4° c.c. dalla data di deposito del presente ricorso fino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Massimiliano Gessaroli.
Per l' : CP_1
Rigettare la domanda di merito di accertare il diritto dei ricorrenti all'assegno di inclusione, in quanto già accolta dall'Istituto CP_ Rigettare la richiesta di condanna di alla riemissione di nuova carta di inclusione per difetto di giurisdizione CP_ Spese di lite in ogni caso non a carico di che ha provveduto a tutti gli adempimenti di competenza.
Per : Controparte_2
In via pregiudiziale rigettare la domanda attorea dichiarando l'incompetenza del Giudice adito;
In subordine sempre in via pregiudiziale rigettare la domanda ex adverso proposta dichiarando l'assenza della legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta estrometterla dal giudizio con vittoria di spese;
Nel merito in via principale rigettare ogni domanda proposta nei confronti di siccome infondata in fatto ed in diritto, lasciandola, altresì, Controparte_2 indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente causa anche in ordine alle spese e agli oneri del giudizio.
Con vittoria di spese.
Per : CP_3
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: ritenere esclusa qualsivoglia profilo di responsabilità nei confronti di per tutti i motivi dettagliatamente esposti CP_3 in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' e chiedendo CP_1 Controparte_2 l'accertamento giudiziale del loro diritto ad ottenere l'assegno di inclusione e la condanna delle controparti ad emettere e rilasciare in loro favore, per quanto di rispettiva competenza, le carte di inclusione con accredito di tutti gli arretrati di assegno maturati e non riscossi.
In particolare nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti esponevano che , CP_ nonostante l' avesse accolto la domanda presentata da Parte_1
per conto del proprio nucleo familiare composta anche dalla madre
[...] invalida al 100 % , non era stato possibile ritirare Parte_2 materialmente le carte di inclusione in quanto la tessera intestata a Parte_2
era stata indebitamente rilasciata e fraudolentemente utilizzata da
[...] persone ignote a partire dal 10\05\2024 con appropriazione delle relative somme di denaro e che anche la richiesta di emissione di nuove tessere con gli arretrati maturati non aveva avuto esito alcuno .
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' confermando CP_1 l'accoglimento della domanda di assegno di inclusione da parte dell'Istituto ed il mancato incasso delle somme accreditate da nella carta per errore CP_1 imputabile a che aveva consegnato la tessera a persona non CP_2 identificata (diversa da la quale aveva provveduto ad Parte_2 incassare fraudolentemente somme di denaro a nome della titolare.
In assenza di apposita denuncia all'autorità giudiziaria peraltro l' non CP_1 poteva riemettere la carta, che veniva comunque bloccata. L' eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la CP_1 competenza del giudice amministrativo.
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio anche Controparte_2
che eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito e il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, essendo competente per il rilascio delle carte di inclusione Controparte_3
Alla udienza del 10\06\2025 veniva così disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che , ritualmente costituitasi in CP_3 giudizio , dichiarava di non avere ruoli nella fase di rilascio/consegna della predetta carta , essendo solo il soggetto, mero tramite, CP_3 emittente dello strumento attraverso il quale veniva erogato il beneficio.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti e intervenute . Parte Quanto alla competenza , nessun dubbio che la stessa spetti alla e non al giudice amministrativo in quanto l'accertamento del diritto all'assegno di inclusione e la sua soddisfazione implicano che vengano consegnate le tessere di inclusione, posto che la normativa ha previsto il pagamento della prestazione assistenziale solo tramite accredito su carte elettroniche.
Inoltre la richiesta di un “facere” (l'emissione e la consegna delle carte) non è CP_ rivolta all' ma a o , che sono società per CP_2 CP_3 azioni private, abilitate a ciò in base ad apposita convezione prodotta dai ricorrenti.
Sussiste infine la competenza del Giudice del Lavoro, trattandosi di causa derivante dall'applicazione di norme in materia di assistenza obbligatoria ex art. 442 c.p.c.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Infatti il diritto dei ricorrenti all'assegno di inclusione non è in discussione ed è stato espressamente riconosciuto dall' sia in fase amministrativa che in CP_1 giudizio, anche per quanto riguarda l'individualizzazione delle carte.
Neppure appare contestata l'impossibilità per i ricorrenti di ritirare le carte di inclusione presso gli uffici postali a causa del fatto che per CP_2 errore ha consegnato la carta di inclusione intestata a a Parte_2 soggetti ignoti che l'hanno utilizzata in maniera truffaldina fino alla data del blocco disposto su richiesta dell' . CP_1 I ricorrenti hanno anche denunciato penalmente i fatti all'autorità giudiziaria e chiesto la consegna di nuove tessere con gli arretrati maturati.
Nonostante ciò i resistenti, pur avendone ampiamente avuto la possibilità ed il tempo, non si sono attivati per l'emissione di nuove tessere in favore dei ricorrenti e per l'accredito su di esse degli importi di assegno di inclusione sino ad oggi maturati.
Il sistema legislativo prevede, in sintesi, che l' accolga la domanda e CP_1 accrediti gli importi dell'assegno di inclusione su apposite tessere elettroniche emesse da e consegnate agli aventi diritto da Controparte_3 [...]
Controparte_2
Ricevuta la copia della denuncia penale dei ricorrenti, i resistenti avrebbero dovuto, per quanto di rispettiva competenza, consegnare ai ricorrenti, estranei alla errata consegna della tessera intestata a le nuove Parte_2 tessere con la dovuta provvista maturata.
, vanno, pertanto CP_1 Controparte_2 Controparte_4 condannati ad emettere e rilasciare ai ricorrenti le tessere di inclusione con accredito degli importi di assegno di inclusione dovuti.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 e con ricorso depositato in data 03\04\2025 , disattesa Parte_2 ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in contraddittorio con
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1) Accertato il diritto di e ad Parte_1 Parte_2 ottenere l'assegno di inclusione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, condanna l' , E CP_1 Controparte_2 CP_3
per quanto di rispettiva competenza, a disporre l'accredito dei ratei di
[...] assegno di inclusione maturati fino alla data odierna e da loro non riscossi sulle apposite tessere elettroniche da consegnarsi ai ricorrenti, oltre interessi legali come per legge.
2) Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 2.588,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 24\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio Ardigo'