Articolo 33 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 32Articolo 32 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 33
(Domicilio della persona offesa)
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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